Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 7003/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1
GIANLUCA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2023 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- ordinare all di esibire e depositare tutta la CP_1 P.IVA_1 documentazione relativa alla parte ricorrente, ex art. 210 c.p.c.;
-accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente;
-per l'effetto condannare l in persona del Suo Legale CP_1
Rappresentante pro Tempore, con sede legale in Roma (RM), via IV Novembre
n. 144, alla liquidazione del danno biologico complessivo, in considerazione della preesistenza indicata in narrativa, nella misura del
15%,ovvero di quell' altra maggiore o minore ritenuta, come da Giustizia, comunque superiore a quanto già riconosciuto, con ratei maturati nell' ambito prescrizionale ed interessi;
-con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c.”.
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 11.4.2022)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (ernie discali) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito dell'istruttoria espletata in sede amministrativa CP_1
e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, ritenendo che “Esaminata la documentazione presente nel fascicolo di causa ed acquisita in sede di operazioni peritali nonché sulla scorta di quanto direttamente obiettivato,
è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. in merito alla controversia fra le parti ovvero il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata: “Spondilodiscopatie del tratto lombare” la cui tutela viene negata dal convenuto Ente assicuratore. A tale proposito, ai fini della corretta valutazione del caso in oggetto è opportuno preliminarmente evidenziare che, come riportato nel primo certificato di malattia professionale presentato in data 11/04/2022, la patologia denunciata è elencata alla voce 03 del gruppo 2 della lista 1 del D.M. del 11/12/2009 (codice I.
2.03. M47.8.) e la sua origine lavorativa
è di elevata probabilità in caso di dimostrata esposizione professionale a movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo.
Orbene la spondilosi è un'artrosi generalizzata della colonna vertebrale che consiste in una lenta e progressiva degenerazione che coinvolge tutte le strutture ossee e legamentose della colonna vertebrale. Questa patologia degenerativa della colonna vertebrale è generalmente collegata alla disidratazione dei dischi intervertebrali, altrimenti definita discopatia, che è responsabile del consumo e della lenta deformazione dei processi articolari posteriori e della formazione degli osteofiti. La causa principale della disidratazione dei dischi intervertebrali è l'usura dovuta al fisiologico invecchiamento, infatti negli anziani la percentuale dell'acqua normalmente presente nel disco è ridotta del 70%. Altri fattori di rischio sono la fragilità del disco per predisposizione genetica;
l'infiammazione del disco;
le patologie reumatiche come l'artrite reumatoide;
il peso corporeo eccessivo;
l'attività professionale usurante
(vibrazioni costanti, guida di veicoli pesanti, sollevamento di carichi); i traumi da sforzo;
le lesioni della colonna: fratture, lussazioni, colpo di frusta;
l'osteoporosi; la poca attività fisica;
l'alterazione dei ritmi del sonno;
la postura errata;
la debolezza di muscoli o legamenti;
lo sport agonistico che nel tempo implica un carico troppo intenso sulla colonna vertebrale;
la dieta squilibrata;
il fumo e alcol, che influiscono negativamente sul nutrimento del disco;
gli interventi chirurgici.
La protrusione è la discopatia più comune;
essa consiste nella deformazione della parte più esterna di un disco intervertebrale, che risulta compresso e fuori asse rispetto a quelli immediatamente sopra e sotto con fuoriuscita dal suo spazio naturale ed invasione di quello circostante, fino al contatto con le vicine radici nervose. Questo fenomeno può verificarsi quando il disco perde spessore o va incontro a disidratazione. La protrusione determina un dolore che può irradiarsi lungo il nervo sciatico
(nella parte posteriore della gamba), oppure lungo il nervo crurale, coinvolgendo la coscia nella parte anteriore e l'inguine. La diagnosi di protrusione discale si eettua nel corso di una visita specialista e può avvalersi anche di una risonanza magnetica.
Se il deterioramento del disco porta alla rottura del disco stesso, si ha la fuoriuscita del nucleo polposo che va a invadere lo spazio circostante con conseguente compressione delle radici nervose che determina infiammazione e dolore. Questo quadro morboso è denominato ernia del disco.
Si parla di spondilosi lombare, quando il dolore coinvolge la parte lombare della colonna vertebrale;
spondiloartrosi diffusa o spondilosi completa, quando interessa tutta la colonna vertebrale;
spondilosi cervicale, quando la regione interessata è quella cervicale. Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, è sufficientemente dimostrato che il ricorrente e agricoltore dal Parte_2
1996 al 2002 e, dal maggio 2021, coltivatore diretto nell'azienda agricola a lui stesso intestata, è affetto da “Lombalgia a lieve impegno funzionale in lieve protrusione discale L3-L4 e l4-L5” come evidenziato dall'esame strumentale di risonanza magnetica nucleare effettuato in data 10/02/2022 presso uno studio radiologico privato ed il cui referto è allegato al fascicolo di causa. Tale patologia non è presente nella tabella delle malattie professionali dell'agricoltura allegata al Decreto Ministeriale del 09/04/2008, mentre è elencata nella lista delle malattie ad elevata probabilità lavorativa per dimostrata esposizione al fattore di rischio movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Tuttavia dall'esame del fascicolo di causa (cfr documenti acquisiti n.ro 3, 4 e 5) si evince che il sig. svolge un'attività Pt_1 lavorativa a carattere prevalentemente stagionale come dimostrato dall'estratto contributivo INPS nel quale sono riportati contributi versati utili a fini pensionistici per 156 giorni/anno, caratterizzata da grande variabilità di compiti incluso l'impiego di strumenti meccanici vari e la conduzione di trattori con rimorchi vari come riportato nello stesso ricorso presentato dagli Avv.ti di parte ricorrente e confermato nella prova testimoniale resa dalla coniuge sig.ra che ha svolto anche Tes_1 il compito di coadiuvante familiare presso l'azienda agricola del marito.
Ciò posto, secondo il parere della scrivente si può pacificamente concludere che gli elementi documentali e le notizie anamnestiche raccolte in sede di operazioni peritali non possono essere ritenuti sufficienti a provare con certezza o con elevata probabilità l'esposizione continuativa per la durata del turno di lavoro al fattore di rischio movimentazione manuale dei carichi quale compito prevalente di mansione come invece indicato nel primo certificato di malattia professionale del 11/04/2022.
E' invece ammessa sulla base dei riscontri anamnestici ed all'esame obbiettivo eseguito la sussistenza di altri fattori di rischio per la malattia degenerativa dei dischi intervertebrali quali la malattia diabetica complicata ed il sovrappeso che insieme con il fisiologico processo di invecchiamento possono costituire con ragionevole certezza fattori concausali dell'infermità accertata”.
Peraltro, in merito alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, il ctu ha precisato “in data 30/12/2024 con messaggio PEC sono pervenute alla scrivente le osservazioni a firma dell'Avv.to Gianluca De Cesare difensore del ricorrente alle quali si riscontra come di seguito riportato:
“Ill.ma Dott.ssa, In qualità di difensore del ricorrente, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione alcune osservazioni relative alla consulenza tecnica da Lei redatta.
1. Riconoscimento della malattia professionale
La CTU esclude l'origine professionale della patologia lombare del Sig.
, attribuendola a fattori personali (sovrappeso, diabete, età). Pt_1
Tuttavia, si rileva che la diagnosi di "Spondilodiscopatie del tratto lombare" è elencata nella lista 1 del D.M. 11/12/2009 come malattia a elevata probabilità lavorativa per esposizione a movimentazione manuale di carichi.
Le attività lavorative dichiarate (e confermate dalla prova testimoniale) evidenziano una sistematicità nell'esecuzione di compiti compatibili con tale esposizione.
RISPOSTA CTU: la patologia denunciata dal ricorrente è presente nella Lista
1 di cui al D.M. 11/12/2009 ovvero nell'elenco delle patologie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità ma richiede, conditio sine qua non, che sia dimostrata l'esposizione al fattore di rischio movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro. Nel caso oggetto della presente controversia sono carenti proprio gli elementi di prova dell'avvenuta esposizione al fattore di rischio movimentazione manuale dei carichi nelle modalità richieste per il riconoscimento dell'eziologia lavorativa ovvero “con continuità durante tutto il turno di lavoro”.
La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi non può infatti essere basata esclusivamente su elementi qualitativi soggettivi
(notizie anamnestiche riferite dal ricorrente e prova testimoniale resa dalla coadiuvante familiare) ma deve essere fondata su dati quantitativi oggettivabili ottenuti mediante strumenti riconosciuti e validati quale ad esempio il calcolo dell'indice di sollevamento secondo la metodologia NIOSH che nel caso in esame non sono stati prodotti.
2. Valutazione del rischio lavorativo
La CTU considera l'attività del ricorrente prevalentemente stagionale, sottostimando la continuità e l'intensità del lavoro agricolo e zootecnico.
Al contrario, i documenti acquisiti dimostrano l'utilizzo regolare di attrezzature meccaniche e movimentazione manuale di carichi durante le attività stagionali e non.
La variabilità delle mansioni non esclude l'elevato rischio legato alla movimentazione di carichi in ambito agricolo, elemento spesso sottovalutato in contesti di lavoro misto.
RISPOSTA CTU: La stagionalità dell'attività del ricorrente è attestata dall'estratto contributivo INPS presente nel fascicolo di causa che attesta contributi versati per 156 giorni anno in tutti gli anni dal 1996 al 2021.
I restanti documenti (fascicolo e libretto fiscale di controllo per CP_2
l'iscrizione ed il prelievo di carburanti agricoli) dimostrano essenzialmente che l'attività dell'azienda viene effettuata Parte_1 su diversi ettari di superficie condotti prevalentemente a cereali e foraggi con utilizzo di macchine agricole (trattori e mototrebbiatrici) senza altri riferimenti o elementi fattuali riferibili ad attività di movimentazione manuale di carichi eseguita direttamente dal ricorrente con continuità e senza ausili efficaci durante il turno di lavoro. La variabilità dei compiti che, di fatto, esclude la continuità e la prevalenza nel turno di lavoro di un solo compito caratterizzato dalla richiesta di movimentazione manuale di carichi, si ricava da quanto dichiarato dal ricorrente in sede di operazioni peritali.
3. Fattori concorrenti e concausalità
La CTU attribuisce un ruolo prevalente a fattori individuali nella genesi della patologia, trascurando che la presenza di concausa non esclude il riconoscimento dell'origine professionale qualora il rischio lavorativo risulti significativamente incidente.
RISPOSTA CTU: nel caso in oggetto è stata riscontrata la “protrusione discale” ovvero una patologia degenerativa del rachide correlata con l'usura dei dischi intervertebrali comunemente riscontrabile in soggetti appartenenti alla stessa fascia di età del ricorrente non esposti professionalmente a movimentazione manuale di carichi e affetti da eccesso ponderale e malattie dismetaboliche che correlano positivamente con la discopatia, mentre l'esposizione lavorativa al fattore di rischio specifico movimentazione manuale dei carichi non è stata sufficientemente dimostrata.
Alla luce delle suddette osservazioni, si richiede una rivalutazione complessiva delle condizioni lavorative del Sig. tenendo conto Pt_1 dei documenti prodotti e della normativa vigente. Il tutto, eventualmente, a mezzo di integrazione della CTU con ulteriori accertamenti, per chiarire il nesso causale tra patologia e attività lavorativa.
RISPOSTA CTU: le evidenze in atti e acquisite in corso di operazioni peritali relative alle condizioni lavorative del ricorrente non sono in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'esposizione al fattore di rischio specifico indicato nel primo certificato di malattia professionale)”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. nella misura liquidata con separato decreto.
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli