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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11313 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49453 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/06/1986), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NE MA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 14/05/1982), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE CARLO KATJA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa premessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 luglio 2025;
letto il ricorso con cui ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1
di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore nato a [...] il 1° ottobre 2015 dalla relazione con Per_1 CP_1
e riconosciuto da entrambi i genitori;
[...]
letta la memoria di costituzione depositata da Controparte_1
esaminati gli atti;
rilevato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nei termini di Per_1
seguito trascritti:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione,
all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà
essere esercitata separatamente nei periodi di permanenza e convivenza del minore presso ciascuno di loro.
2. Il figlio minore avrà la domiciliazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Roma, 3
Via Tor de Schiavi n. 246.
3. Il padre potrà vedere e avere con sé il figlio ogni settimana dal martedì
dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Il padre inoltre avrà con sé il figlio a fine settimana alternati,
dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche e/o non frequentazione di centri estivi o similari il minore sarà preso e/o riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna in orari da concordare. Per quanto riguarda l'ipotesi di cui al successivo punto 5, qualora la signora decida di spostare la propria dimora CP_1
abituale su Roma, per avvicinarsi all'attuale posto di lavoro, il bambino sarà ripreso e/o riaccompagnato in maniera alternativa dai due genitori.
4. Per le festività natalizie, i genitori concorderanno un calendario di anno in anno in modo da garantire una equa permanenza del figlio Per_1
presso di essi durante il periodo di sospensione scolastica che va dal 23
dicembre al 6 gennaio, nel criterio dell'alternanza; con la precisazione,
sin da ora, che in caso di disaccordo il padre terrà con sé il minore per l'anno in corso (2025) dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre nell'anno
2026 dal 23 dicembre al 30 dicembre e così per gli anni a seguire.
Durante le festività pasquali, salvo diverso accordo dei genitori, il figlio starà con il padre dall'inizio delle ferie scolastiche fino alla Per_1
sera della Santa Pasqua e con la madre da tale sera, il Lunedì
dell'Angelo e fino alla ripresa della scuola;
partendo con la Pasqua 2026
con la madre e negli anni successivi si seguirà il principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà avere con sé il figlio, per due settimane anche consecutive, nel periodo 4 compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto
periodo dovrà essere individuato, previo accordo con l'altro genitore,
entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative e dei periodi di ferie da pianificare. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore e comunque garantire almeno una/due telefonate/ videochiamate al giorno con l'altro genitore. Durante le ferie estive ognuno dei genitori provvederà, negli specifici periodi di competenza, alle spese di vacanza e di viaggio del figlio. Nel periodo successivo al termine della scuola,
l'eventuale permanenza del minore presso campi estivi o similari verrà
previamente concordata tra i genitori, che si faranno carico delle eventuali relative spese nella misura del 50% ciascuno. LV diverso accordo tra le parti, a prescindere dal diritto di visita di cui al punto 3,
trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con il Per_1
padre o con la madre, prevedendo sin da ora che nel corrente anno 2025
lo trascorrerà con la madre. Per le altre festività ( 25 Aprile, 1 Maggio, 2
Giugno ,1 Novembre, 8 Dicembre…), salvo diversi accordi, in base al principio dell'alternanza tra i genitori. Il minore altresì trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno, così come della
Festa della Mamma e del Papà. Ulteriori e/o differenti periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto reciproco e degli impegni di studio, sportivi e sociali del minore.
5. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, e segnatamente quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del 5 figlio. In merito, i genitori sin da ora concordano per l'educazione del figlio alla religione cattolica. Altresì, il Sig. è d'accordo, qualora Pt_1
la sig.ra decidesse di spostare la propria dimora abituale CP_1
attualmente in Roma Via Tor de' Schiavi, n. 246 presso altra abitazione,
che dovrà essere previamente comunicata, per avvicinarsi al luogo di lavoro, ad acconsentire ad un eventuale trasferimento della residenza del minore e, nell'eventualità, all'iscrizione del minore presso un istituto scolastico, a partire dalla scuola media inferiore, nelle vicinanze della nuova abitazione. Mentre, in relazione alla scuola calcio, le parti concordano di valutare congiuntamente una scuola dove iscrivere il bambino che sia vicino alla casa paterna ed al quartiere nel quale attualmente vive il bambino. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio,
nonché quando hanno con sé il minore, garantendo l'adempimento dei compiti scolastici e la corretta distribuzione dei carichi di studio settimanali del minore, le comunicazioni telefoniche con l'altro genitore
(almeno una la mattina e una la sera fintanto che avrà compiuto Per_1
i 10 anni). I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore e a garantire il diritto di nell'intessere liberi e proficui rapporti con le famiglie Per_1
di origine di entrambi i genitori. Altresì, nel rispetto reciproco e del minore e per la sua massima tutela, i genitori si obbligano a non 6 pubblicare e/o a consentire che terzi pubblichino immagini e/o video del minore sui social o similari.
6. In considerazione del fatto che in base alle predette modalità di frequentazione, il minore trascorrerà tempi pressoché paritari con ciascun genitore, le parti concordano che ognuno provvederà
autonomamente alle spese per il minore (quali spese alimentari, vestiario ordinario, spese abitazione, medicinali da banco per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali per il minore) nel periodo di collocazione del figlio presso di sé. Tutte le altre spese necessarie per il minore, verranno invece ripartite tra i genitori nella misura del 50%. All'uopo a mero titolo esemplificativo si individuano le seguenti categorie di spesa da sostenere al 50% per il minore: -spese ordinarie da dividere al 50%:
tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali non da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, - spese straordinarie obbligatorie, per cui NON è
previsto il previo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili. - spese straordinarie
SUBORDINATE al consenso di entrambi i genitori: scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre - scuola, doposcuola, baby -sitter; di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori,
acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
sportive: 7 attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura. e di quanto necessario per l'attività agonistica. Nello specifico, le parti pattuiscono sin da ora l'acquisto di un doppio kit calcio completo, così da evitare lo spostamento della “borsa calcio” da un'abitazione all'altra. ED
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Nel caso di spese straordinarie da concordarsi previamente, il genitore che avrà ricevuto la proposta dovrà - nel termine di giorni 15 -
motivare per iscritto il suo eventuale dissenso;
in difetto il suo silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Per le spese straordinarie eccedenti la somma di € 400,00 l'altro genitore potrà essere chiamato al pagamento anticipato pro quota. Il rendiconto delle spese straordinarie avverrà mensilmente con obbligo di pagamento entro i 7 giorni successivi, sempre previa esibizione di idonea comprovante documentazione. Resta inteso che in caso di disaccordo o per quanto non espressamente menzionato nel presente atto, i genitori concordano sin da ora di fare ricorso a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale
di Roma in vigore al momento dell'insorgenda questione.
7. La casa familiare sita in Roma via Tor De' Schiavi, n. 246 di proprietà
della sig.ra in cui attualmente ella vive con il minore Controparte_1
resta a lei assegnata unitamente a tutti gli arredi e il Sig. Per_1
dichiara di aver già asportato ogni suo effetto personale da detta Pt_1
abitazione. Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra Pt_1 CP_1
il 50% della rata del mutuo ipotecario cointestato contratto per 8
l'acquisto della stessa (sino all'estinzione e/o alla vendita dell'immobile), versando la corrispondente somma entro e non oltre il 5
di ogni mese solare, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra il cui codice IBAN è già noto al Controparte_1
Sig. Pt_1
8. Nella eventualità in cui la sig.ra dovesse modificare la propria CP_1
dimora abituale, attualmente in Roma Via Tor De' Schiavi, 246
allontanandosi dalla suddetta abitazione con il figlio il sig. Per_1
sarà esonerato dal versamento in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
della quota di sua spettanza del 50%. L'assegno unico erogato dall'Inps
spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
provvedendo le parti alla relativa comunicazione all'Inps dei dati del /
dei beneficiari. le detrazioni per il figlio saranno ripartite al 50%, per cui i genitori si impegnano rispettivamente a fornire all'altro copia delle ricevute delle spese detraibili che hanno sostenuto per i figli
(ovviamente solo di quelle sostenute congiuntamente), entro 30 giorni e comunque in tempo utile per la presentazione della relativa dichiarazione fiscale.
9. Per quel che riguarda il cane OR, di cui è proprietaria la sig.ra
[...]
ma preso dalle parti insieme per il figlio, al fine di garantire a CP_1
di poterlo avere con sé, considerato che ciò non è agevole Per_1
durante gli spostamenti infrasettimanali del minore, il signor Pt_1
prenderà con sé il cane e si occuperà della relativa gestione durante i week end di sua spettanza con il minore e i periodi di ferie in cui lo stesso avrà con sé il bambino, garantendo la stessa alimentazione. Come
avvenuto sino ad ora le spese per il veterinario e la tolettatura saranno a 9 carico della signora CP_1
10. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle su indicate condizioni congiunte;
ritenuto che la natura e l'oggetto del giudizio in una con il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49453/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina l'affidamento e il mantenimento del minore Per_2
nato a [...] il 1° ottobre 2015 alle condizioni trascritte in
[...]
motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49453 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/06/1986), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NE MA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 14/05/1982), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE CARLO KATJA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa premessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 luglio 2025;
letto il ricorso con cui ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1
di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore nato a [...] il 1° ottobre 2015 dalla relazione con Per_1 CP_1
e riconosciuto da entrambi i genitori;
[...]
letta la memoria di costituzione depositata da Controparte_1
esaminati gli atti;
rilevato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nei termini di Per_1
seguito trascritti:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione,
all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà
essere esercitata separatamente nei periodi di permanenza e convivenza del minore presso ciascuno di loro.
2. Il figlio minore avrà la domiciliazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Roma, 3
Via Tor de Schiavi n. 246.
3. Il padre potrà vedere e avere con sé il figlio ogni settimana dal martedì
dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Il padre inoltre avrà con sé il figlio a fine settimana alternati,
dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche e/o non frequentazione di centri estivi o similari il minore sarà preso e/o riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna in orari da concordare. Per quanto riguarda l'ipotesi di cui al successivo punto 5, qualora la signora decida di spostare la propria dimora CP_1
abituale su Roma, per avvicinarsi all'attuale posto di lavoro, il bambino sarà ripreso e/o riaccompagnato in maniera alternativa dai due genitori.
4. Per le festività natalizie, i genitori concorderanno un calendario di anno in anno in modo da garantire una equa permanenza del figlio Per_1
presso di essi durante il periodo di sospensione scolastica che va dal 23
dicembre al 6 gennaio, nel criterio dell'alternanza; con la precisazione,
sin da ora, che in caso di disaccordo il padre terrà con sé il minore per l'anno in corso (2025) dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre nell'anno
2026 dal 23 dicembre al 30 dicembre e così per gli anni a seguire.
Durante le festività pasquali, salvo diverso accordo dei genitori, il figlio starà con il padre dall'inizio delle ferie scolastiche fino alla Per_1
sera della Santa Pasqua e con la madre da tale sera, il Lunedì
dell'Angelo e fino alla ripresa della scuola;
partendo con la Pasqua 2026
con la madre e negli anni successivi si seguirà il principio dell'alternanza. Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà avere con sé il figlio, per due settimane anche consecutive, nel periodo 4 compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto
periodo dovrà essere individuato, previo accordo con l'altro genitore,
entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative e dei periodi di ferie da pianificare. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore e comunque garantire almeno una/due telefonate/ videochiamate al giorno con l'altro genitore. Durante le ferie estive ognuno dei genitori provvederà, negli specifici periodi di competenza, alle spese di vacanza e di viaggio del figlio. Nel periodo successivo al termine della scuola,
l'eventuale permanenza del minore presso campi estivi o similari verrà
previamente concordata tra i genitori, che si faranno carico delle eventuali relative spese nella misura del 50% ciascuno. LV diverso accordo tra le parti, a prescindere dal diritto di visita di cui al punto 3,
trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con il Per_1
padre o con la madre, prevedendo sin da ora che nel corrente anno 2025
lo trascorrerà con la madre. Per le altre festività ( 25 Aprile, 1 Maggio, 2
Giugno ,1 Novembre, 8 Dicembre…), salvo diversi accordi, in base al principio dell'alternanza tra i genitori. Il minore altresì trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno, così come della
Festa della Mamma e del Papà. Ulteriori e/o differenti periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto reciproco e degli impegni di studio, sportivi e sociali del minore.
5. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, e segnatamente quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del 5 figlio. In merito, i genitori sin da ora concordano per l'educazione del figlio alla religione cattolica. Altresì, il Sig. è d'accordo, qualora Pt_1
la sig.ra decidesse di spostare la propria dimora abituale CP_1
attualmente in Roma Via Tor de' Schiavi, n. 246 presso altra abitazione,
che dovrà essere previamente comunicata, per avvicinarsi al luogo di lavoro, ad acconsentire ad un eventuale trasferimento della residenza del minore e, nell'eventualità, all'iscrizione del minore presso un istituto scolastico, a partire dalla scuola media inferiore, nelle vicinanze della nuova abitazione. Mentre, in relazione alla scuola calcio, le parti concordano di valutare congiuntamente una scuola dove iscrivere il bambino che sia vicino alla casa paterna ed al quartiere nel quale attualmente vive il bambino. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio,
nonché quando hanno con sé il minore, garantendo l'adempimento dei compiti scolastici e la corretta distribuzione dei carichi di studio settimanali del minore, le comunicazioni telefoniche con l'altro genitore
(almeno una la mattina e una la sera fintanto che avrà compiuto Per_1
i 10 anni). I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore e a garantire il diritto di nell'intessere liberi e proficui rapporti con le famiglie Per_1
di origine di entrambi i genitori. Altresì, nel rispetto reciproco e del minore e per la sua massima tutela, i genitori si obbligano a non 6 pubblicare e/o a consentire che terzi pubblichino immagini e/o video del minore sui social o similari.
