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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 3578/2022 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 7/1/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di conIGlio per la redazione della sentenza alle ore 9.00;
- che, alle ore 13.25, all'esito della camera di conIGlio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 7/1/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3578,
Ruolo Generale dell'anno 2022, all'udienza 7/1/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione al termine dell'udienza, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Fabrizio Menichelli, in forza di procura speciale in atti;
APPELLANTE
E
CC, elettivamente Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Colla, in forza di procura speciale in atti;
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2063/2021 DEL GIUDICE DI
PACE DI VELLETRI IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un IGnificativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La intimante aveva richiesto - e poi ottenuto – il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1916/2017, emesso il 24/11/2017 dal Giudice di Pace di Velletri, per € 2.123,59, nei confronti del Controparte_1
in CC, a pagamento delle fatture indicate nella domanda
[...] monitoria per compensi e rimborsi dell'amministratore dell'anno 2016, come risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria.
L'opponente impugnava Parte_2 il citato decreto ingiuntivo, eccependo l'inesistenza del credito, spiegando domanda riconvenzionale per mala gestio della amministratrice.
Il Giudice di Pace, con la gravata sentenza, accoglieva l'opposizione, revocando l'impugnato decreto ingiuntivo, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del Condominio opponente, condannava la al pagamento di € 800,00. Pt_1
Pagina 3 Dott. Renato Buzi L'appellante chiedeva la riforma della predetta decisione, Pt_1 replicando – in sintesi – le ragioni già poste a base della domanda in via monitoria. Così concludeva:
“(…) dichiarare la nullità della sentenza n. 3063/2021 del Giudice di
Pace di Velletri per violazione dell'art. 112 cpc, ovvero per omessa pronuncia sulle eccezioni inammissibilità della domanda per carenza di legitimatio ad causam e di improcedibilità della domanda riconvenzionale dell'opponente , per difetto del preventivo ricorso alla CP_1 mediazione obbligatoria;
- dichiarare, comunque, la nullità della sentenza n. 3063/2021 del Giudice di Pace di Velletri per violazione dell'art. 132 n. 4 cpc stante il difetto assoluto di motivazione sulle eccezioni di inammissibilità della domanda per carenza di legitimatio ad causam e di improcedibilità della domanda riconvenzionale dell'opponente, per difetto del preventivo ricorso alla mediazione obbligatoria;
- dichiarare la nullità della sentenza n. 3063/2021 del Giudice di Pace di
Velletri per difetto di motivazione nel merito e comunque per contraddittoria motivazione;
NEL MERITO - riformare il capo a) della impugnata sentenza n. 3063/2021 del Giudice di Pace di Velletri, con conferma e del decreto ingiuntivo n.
1916/2017, nonché il capo b) dello stesso provvedimento qui gravato, con rigetto della domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- in subordine, nella denegata ipotesi, condannare il a pagare in Parte_2 favore dell'odierna concludente l'importo di € 2.123,59 o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati dalle singole scadenze al saldo e spese liquidate in decreto (…)”.
Si costituiva l'appellato Parte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
[...] impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito
Pagina 4 Dott. Renato Buzi di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
Giova ricordare, come discorso di carattere generale, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Passando al merito, attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016;
Cass. 21443/2022), va respinta la prima censura dell'appellante per le ragioni indicate dal a pag.
2-4 della comparsa di Parte_2 costituzione:
“(…) Ed invero, nel proprio atto di appello, controparte omette di valorizzare l'avvenuta ratifica della domanda riconvenzionale, ove necessaria rientrando comunque nelle facoltà difensive espresse in procura, da parte del con apposita delibera assembleare del 10 Parte_2 novembre 2020, che si deposita nuovamente in questa sede (All. D), nonostante puntualmente esibita in sede di mediazione e dinanzi al
Giudice di prime cure. Tale deliberazione, nell'infondatezza dell'eccesso di potere nel proporre domanda riconvenzionale rispetto alle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 c.c., dirime ogni questione sul punto.
Ed invero il difetto di rappresentanza processuale (dell'amministratore di condominio n.d.r.) “può essere in ogni caso sanato, con effetti retroattivi ed in qualsiasi momento, da una delibera assembleare che ratifichi il suo operato” (Cass. n. 12525/2018 e Cass. n. 27236/2017). Ne consegue che la delibera successiva che ratifica la domanda riconvenzionale spiegata dall'amministratore rimuove in nuce qualsiasi possibile questione sul punto. Il Giudice di prime cure ha pertanto ritenuto superata la questione mediante l'esibizione della delibera condominiale richiamata e la contestata nullità della sentenza deve considerarsi assolutamente infondata. Peraltro come recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, non può in ogni caso ravvisarsi un motivo di nullità nella sentenza gravata poiché “la figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, in quanto il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento
Pagina 6 Dott. Renato Buzi in altre statuizioni.” (Cassazione civile, sezione prima ordinanza del
3.4.2020, n. 7681) Nella fattispecie, è evidente che, con l'accoglimento della domanda riconvenzionale sulla mala gestio dell'amministratore, il
Giudice abbia inteso disattendere l'ultronea questione qui pervicacemente riprodotta. Controparte in tal senso smentisce la documentazione in atti dinanzi al Giudice di Pace (e pure in sede di mediazione) a fronte della contestazione de qua. Giova in ogni caso sottolineare che la procura depositata e sottoscritta dall'amministratore n.q. facoltizza l'avvocato a proporre domanda riconvenzionale e gli eventuali rapporti “sottostanti”
(tra amministratore e condominio o singoli condomini) non possono essere certo oggetto di sindacato da parte del convenuto che insiste riproponendo l'eccezione in questa sede. Quanto sin qui dedotto valga pure per il motivo di nullità subordinato (sub. 2 ctp.) ove controparte, da un lato si duole del mancato esperimento della mediazione, dall'altro conferma che questo sia avvenuto (come demandato alle parti dal primo
Giudice) lamentando che non sarebbe stato esteso alla domanda riconvenzionale. Contrariamente da quanto dedotto, dall'evidenza dei documenti emerge che il tentativo di mediazione è stato puntualmente svolto, la delibera di adesione assolutamente adottata in data 10 novembre 2020 e depositata, con specifica ratifica della domanda riconvenzionale e proposta di transazione con cifra predeterminata anche in sede di mediazione. D'altronde di una supposta irregolarità della procedura non è stata avanzata neppure in questa sede alcuna doglianza, considerato che l'oggetto della mediazione, come rilevabile dalla convocazione di primo incontro, è indicato in “opposizione a d.i.”, con ciò comprendendo evidentemente tutte le domande in essa contenute, inclusa quella riconvenzionale (All. E) (…)”.
Anche la doglienza sul dedotto difetto di motivazione nel merito e/o contraddittorietà non è accoglibile, stante quanto condivisibilmente:
- illustrato dal primo giudice, di cui si interfoglia parte della motivazione per facilità di esposizione
Pagina 7 Dott. Renato Buzi - replicato dal a pag.
7-9 della comparsa di costituzione: Parte_2
“(…) In ogni caso il Giudice di Pace ha correttamente rilevato l'infondatezza della pretesa di controparte, anche sulla scorta noto e granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione che attribuisce alla fattura commerciale esclusivamente valore di mero indizio, e non certo di prova piena, nell'ordinario processo di cognizione (cfr. sentenza n. 9542/2018). A ciò si aggiunga che le fatture risultano tutte emesse da controparte (in modo sospetto) nella stessa data del 1.7.2017 e presentano una scarna e generica causale che non consente di individuare il rapporto contrattuale ad esse sovrastante. Le stesse risultano di conseguenza indicate nella revisione dell'opposta ma in attesa di storno a causa della loro palese irregolarità (All. 9) successivamente sancita dalla delibera assembleare già richiamata. È di tutta evidenza infatti che importi di siffatta entità e consistenza dovrebbero riferirsi a prestazioni ben individuate e quantificate con criteri rispondenti al vero o quantomeno logici. Nella fattispecie alcuno di questi elementi risulta presente. La sospetta redazione delle fatture de quibus infatti è ulteriormente avvalorata dalla corrispondenza pec avvenuta tra le parti solo successivamente alle contestazioni avanzate sulla gestione dell'amministratore Alla luce di tali considerazioni, pertanto, Pt_1
è stata statuita l'assoluta incongruità di quanto richiesto in sede di procedimento monitorio che non può certo essere provata dalle (neppure) generiche indicazioni riportate nelle fatture azionate con procedura monitoria da controparte. Indizio del censurabile modus operandi di parte opposta è d'altronde la “confessione”, resa solo in sede di costituzione nel giudizio a cognizione piena in primo grado, di aver imputato ai condomini l'importo di euro 300,00 - mai preventivati ed anzi determinati all'evidenza in modo arbitrario - al non meglio precisato titolo “per la verifica della contabilità della IG.ra (cfr. pag. 12 atto di Pt_3 appello). Importi, si ribadisce, né pattuiti né tantomeno relativi a Pagina 8 Dott. Renato Buzi prestazioni richieste dall'assemblea dei condomini, che certo non possono essere a questi ultimi addebitati. Relativamente ai criteri di calcolo delle voci nelle fatture per cui è causa ci si riporta a quanto più diffusamente dedotto in primo grado, posto che la IG.ra non ha, Pt_1 neppure nel proprio atto di appello, addotto elementi idonei a far prevalere una diversa ricostruzione volta a giustificarne gli importi. In ogni caso emerge, anche in questo caso per tabulas, che le prestazioni richieste nelle generiche fatture oggetto del procedimento monitorio, non sono state in nessun modo espletate in assenza di approvazione dei bilanci condominiali approntati nel breve periodo di gestione dell'appellante. Deve comunque essere rigettata la teorica ricostruzione in base alla quale il compenso dell'amministratrice IG.ra Pt_1 dovrebbe “lievitare” fino alla cifra impropriamente fatturata ed ingiunta, poiché l'unico preventivo in base al quale andrebbe calcolato il compenso (in disparte alle considerazioni che hanno originato la domanda riconvenzionale) è quello approvato per 1.500,00 euro per anno di gestione (…)”.
In avanti, anche la censura sulla domanda riconvenzionale accolta parzialmente non è condivisibile, stante quanto ragionevolmente:
- illustrato dal primo giudice, di cui si interfoglia parte della motivazione per facilità di esposizione
- replicato dal a pag.
9-14 della comparsa di costituzione: Parte_2
“(…) La documentazione versata in atti, coadiuvata dalla revisione contabile e nota esplicativa (All. 22 bis), e la corrispondenza intercorsa tra l'amministratore subentrante e la IG.ra hanno Pt_1 dimostrato documentalmente la presenza di gravi irregolarità nella gestione del condominio: duplicazione di rilevanti pagamenti, confusione
Pagina 9 Dott. Renato Buzi (quest'ultima anche candidamente ammessa sotto forma di errore scusabile) di risorse del condominio di con altri ad esso Parte_2 assolutamente estranei, mancata registrazione di pagamenti ed altro. Su tali obiettivi rilievi sono state raffazzonate giustificazioni assolutamente inadeguate non potendosi disconoscere la successione degli eventi storici accaduti. L'ingente danno subito dal condominio di cui in seguito meglio si esporrà (manifestazione più grave del quale è il documentato doppio pagamento degli importi corrisposti alla società Diana
Riscaldamenti srl) è stato, seppur ridotto, ampiamente documentato e dichiarato in sentenza. A nulla valgono le (…) considerazioni in merito all'effettività o meno del danno subito da parte del CP_1 accampate da controparte anche in sede di appello, ove si dichiara che le riconosciute attività “denunciate quali irregolarità della gestione contabile non hanno arrecato alcun pregiudizio al CP_1 contrariamente all'evidenza: non si comprende come si possa sostenere che un pagamento duplicato di siffatta entità possa escluderne il danno intrinseco! Controparte infatti assume che non sarebbe stata provata l'entità del pregiudizio subito nonostante il medesimo sia rilevabile dalle semplici operazioni aritmetiche (corroborate nel corso del giudizio di primo grado dai documenti versati in atti) sintetizzate dalla nota integrativa alla revisione del bilancio pur richiamata da controparte: in altre parole il pregiudizio subito dal condominio consiste nelle maggiori somme versate a causa della mala gestio della IG.ra ai vari Pt_1 fornitori e/o al Fisco in virtù della (in)attività della medesima.
Svoltisi come di seguito i fatti giammai contestati, è emerso che: in data 29.6.2017 lo Studio Amministratori di e contatta Pt_4 Parte_5 la IG.ra inviando il verbale di nomina e chiedendo alla stessa Pt_1 un appuntamento per il c.d. passaggio di consegne (All. 10); in data
30.6.2017 viene confermato da parte della IG.ra l'appuntamento a Pt_1 tal fine per il 10.7.2017 ore 11 (All. 11), successivamente spostato alle ore 14 (All. 12); in data 10.7.2017 l'incombente viene sospeso per mancanza di tutti i documenti richiesti (in particolare il libro di cassa) essendo consegnati solamente: “1 timbro, 1 mazzo di chiavi, codice fiscale, estratti conto bancari su 2016 e 2017 fino al 10 luglio 2017 con un saldo di € 179,44 oltre un assegno bancario intestato al condominio via F. Turati 14 di € 514,23 del condomino che è da versare CP_2
a cura del nuovo amministratore, un token e n. 2 blocchetti di assegni con assegni liberi blocchetto 1: liberi n. 0552000698-0552000699-
Pagina 10 Dott. Renato Buzi 0552000700, blocchetto 2: liberi n. 0557850778-0557850779-0557850780 n.
(un assegno n. 0557850777 tagliato emesso per Elle emme sas annullato per mancanza di fondi e che serviva per rinnovo polizza assicurativa)” (All.
13). Nel successivo incontro la IG.ra , come risulta dal verbale Pt_1 di cui sopra, si rifiuta di consegnare il libro cassa (c.d. registro di contabilità) in quanto “lo stesso non è stato ritenuto opportuno né possibile dalla sottoscritta data già la consegna del rendiconto visionato, verificato ed approvato dopo la verifica da parte dei condomini incaricati nel verbale dell'11.5.2017 anche sotto conIGlio del proprio avvocato che ha verificato la sequenza dei fatti” continuando
“l'imputazione di cassa dei movimenti in entrata, seppur corretto, non avrebbe consentito ai condomini una comprensione immediata nonché verifica della veridicità di quanto versato a fronte delle dodici rate richieste da gennaio a dicembre 2016”, continuando con “… alcuni condomini le rate di novembre e dicembre, altri addirittura periodo più ampio, lo hanno versato nel 2017 questo non va a rappresentare quindi un corretto saldo banca al 31.12.2016 ma va a chiarire ai condomini le competenze stesse dell'anno per ogni tabella delle due gestioni
, oltre ad indicare esattamente quanto ognuno ha speso Parte_6 globalmente e versa…”. Come già evidenziato in sede di opposizione, in base all'art. 1130 c.c. l'amministratore del condominio deve annotare in ordine cronologico, entro 30 giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tuttavia la IG.ra ha Pt_1 creato non pochi problemi al , contravvenendo al relativo Parte_2 dovere di trasparenza e veridicità impostole dalla norma, non essendo stato possibile ricostruire fedelmente la contabilità. Tale comportamento omissivo, già di per sé, determina una responsabilità dell'opposta e un inadempimento nel mandato conferitole per l'amministrazione del
Condominio. L'art. 1130 bis c.c. specifica infatti che tale scrittura contiene tutte le entrate e uscite inerenti alla gestione economica del condominio oltreché le riserve che dovrebbero essere espresse al fine di consentirne l'immediata verifica. Nella fattispecie l'amministratore volontariamente ha omesso la tenuta contabile impostale dalla legge (…)
In seguito a tale omissione l'amministratore subentrante -
[...]
– si è trovato in grave difficoltà Controparte_3 nella ricostruzione del bilancio sollecitando e formalizzando con ripetute pec incontri e consegna di documentazione che, tuttavia, non hanno sortito alcun effetto apprezzabile: (…)
Pagina 11 Dott. Renato Buzi Tale comportamento tenuto, già di per sé motivo di responsabilità professionale è evidentemente finalizzato a creare difficoltà nella ricostruzione contabile essendo emerse le seguenti gravissime irregolarità:
- La IG.ra in occasione del passaggio di consegne con la Pt_1 precedente amministratrice IG.ra ha quietanzato tutte le fatture di Pt_3 quest'ultima più € 77,06 assenza di giustificativi e spiegazioni in merito. Nel corso dell'assemblea di condominio del 11.5.2017 (ove il bilancio 2016 redatto dalla non era stato approvato), data Pt_1
l'esistenza di cartelle Equitalia per tardivi pagamenti effettuati dalla precedente gestione del , l'assemblea chiedeva, tra l'altro, di Parte_2 provvedere al pagamento dei compensi di quest'ultima decurtando gli importi delle stesse in quanto relativi a pagamenti F24 non versati nonostante esposti nel bilancio. Ciononostante, venendo meno all'esecuzione della delibera e dopo aver già rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili in data 1.6.2017 (mediante affissione irregolare nella bacheca del condominio di lettera in tal senso All. 18), in data
13.6.2017 costei effettuava il pagamento con la somma in eccesso di €
77,06 di cui sopra come da estratto conto (All. 19).
- il bilancio per l'anno 2016 presentato all'assemblea, in violazione dell'art. 1130 bis c.c. mancava di nota esplicativa e giacenze di cassa tant'è che non era approvato.
- le rate condominiali, diversamente dall'esplicito divieto imposto dalla legge, erano state riscosse per contanti tanto che versamenti di alcuni condomini non risultavano registrati e quote di altri non versate registrate come corrisposte.
- nonostante richiesto dai condomini per i lavori straordinari di adeguamento della caldaia (per € 20.000) la pratica per la detrazione fiscale non era attivata.
- la polizza assicurativa per la RC del condominio non era stipulata/saldata nonostante le sollecitazioni anche di singoli condomini ed anzi disdetta senza alcun titolo o informazione al Condominio (All.
20).
- la parcella n. 27/2016 del Commercialista per € 128,26 era Persona_1 saldata anziché con il conto corrente del condominio opponente con altro conto del Condominio Via Benedetti 10-12 assolutamente estraneo come riscontrato dall'interessato (All. 21);
Pagina 12 Dott. Renato Buzi - la fattura n. 21/2016 dell'Ing. per € 507 non era menzionata Per_2
a bilancio.
Pertanto, dall'esame del bilancio 2016 depositato (attività oggetto dei compensi richiesti in questa fase) è emerso che sono stati addebitati ai singoli condomini le seguenti voci non dovute in quanto contabilizzate 2 volte: consumo acqua per € 1.600, consumo energia elettrica per €
1.603,26; riscaldamento per € 2.196,00, pulizia scale per 12 mesi nonostante 4 fossero stati già versati dalla precedente amministratrice IG.ra € 22,85 a titolo di interessi e sanzioni in più rispetto a Pt_3 quelle dovute, € 8,24 per pagamenti F24 giammai effettuati. A ciò si aggiunga che, paradossalmente, oggetto della fattura 5/2017 è un'asserita verifica contabile svolta dalla IG.ra A causa di tali Pt_1 inefficienze e gravi responsabilità della IG.ra il ha Pt_1 Parte_2 dovuto onerarsi di una spesa di € 500 + Iva per la revisione dei conti dalla stessa omessi subendo ulteriori danni (All. 22).
