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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione specializzata per i minorenni
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.Franco Davini Consigliere
Dottor Luca Ciuffetti - Giudice esperto
Dott.ssa Lucilla Argenziano – Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento. n. 207/2024 R.G V.G., avverso il decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni di Genova in data 15.07.2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Elena PEZZETTA per mandato in atti Parte_1
RECLAMANTE
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana MODAFFARI per mandato in atti Controparte_1
RECLAMANTE
e
AVV. GIACOMO SOTTOCASA, nella qualità di curatore speciale della minore Persona_1
;
[...]
RECLAMATO
e rappresentato e difeso dall'avv. Vera TORRERO per mandato in atti Controparte_2
INTERVENIENTE
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “in via principale: annullare il decreto definitivo reso nel procedimento Parte_1
n. 753/2020 dal Tribunale per i Minorenni di Genova in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare la decisione sulla decadenza della responsabilità genitoriali in capo al
; Parte_1
in via di subordine: in parziale riforma del decreto definitivo in oggi reclamato, mantenere l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Imperia, concedendo Persona_1
al Sig. secondo i tempi e le modalità ritenute dal TM, di conoscere la Parte_1
propria figlia , e imponendo al competente per territorio di promuovere un Per_1 CP_3
sostegno psicologico, educativo al fine di garantire al medesimo un miglioramento delle proprie condizioni di vita e consentirgli di poter svolgere il ruolo genitoriale che necessita per garantire alla propria figlia la soddisfazione dei propri bisogni di vita.” Per_1
Per : “Voglia l'Onorevole Corte D'Appello di Genova, in riforma del reclamato Controparte_1
Decreto e per i motivi espressi, in parziale riforma del Decreto 28.08.24 del Tribunale dei Minori di Genova,
(I°) revocare:
- la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale di e Controparte_1 Parte_1
sulla figlia minore;
Persona_1
- l'interruzione degli incontri della minore con la madre;
Controparte_1
- la nomina del tutore
(II°) confermare nel resto, disponendo ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore della Signora e del Signor affinché la Controparte_1 Parte_1
madre possa mantenere e il padre costruire un proficuo rapporto con la figlia minore.
Per l'AVV. GIACOMO SOTTOCASA: “Rigettare i reclami proposti da e Controparte_1 Parte_1
con separati ricorsi ed in oggi riuniti, per l'infondatezza delle motivazioni addotte;
[...] Confermare integralmente il decreto n. 3578/21 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova, dichiarando la decadenza di entrambi i genitori biologici dalla responsabilità genitoriale e dichiarando lo stato di adottabilità per .” Per_1
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, in parziale riforma del Controparte_2
reclamato Decreto 28.08.24 del Tribunale dei Minori di Genova, per i motivi espressi,
- revocare: la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora
[...]
e del signor sulla figlia minore e la consequenziale CP_1 Parte_1 Persona_1
nomina del Tutore;
- revocare: la disposizione che prevede l'interruzione degli incontri della minore con la madre e gli altri parenti quindi anche il nonno materno Sig. ; Controparte_1 Controparte_2
- autorizzare urgentemente un incontro di due ore tra la madre, i nonni materni e la bimba per il giorno del suo compleanno del prossimo 20 novembre 2024 ; Per_1
- confermare nel resto, mandando ai SS di predisporre ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore dei genitori ed in particolare della Signora
atta a mantenere, consolidare e migliorare la relazione con la figlia minore.”Il P.G. con CP_1
nota del 08.11.2024 ha chiesto il rigetto dei reclami”.
FATTO E DIRITTO
lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.;
viste le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto dei reclami;
osserva quanto segue:
trattasi di reclami proposti separatamente da entrambi i genitori della minore
[...]
avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova in Persona_2
data 15.07.2024, che li dichiarava decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, confermando l'affidamento della minore al servizio sociale del Comune di residenza e la collocazione presso gli attuali affidatari, con monitoraggio del servizio anche per eventuali sostegni occorrenti e sospensione degli incontri con la figlia;
interrompeva gli incontri della bambina con la madre e gli altri parenti. Respingeva anche l'istanza paterna di conoscere la minore. I reclamanti chiedono la revoca dei provvedimenti adottati dal Tribunale, mantenendo gli interventi di sostegno anche economico a favore della madre.
a seguito della riunione dei procedimenti interveniva volontariamente in giudizio il nonno paterno , chiedendo l'accoglimento dei reclami. Controparte_2
Per la minore si costituiva in giudizio il curatore speciale, opponendosi all'accoglimento dei reclami.
Il Tribunale disponeva CTU, alla quale affidava l'incarico di accertare le competenze e capacità genitoriali dei reclamanti;
la loro disponibilità a prendersi cura della bambina;
la capacità di intrattenere con essa rapporti adeguati all'interesse della minore;
formulare eventualmente una prognosi sulla loro possibilità di recuperare la capacità genitoriale e sui tempi di recupero;
accertare la loro disponibilità a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità; accertare la situazione della minore;
dire quali fossero i suoi rapporti con i genitori e con la famiglia collocataria.
Dopo il deposito della relazione peritale le parti hanno discusso la causa all'udienza del
10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito alla quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le conclusioni peritali hanno confermato le valutazioni negative relative all'incapacità dei genitori di prendersi adeguatamente cura della figlia minore poste a fondamento della decisione del Tribunale. Infatti, la CTU ha accertato l'incapacità – allo stato – di entrambi i genitori ad intrattenere con la figlia rapporti adeguati all'interesse della minore e nel breve- medio periodo ha formulato una prognosi negativa sulla loro possibilità di recuperare la capacità genitoriale. Entrambi i genitori presentano forti limitazioni di carattere personologico delle quali non sono pienamente consapevoli. Da ciò deriva una prognosi negativa circa la loro possibilità di recupero. “Da quanto valutato la effettiva disponibilità e capacità a mettere in atto cambiamenti personali funzionali ad acquisire sufficienti capacità genitoriali risulta minima, come la effettiva consapevolezza della necessità di un cambiamento rispetto alle proprie modalità di accudimento e cura”. Pertanto, oltre alle dichiarazioni di disponibilità dei genitori a prendersi cura della bambina non esistono elementi concreti atti ad avvalorare queste dichiarazioni per poter esprimere un giudizio favorevole alla reintegrazione nella responsabilità genitoriale. La madre si duole in particolare di non avere ricevuto un sufficiente sostegno per superare i propri limiti, onde il suo impegno personale non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte dei servizi sociali. Appare dunque opportuno affidare ai Servizi Sociali l'incarico di sostenere entrambi i genitori nel recupero della propria capacità genitoriale, per poterli eventualmente in futuro reintegrare nella responsabilità genitoriale.
Respingendo il reclamo, ravvisa validi motivi nella natura della causa per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P. Q. M.
- Rigetta il reclamo.
- Dispone che i Servizi Sociali forniscano supporti adeguati ad entrambi i genitori per il recupero della capacità genitoriale.
- Compensa le spese.
- Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che i reclami sono stati integralmente respinti.
- Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova, 11 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione specializzata per i minorenni
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.Franco Davini Consigliere
Dottor Luca Ciuffetti - Giudice esperto
Dott.ssa Lucilla Argenziano – Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento. n. 207/2024 R.G V.G., avverso il decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni di Genova in data 15.07.2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Elena PEZZETTA per mandato in atti Parte_1
RECLAMANTE
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana MODAFFARI per mandato in atti Controparte_1
RECLAMANTE
e
AVV. GIACOMO SOTTOCASA, nella qualità di curatore speciale della minore Persona_1
;
[...]
RECLAMATO
e rappresentato e difeso dall'avv. Vera TORRERO per mandato in atti Controparte_2
INTERVENIENTE
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “in via principale: annullare il decreto definitivo reso nel procedimento Parte_1
n. 753/2020 dal Tribunale per i Minorenni di Genova in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare la decisione sulla decadenza della responsabilità genitoriali in capo al
; Parte_1
in via di subordine: in parziale riforma del decreto definitivo in oggi reclamato, mantenere l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Imperia, concedendo Persona_1
al Sig. secondo i tempi e le modalità ritenute dal TM, di conoscere la Parte_1
propria figlia , e imponendo al competente per territorio di promuovere un Per_1 CP_3
sostegno psicologico, educativo al fine di garantire al medesimo un miglioramento delle proprie condizioni di vita e consentirgli di poter svolgere il ruolo genitoriale che necessita per garantire alla propria figlia la soddisfazione dei propri bisogni di vita.” Per_1
Per : “Voglia l'Onorevole Corte D'Appello di Genova, in riforma del reclamato Controparte_1
Decreto e per i motivi espressi, in parziale riforma del Decreto 28.08.24 del Tribunale dei Minori di Genova,
(I°) revocare:
- la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale di e Controparte_1 Parte_1
sulla figlia minore;
Persona_1
- l'interruzione degli incontri della minore con la madre;
Controparte_1
- la nomina del tutore
(II°) confermare nel resto, disponendo ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore della Signora e del Signor affinché la Controparte_1 Parte_1
madre possa mantenere e il padre costruire un proficuo rapporto con la figlia minore.