6. In considerazione del fatto che in base alle predette modalità di frequentazione, il minore trascorrerà tempi pressoché paritari con ciascun genitore, le parti concordano che ognuno provvederà
autonomamente alle spese per il minore (quali spese alimentari, vestiario ordinario, spese abitazione, medicinali da banco per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali per il minore) nel periodo di collocazione del figlio presso di sé. Tutte le altre spese necessarie per il minore, verranno invece ripartite tra i genitori nella misura del 50%. All'uopo a mero titolo esemplificativo si individuano le seguenti categorie di spesa da sostenere al 50% per il minore: -spese ordinarie da dividere al 50%:
tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali non da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, - spese straordinarie obbligatorie, per cui NON è
previsto il previo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili. - spese straordinarie
SUBORDINATE al consenso di entrambi i genitori: scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre - scuola, doposcuola, baby -sitter; di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori,
acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
sportive: 7 attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura. e di quanto necessario per l'attività agonistica. Nello specifico, le parti pattuiscono sin da ora l'acquisto di un doppio kit calcio completo, così da evitare lo spostamento della “borsa calcio” da un'abitazione all'altra. ED
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Nel caso di spese straordinarie da concordarsi previamente, il genitore che avrà ricevuto la proposta dovrà - nel termine di giorni 15 -
motivare per iscritto il suo eventuale dissenso;
in difetto il suo silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Per le spese straordinarie eccedenti la somma di € 400,00 l'altro genitore potrà essere chiamato al pagamento anticipato pro quota. Il rendiconto delle spese straordinarie avverrà mensilmente con obbligo di pagamento entro i 7 giorni successivi, sempre previa esibizione di idonea comprovante documentazione. Resta inteso che in caso di disaccordo o per quanto non espressamente menzionato nel presente atto, i genitori concordano sin da ora di fare ricorso a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale
di Roma in vigore al momento dell'insorgenda questione.
7. La casa familiare sita in Roma via Tor De' Schiavi, n. 246 di proprietà
della sig.ra in cui attualmente ella vive con il minore Controparte_1
resta a lei assegnata unitamente a tutti gli arredi e il Sig. Per_1
dichiara di aver già asportato ogni suo effetto personale da detta Pt_1
abitazione. Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra Pt_1 CP_1
il 50% della rata del mutuo ipotecario cointestato contratto per 8
l'acquisto della stessa (sino all'estinzione e/o alla vendita dell'immobile), versando la corrispondente somma entro e non oltre il 5
di ogni mese solare, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra il cui codice IBAN è già noto al Controparte_1
Sig. Pt_1
8. Nella eventualità in cui la sig.ra dovesse modificare la propria CP_1
dimora abituale, attualmente in Roma Via Tor De' Schiavi, 246
allontanandosi dalla suddetta abitazione con il figlio il sig. Per_1
sarà esonerato dal versamento in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
della quota di sua spettanza del 50%. L'assegno unico erogato dall'Inps
spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
provvedendo le parti alla relativa comunicazione all'Inps dei dati del /
dei beneficiari. le detrazioni per il figlio saranno ripartite al 50%, per cui i genitori si impegnano rispettivamente a fornire all'altro copia delle ricevute delle spese detraibili che hanno sostenuto per i figli
(ovviamente solo di quelle sostenute congiuntamente), entro 30 giorni e comunque in tempo utile per la presentazione della relativa dichiarazione fiscale.
9. Per quel che riguarda il cane OR, di cui è proprietaria la sig.ra
[...]
ma preso dalle parti insieme per il figlio, al fine di garantire a CP_1
di poterlo avere con sé, considerato che ciò non è agevole Per_1
durante gli spostamenti infrasettimanali del minore, il signor Pt_1
prenderà con sé il cane e si occuperà della relativa gestione durante i week end di sua spettanza con il minore e i periodi di ferie in cui lo stesso avrà con sé il bambino, garantendo la stessa alimentazione. Come
avvenuto sino ad ora le spese per il veterinario e la tolettatura saranno a 9 carico della signora CP_1
10. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle su indicate condizioni congiunte;
ritenuto che la natura e l'oggetto del giudizio in una con il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49453/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina l'affidamento e il mantenimento del minore Per_2
nato a [...] il 1° ottobre 2015 alle condizioni trascritte in
[...]
motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi