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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 365 del 29.2.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 152/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Rubino e Loredana Crovace, in forza di Parte_1
procura in atti, e presso le medesime elettivamente domiciliata in Fasano alla via Mogavero 12
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t , con sede Controparte_1
legale in Roma alla via Ciro il Grande
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 9.7.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente al capo Parte_2
di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 365/2024, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando per metà le spese di lite, in relazione alla domanda dallo stesso proposta di accertamento dell'inadempimento dell' nel pagamento dei ratei di accompagnamento spettanti al ricorrente CP_1 in virtù di decreto di omologa RG n. 3338/22, e per l'effetto, con ordine all' il pagamento dei CP_1
ratei di indennità di accompagnamento spettanti al ricorrente da giugno 2022,
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese
(nella misura di ½), motivata dal Tribunale di prime cure “considerati il valore della controversia, la condotta processuale dell' -che ha unilateralmente riconosciuto la debenza della CP_1
prestazione richiesta, senza attendere la conclusione del giudizio, nonché dell'assenza di attività istruttoria e di questioni complesse”.
A giudizio dell'appellante, il Tribunale sarebbe incorso in violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., non sussistendo nella specie gli estremi per la compensazione neppure parziale delle spese.
In conclusione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento integrale delle spese del primo CP_1
grado, nonché di quelle di secondo grado.
Nonostante la regolare notificazione dell'appello, l' non si è costituito in giudizio, per cui ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La motivazione della sentenza in relazione alla parziale compensazione delle spese, invero, appare congrua.
Il Tribunale ha infatti valorizzato opportunamente il comportamento processuale dell' che CP_1
immediatamente dopo la notifica del ricorso ha provveduto al pagamento dei ratei maturati in favore dell'appellante.
Al fine di valutare il comportamento delle parti, appare opportuno rilevare che il ricorso introduttivo del giudizio venne depositato in data 27.10.2023, laddove il termine di gg. 120 entro cui l' avrebbe dovuto procedere al pagamento delle indennità dovute all'odierno appellante era CP_1
scaduto soltanto nei primi giorni del mese di settembre dello stesso anno. Si trattava, quindi, di un ritardo tutt'altro che eccessivo (poco più di un mese), peraltro sanato dall' nell'immediatezza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, come è pacifico fra CP_1
le parti.
Ne consegue che la valutazione del Tribunale di prime cure, circa la ricorrenza, di gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano la compensazione (peraltro soltanto parziale) delle spese di giudizio, appare condivisibile.
Al rigetto dell'appello non consegue alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia dell' . CP_1
Inoltre, potendo l'appellante usufruire dell'esenzione dal contributo unificato, non sussistono i presupposti. per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.3.2024 da , nei Parte_2
confronti di , avverso la sentenza del 29.2.2024 N. 365 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1 rigetta l'appello; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 365 del 29.2.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 152/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Rubino e Loredana Crovace, in forza di Parte_1
procura in atti, e presso le medesime elettivamente domiciliata in Fasano alla via Mogavero 12
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t , con sede Controparte_1
legale in Roma alla via Ciro il Grande
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 9.7.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2024, ha impugnato parzialmente – limitatamente al capo Parte_2
di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 365/2024, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando per metà le spese di lite, in relazione alla domanda dallo stesso proposta di accertamento dell'inadempimento dell' nel pagamento dei ratei di accompagnamento spettanti al ricorrente CP_1 in virtù di decreto di omologa RG n. 3338/22, e per l'effetto, con ordine all' il pagamento dei CP_1
ratei di indennità di accompagnamento spettanti al ricorrente da giugno 2022,
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese
(nella misura di ½), motivata dal Tribunale di prime cure “considerati il valore della controversia, la condotta processuale dell' -che ha unilateralmente riconosciuto la debenza della CP_1
prestazione richiesta, senza attendere la conclusione del giudizio, nonché dell'assenza di attività istruttoria e di questioni complesse”.
A giudizio dell'appellante, il Tribunale sarebbe incorso in violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., non sussistendo nella specie gli estremi per la compensazione neppure parziale delle spese.
In conclusione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento integrale delle spese del primo CP_1
grado, nonché di quelle di secondo grado.
Nonostante la regolare notificazione dell'appello, l' non si è costituito in giudizio, per cui ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La motivazione della sentenza in relazione alla parziale compensazione delle spese, invero, appare congrua.
Il Tribunale ha infatti valorizzato opportunamente il comportamento processuale dell' che CP_1
immediatamente dopo la notifica del ricorso ha provveduto al pagamento dei ratei maturati in favore dell'appellante.
Al fine di valutare il comportamento delle parti, appare opportuno rilevare che il ricorso introduttivo del giudizio venne depositato in data 27.10.2023, laddove il termine di gg. 120 entro cui l' avrebbe dovuto procedere al pagamento delle indennità dovute all'odierno appellante era CP_1
scaduto soltanto nei primi giorni del mese di settembre dello stesso anno. Si trattava, quindi, di un ritardo tutt'altro che eccessivo (poco più di un mese), peraltro sanato dall' nell'immediatezza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, come è pacifico fra CP_1
le parti.
Ne consegue che la valutazione del Tribunale di prime cure, circa la ricorrenza, di gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano la compensazione (peraltro soltanto parziale) delle spese di giudizio, appare condivisibile.
Al rigetto dell'appello non consegue alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia dell' . CP_1
Inoltre, potendo l'appellante usufruire dell'esenzione dal contributo unificato, non sussistono i presupposti. per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.3.2024 da , nei Parte_2
confronti di , avverso la sentenza del 29.2.2024 N. 365 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1 rigetta l'appello; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi