TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza odierna, sentiti i procuratori delle parti, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 491/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in via Mandanici 87 98051 C.F._1
98051 Barcellona P.G. Italia presso lo studio dell'Avv. BARBERA ALBERTO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: Avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2023, parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 595 2022 00055583 60 000 del 24 CP_1
dicembre 2022 ricevuto il 27.1.2023 ed emesso come conseguenza di asserito omesso versamento contributi fissi o entro il minimale dovuto alla Gestione Commercianti - competenza anno 2021 (Rate nn. 1,2,3,), somme aggiuntive CP_1
per gli stessi periodi oltre spese di notifica.
Contestava che già diversi anni prima, anche all'esito di procedimenti giudiziari, era stata riconosciuta l'insussistenza di alcun obbligo di iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali di cui all'art. 1 comma 203 L 662/96, nonché alcun obbligo assicurativo non rivestendo la carica di amministratore della società Controparte_2
Eccepiva, dunque, l'insussistenza del presupposto contributivo non essendo più la ricorrente amministratrice dalla data del 13 giugno 2006, oltre la non dovutezza anche perché l'illegittimità della richiesta di iscrizione alla gestione esercenti attività commerciale in luogo della gestione separata.
Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato con vittoria di spese.
Non si costituiva l' sebbene regolarmente citato (con indirizzi CP_1
telematici estratti dal registro IPA, ratione temporis applicabile).
Istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa pronta per la decisione, viene decisa in data odierna.
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, l'avviso di addebito impugnato richiede il pagamento di una somma dovuta a titolo di Gestione Commercianti.
Tale gestione è rivolta all'imprenditore commerciale. L'eventuale cessazione dell'attività commerciale comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali dalla data della stessa cessazione;
l'iscrizione negli elenchi ed il suo mantenimento possono costituire solo una presunzione semplice di continuazione dell'attività professionale.
La regola di riparto dell'onere della prova che la giurisprudenza ha ribadito a più riprese in tema di riscossione di contributi previdenziali, stabilisce che l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento instaura un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti
2 costitutivi della propria pretesa (fra le molte, Cass., sez. lav., 28 aprile 2017, n.
10583).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la richiesta fatta dall'Istituto di iscrizione alla gestione commercianti, nonché di versamento dei relativi contributi.
Sul punto ha anche prodotto documentazione dalla quale emerge una modifica dell'amministratore della società dal 2006.
L' scegliendo la contumacia non ha, di fatto, offerto alcunché a CP_1
supporto delle proprie argomentazioni.
Dunque, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale Pt_2
non riveste efficacia probatoria (Cass. n. 22862/2010).
D'altronde, il verbale di accertamento sempre prodotto dalla CP_1 ricorrente è precedente all'atto interruttivo provato in giudizio e nulla è stato dedotto a supporto della pretesa contributiva.
Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato va annullato.
Ogni altra questione di merito rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni avuto riguardo al valore della causa, parametri minimi stante l'attività effettivamente svolta con riferimento ai giudizi di previdenza e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta avverso l'Avviso di addebito n. n.595 2022 00055583 60 000 del 24 dicembre 2022 ricevuto il
27.1.2023 dell'importo di E. 3.196,25, proposta da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
3 - Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Annulla l'avviso di addebito impugnato;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 886,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
4