Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2929/2021 R.G. lavoro vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Piave n. 83, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Alessandro Petrillo , C.F._2 presso il cui studio sito in Napoli alla via D. Cimarosa n. 93, elettivamente domicilia. Si chiede che eventuali comunicazioni vengano trasmesse a mezzo tramite PEC all'indirizzo Email_1
-APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avvocati ROBERTA DEL SORDO (c.f. ), Ida Verrengia (c.f. ), C.F._3 C.F._4
Gianluca Telone ( ), Mauro Elberti giusta procura generale C.F._5 alle liti notar in Roma in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569, ed Persona_1 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede in Napoli via Alcide De Gasperi n. 55. I suddetti procuratori e difensori CP_1 si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai E seguenti indirizzi PEC;
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Nonché
1
n.14, Cod. Fisc., P. IVA n. , in persona del Sig. in P.IVA_1 Controparte_3 qualita' di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio, in forza dei poteri conferiti con Procura Speciale da , per Notar Controparte_4 Per_2
- repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022 elettivamente
[...] domiciliata in Nola (Na) alla via Costantinopoli, 191 presso lo studio dell'avv. Luisa Romano (c.f. del Foro di Nola, da cui è rappresentata e CodiceFiscale_6 difesa in virtù di procura in atti. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al seguente indirizzo di posta elettronica:
[...]
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 30.07.2020, il ricorrente in epigrafe ha agito sulla base di un estratto di ruolo rilasciatogli da in data 14.01.2016 da Controparte_2 cui era risultata l'esistenza dell'avviso di addebito n. 371 2014 0005533070 000, avente ad oggetto contributi I.V.S. e somme aggiuntive anno 2013, presuntivamente notificato in data imprecisata, per un importo complessivo iscritto a ruolo di €1.858,92. Sul presupposto di avere interesse ad impugnare l'estratto di ruolo- che assumeva essere l'unico atto mediante cui era venuto a conoscenza dell'esistenza dell'indicata pretesa creditoria- propose la presente opposizione, eccependo la mancata notifica degli atti impositivi, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e, pertanto, chiese di annullare e comunque revocare il titolo oggetto di opposizione. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 2592/2021 pubbl. il 20/04/2021 il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione, sia rilevandone la tardività sia evidenziando il difetto di interesse in assenza di iniziative (esecutive o anche pre- esecutive del concessionario e dell'Ente impositore). Con ricorso depositato in data 14.10.2021 ha proposto appello la ricorrente ribadendo con richiami giurisprudenziali la sussistenza dell'interesse ad agire;
ha svolto argomentazioni relative all'invalidità delle notifiche del titolo ed ha reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale, maturata successivamente all'asserita notifica. Ha concluso chiedendo Annullare la cartella ed i debiti contributivi impugnati CP_1 per prescrizione;
ordinare all' , di eliminare e posizioni Controparte_5 debitorie nel proprio archivio;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario. Notificato l'atto, si è costituita l' appellata che ha eccepito in via preliminare CP_6 l'inammissibilità del ricorso di primo grado in opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire;
nel merito ha resistito concludendo per il rigetto. L' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, quindi del CP_1 ricorso di primo grado in opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, richiamando l'intervento delle SS.UU. in corso di causa;
si è riportata alla documentazione in atti comprovante la ritualità delle notifiche. Ha concluso per il rigetto.
2 La causa è stata assegnata all'attuale relatore all'esito di scardinamento da altro ruolo (resosi vacante), per la prioritaria esigenza di definizione dei fascicoli di più risalente iscrizione e fissata per la trattazione in data odierna. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato. Acquisite le note delle sole parti appellate costituite, la causa è stata rinviata all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.; eseguite le comunicazioni di rito, persistendo l'inerzia dell'appellante, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulla scorta delle note degli appellati, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c..
Pertanto si è determinata, con effetto assorbente, la situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In ragione della natura della presente decisione e del contegno di parte appellante che non ha coltivato il giudizio, possono eccezionalmente compensarsi le spese.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il
3 caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il10 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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