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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5398/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko BURATTI Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/05/2019, assunto in decisione all'udienza in data 07/05/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BLANCO MARIA PINA, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORELLA OTTAVIA e DANIELE CALLONI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 15.04.2025. Le parti, con note sottoscritte personalmente, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
B) Affidare le figlie minori della coppia e in via condivisa ai genitori Persona_1 Persona_2 prevendendo, sin d'ora, che la madre possa, in autonomia, gestire l'andamento ordinario scolastico delle figlie (autorizzazioni varie, gite varie, permessi per uscire di scuola, attività extrascolastiche, ecc…) così velocizzando le risposte necessarie all'istituto; le minori saranno collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Cusano Milanino via IV Novembre 16 che viene assegnata alla SI con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
Parte_1
C) Il SI si impegna al trasferimento della sua quota di proprietà della casa coniugale CP_1 sita in Cusano Milanino via IV novembre 16 a favore della SI entro i tempi
Parte_1 tecnici di messa a norma dell'immobile, se necessario, e comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2025. I sigg. e concordano che tutti i costi fiscali e notarili del predetto trasferimento
Parte_1 CP_1 saranno a carico della SI , mentre le eventuali spese di messa a norma dell'immobile,
Parte_1 laddove si confermeranno necessari, saranno da dividere al 50% fra i coniugi;
D) A titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori il SI provvederà al versamento alla CP_1 SI , a far data dal mese di febbraio 2025
Parte_1 con le modalità di cui alle presenti conclusioni, dell'importo di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza a partire dal dodicesimo mese seguente a quello di primo versamento (febbraio 2025). Le parti concordano che tale contributo di 300,00 è comprensivo delle spese straordinarie come dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezioni delle seguenti voci di spesa che saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno: spese relative al corredo scolastico di inizio anno (libri, accessori per la scuola) – ad eccezione delle spese universitarie che i genitori si riservano di discutere ove le figlie decidessero di intraprendere tale percorso. E) L'assegno unico relativo alle figlie minori sarà percepito, sino a quando la misura sarà erogabile, nella misura del 100% dalla madre SI presso cui le figlie sono stabilmente collocate;
il SI
Parte_1
sin d'ora manifesta il suo accordo e consenso sul punto. CP_1
F) Quanto al diritto di visita padre/figlie, disporre che il SI possa vedere e tenere con CP_1 sé le figlie nel rispetto della volontà di queste ultime ed in relazione alla necessità ed ai bisogni delle minori e salvo in ogni caso gli impegno scolastici ed extrascolastici delle minori e di lavoro del padre. G) Disporre che venga mantenuto il monitoraggio del nucleo in capo all'Ente, così che nell'ipotesi di richiesta delle minori di incontrare il proprio padre, vengano preventivamente interpellati i Servizi Sociali che hanno seguito la coppia genitoriale in questi anni, così che le minori possano essere adeguatamente sostenute nel percorso di riavvicinamento, così come il padre. H) La SI , effettuato il trasferimento dell'immobile di cui al capo C) e/o depositato il Parte_1 presente accordo sottoscritto dai coniugi, dichiara sin d'ora di rinunciare ad avviare ogni azione e rinuncia a qualsivoglia pretesa risarcitoria conseguente ai fatti di cui alla sentenza n. 678/2024 resa dal Tribunale di Monza in sede penale. La stessa si impegna a consegnare la revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di appello instaurato dal SI avverso tale pronuncia. CP_1
I) La SI a fronte della consegna di assegno circolare alla stessa intestato di € Parte_1
3.000,00, ha rinunciato al procedimento esecutivo presso terzi instaurato dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. 1955/2024) e all'importo precettato;
il SI per parte sua ha rinunciato all'opposizione CP_1 all'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi e dichiara sin d'ora di non aver nulla pretendere dalla SI a qualsiasi titolo e/o ragione;
Parte_1
L) La SI consegnerà al SI , a mezzo dei suoi legali, i seguenti beni entro e non Parte_1 CP_1 oltre lo scambio dell'assegno di cui al punto precedente:
-scacchiera in legno e fiammiferi;
-quadretti con monete e banconote antiche e una moneta in argento;
-una botte in legno a mobiletto;
-canne da pesca presenti nel box (di cui alle foto)
-monili in oro (di cui alle foto) M) Il SI rilascia sin d'ora il suo assenso al rilascio della carta d'identità valida per CP_1
l'estero e/o passaporti in favore delle minori;
N) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualunque richiesta di assegno di mantenimento;
O) I SIi e dichiarano che con l'adempimento di tutte le Parte_1 CP_1 obbligazioni di cui al presente accordo ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi è definitivamente cessato dichiarando di non aver reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico/patrimoniale. P) Tutte le spese giudiziarie relative alla vicenda sono integralmente compensate tra le Parte_2 parti, rinunciando i difensori alla reciproca solidarietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.I coniugi hanno contratto matrimonio a AN (MI) in data 17.07.2005 e sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione in data 09.03.2021. Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge ed agli interessi morali e materiali dei figli Per_1
(18.10.2009) e (21.10.2013). Per_2
III. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/05/2019, così provvede: CP_1
I. PRONUNCIA la separazione di e che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a AN (MI) in data 17.07.2005 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) al n.19, parte II, Serie A, anno 2005), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025 Il Presidente est. Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko BURATTI Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/05/2019, assunto in decisione all'udienza in data 07/05/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BLANCO MARIA PINA, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORELLA OTTAVIA e DANIELE CALLONI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 15.04.2025. Le parti, con note sottoscritte personalmente, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
B) Affidare le figlie minori della coppia e in via condivisa ai genitori Persona_1 Persona_2 prevendendo, sin d'ora, che la madre possa, in autonomia, gestire l'andamento ordinario scolastico delle figlie (autorizzazioni varie, gite varie, permessi per uscire di scuola, attività extrascolastiche, ecc…) così velocizzando le risposte necessarie all'istituto; le minori saranno collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Cusano Milanino via IV Novembre 16 che viene assegnata alla SI con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
Parte_1
C) Il SI si impegna al trasferimento della sua quota di proprietà della casa coniugale CP_1 sita in Cusano Milanino via IV novembre 16 a favore della SI entro i tempi
Parte_1 tecnici di messa a norma dell'immobile, se necessario, e comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2025. I sigg. e concordano che tutti i costi fiscali e notarili del predetto trasferimento
Parte_1 CP_1 saranno a carico della SI , mentre le eventuali spese di messa a norma dell'immobile,
Parte_1 laddove si confermeranno necessari, saranno da dividere al 50% fra i coniugi;
D) A titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori il SI provvederà al versamento alla CP_1 SI , a far data dal mese di febbraio 2025
Parte_1 con le modalità di cui alle presenti conclusioni, dell'importo di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza a partire dal dodicesimo mese seguente a quello di primo versamento (febbraio 2025). Le parti concordano che tale contributo di 300,00 è comprensivo delle spese straordinarie come dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezioni delle seguenti voci di spesa che saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno: spese relative al corredo scolastico di inizio anno (libri, accessori per la scuola) – ad eccezione delle spese universitarie che i genitori si riservano di discutere ove le figlie decidessero di intraprendere tale percorso. E) L'assegno unico relativo alle figlie minori sarà percepito, sino a quando la misura sarà erogabile, nella misura del 100% dalla madre SI presso cui le figlie sono stabilmente collocate;
il SI
Parte_1
sin d'ora manifesta il suo accordo e consenso sul punto. CP_1
F) Quanto al diritto di visita padre/figlie, disporre che il SI possa vedere e tenere con CP_1 sé le figlie nel rispetto della volontà di queste ultime ed in relazione alla necessità ed ai bisogni delle minori e salvo in ogni caso gli impegno scolastici ed extrascolastici delle minori e di lavoro del padre. G) Disporre che venga mantenuto il monitoraggio del nucleo in capo all'Ente, così che nell'ipotesi di richiesta delle minori di incontrare il proprio padre, vengano preventivamente interpellati i Servizi Sociali che hanno seguito la coppia genitoriale in questi anni, così che le minori possano essere adeguatamente sostenute nel percorso di riavvicinamento, così come il padre. H) La SI , effettuato il trasferimento dell'immobile di cui al capo C) e/o depositato il Parte_1 presente accordo sottoscritto dai coniugi, dichiara sin d'ora di rinunciare ad avviare ogni azione e rinuncia a qualsivoglia pretesa risarcitoria conseguente ai fatti di cui alla sentenza n. 678/2024 resa dal Tribunale di Monza in sede penale. La stessa si impegna a consegnare la revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di appello instaurato dal SI avverso tale pronuncia. CP_1
I) La SI a fronte della consegna di assegno circolare alla stessa intestato di € Parte_1
3.000,00, ha rinunciato al procedimento esecutivo presso terzi instaurato dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. 1955/2024) e all'importo precettato;
il SI per parte sua ha rinunciato all'opposizione CP_1 all'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi e dichiara sin d'ora di non aver nulla pretendere dalla SI a qualsiasi titolo e/o ragione;
Parte_1
L) La SI consegnerà al SI , a mezzo dei suoi legali, i seguenti beni entro e non Parte_1 CP_1 oltre lo scambio dell'assegno di cui al punto precedente:
-scacchiera in legno e fiammiferi;
-quadretti con monete e banconote antiche e una moneta in argento;
-una botte in legno a mobiletto;
-canne da pesca presenti nel box (di cui alle foto)
-monili in oro (di cui alle foto) M) Il SI rilascia sin d'ora il suo assenso al rilascio della carta d'identità valida per CP_1
l'estero e/o passaporti in favore delle minori;
N) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualunque richiesta di assegno di mantenimento;
O) I SIi e dichiarano che con l'adempimento di tutte le Parte_1 CP_1 obbligazioni di cui al presente accordo ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi è definitivamente cessato dichiarando di non aver reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico/patrimoniale. P) Tutte le spese giudiziarie relative alla vicenda sono integralmente compensate tra le Parte_2 parti, rinunciando i difensori alla reciproca solidarietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.I coniugi hanno contratto matrimonio a AN (MI) in data 17.07.2005 e sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione in data 09.03.2021. Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge ed agli interessi morali e materiali dei figli Per_1
(18.10.2009) e (21.10.2013). Per_2
III. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/05/2019, così provvede: CP_1
I. PRONUNCIA la separazione di e che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a AN (MI) in data 17.07.2005 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN (MI) al n.19, parte II, Serie A, anno 2005), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025 Il Presidente est. Dott. Mirko Buratti