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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 591 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 11 novembre 2024, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall' avv. Vittorio Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Risadelli sito in Catanzaro (CZ) alla via Solferiono n. 6;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Michele Roccisano, nel cui studio, in Vibo Valentia (VV) via Palach n. 35, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma parziale della sentenza appellata, previa ammissione dei mezzi istruttori come richiesti in primo grado: - accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rimborso alle spese
1 necessarie ed urgenti sostenute per le riparazioni straordinarie del fabbricato di cui era in possesso. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. per rassegnate nell'atto introduttivo: “Voglia l'Ecc.Ma Corte Parte_2 rigettare l'Appello, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con la condanna della alle spese di causa, nonché al risarcimento dei danni per lite Pt_1
temeraria –perché manifestamente infondata- ai sensi dell'art. 96 I Comma cpc, o almeno la sua condanna ad una somma aggiuntiva alle spese di giudizio, somma equitativamente determinata in misura deterrente ai sensi dello stesso art. 96 ultimo comma.”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così adeguatamente sintetizzati nella sentenza impugnata: “Con atto notificato il 24 giugno 2015, CONGIUSTI' citava in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Vibo Valentia ed per ivi sentir dichiarare la Controparte_2 Parte_1 risoluzione del preliminare di vendita dell'immobile sito in San Nicola da Crissa,
Contrada Fiumari riportato in catasto al foglio di mappa n. 18, particelle nn. 127 e
149, comprendente un fabbricato di circa 120 mq (p.lla 149) ed un cortile ed un terreno adiacente a detto fabbricato (p.lla 127) per l'importo di euro 80.000,00, nonché la risoluzione della scrittura privata stipulata in pari data (1 ottobre 2019) tra l'attore ed il convenuto con la quale si conveniva che i locali e lo spazio Controparte_2 adiacente e di servizio sarebbero stati concessi in uso a quest'ultimo, che li avrebbe adibiti a pizzeria e ristorante dietro pagamento di un'indennità semestrale di euro
1.800,00. Chiedeva, altresì, il rilascio dei locali per violazione degli obblighi contrattualmente assunti;
la condanna del convenuto al pagamento CP_2 dell'indennità sino alla data del rilascio, oltre interessi legali;
il risarcimento del danno determinato nella misura di euro 20.000,00; la condanna al pagamento di eventuali oneri di registrazione, oltre alle spese ed onorari di giudizio. Con comparsa del 5 ottobre 2015, contenente domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio i signori
e i quali chiedevano dichiararsi, in via Controparte_2 Parte_1 preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, previa estromissione dal presente giudizio della signora Parte_1
2 accertarsi la nullità della promessa di vendita per mancanza del certificato di abitabilità o agibilità; in subordine dichiararsi la risoluzione del contratto per aver, esso promittente venditore, taciuto l'esistenza di un contratto di comodato e, per
l'effetto, determinarsi in via equitativa il danno arrecato ad essi promittenti acquirenti;
in via riconvenzionale dichiararsi la nullità del preliminare di vendita, riconoscendo al signor quanto versato alla stipula dell'accordo ed alla signora Controparte_2
quanto versato per le opere necessarie ed urgenti, idonei alla Parte_1 conservazione dell'immobile.”.
Con sentenza n. 437/2018 pubblicata il 24 ottobre 2018, il tribunale dichiarava la risoluzione dei contratti stipulati dalle parti in data 1 ottobre 2009 per inadempimento del promissario acquirente, e autorizzava a Persona_1 Parte_2
trattenere la somma di euro 10.000,00 a titolo di anticipo;
condannava, altresì,
a versare l'importo di euro 300,00 mensili, (corrispondente Persona_1 all'indennità semestrale di euro 1.800,00) in favore dell'attore con decorrenza dall'1 ottobre 2009 fino al rilascio dell'immobile, con interessi legali maturati su ogni singola scadenza;
infine, condannava e all'immediato rilascio Persona_1 Parte_1 dell'immobile occupato senza titolo e condannava il primo al pagamento delle spese di lite e di registrazione della sentenza.
Per quanto in questa sede interessa, a tali statuizioni il Tribunale perveniva previo accertamento della responsabilità contrattuale di derivante Persona_1 dall'inadempimento delle prestazioni pattuite, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 2908
c.c., non avendo, il convenuto – a fronte della dimostrazione del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'attore – fornito la prova contraria richiesta dall'art. 1218 c.c., ovvero, non avendo dimostrato che l'inadempimento o il ritardo fossero dovuti a cause a lui non imputabili. In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla il Tribunale riteneva non dovuta dal alcuna somma per spese Pt_1 Parte_2
straordinarie dalla medesima affrontate, in mancanza di prova del titolo dedotto, ossia di anteriore contratto di comodato tra la e il Congiustì, avendo quest'ultimo Pt_1
disconosciuto la firma apposta sul contratto versato in atti dalla difesa di parte convenuta, al quale disconoscimento non era seguita istanza di verificazione.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello contestando, con un Parte_1
unico motivo, il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese straordinarie
3 ed urgenti da lei sostenute in qualità di possessore dell'immobile, ai sensi dell'art. 1150 co.1 c.c.. In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva escluso il diritto alla percezione delle somme richieste per spese straordinarie, non avendo il Tribunale considerato che, a mente dell'art. 1150 co. 1 c.c., dette spese devono essere riconosciute anche al possessore di mala fede e, quindi, indipendentemente dalla sussistenza di un titolo.
Si costituiva in appello il quale, contestando le avverse Parte_2
deduzioni, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado nonché la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c. o, comunque, la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini messimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello oggetto del presente giudizio censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da e diretta ad ottenere il rimborso delle spese necessarie ed urgenti dalla Parte_1
stessa sostenute (in conseguenza di un asserito anteriore contratto di comodato) in occasione della messa in sicurezza del fabbricato oggetto del contratto preliminare di vendita - con contestuale immissione anticipata nella detenzione dell'immobile - concluso tra il di lei marito, e Persona_1 Parte_2
Prima scrutinare il merito delle censure, è opportuno chiarire che la sentenza di primo grado è definitiva – in mancanza di impugnazione – con riferimento a tutte le statuizioni che riguardano il rapporto processuale (e il sottostante rapporto sostanziale) tra l'attore e il convenuto nonché con riguardo alla statuizione di condanna anche Parte_2 Per_1
della al rilascio immediato degli immobili oggetto di causa. Pt_1
Parimenti, non è (più) contestato che non sia stata offerta prova di un rapporto contrattuale tra l'attore in primo grado e la e, in particolare, che sia rimasta Pt_1
sfornita di dimostrazione la sussistenza di un contratto comodato asseritamente concluso tra i due, non avendo, la convenuta, formulato istanza di verificazione a seguito del disconoscimento, da parte del della sottoscrizione del contratto Parte_2
4 versato in atti dalla convenuta.
Va, poi, constatato che – abbandonata la tesi della sussistenza di un contratto di comodato – l'appellante, nella presente sede, invoca, quale fondamento del proprio diritto al rimborso delle spese straordinarie per riparazioni urgenti, la propria qualità di possessore, fosse anche in mala fede per assenza di titolo legittimante, richiamando il disposto di cui all'art. 1150 co. 1 c.c..
Deve, quindi, ritenersi proposta un domanda nuova, nella misura in cui:
- è mutata la causa petendi, ossia il fatto costitutivo del diritto: non più il contratto di comodato concluso tra le parti, che postula l'allegazione e dimostrazione del rapporto negoziale e determina una condizione di detenzione qualificata, ma una situazione di possesso, che postula l'allegazione e dimostrazione del potere di fatto sulla cosa ad immagine del diritto di proprietà e, quindi, di una posizione del tutto antitetica rispetto a quella allegata in primo grado;
- è anche mutato, di necessità, il petitum, ossia il bene della vita richiesto: non più le spese straordinarie per la conservazione del bene, richieste in primo grado in coerenza con il disposto di cui all'art. 1808 c.c. ma le – ben diverse – spese per riparazioni straordinarie, menzionate dall'art. 1150 co. 1 c.c..
Tanto determina l'inammissibilità delle nuove richieste veicolate tramite il motivo di gravame e, quindi, l'inammissibilità dello stesso.
Ferma l'indiscutibile inammissibilità dei motivi, per come sopra illustrato, che costituisce la ragione della reiezione dell'impugnazione, in ogni caso l'appello è anche infondato nel merito.
È, infatti, evidente che la valutazione della fondatezza o meno della tesi sostenuta non può che muovere proprio dalla qualificabilità della come, appunto, possessore, Pt_1 che è presupposto indispensabile per l'applicazione della norma invocata.
Infatti, in tema la Suprema Corte ha precisato che “La previsione di cui all'art. 1150 c.c.
- che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto”
(Cass. n. 29924 del 13/10/2022; nel medesimo senso si vedano anche, tra le tante, Cass.
n. 28379 del 28/11/2017; Cass. n. 17245 del 22/07/2010; Cass. n. 18651 del
5 16/09/2004).
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi che la avesse il Pt_1 possesso dell'immobile oggetto di causa.
In primo luogo, non è provato – né, per la verità, adeguatamente allegato – che la avesse un potere di fatto proprio e autonomo sull'immobile corrispondente Pt_1 all'esercizio del diritto di proprietà, non essendo sufficienti, a tale fine, le sole spese asseritamente sostenute, che costituiscono, dal punto di vista logico, la conseguenza del possesso e non il suo antecedente ovvero il suo fondamento.
In ogni caso, dagli atti e dalle difese di parte si desume che, a tutto voler concedere,
l'appellante abbia avuto una qualche disponibilità dell'immobile in quanto moglie del detentore al quale detta disponibilità era stata concessa con il contratto preliminare di compravendita con effetti anticipati, successivamente risolto per inadempimento del
In sostanza, la è entrata nella disponibilità dell'immobile in quanto Per_1 Pt_1
consegnato al proprio coniuge e insieme a questi. Il contratto preliminare, costituendo un titolo giuridico alla base della detenzione (sulla qualificabilità come detentore del promissario acquirente immesso nella disponibilità del bene in via anticipata cfr. Cass.
S.U. n. 7930/2008; Cass. n. 1296 del 25/01/2010; Cass. n. 9896 del 26/04/2010; Cass.
n. 5211 del 16/03/2016), esclude in radice la configurabilità di un possesso, anche derivato, in capo alla . Pt_1
La posizione della , quindi, si configura quale detenzione derivata, in quanto Pt_1
fondata sulla posizione giuridica del marito, il quale agiva in qualità di detentore qualificato. Come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 18028 del 23.6.2023, in motivazione, che, benché relativa all'esclusione della qualità di possessore o compossessore in capo al coniuge con riferimento all'immobile di proprietà dell'altro coniuge, possessore, ha espresso principi mutuabili anche nella fattispecie), il mero fatto che un coniuge condivida la disponibilità di un bene con l'altro, non implica l'acquisto di un possesso autonomo.
A tutto voler concedere, sarebbe al più predicabile una codetenzione dell'appellante, non essendo mai stati neppure allegati fatti tali da denotare un proprio e autonomo potere di fatto sul bene che escludesse non solo quello del proprietario possessore ma anche quello del marito detentore qualificato. Secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18028/2023), la detenzione di un immobile non può
6 mai evolversi autonomamente in possesso senza un atto di interversione, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c. Sarebbe stata necessaria, dunque, un'interversione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141 co. 2 c.c., che l'appellante neppure allega.
Ad abundantiam, si osserva che, anche ove fosse configurabile un diritto di credito, questo avrebbe dovuto essere fatto valere dalla nei confronti del marito Pt_1 Per_1 nel cui interesse e per l'attività del quale le spese vennero sostenute.
L'appello, dunque, non merita accoglimento e va confermata la sentenza di primo grado.
