Articolo 1702 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1702. Requisiti per l'avanzamento 1. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le funzioni del grado che deve ricoprire; pertanto, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica e in relazione al grado proposto, egli deve:
a) aver tenuto buona condotta in servizio e in congedo; b) possedere i requisiti morali, di carattere e culturali necessari; c) possedere il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto; d) aver perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti e istruzioni. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo piu' elevato per le promozioni a sottufficiale e, se si tratta dell'avanzamento al grado di maresciallo, essi risultano da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente centro di mobilitazione. 3. Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli devono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio e avere dimostrato, oltre al possesso dei requisiti sopra citati, anche capacita' tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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