TRIB
Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.G. 760/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2024
Il Giudice,
VISTI l'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. depositato in data 10 aprile 2025 sottoscritto dai procuratori di tutte le parti costituite;
OSSERVATO che la rinunzia agli atti del giudizio può essere validamente posta in essere mediante scritto extraprocessuale e, in genere, mediante qualsiasi atto che costituisca una sicura prova della volontà manifestata dall'attore di voler porre fine al giudizio proposto, e che la notificazione di tale atto alle altre parti del processo può essere validamente sostituita da atti equipollenti ed in particolare dall'accettazione apposta dalle controparti in calce alla dichiarazione di rinuncia (Cass. Civ. 2346/1973);
OSSERVATO inoltre che ai procuratori firmatari della rinuncia è stato espressamente conferito il potere di rinunciare agli atti del giudizio;
RITENUTO pertanto che la predetta rinuncia debba considerarsi rituale;
VISTO l'art. 306 c.p.c.;
PQM
DICHIARA l'estinzione del processo;
DICHIARA compensate le spese del giudizio.
Si comunichi.
Belluno, 15 aprile 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2024
Il Giudice,
VISTI l'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. depositato in data 10 aprile 2025 sottoscritto dai procuratori di tutte le parti costituite;
OSSERVATO che la rinunzia agli atti del giudizio può essere validamente posta in essere mediante scritto extraprocessuale e, in genere, mediante qualsiasi atto che costituisca una sicura prova della volontà manifestata dall'attore di voler porre fine al giudizio proposto, e che la notificazione di tale atto alle altre parti del processo può essere validamente sostituita da atti equipollenti ed in particolare dall'accettazione apposta dalle controparti in calce alla dichiarazione di rinuncia (Cass. Civ. 2346/1973);
OSSERVATO inoltre che ai procuratori firmatari della rinuncia è stato espressamente conferito il potere di rinunciare agli atti del giudizio;
RITENUTO pertanto che la predetta rinuncia debba considerarsi rituale;
VISTO l'art. 306 c.p.c.;
PQM
DICHIARA l'estinzione del processo;
DICHIARA compensate le spese del giudizio.
Si comunichi.
Belluno, 15 aprile 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
Pagina 1