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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6638/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IZZO CARMINE Parte_1 P.IVA_1
MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_2 P.IVA_2 CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_3 P.IVA_3 CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_4 P.IVA_4
CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO CLAUDIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_5 P.IVA_5 CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO ID AL DE IR ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO P.IVA_6
CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO UI QU DE IR ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_7 IZZO CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IZZO CARMINE Parte_6 P.IVA_8 MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Ordinare al , e per Controparte_1 esso all'Ufficiale dello Stato civile competente e/o ad ogni altra Autorità amministrativa, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendente diretta del sig. di
o o o o Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
o , cittadino italiano, nato il [...] a [...], deceduto il 04.10.1953 e Persona_1
mai naturalizzato cittadino brasiliano (vedi foll. n.p. all. 1, 2, 3, 4 e 5); b) Dal matrimonio di Parte_7
e , celebrato il 20.08.1892 a AN PA (SP), BR, (vedi foll. n.p. all. 6 e
[...] Persona_2
7), nasceva in data 21.05.1900 a AN PA (SP), BR, UI TI (vedi foll. n.p. all. 8 e 9); c)
Dal matrimonio di UI TI e , celebrato il 01.03.1924 a Rio Preto (SP), BR, (vedi Persona_3
foll. n.p. all. 10 e 11) nasceva a MP (SP), BR il figlio il 03.09.1937 (vedi foll. Controparte_2
n.p. all. 12 e 13); d) Dal matrimonio di e celebrato a MP (SP) Controparte_2 Persona_4
BR, il 16/09/1961 (vedi foll. n.p. all. 14 e 15), a seguito del quale la sposa aggiungeva al proprio cognome quello del marito e diventava nascevano i figli: Controparte_3 Persona_5
il 07/01/1963 a MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 16 e 17), il
[...] Parte_6
27/03/1965 a MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 20 e 21) e il 09/10/1969 a Persona_6
MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 46 e 47); e) Dal matrimonio di e Persona_5
, a seguito del quale aggiungeva al proprio Persona_7 Parte_12
cognome quello del marito e diventava , celebrato a MP (SP) il Parte_13
10.05.1980 (vedi foll. n.p. all. 18 e 19), nascevano a MP (SP), BR, i figli: Da Parte_1
pagina 2 di 6 in data 24/06/1981 e in data 20/06/1984 (vedi foll. n.p. all. 24 e 25 – Pt_1 Parte_3
all. 36 e 37);
f) Dal matrimonio di e , a seguito del quale aggiungeva Parte_1 Parte_14
al proprio cognome quello del marito e diventava , celebrato a Parte_15
MP (SP) il 30.11.2002 (vedi foll. n.p. all. 26 e 27), nascevano a AN PA, BR, i figli:
[...]
in data 16/06/2022 e in data 11/04/2023 (vedi foll. n.p. all. 28, Persona_8 Parte_2
29, 30 e 31); g) Dal matrimonio di e , a seguito del Parte_3 Persona_9
quale aggiungeva al proprio cognome quello del marito e diventava , Parte_3
celebrato a AN PA, BR, il 26.09.2015 (vedi foll. n.p. all. 38 e 39), nascevano a AN PA,
BR, i figli: in data 06/06/2017 e in data Controparte_4 Persona_10
23/04/2024 (vedi foll. n.p. all. 32, 33, 34 e 35); h) Dal matrimonio di e Parte_6 [...]
, celebrato a MP (SP) BR, il 16/03/1990 (vedi foll. n.p. all. 22 e 23), a Persona_11
seguito del quale la sposa aggiungeva al proprio cognome quello del marito e diventava
[...]
VE TI, nascevano i figli: IA IA De VE TI il 26/08/1993 a Persona_11
MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 40 e 41) e UI IQ De VE TI il 07/03/1995 a
MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 42 e 43); i) Dalla relazione di e Persona_6 Per_12
nasceva il figlio il 19/04/1998 a AN PA BR (vedi foll.
[...] Parte_4
n.p. all. 44 e 45); rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 3 di 6 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano il Sig. o o Parte_7 Parte_8 Parte_9
o o o , cittadino italiano, nato il
[...] Parte_10 Parte_11 Persona_1
08/08/1871 a Bientina (Pisa), il quale non si è naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 4 di 6 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. il Sig. o o o o Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
o , cittadino italiano, nato il [...] a [...], con definitivo
[...] Persona_1
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , nato a [...], BR, il 24/06/1981, (c.f. Parte_1
) ed ivi residente alla Avenida Mitue Furyama Simei n. 501, AN Josè do rio preto (SP), C.F._1
BR, - CAP 15036-152;
2) , nato a [...]è do rio preto (SP), BR, il 11/04/2003 Parte_2
(c.f. ) ed ivi residente alla Avenida Mitue Furyama Simei n. 501, AN Josè do rio preto C.F._2
(SP), BR, - CAP 15036-152;
3) , nata a [...], BR, il 17/06/1984 (c.f. Parte_3
) ed ivi residente alla Rua Benjamin Constant n. 3665, AN Josè do rio preto (SP), C.F._3
BR, - CAP 15015-600;
4) nato a [...]è do rio preto (SP), BR, il 19/04/1998 Parte_4
(c.f. ) ed ivi residente alla Rua Benjamin Constant n. 3665, AN Josè do rio preto (SP), C.F._4
BR, - CAP 15015-600;
pagina 5 di 6 5) , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_13
, ed ivi residente alla Rua Benjamin Constant n. 3665, AN Josè do rio preto (SP), C.F._5
BR, - CAP 15015-600;
6) ID AL DE IR ER, nata a [...] il [...] (c.f.
, ed ivi residente alla Rua Raul Peixoto n. 680, Ribeirao Preto (SP), BR, - CAP C.F._6
14026-220;
7) UI QU DE IR ER, nato a [...] il [...] (c.f.
, ed ivi residente alla Rua Raul Peixoto n. 680, Ribeirao Preto (SP), BR, - CAP C.F._7
14026-220;
8) , nato a [...] il [...] (c.f. , ed ivi Parte_6 C.F._8
residente alla Rua Raul Peixoto n. 680, Ribeirao Preto (SP), BR, - CAP 14026-220; sono cittadini italiani
, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6638/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IZZO CARMINE Parte_1 P.IVA_1
MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_2 P.IVA_2 CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_3 P.IVA_3 CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_4 P.IVA_4
CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO CLAUDIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO Parte_5 P.IVA_5 CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO ID AL DE IR ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO P.IVA_6
CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO UI QU DE IR ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_7 IZZO CARMINE MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IZZO CARMINE Parte_6 P.IVA_8 MARIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IZZO CARMINE MARIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Ordinare al , e per Controparte_1 esso all'Ufficiale dello Stato civile competente e/o ad ogni altra Autorità amministrativa, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendente diretta del sig. di
o o o o Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
o , cittadino italiano, nato il [...] a [...], deceduto il 04.10.1953 e Persona_1
mai naturalizzato cittadino brasiliano (vedi foll. n.p. all. 1, 2, 3, 4 e 5); b) Dal matrimonio di Parte_7
e , celebrato il 20.08.1892 a AN PA (SP), BR, (vedi foll. n.p. all. 6 e
[...] Persona_2
7), nasceva in data 21.05.1900 a AN PA (SP), BR, UI TI (vedi foll. n.p. all. 8 e 9); c)
Dal matrimonio di UI TI e , celebrato il 01.03.1924 a Rio Preto (SP), BR, (vedi Persona_3
foll. n.p. all. 10 e 11) nasceva a MP (SP), BR il figlio il 03.09.1937 (vedi foll. Controparte_2
n.p. all. 12 e 13); d) Dal matrimonio di e celebrato a MP (SP) Controparte_2 Persona_4
BR, il 16/09/1961 (vedi foll. n.p. all. 14 e 15), a seguito del quale la sposa aggiungeva al proprio cognome quello del marito e diventava nascevano i figli: Controparte_3 Persona_5
il 07/01/1963 a MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 16 e 17), il
[...] Parte_6
27/03/1965 a MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 20 e 21) e il 09/10/1969 a Persona_6
MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 46 e 47); e) Dal matrimonio di e Persona_5
, a seguito del quale aggiungeva al proprio Persona_7 Parte_12
cognome quello del marito e diventava , celebrato a MP (SP) il Parte_13
10.05.1980 (vedi foll. n.p. all. 18 e 19), nascevano a MP (SP), BR, i figli: Da Parte_1
pagina 2 di 6 in data 24/06/1981 e in data 20/06/1984 (vedi foll. n.p. all. 24 e 25 – Pt_1 Parte_3
all. 36 e 37);
f) Dal matrimonio di e , a seguito del quale aggiungeva Parte_1 Parte_14
al proprio cognome quello del marito e diventava , celebrato a Parte_15
MP (SP) il 30.11.2002 (vedi foll. n.p. all. 26 e 27), nascevano a AN PA, BR, i figli:
[...]
in data 16/06/2022 e in data 11/04/2023 (vedi foll. n.p. all. 28, Persona_8 Parte_2
29, 30 e 31); g) Dal matrimonio di e , a seguito del Parte_3 Persona_9
quale aggiungeva al proprio cognome quello del marito e diventava , Parte_3
celebrato a AN PA, BR, il 26.09.2015 (vedi foll. n.p. all. 38 e 39), nascevano a AN PA,
BR, i figli: in data 06/06/2017 e in data Controparte_4 Persona_10
23/04/2024 (vedi foll. n.p. all. 32, 33, 34 e 35); h) Dal matrimonio di e Parte_6 [...]
, celebrato a MP (SP) BR, il 16/03/1990 (vedi foll. n.p. all. 22 e 23), a Persona_11
seguito del quale la sposa aggiungeva al proprio cognome quello del marito e diventava
[...]
VE TI, nascevano i figli: IA IA De VE TI il 26/08/1993 a Persona_11
MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 40 e 41) e UI IQ De VE TI il 07/03/1995 a
MP (SP) BR (vedi foll. n.p. all. 42 e 43); i) Dalla relazione di e Persona_6 Per_12
nasceva il figlio il 19/04/1998 a AN PA BR (vedi foll.
[...] Parte_4
n.p. all. 44 e 45); rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 3 di 6 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano il Sig. o o Parte_7 Parte_8 Parte_9
o o o , cittadino italiano, nato il
[...] Parte_10 Parte_11 Persona_1
08/08/1871 a Bientina (Pisa), il quale non si è naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 4 di 6 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. il Sig. o o o o Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
o , cittadino italiano, nato il [...] a [...], con definitivo
[...] Persona_1
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , nato a [...], BR, il 24/06/1981, (c.f. Parte_1
) ed ivi residente alla Avenida Mitue Furyama Simei n. 501, AN Josè do rio preto (SP), C.F._1
BR, - CAP 15036-152;
2) , nato a [...]è do rio preto (SP), BR, il 11/04/2003 Parte_2
(c.f. ) ed ivi residente alla Avenida Mitue Furyama Simei n. 501, AN Josè do rio preto C.F._2
(SP), BR, - CAP 15036-152;
3) , nata a [...], BR, il 17/06/1984 (c.f. Parte_3
) ed ivi residente alla Rua Benjamin Constant n. 3665, AN Josè do rio preto (SP), C.F._3
BR, - CAP 15015-600;
4) nato a [...]è do rio preto (SP), BR, il 19/04/1998 Parte_4
(c.f. ) ed ivi residente alla Rua Benjamin Constant n. 3665, AN Josè do rio preto (SP), C.F._4
BR, - CAP 15015-600;
pagina 5 di 6 5) , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_13
, ed ivi residente alla Rua Benjamin Constant n. 3665, AN Josè do rio preto (SP), C.F._5
BR, - CAP 15015-600;
6) ID AL DE IR ER, nata a [...] il [...] (c.f.
, ed ivi residente alla Rua Raul Peixoto n. 680, Ribeirao Preto (SP), BR, - CAP C.F._6
14026-220;
7) UI QU DE IR ER, nato a [...] il [...] (c.f.
, ed ivi residente alla Rua Raul Peixoto n. 680, Ribeirao Preto (SP), BR, - CAP C.F._7
14026-220;
8) , nato a [...] il [...] (c.f. , ed ivi Parte_6 C.F._8
residente alla Rua Raul Peixoto n. 680, Ribeirao Preto (SP), BR, - CAP 14026-220; sono cittadini italiani
, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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