Non può essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata da nella comparsa di costituzione in appello, in carenza di Parte_2 dimostrazione della sussistenza di un danno eziologicamente causato dall'avversa iniziativa processuale, che non sia ristorato con la rifusione delle spese di lite (cfr. Cass.,
19/7/2005 n. 13355; Cass., 4/11/2005, n. 21393).
Merita, invece, accoglimento l'istanza di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (già ultimo comma della medesima disposizione, anteriormente alla riforma operata con D. Lgs. 149/2022, non applicabile ratione temporis). La disposizione in parola, come noto, prescinde dall'esistenza di un danno patito dalla parte vittoriosa e trova il suo unico presupposto nell'abuso del processo da parte del soccombente, correlato, quindi, alla sua colpa grave o dolo. Nella fattispecie, la manifesta inammissibilità dei motivi di gravame – ai quali è sotteso un evidente mutamento della causa petendi e del petitum e, quindi, delle prospettazioni di fatto e del bene della vita richiesto, mutamento teso ad aggirare le ragioni espresse nella pronuncia gravata con un cambio di rotta che ha radicalmente mutato l'atteggiarsi della difesa – oltre alle ragioni illustrate nel merito, sia pure ad abundantiam, evidenziano un esercizio della facoltà di impugnazione senza l'impiego della minima, ma doverosa, diligenza, prudenza e accuratezza.
L'appellante, dunque, va condannata al pagamento di una somma che si liquida equitativamente nella misura di un decimo delle spese di lite e, quindi, in euro 499,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.m. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, riconosciute tutte le fasi e applicati i criteri minimi di liquidazione, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto
7 trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 437/2018 del 24 ottobre 2018 emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibili i motivi di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata per le ragioni di rito e di merito indicate in motivazione;
2. rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 co. 1 c.p.c. avanzata da
; Parte_2
3. condanna alla rifusione, in favore di , Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., della somma di euro 499,00;
4. condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Parte_2 spese del grado d'appello, che liquida in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 591 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 11 novembre 2024, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall' avv. Vittorio Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Risadelli sito in Catanzaro (CZ) alla via Solferiono n. 6;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Michele Roccisano, nel cui studio, in Vibo Valentia (VV) via Palach n. 35, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma parziale della sentenza appellata, previa ammissione dei mezzi istruttori come richiesti in primo grado: - accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rimborso alle spese
1 necessarie ed urgenti sostenute per le riparazioni straordinarie del fabbricato di cui era in possesso. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. per rassegnate nell'atto introduttivo: “Voglia l'Ecc.Ma Corte Parte_2 rigettare l'Appello, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con la condanna della alle spese di causa, nonché al risarcimento dei danni per lite Pt_1
temeraria –perché manifestamente infondata- ai sensi dell'art. 96 I Comma cpc, o almeno la sua condanna ad una somma aggiuntiva alle spese di giudizio, somma equitativamente determinata in misura deterrente ai sensi dello stesso art. 96 ultimo comma.”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così adeguatamente sintetizzati nella sentenza impugnata: “Con atto notificato il 24 giugno 2015, CONGIUSTI' citava in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Vibo Valentia ed per ivi sentir dichiarare la Controparte_2 Parte_1 risoluzione del preliminare di vendita dell'immobile sito in San Nicola da Crissa,
Contrada Fiumari riportato in catasto al foglio di mappa n. 18, particelle nn. 127 e