Il decreto ingiuntivo Diana Riscaldamenti
Durante la gestione del condominio la IG.ra ricevuta la Pt_1 contabilità dalla IG.ra , appurava che il condominio opponente Pt_3 risultava moroso nei confronti del fornitore di Gasolio “Diana
Riscaldamenti” a seguito di fatture non saldate. Tale debito emergeva da bilancio rendiconto del 2015 (All. 23), redatto in data 28.5.2016 e regolarmente approvato dall'assemblea, ove sotto la voce “spese riscaldamento consumo gasolio” l'unica fattura dovuta era la numero 1172 del 20.2.2015 per € 4.099,20 (cfr all. 24 “quadrato in bianco”).
Successivamente tale fornitore contattava a mezzo email in data 26.9.2016 la IG.ra , dopo la sua nomina ad amministratore del condominio Pt_1
(All. 25), trasmettendole l'estratto conto della situazione debitoria e chiedendole una verifica alla quale costei rispondeva: “… non appena avrò la possibilità di accedere alla contabilità che mi è stata consegnata dalla mia collega ma che è stata affidata a persone incaricate alla verifica della contabilità globale sarò in grado di verificare il vostro estratto conto. Nel frattempo vi informo che l'impianto è stato trasformato a gas. Cordiali Saluti”. (All. 26) Anche in questo caso emerge già di per sé, da parte della IG.ra , grave responsabilità Pt_1 omissiva, e non solo, avendo l'amministratrice delegato, senza autorizzazione alcuna, la revisione della contabilità ad un condomino – privo di specifiche competenze – sottoponendogli dati sensibili di tutti i condomini. Anche in questo caso si sottolinea che oggetto della
Pagina 13 Dott. Renato Buzi richiesta monitoria sarebbe anche un'attività di revisione dalla medesima svolta (!). Nell'inerzia della stessa il fornitore chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Velletri (All. 27) per gli importi di € 13.432,20 oltre interessi moratori e spese legali nonché €
400 per la registrazione del titolo (All. 28) che comprendevano il
Part pagamento della fattura 5082/2015 per € 2.196 nonostante pagata al fornitore in precedenza con assegno n. 549523630 e regolarmente contabilizzata nel rendiconto 2015. A ciò si aggiunga che la IG.ra non informava l'Assemblea dell'azione in corso, non proponeva Pt_1 opposizione nonostante ne avesse titolo per il pagamento duplicato richiesto limitandosi a ripartire la spesa ed a procedere all'integrale pagamento dello stesso contravvenendo anche in questo caso ai suoi più basilari compiti di amministrazione. In base all'art. 1131 c.c.
l'amministratore che contravviene ad informare l'assemblea è tenuto personalmente al risarcimento dei relativi danni. A ciò si aggiunga che nel passaggio di consegne conclusosi il 13 luglio 2017 l'amministratrice non consegnava tale decreto all'amministratore subentrato Pt_1 nonostante obbligata a farlo perché evidentemente afferente al
. L'inadempimento della IG.ra IG.ra nei suoi precisi Parte_2 Pt_1 obblighi di legge determina senz'altro, oltre mancato pagamento del compenso richiesto, l'obbligo per la medesima di risarcire il danno causato al condominio, siccome già quantificato in primo grado (…).
Alla luce delle risultanze sopra evidenziate, va dunque rigettato l'appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di Velletri.
Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorra l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di appello.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2063/2021 del Giudice di Pace di Velletri, che integralmente conferma;
Pagina 14 Dott. Renato Buzi - compensa le spese di lite del grado di appello.
Velletri, 7/1/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 15 Dott. Renato Buzi