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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 751/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, , rappresentati e difesi dall'avv. Ilario Valente ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in DO;
- appellanti/appellati incidentali – nei confronti di
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
OV MA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Caputo e OV Feltri ed Parte_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio;
(contumace) CP_3
– Appellati/appellanti incidentali–
Oggetto: appello in materia di servitù coattiva.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 4.11.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Maria Controparte_1 Controparte_2 convenivano, dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distacca di DO,
[...]
, , e , al fine di - previa declaratoria Pt_3 Parte_1 Parte_2 CP_3 dello stato di interclusione dei beni immobili meglio indicati nell'atto introduttivo -
pagina 1 di 10 costituire una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del e/o di quello Pt_3 di proprietà di e Parte_1 Parte_2 CP_3
A sostegno della domanda, gli attori rappresentavano:
-che erano, rispettivamente, nudo proprietario ed usufruttuaria dei seguenti beni immobili:
I) lotto n.2: costituito da immobile di categoria D 1 “opificio” rendita euro 5.587,20, costituito da un piano terra con soprastanti n.2 immobili rispettivamente adibiti ad uso uffici direzionali ed uso alloggio per il custode, in catasto al NCEU del Comune di
DO al foglio 42 particella 227-sub. 1-5-6 zona censuaria 2, individuati nel decreto di trasferimento, come “immobile posto frontalmente all'ingresso disposto su due livelli”;
II) lotto n. 3: area urbana in catasto al NCEU del Comune di DO al foglio 42- particella 870-superficie catastale 2.000 mq;
- che erano divenuti titolari dei predetti beni per effetto del decreto di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria in data 28.07.2011, nell'ambito della procedura fallimentare n. 97 dell'anno 1996, a carico della Società “ ; Controparte_4
- che i suddetti immobili, ab origine, facevano parte di un unico complesso industriale, successivamente frazionato in tre lotti, di cui il n. 2 ed il n. 3 aggiudicati ad essi istanti, mentre il lotto n. 1 (costituito, a sua volta, da opificio in catasto al foglio 42, particella
869, cat. D1), veniva aggiudicato a;
Parte_3
- che, nel mese di marzo 2012, quest'ultimo aveva realizzato un muro di separazione di confine alto circa 2 metri, a delimitazione dei beni già costituenti il lotto n. 1 (nella sua titolarità), ed i lotti 2 e 3 (di loro proprietà) e, pertanto, il loro fondo era rimasto completamente intercluso e privo di accesso alla via pubblica.
Si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali Parte_1 Parte_2 chiedevano in via principale il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata - nel caso in cui fosse stato accertato lo stato di interclusione dei fondi attorei e costituita la servitù di passaggio sul fondo dei convenuti
- di condannare essi attori alla corresponsione di una congrua indennità.
Si costituiva in giudizio, in data 10.01.2014, altresì , eccependo, in via Parte_3 preliminare, la nullità della domanda attorea perché indeterminata e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa.
rimaneva contumace. CP_3
pagina 2 di 10 Istruita la causa con una TU, il Tribunale – con sentenza 3272/22 - rigettava la domanda di parte attrice, evidenziando:
- che la costituzione della servitù di passaggio richiesta dagli attori nei confronti dei convenuti interessava, in realtà, anche altri fondi limitrofi che appartenevano ad altri e diversi proprietari;
in particolare era emerso che, prima di poter accedere alla strada pubblica, sarebbe stato necessario transitare da una strada privata (di cui alla p.lla 131, foglio n. 42) che, alla luce delle visure catastali agli atti, apparteneva a terzi soggetti non evocati in giudizio;
- che, inoltre, l'ulteriore percorso verso la strada pubblica individuato dal TU (che prevedeva il passaggio nel fondo dei intercettava, in ogni caso, particelle di altri Pt_1 proprietari e, in particolare, le p.lle 160 e 855 oppure le p.lle 857 e 856, di proprietà del
, della società e Controparte_5 Controparte_6 [...]
, tutti soggetti non evocati in giudizio;
Per_1
- che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio doveva essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che era necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica;
- che, pertanto, si era verificata una carenza non tanto sotto il profilo soggettivo dell'integrità del contraddittorio, quanto, piuttosto, sotto quello oggettivo della congruità del petitum, difettando quella essenziale condizione dell'azione che consisteva nella
"possibilità giuridica";
- che sussistevano giusti motivi, data anche la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, per compensare le spese di lite.
Con atto di appello, e impugnavano il capo della Parte_1 Parte_2 sentenza afferente la compensazione delle spese del giudizio, esponendo che la necessità di evocare in giudizio tutti i titolari dei fondi limitrofi a quello intercluso, ossia quelli potenzialmente interessati dalla costituenda servitù, era già stata sancita dalle
Sezioni Unite nel lontano 1989 (Cass. SS.UU. 3 febbraio 1989 n. 670 e n. 671), con indirizzo ribadito e confermato sempre dalle SS.UU. con la successiva sentenza n. 9685 del 2013, per cui era evidente l'insussistenza del ventilato contrasto giurisprudenziale e l'erroneità della compensazione disposta.
Chiedevano, pertanto, che venisse accolto il proposto appello e, per l'effetto, che venisse riformata l'impugnata sentenza, condannando e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi relative al giudizio
[...] di primo grado nella misura di €.12.988,56, oltre IVA, ovvero di quella maggiore o pagina 3 di 10 minore ritenuta di giustizia, e ponendo a carico degli stessi il pagamento integrale delle spese di c.t.u.
Si costituivano e , che resistevano all'appello Controparte_1 Controparte_2 deducendone l'assoluta infondatezza, spiegando appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che fosse necessario intercettare proprietà di terzi soggetti nell'accesso alla via pubblica, posto che tale circostanza era desumibile dal decreto di trasferimento del 13.4.2010, con cui era Parte_3 divenuto proprietario del lotto di cui all'atto introduttivo, in cui si diceva che esso era confinante “… direttamente con strada pubblica”; che, quindi, non vi erano altri soggetti da evocare in giudizio per la costituzione della servitù, come risultava dall'elaborato del tecnico di parte.
Tanto premesso, chiedevano che venisse rigettato il gravame proposto dai Signori
[...]
e in quanto infondato e, in accoglimento dell'interposto Parte_1 Parte_2 appello incidentale, che venisse riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda avanzata;
per l'effetto, chiedevano che venisse dichiarata - previa declaratoria di interclusione totale dei beni immobili di titolarità degli appellati- appellanti incidentali - la costituzione di una servitù di passaggio in favore dei suddetti fondi così come individuata dal ctu, arch. . Persona_2
Si costituiva , il quale si riportava alle medesime considerazioni degli Parte_3 appellanti principali, spiegando anch'egli appello incidentale sull'errata compensazione delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
4.11.2025 per la discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Conviene esaminare preliminarmente l'appello incidentale, da esso dipendendo anche le sorti dell'appello principale.
Sul punto hanno osservato gli appellanti incidentali che il percorso individuato dal c.t.u. nominato in primo grado sfocia - attualmente - direttamente sull'antistante strada pubblica, in quanto, intervenuto l'esproprio di aree di terreno per l'ampliamento della viabilità, questo avrebbe interessato anche la particella n. 856 (di proprietà di
[...]
e ) e la particella 131 (di Controparte_6 Persona_3 proprietà di , e ); pertanto, Persona_4 Parte_4 Persona_5 alla luce di detto esproprio, nessun altro proprietario doveva essere evocato in giudizio,
pagina 4 di 10 poiché la domandata costituzione di servitù di passaggio non interessava fondi limitrofi che appartenessero a terzi proprietari.
E' dunque in contestazione la sola circostanza per cui, al momento dell'emissione della sentenza, i fondi interessati dal passaggio (per collegare il bene intercluso alla via pubblica) erano di proprietà di terzi, non evocati in giudizio.
La difesa del ha osservato: Pt_3
- che, con provvedimento del 9.02.2023, il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale '89 “Garganica”, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di razionalizzazione della viabilità di SA OV OT e realizzazione dell'asta di collegamento da SA OV OT al capoluogo Dauno – 1° stralcio
DO – Aeroporto militare di Amendola e, nel successivo mese di marzo, ha inviato ai proprietari dei fondi interessati la relativa comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità, come da comunicazione prodotta;
- che, tuttavia, l'approvazione del progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità rappresentano solo fasi prodromiche all'eventuale e futura emanazione del decreto di esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, per cui, allo stato, non risulta aver avuto inizio il processo di determinazione dell'indennità (prima provvisoria e poi definitiva), di espropriazione, che deve necessariamente anticipare il decreto di esproprio, da emanarsi entro il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto da controparte, deve osservarsi che all'attualità e, comunque, entro la data di emissione della sentenza di primo grado, nessun esproprio è effettivamente intervenuto a carico dei fondi interessati dalla eventuale costituzione di servitù di passaggio coattivo, come individuati dal c.t.u., essendo i beni in questione ancora nella titolarità dei medesimi soggetti individuati dal
Giudice di primo grado, quali terzi non evocati in giudizio.
Sono state altresì prodotte le visure catastali storiche della particella n. 856, ad oggi di proprietà di e , e della Controparte_6 Persona_3 particella 131, ad oggi di proprietà di , e Persona_4 Parte_4
. Persona_5
Ne deriva che, non risultando emesso alcun decreto di esproprio né alla data in cui è stata emessa la sentenza e neppure attualmente, la doglianza per cui la servitù di passaggio sfocerebbe direttamente sulla strada pubblica non è stata dagli appellanti incidentali idoneamente dimostrata.
pagina 5 di 10 Quanto all'ulteriore circostanza dedotta nell'atto di appello incidentale, ovvero:
- che l'assoluta interclusione dei beni di loro proprietà a seguito della realizzazione del muro in blocchetti di cemento armato sarebbe stata confermata dal TU;
- che agli appellanti incidentali – è stato inibito l'accesso; CP_1 CP_7
- che non si possono creare nuove strade neppure in terra battuta;
- che l'unica soluzione possibile è quella individuata dal TU alla pag. 29 dell'elaborato peritale, reputa la Corte che tutte le dette circostanze dedotte non valgano comunque a scalfire la motivazione del primo giudice secondo cui, non avendo convenuto in giudizio tutti i proprietari delle particelle sulle quali dovrebbe essere costituita la servitù di passaggio per accedere alla via pubblica, la sentenza sarebbe priva di materiale utilità per gli attori.
Ed invero, la questione di diritto afferente il necessario litisconsorzio dei proprietari dei fondi su cui costituire una servitù di passaggio coattiva, come specificato dal Giudice di primo grado, non è stata né dedotta né contestata dagli appellanti incidentali, i quali hanno insistito sul solo fatto (come detto, non provato) che, al momento dell'emissione della sentenza, i fondi interessati dal passaggio per collegare il bene intercluso alla via pubblica non fossero più di proprietà dei terzi non evocati in giudizio, in quanto erano stati espropriati.
Relativamente al fatto che il frazionamento eseguito dal perito non abbia previsto un percorso di accesso ai lotti poi venduti all'asta, va detto che si tratta di questione che attiene all'eventuale responsabilità degli organi della procedura concorsuale e non certo alla costituzione della servitù coattiva richiesta nella presente sede.
In conclusione, l'appello incidentale dev'essere rigettato, in quanto infondato.
Venendo adesso all'appello principale proposto sia dai sigg. che da Pt_1 [...]
, va premesso che gli appellanti hanno escluso sussistere un contrasto di Pt_3 giurisprudenza, posto che la soluzione adottata dal primo giudice sarebbe in linea con il precedente intervento delle Sezioni Unite e, precisamente, con la sentenza n. 670 del
03/02/1989 ("l'azione per la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo intercluso (art. 1051 cod. civ.) deve essere promossa, nel caso in cui si frappongano più fondi rispetto all'accesso alla via pubblica, nei confronti di tutti i proprietari di tali altri fondi, in qualità di litisconsorti necessari, perché attiene ad un rapporto unico ed inscindibile, alla stregua dell'inidoneità di una pronuncia, che accolga domanda proposta contro uno od alcuni soltanto di detti proprietari, al soddisfacimento dell'utilità per cui
l'Azione medesima è contemplata"), seguito da numerose altre decisioni quali: Cass.
pagina 6 di 10 Sez. 2, Sentenza n. 8349 del 17/08/1990, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 658 del
29/01/1996, nonché con le ulteriori Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3054 del 30/03/1999,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1612 del 04/02/2003.
Sarebbe stato pertanto superato definitivamente il diverso orientamento rappresentato da:
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6069 del 17/03/2006, Cass Sez. 2, Sentenza n. 13101 del
15/06/2011 (che avevano enunciato il difforme princpio per cui "qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio;
infatti, l'attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi".
Dunque, la carenza di una domanda formulata con tali limiti appare allora attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum, con la conseguenza che in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la domanda va rigettata perché diretta a far valere un diritto inesistente.
Alla luce di tale principio di diritto, la domanda degli appellanti incidentali è stata rigettata in primo grado poiché tendente ad ottenere un bene della vita (servitù di passaggio) non accordato dall'ordinamento, nei termini prospettati dagli attori (e cioè rispetto solo ai convenuti citati in giudizio), senza possibilità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari coinvolti poiché, come già evidenziato, non di legittimazione ma di bene sostanziale della vita (petitum) qui si tratta.
Ciò premesso, reputa invece la Corte che il contrasto sussistesse.
Va premesso che la recentissima Cass. S.U. 1900/2025 ha affermato che quanto detto da Cass. 17368 del 16 giugno 2023 [secondo cui «L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la
pagina 7 di 10 proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.»], ha finito con il far dire alla pronuncia del 9685/2013 a Sez. U quello che essa non dice e, cioè, che il rigetto debba valere esclusivamente nei riguardi della parte convenuta (o delle parti convenute) in giudizio;
in diversi termini, le Sezioni Unite hanno chiarito, in via definitiva, che la «costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati».
La pretesa fatta valere con la domanda, infatti, può trovare soddisfazione solo attraverso l'approvazione di un percorso che, alla stregua dell'apprezzamento del giudice di merito, secondo i presupposti e le condizioni di legge, sia idoneo ad assicurare lo sbocco sulla pubblica via.
Dalla circostanza che l'attore non abbia citato in giudizio taluno dei proprietari dei fondi occludenti non appare logico - secondo le Sezioni Unite - far derivare le conseguenze di una sorta di “rinuncia implicita” alla domanda.
E ciò, in quanto tale opzione interpretativa non trova sostegno nella prospettazione posta a fondamento della domanda giudiziale, avendo l'attore agito allo scopo, univoco ed esclusivo, di liberare il proprio fondo dall'interclusione e che certamente non viene raggiunto se non permettendo il collegamento del fondo attoreo con la pubblica via.
Ancora, le Sezioni Unite hanno espressamente chiarito di non sconoscere le criticità derivanti dall'opzione favorevole al litisconsorzio necessario e di essere ben consapevoli di come tali criticità non possano essere rimosse affermando, nella specie, la sussistenza di un rapporto processuale unico e inscindibile, «perché così non è»; nondimeno, hanno affermato che «nonostante la pluralità dei rapporti sostanziali intercorrenti fra l'attore e i proprietari dei fondi intercludenti, come si è già spiegato, la natura del diritto che il giudice è chiamato a costituire impone la compresenza in giudizio di tutti i proprietari degli anzidetti fondi».
Il giudice del merito, infatti, non può costituire un passaggio coattivo che non risulti idoneo a liberare il fondo intercluso fino alla via pubblica, in quanto, diversamente, darebbe vita a una servitù atipica non contemplata dall'ordinamento giuridico e che varrebbe ad assegnare, al titolare di essa, il diritto di passare per il fondo altrui senza perseguire lo scopo di cui all'art. 1051 c.c.
Né appare utile alla soluzione del problema la constatazione che tale servitù atipica, in futuro, potrebbe costituire segmento di un percorso fino alla strada pubblica, su cui il transito potrebbe essere ottenuto attraverso ulteriori e ipotetici provvedimenti giudiziali o per altrettanto ipotetiche scelte volontarie, giacché si tratterebbe pur sempre della pagina 8 di 10 costituzione di un diritto reale non previsto dalla legge.
Si giunge così alla conclusione alla stregua della quale «L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone di ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ…”.
Con l'introduzione dell'istituto generale del litisconsorzio generale, risalente alla riforma del 1940 (in precedenza le ipotesi venivano individuate di volta in volta dalla legge) è apparso indubbio che alle parte viene sottratta la disponibilità del risultato del processo, essendo stato attribuito al giudice il potere di impedire la pronuncia di sentenze inutili» ed evidenziato che, in assenza di partecipazione al processo di tutti i titolari dei fondi intercludenti, la pronuncia resa “inter pauciores” (cioè solo nei confronti dei proprietari di alcuni dei predetti fondi) non potrebbe produrre l'effetto concreto voluto dalla legge e sarebbe, quindi, inutile, in quanto incapace di concretizzare lo scopo previsto dall'ordinamento che è, come si è detto, quello di consentire al fondo intercluso lo sbocco sulla pubblica via.
Pertanto, come l'esigenza che una causa sia decisa in maniera uniforme, in quanto incidente su un unico rapporto riguardante più soggetti, risulta valevole a giustificare la compressione che, nel caso di litisconsorzio necessario, viene subita dal diritto di agire in giudizio e che si concreta nell'onere, a carico dell'attore, di convenire una pluralità di soggetti, così, parimenti, «deve dirsi ove il litisconsorzio necessario risulti imposto da insuperabili esigenze funzionali, che, pur in presenza di situazioni astrattamente plurisoggettive, non tollererebbero il frazionamento della causa. Frazionamento che non potrebbe giammai dare vita a quella decisione costitutiva del diritto di passaggio coattivo contemplato dalla legge».
Tale scelta è conforme all'assunto secondo cui il litisconsorzio può essere imposto anche a seguito dell'emersione di una pluralità di distinti rapporti bilaterali, la cui inscindibile convergenza risulti valevole a determinarne un condizionamento reciproco.
Ciò posto, non resta che osservare come il contrasto giurisprudenziale (peraltro, evidenziato anche da successive pronunce non conformi a quello citato dal giudice del
2017, come, ad esempio, Cass. 25130/23), sussistesse all'epoca della pronuncia ed è stato solo attualmente - e definitivamente - superato dalla citata Cassazione SU
1900/25, che ha osservato come, seguendo l'arresto giurisprudenziale del 2013 (Cass.,
pagina 9 di 10 Sez. U, sentenza n. 9685 del 2 aprile 2013, Rv. 625962-01), anche a volere ricondurre la statuizione di rigetto nell'ambito di quelle di mero rito (o meramente processuali) come propugnato dalla Seconda Sezione Civile (Cass., Sez. 2, sentenza n. 17368 del 16 giugno 2023, Rv. 668059-01), si giungerebbe pur sempre a un processo necessariamente con più parti convenute, senza, tuttavia, assicurare il successo dell'azione, ben potendo emergere la necessità di “estendere il processo ai proprietari di altri fondi”.
Anche con un tale aggiustamento, pertanto, resterebbe non convincente affermare che l'attore abbia inteso far valere un diritto inesistente.
Ne consegue che del tutto correttamente, in presenza di giurisprudenza non univoca, bene ha fatto il giudice a compensare le spese tra le parti.
In definitiva, sia l'appello principale che quelli incidentali debbono essere rigettati, in quanto infondati.
Le spese del grado presente possono essere compensate, stante l'esito complessivo della lite.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, nei confronti di , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: CP_3
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- nulla per le spese nei confronti di;
CP_3
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 4 novembre 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 751/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, , rappresentati e difesi dall'avv. Ilario Valente ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in DO;
- appellanti/appellati incidentali – nei confronti di
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
OV MA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Caputo e OV Feltri ed Parte_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio;
(contumace) CP_3
– Appellati/appellanti incidentali–
Oggetto: appello in materia di servitù coattiva.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 4.11.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Maria Controparte_1 Controparte_2 convenivano, dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distacca di DO,
[...]
, , e , al fine di - previa declaratoria Pt_3 Parte_1 Parte_2 CP_3 dello stato di interclusione dei beni immobili meglio indicati nell'atto introduttivo -
pagina 1 di 10 costituire una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del e/o di quello Pt_3 di proprietà di e Parte_1 Parte_2 CP_3
A sostegno della domanda, gli attori rappresentavano:
-che erano, rispettivamente, nudo proprietario ed usufruttuaria dei seguenti beni immobili:
I) lotto n.2: costituito da immobile di categoria D 1 “opificio” rendita euro 5.587,20, costituito da un piano terra con soprastanti n.2 immobili rispettivamente adibiti ad uso uffici direzionali ed uso alloggio per il custode, in catasto al NCEU del Comune di
DO al foglio 42 particella 227-sub. 1-5-6 zona censuaria 2, individuati nel decreto di trasferimento, come “immobile posto frontalmente all'ingresso disposto su due livelli”;
II) lotto n. 3: area urbana in catasto al NCEU del Comune di DO al foglio 42- particella 870-superficie catastale 2.000 mq;
- che erano divenuti titolari dei predetti beni per effetto del decreto di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria in data 28.07.2011, nell'ambito della procedura fallimentare n. 97 dell'anno 1996, a carico della Società “ ; Controparte_4
- che i suddetti immobili, ab origine, facevano parte di un unico complesso industriale, successivamente frazionato in tre lotti, di cui il n. 2 ed il n. 3 aggiudicati ad essi istanti, mentre il lotto n. 1 (costituito, a sua volta, da opificio in catasto al foglio 42, particella
869, cat. D1), veniva aggiudicato a;
Parte_3
- che, nel mese di marzo 2012, quest'ultimo aveva realizzato un muro di separazione di confine alto circa 2 metri, a delimitazione dei beni già costituenti il lotto n. 1 (nella sua titolarità), ed i lotti 2 e 3 (di loro proprietà) e, pertanto, il loro fondo era rimasto completamente intercluso e privo di accesso alla via pubblica.
Si costituivano in giudizio i convenuti e , i quali Parte_1 Parte_2 chiedevano in via principale il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata - nel caso in cui fosse stato accertato lo stato di interclusione dei fondi attorei e costituita la servitù di passaggio sul fondo dei convenuti
- di condannare essi attori alla corresponsione di una congrua indennità.
Si costituiva in giudizio, in data 10.01.2014, altresì , eccependo, in via Parte_3 preliminare, la nullità della domanda attorea perché indeterminata e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa.
rimaneva contumace. CP_3
pagina 2 di 10 Istruita la causa con una TU, il Tribunale – con sentenza 3272/22 - rigettava la domanda di parte attrice, evidenziando:
- che la costituzione della servitù di passaggio richiesta dagli attori nei confronti dei convenuti interessava, in realtà, anche altri fondi limitrofi che appartenevano ad altri e diversi proprietari;
in particolare era emerso che, prima di poter accedere alla strada pubblica, sarebbe stato necessario transitare da una strada privata (di cui alla p.lla 131, foglio n. 42) che, alla luce delle visure catastali agli atti, apparteneva a terzi soggetti non evocati in giudizio;
- che, inoltre, l'ulteriore percorso verso la strada pubblica individuato dal TU (che prevedeva il passaggio nel fondo dei intercettava, in ogni caso, particelle di altri Pt_1 proprietari e, in particolare, le p.lle 160 e 855 oppure le p.lle 857 e 856, di proprietà del
, della società e Controparte_5 Controparte_6 [...]
, tutti soggetti non evocati in giudizio;
Per_1
- che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio doveva essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che era necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica;
- che, pertanto, si era verificata una carenza non tanto sotto il profilo soggettivo dell'integrità del contraddittorio, quanto, piuttosto, sotto quello oggettivo della congruità del petitum, difettando quella essenziale condizione dell'azione che consisteva nella
"possibilità giuridica";
- che sussistevano giusti motivi, data anche la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, per compensare le spese di lite.
Con atto di appello, e impugnavano il capo della Parte_1 Parte_2 sentenza afferente la compensazione delle spese del giudizio, esponendo che la necessità di evocare in giudizio tutti i titolari dei fondi limitrofi a quello intercluso, ossia quelli potenzialmente interessati dalla costituenda servitù, era già stata sancita dalle
Sezioni Unite nel lontano 1989 (Cass. SS.UU. 3 febbraio 1989 n. 670 e n. 671), con indirizzo ribadito e confermato sempre dalle SS.UU. con la successiva sentenza n. 9685 del 2013, per cui era evidente l'insussistenza del ventilato contrasto giurisprudenziale e l'erroneità della compensazione disposta.