149, comprendente un fabbricato di circa 120 mq (p.lla 149) ed un cortile ed un terreno adiacente a detto fabbricato (p.lla 127) per l'importo di euro 80.000,00, nonché la risoluzione della scrittura privata stipulata in pari data (1 ottobre 2019) tra l'attore ed il convenuto con la quale si conveniva che i locali e lo spazio Controparte_2 adiacente e di servizio sarebbero stati concessi in uso a quest'ultimo, che li avrebbe adibiti a pizzeria e ristorante dietro pagamento di un'indennità semestrale di euro
1.800,00. Chiedeva, altresì, il rilascio dei locali per violazione degli obblighi contrattualmente assunti;
la condanna del convenuto al pagamento CP_2 dell'indennità sino alla data del rilascio, oltre interessi legali;
il risarcimento del danno determinato nella misura di euro 20.000,00; la condanna al pagamento di eventuali oneri di registrazione, oltre alle spese ed onorari di giudizio. Con comparsa del 5 ottobre 2015, contenente domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio i signori
e i quali chiedevano dichiararsi, in via Controparte_2 Parte_1 preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, previa estromissione dal presente giudizio della signora Parte_1
2 accertarsi la nullità della promessa di vendita per mancanza del certificato di abitabilità o agibilità; in subordine dichiararsi la risoluzione del contratto per aver, esso promittente venditore, taciuto l'esistenza di un contratto di comodato e, per
l'effetto, determinarsi in via equitativa il danno arrecato ad essi promittenti acquirenti;
in via riconvenzionale dichiararsi la nullità del preliminare di vendita, riconoscendo al signor quanto versato alla stipula dell'accordo ed alla signora Controparte_2
quanto versato per le opere necessarie ed urgenti, idonei alla Parte_1 conservazione dell'immobile.”.
Con sentenza n. 437/2018 pubblicata il 24 ottobre 2018, il tribunale dichiarava la risoluzione dei contratti stipulati dalle parti in data 1 ottobre 2009 per inadempimento del promissario acquirente, e autorizzava a Persona_1 Parte_2
trattenere la somma di euro 10.000,00 a titolo di anticipo;
condannava, altresì,
a versare l'importo di euro 300,00 mensili, (corrispondente Persona_1 all'indennità semestrale di euro 1.800,00) in favore dell'attore con decorrenza dall'1 ottobre 2009 fino al rilascio dell'immobile, con interessi legali maturati su ogni singola scadenza;
infine, condannava e all'immediato rilascio Persona_1 Parte_1 dell'immobile occupato senza titolo e condannava il primo al pagamento delle spese di lite e di registrazione della sentenza.
Per quanto in questa sede interessa, a tali statuizioni il Tribunale perveniva previo accertamento della responsabilità contrattuale di derivante Persona_1 dall'inadempimento delle prestazioni pattuite, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 2908
c.c., non avendo, il convenuto – a fronte della dimostrazione del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'attore – fornito la prova contraria richiesta dall'art. 1218 c.c., ovvero, non avendo dimostrato che l'inadempimento o il ritardo fossero dovuti a cause a lui non imputabili. In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla il Tribunale riteneva non dovuta dal alcuna somma per spese Pt_1 Parte_2
straordinarie dalla medesima affrontate, in mancanza di prova del titolo dedotto, ossia di anteriore contratto di comodato tra la e il Congiustì, avendo quest'ultimo Pt_1
disconosciuto la firma apposta sul contratto versato in atti dalla difesa di parte convenuta, al quale disconoscimento non era seguita istanza di verificazione.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello contestando, con un Parte_1
unico motivo, il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese straordinarie
3 ed urgenti da lei sostenute in qualità di possessore dell'immobile, ai sensi dell'art. 1150 co.1 c.c.. In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva escluso il diritto alla percezione delle somme richieste per spese straordinarie, non avendo il Tribunale considerato che, a mente dell'art. 1150 co. 1 c.c., dette spese devono essere riconosciute anche al possessore di mala fede e, quindi, indipendentemente dalla sussistenza di un titolo.
Si costituiva in appello il quale, contestando le avverse Parte_2
deduzioni, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado nonché la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c. o, comunque, la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini messimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello oggetto del presente giudizio censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da e diretta ad ottenere il rimborso delle spese necessarie ed urgenti dalla Parte_1
stessa sostenute (in conseguenza di un asserito anteriore contratto di comodato) in occasione della messa in sicurezza del fabbricato oggetto del contratto preliminare di vendita - con contestuale immissione anticipata nella detenzione dell'immobile - concluso tra il di lei marito, e Persona_1 Parte_2
Prima scrutinare il merito delle censure, è opportuno chiarire che la sentenza di primo grado è definitiva – in mancanza di impugnazione – con riferimento a tutte le statuizioni che riguardano il rapporto processuale (e il sottostante rapporto sostanziale) tra l'attore e il convenuto nonché con riguardo alla statuizione di condanna anche Parte_2 Per_1
della al rilascio immediato degli immobili oggetto di causa. Pt_1
Parimenti, non è (più) contestato che non sia stata offerta prova di un rapporto contrattuale tra l'attore in primo grado e la e, in particolare, che sia rimasta Pt_1
sfornita di dimostrazione la sussistenza di un contratto comodato asseritamente concluso tra i due, non avendo, la convenuta, formulato istanza di verificazione a seguito del disconoscimento, da parte del della sottoscrizione del contratto Parte_2
4 versato in atti dalla convenuta.
Va, poi, constatato che – abbandonata la tesi della sussistenza di un contratto di comodato – l'appellante, nella presente sede, invoca, quale fondamento del proprio diritto al rimborso delle spese straordinarie per riparazioni urgenti, la propria qualità di possessore, fosse anche in mala fede per assenza di titolo legittimante, richiamando il disposto di cui all'art. 1150 co. 1 c.c..
Deve, quindi, ritenersi proposta un domanda nuova, nella misura in cui:
- è mutata la causa petendi, ossia il fatto costitutivo del diritto: non più il contratto di comodato concluso tra le parti, che postula l'allegazione e dimostrazione del rapporto negoziale e determina una condizione di detenzione qualificata, ma una situazione di possesso, che postula l'allegazione e dimostrazione del potere di fatto sulla cosa ad immagine del diritto di proprietà e, quindi, di una posizione del tutto antitetica rispetto a quella allegata in primo grado;
- è anche mutato, di necessità, il petitum, ossia il bene della vita richiesto: non più le spese straordinarie per la conservazione del bene, richieste in primo grado in coerenza con il disposto di cui all'art. 1808 c.c. ma le – ben diverse – spese per riparazioni straordinarie, menzionate dall'art. 1150 co. 1 c.c..
Tanto determina l'inammissibilità delle nuove richieste veicolate tramite il motivo di gravame e, quindi, l'inammissibilità dello stesso.
Ferma l'indiscutibile inammissibilità dei motivi, per come sopra illustrato, che costituisce la ragione della reiezione dell'impugnazione, in ogni caso l'appello è anche infondato nel merito.
È, infatti, evidente che la valutazione della fondatezza o meno della tesi sostenuta non può che muovere proprio dalla qualificabilità della come, appunto, possessore, Pt_1 che è presupposto indispensabile per l'applicazione della norma invocata.
Infatti, in tema la Suprema Corte ha precisato che “La previsione di cui all'art. 1150 c.c.
- che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto”
(Cass. n. 29924 del 13/10/2022; nel medesimo senso si vedano anche, tra le tante, Cass.
n. 28379 del 28/11/2017; Cass. n. 17245 del 22/07/2010; Cass. n. 18651 del
5 16/09/2004).
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi che la avesse il Pt_1 possesso dell'immobile oggetto di causa.
In primo luogo, non è provato – né, per la verità, adeguatamente allegato – che la avesse un potere di fatto proprio e autonomo sull'immobile corrispondente Pt_1 all'esercizio del diritto di proprietà, non essendo sufficienti, a tale fine, le sole spese asseritamente sostenute, che costituiscono, dal punto di vista logico, la conseguenza del possesso e non il suo antecedente ovvero il suo fondamento.
In ogni caso, dagli atti e dalle difese di parte si desume che, a tutto voler concedere,
l'appellante abbia avuto una qualche disponibilità dell'immobile in quanto moglie del detentore al quale detta disponibilità era stata concessa con il contratto preliminare di compravendita con effetti anticipati, successivamente risolto per inadempimento del
In sostanza, la è entrata nella disponibilità dell'immobile in quanto Per_1 Pt_1
consegnato al proprio coniuge e insieme a questi. Il contratto preliminare, costituendo un titolo giuridico alla base della detenzione (sulla qualificabilità come detentore del promissario acquirente immesso nella disponibilità del bene in via anticipata cfr. Cass.
S.U. n. 7930/2008; Cass. n. 1296 del 25/01/2010; Cass. n. 9896 del 26/04/2010; Cass.
n. 5211 del 16/03/2016), esclude in radice la configurabilità di un possesso, anche derivato, in capo alla . Pt_1
La posizione della , quindi, si configura quale detenzione derivata, in quanto Pt_1
fondata sulla posizione giuridica del marito, il quale agiva in qualità di detentore qualificato. Come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 18028 del 23.6.2023, in motivazione, che, benché relativa all'esclusione della qualità di possessore o compossessore in capo al coniuge con riferimento all'immobile di proprietà dell'altro coniuge, possessore, ha espresso principi mutuabili anche nella fattispecie), il mero fatto che un coniuge condivida la disponibilità di un bene con l'altro, non implica l'acquisto di un possesso autonomo.
A tutto voler concedere, sarebbe al più predicabile una codetenzione dell'appellante, non essendo mai stati neppure allegati fatti tali da denotare un proprio e autonomo potere di fatto sul bene che escludesse non solo quello del proprietario possessore ma anche quello del marito detentore qualificato. Secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18028/2023), la detenzione di un immobile non può
6 mai evolversi autonomamente in possesso senza un atto di interversione, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c. Sarebbe stata necessaria, dunque, un'interversione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141 co. 2 c.c., che l'appellante neppure allega.
Ad abundantiam, si osserva che, anche ove fosse configurabile un diritto di credito, questo avrebbe dovuto essere fatto valere dalla nei confronti del marito Pt_1 Per_1 nel cui interesse e per l'attività del quale le spese vennero sostenute.
L'appello, dunque, non merita accoglimento e va confermata la sentenza di primo grado.
Non può essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata da nella comparsa di costituzione in appello, in carenza di Parte_2 dimostrazione della sussistenza di un danno eziologicamente causato dall'avversa iniziativa processuale, che non sia ristorato con la rifusione delle spese di lite (cfr. Cass.,
19/7/2005 n. 13355; Cass., 4/11/2005, n. 21393).
Merita, invece, accoglimento l'istanza di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (già ultimo comma della medesima disposizione, anteriormente alla riforma operata con D. Lgs. 149/2022, non applicabile ratione temporis). La disposizione in parola, come noto, prescinde dall'esistenza di un danno patito dalla parte vittoriosa e trova il suo unico presupposto nell'abuso del processo da parte del soccombente, correlato, quindi, alla sua colpa grave o dolo. Nella fattispecie, la manifesta inammissibilità dei motivi di gravame – ai quali è sotteso un evidente mutamento della causa petendi e del petitum e, quindi, delle prospettazioni di fatto e del bene della vita richiesto, mutamento teso ad aggirare le ragioni espresse nella pronuncia gravata con un cambio di rotta che ha radicalmente mutato l'atteggiarsi della difesa – oltre alle ragioni illustrate nel merito, sia pure ad abundantiam, evidenziano un esercizio della facoltà di impugnazione senza l'impiego della minima, ma doverosa, diligenza, prudenza e accuratezza.
L'appellante, dunque, va condannata al pagamento di una somma che si liquida equitativamente nella misura di un decimo delle spese di lite e, quindi, in euro 499,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.m. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, riconosciute tutte le fasi e applicati i criteri minimi di liquidazione, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto
7 trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 437/2018 del 24 ottobre 2018 emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibili i motivi di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata per le ragioni di rito e di merito indicate in motivazione;
2. rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 co. 1 c.p.c. avanzata da
; Parte_2
3. condanna alla rifusione, in favore di , Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., della somma di euro 499,00;
4. condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Parte_2 spese del grado d'appello, che liquida in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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