Chiedevano, pertanto, che venisse accolto il proposto appello e, per l'effetto, che venisse riformata l'impugnata sentenza, condannando e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi relative al giudizio
[...] di primo grado nella misura di €.12.988,56, oltre IVA, ovvero di quella maggiore o pagina 3 di 10 minore ritenuta di giustizia, e ponendo a carico degli stessi il pagamento integrale delle spese di c.t.u.
Si costituivano e , che resistevano all'appello Controparte_1 Controparte_2 deducendone l'assoluta infondatezza, spiegando appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che fosse necessario intercettare proprietà di terzi soggetti nell'accesso alla via pubblica, posto che tale circostanza era desumibile dal decreto di trasferimento del 13.4.2010, con cui era Parte_3 divenuto proprietario del lotto di cui all'atto introduttivo, in cui si diceva che esso era confinante “… direttamente con strada pubblica”; che, quindi, non vi erano altri soggetti da evocare in giudizio per la costituzione della servitù, come risultava dall'elaborato del tecnico di parte.
Tanto premesso, chiedevano che venisse rigettato il gravame proposto dai Signori
[...]
e in quanto infondato e, in accoglimento dell'interposto Parte_1 Parte_2 appello incidentale, che venisse riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda avanzata;
per l'effetto, chiedevano che venisse dichiarata - previa declaratoria di interclusione totale dei beni immobili di titolarità degli appellati- appellanti incidentali - la costituzione di una servitù di passaggio in favore dei suddetti fondi così come individuata dal ctu, arch. . Persona_2
Si costituiva , il quale si riportava alle medesime considerazioni degli Parte_3 appellanti principali, spiegando anch'egli appello incidentale sull'errata compensazione delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
4.11.2025 per la discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Conviene esaminare preliminarmente l'appello incidentale, da esso dipendendo anche le sorti dell'appello principale.
Sul punto hanno osservato gli appellanti incidentali che il percorso individuato dal c.t.u. nominato in primo grado sfocia - attualmente - direttamente sull'antistante strada pubblica, in quanto, intervenuto l'esproprio di aree di terreno per l'ampliamento della viabilità, questo avrebbe interessato anche la particella n. 856 (di proprietà di
[...]
e ) e la particella 131 (di Controparte_6 Persona_3 proprietà di , e ); pertanto, Persona_4 Parte_4 Persona_5 alla luce di detto esproprio, nessun altro proprietario doveva essere evocato in giudizio,
pagina 4 di 10 poiché la domandata costituzione di servitù di passaggio non interessava fondi limitrofi che appartenessero a terzi proprietari.
E' dunque in contestazione la sola circostanza per cui, al momento dell'emissione della sentenza, i fondi interessati dal passaggio (per collegare il bene intercluso alla via pubblica) erano di proprietà di terzi, non evocati in giudizio.
La difesa del ha osservato: Pt_3
- che, con provvedimento del 9.02.2023, il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale '89 “Garganica”, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di razionalizzazione della viabilità di SA OV OT e realizzazione dell'asta di collegamento da SA OV OT al capoluogo Dauno – 1° stralcio
DO – Aeroporto militare di Amendola e, nel successivo mese di marzo, ha inviato ai proprietari dei fondi interessati la relativa comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità, come da comunicazione prodotta;
- che, tuttavia, l'approvazione del progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità rappresentano solo fasi prodromiche all'eventuale e futura emanazione del decreto di esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, per cui, allo stato, non risulta aver avuto inizio il processo di determinazione dell'indennità (prima provvisoria e poi definitiva), di espropriazione, che deve necessariamente anticipare il decreto di esproprio, da emanarsi entro il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto da controparte, deve osservarsi che all'attualità e, comunque, entro la data di emissione della sentenza di primo grado, nessun esproprio è effettivamente intervenuto a carico dei fondi interessati dalla eventuale costituzione di servitù di passaggio coattivo, come individuati dal c.t.u., essendo i beni in questione ancora nella titolarità dei medesimi soggetti individuati dal
Giudice di primo grado, quali terzi non evocati in giudizio.
Sono state altresì prodotte le visure catastali storiche della particella n. 856, ad oggi di proprietà di e , e della Controparte_6 Persona_3 particella 131, ad oggi di proprietà di , e Persona_4 Parte_4
. Persona_5
Ne deriva che, non risultando emesso alcun decreto di esproprio né alla data in cui è stata emessa la sentenza e neppure attualmente, la doglianza per cui la servitù di passaggio sfocerebbe direttamente sulla strada pubblica non è stata dagli appellanti incidentali idoneamente dimostrata.
pagina 5 di 10 Quanto all'ulteriore circostanza dedotta nell'atto di appello incidentale, ovvero:
- che l'assoluta interclusione dei beni di loro proprietà a seguito della realizzazione del muro in blocchetti di cemento armato sarebbe stata confermata dal TU;
- che agli appellanti incidentali – è stato inibito l'accesso; CP_1 CP_7
- che non si possono creare nuove strade neppure in terra battuta;
- che l'unica soluzione possibile è quella individuata dal TU alla pag. 29 dell'elaborato peritale, reputa la Corte che tutte le dette circostanze dedotte non valgano comunque a scalfire la motivazione del primo giudice secondo cui, non avendo convenuto in giudizio tutti i proprietari delle particelle sulle quali dovrebbe essere costituita la servitù di passaggio per accedere alla via pubblica, la sentenza sarebbe priva di materiale utilità per gli attori.
Ed invero, la questione di diritto afferente il necessario litisconsorzio dei proprietari dei fondi su cui costituire una servitù di passaggio coattiva, come specificato dal Giudice di primo grado, non è stata né dedotta né contestata dagli appellanti incidentali, i quali hanno insistito sul solo fatto (come detto, non provato) che, al momento dell'emissione della sentenza, i fondi interessati dal passaggio per collegare il bene intercluso alla via pubblica non fossero più di proprietà dei terzi non evocati in giudizio, in quanto erano stati espropriati.
Relativamente al fatto che il frazionamento eseguito dal perito non abbia previsto un percorso di accesso ai lotti poi venduti all'asta, va detto che si tratta di questione che attiene all'eventuale responsabilità degli organi della procedura concorsuale e non certo alla costituzione della servitù coattiva richiesta nella presente sede.
In conclusione, l'appello incidentale dev'essere rigettato, in quanto infondato.
Venendo adesso all'appello principale proposto sia dai sigg. che da Pt_1 [...]
, va premesso che gli appellanti hanno escluso sussistere un contrasto di Pt_3 giurisprudenza, posto che la soluzione adottata dal primo giudice sarebbe in linea con il precedente intervento delle Sezioni Unite e, precisamente, con la sentenza n. 670 del
03/02/1989 ("l'azione per la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo intercluso (art. 1051 cod. civ.) deve essere promossa, nel caso in cui si frappongano più fondi rispetto all'accesso alla via pubblica, nei confronti di tutti i proprietari di tali altri fondi, in qualità di litisconsorti necessari, perché attiene ad un rapporto unico ed inscindibile, alla stregua dell'inidoneità di una pronuncia, che accolga domanda proposta contro uno od alcuni soltanto di detti proprietari, al soddisfacimento dell'utilità per cui
l'Azione medesima è contemplata"), seguito da numerose altre decisioni quali: Cass.
pagina 6 di 10 Sez. 2, Sentenza n. 8349 del 17/08/1990, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 658 del
29/01/1996, nonché con le ulteriori Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3054 del 30/03/1999,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1612 del 04/02/2003.
Sarebbe stato pertanto superato definitivamente il diverso orientamento rappresentato da:
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6069 del 17/03/2006, Cass Sez. 2, Sentenza n. 13101 del
15/06/2011 (che avevano enunciato il difforme princpio per cui "qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio;
infatti, l'attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi".
Dunque, la carenza di una domanda formulata con tali limiti appare allora attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum, con la conseguenza che in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la domanda va rigettata perché diretta a far valere un diritto inesistente.
Alla luce di tale principio di diritto, la domanda degli appellanti incidentali è stata rigettata in primo grado poiché tendente ad ottenere un bene della vita (servitù di passaggio) non accordato dall'ordinamento, nei termini prospettati dagli attori (e cioè rispetto solo ai convenuti citati in giudizio), senza possibilità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari coinvolti poiché, come già evidenziato, non di legittimazione ma di bene sostanziale della vita (petitum) qui si tratta.
Ciò premesso, reputa invece la Corte che il contrasto sussistesse.
Va premesso che la recentissima Cass. S.U. 1900/2025 ha affermato che quanto detto da Cass. 17368 del 16 giugno 2023 [secondo cui «L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la
pagina 7 di 10 proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.»], ha finito con il far dire alla pronuncia del 9685/2013 a Sez. U quello che essa non dice e, cioè, che il rigetto debba valere esclusivamente nei riguardi della parte convenuta (o delle parti convenute) in giudizio;
in diversi termini, le Sezioni Unite hanno chiarito, in via definitiva, che la «costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati».
La pretesa fatta valere con la domanda, infatti, può trovare soddisfazione solo attraverso l'approvazione di un percorso che, alla stregua dell'apprezzamento del giudice di merito, secondo i presupposti e le condizioni di legge, sia idoneo ad assicurare lo sbocco sulla pubblica via.
Dalla circostanza che l'attore non abbia citato in giudizio taluno dei proprietari dei fondi occludenti non appare logico - secondo le Sezioni Unite - far derivare le conseguenze di una sorta di “rinuncia implicita” alla domanda.
E ciò, in quanto tale opzione interpretativa non trova sostegno nella prospettazione posta a fondamento della domanda giudiziale, avendo l'attore agito allo scopo, univoco ed esclusivo, di liberare il proprio fondo dall'interclusione e che certamente non viene raggiunto se non permettendo il collegamento del fondo attoreo con la pubblica via.
Ancora, le Sezioni Unite hanno espressamente chiarito di non sconoscere le criticità derivanti dall'opzione favorevole al litisconsorzio necessario e di essere ben consapevoli di come tali criticità non possano essere rimosse affermando, nella specie, la sussistenza di un rapporto processuale unico e inscindibile, «perché così non è»; nondimeno, hanno affermato che «nonostante la pluralità dei rapporti sostanziali intercorrenti fra l'attore e i proprietari dei fondi intercludenti, come si è già spiegato, la natura del diritto che il giudice è chiamato a costituire impone la compresenza in giudizio di tutti i proprietari degli anzidetti fondi».
Il giudice del merito, infatti, non può costituire un passaggio coattivo che non risulti idoneo a liberare il fondo intercluso fino alla via pubblica, in quanto, diversamente, darebbe vita a una servitù atipica non contemplata dall'ordinamento giuridico e che varrebbe ad assegnare, al titolare di essa, il diritto di passare per il fondo altrui senza perseguire lo scopo di cui all'art. 1051 c.c.
Né appare utile alla soluzione del problema la constatazione che tale servitù atipica, in futuro, potrebbe costituire segmento di un percorso fino alla strada pubblica, su cui il transito potrebbe essere ottenuto attraverso ulteriori e ipotetici provvedimenti giudiziali o per altrettanto ipotetiche scelte volontarie, giacché si tratterebbe pur sempre della pagina 8 di 10 costituzione di un diritto reale non previsto dalla legge.
Si giunge così alla conclusione alla stregua della quale «L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone di ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ…”.
Con l'introduzione dell'istituto generale del litisconsorzio generale, risalente alla riforma del 1940 (in precedenza le ipotesi venivano individuate di volta in volta dalla legge) è apparso indubbio che alle parte viene sottratta la disponibilità del risultato del processo, essendo stato attribuito al giudice il potere di impedire la pronuncia di sentenze inutili» ed evidenziato che, in assenza di partecipazione al processo di tutti i titolari dei fondi intercludenti, la pronuncia resa “inter pauciores” (cioè solo nei confronti dei proprietari di alcuni dei predetti fondi) non potrebbe produrre l'effetto concreto voluto dalla legge e sarebbe, quindi, inutile, in quanto incapace di concretizzare lo scopo previsto dall'ordinamento che è, come si è detto, quello di consentire al fondo intercluso lo sbocco sulla pubblica via.
Pertanto, come l'esigenza che una causa sia decisa in maniera uniforme, in quanto incidente su un unico rapporto riguardante più soggetti, risulta valevole a giustificare la compressione che, nel caso di litisconsorzio necessario, viene subita dal diritto di agire in giudizio e che si concreta nell'onere, a carico dell'attore, di convenire una pluralità di soggetti, così, parimenti, «deve dirsi ove il litisconsorzio necessario risulti imposto da insuperabili esigenze funzionali, che, pur in presenza di situazioni astrattamente plurisoggettive, non tollererebbero il frazionamento della causa. Frazionamento che non potrebbe giammai dare vita a quella decisione costitutiva del diritto di passaggio coattivo contemplato dalla legge».
Tale scelta è conforme all'assunto secondo cui il litisconsorzio può essere imposto anche a seguito dell'emersione di una pluralità di distinti rapporti bilaterali, la cui inscindibile convergenza risulti valevole a determinarne un condizionamento reciproco.
Ciò posto, non resta che osservare come il contrasto giurisprudenziale (peraltro, evidenziato anche da successive pronunce non conformi a quello citato dal giudice del
2017, come, ad esempio, Cass. 25130/23), sussistesse all'epoca della pronuncia ed è stato solo attualmente - e definitivamente - superato dalla citata Cassazione SU
1900/25, che ha osservato come, seguendo l'arresto giurisprudenziale del 2013 (Cass.,
pagina 9 di 10 Sez. U, sentenza n. 9685 del 2 aprile 2013, Rv. 625962-01), anche a volere ricondurre la statuizione di rigetto nell'ambito di quelle di mero rito (o meramente processuali) come propugnato dalla Seconda Sezione Civile (Cass., Sez. 2, sentenza n. 17368 del 16 giugno 2023, Rv. 668059-01), si giungerebbe pur sempre a un processo necessariamente con più parti convenute, senza, tuttavia, assicurare il successo dell'azione, ben potendo emergere la necessità di “estendere il processo ai proprietari di altri fondi”.
Anche con un tale aggiustamento, pertanto, resterebbe non convincente affermare che l'attore abbia inteso far valere un diritto inesistente.
Ne consegue che del tutto correttamente, in presenza di giurisprudenza non univoca, bene ha fatto il giudice a compensare le spese tra le parti.
In definitiva, sia l'appello principale che quelli incidentali debbono essere rigettati, in quanto infondati.
Le spese del grado presente possono essere compensate, stante l'esito complessivo della lite.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, nei confronti di , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: CP_3
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- nulla per le spese nei confronti di;
CP_3
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 4 novembre 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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