Per l'AVV. GIACOMO SOTTOCASA: “Rigettare i reclami proposti da e Controparte_1 Parte_1
con separati ricorsi ed in oggi riuniti, per l'infondatezza delle motivazioni addotte;
[...] Confermare integralmente il decreto n. 3578/21 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova, dichiarando la decadenza di entrambi i genitori biologici dalla responsabilità genitoriale e dichiarando lo stato di adottabilità per .” Per_1
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, in parziale riforma del Controparte_2
reclamato Decreto 28.08.24 del Tribunale dei Minori di Genova, per i motivi espressi,
- revocare: la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora
[...]
e del signor sulla figlia minore e la consequenziale CP_1 Parte_1 Persona_1
nomina del Tutore;
- revocare: la disposizione che prevede l'interruzione degli incontri della minore con la madre e gli altri parenti quindi anche il nonno materno Sig. ; Controparte_1 Controparte_2
- autorizzare urgentemente un incontro di due ore tra la madre, i nonni materni e la bimba per il giorno del suo compleanno del prossimo 20 novembre 2024 ; Per_1
- confermare nel resto, mandando ai SS di predisporre ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore dei genitori ed in particolare della Signora
atta a mantenere, consolidare e migliorare la relazione con la figlia minore.”Il P.G. con CP_1
nota del 08.11.2024 ha chiesto il rigetto dei reclami”.
FATTO E DIRITTO
lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.;
viste le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto dei reclami;
osserva quanto segue:
trattasi di reclami proposti separatamente da entrambi i genitori della minore
[...]
avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova in Persona_2
data 15.07.2024, che li dichiarava decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, confermando l'affidamento della minore al servizio sociale del Comune di residenza e la collocazione presso gli attuali affidatari, con monitoraggio del servizio anche per eventuali sostegni occorrenti e sospensione degli incontri con la figlia;
interrompeva gli incontri della bambina con la madre e gli altri parenti. Respingeva anche l'istanza paterna di conoscere la minore. I reclamanti chiedono la revoca dei provvedimenti adottati dal Tribunale, mantenendo gli interventi di sostegno anche economico a favore della madre.
a seguito della riunione dei procedimenti interveniva volontariamente in giudizio il nonno paterno , chiedendo l'accoglimento dei reclami. Controparte_2
Per la minore si costituiva in giudizio il curatore speciale, opponendosi all'accoglimento dei reclami.
Il Tribunale disponeva CTU, alla quale affidava l'incarico di accertare le competenze e capacità genitoriali dei reclamanti;
la loro disponibilità a prendersi cura della bambina;
la capacità di intrattenere con essa rapporti adeguati all'interesse della minore;
formulare eventualmente una prognosi sulla loro possibilità di recuperare la capacità genitoriale e sui tempi di recupero;
accertare la loro disponibilità a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità; accertare la situazione della minore;
dire quali fossero i suoi rapporti con i genitori e con la famiglia collocataria.
Dopo il deposito della relazione peritale le parti hanno discusso la causa all'udienza del
10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito alla quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le conclusioni peritali hanno confermato le valutazioni negative relative all'incapacità dei genitori di prendersi adeguatamente cura della figlia minore poste a fondamento della decisione del Tribunale. Infatti, la CTU ha accertato l'incapacità – allo stato – di entrambi i genitori ad intrattenere con la figlia rapporti adeguati all'interesse della minore e nel breve- medio periodo ha formulato una prognosi negativa sulla loro possibilità di recuperare la capacità genitoriale. Entrambi i genitori presentano forti limitazioni di carattere personologico delle quali non sono pienamente consapevoli. Da ciò deriva una prognosi negativa circa la loro possibilità di recupero. “Da quanto valutato la effettiva disponibilità e capacità a mettere in atto cambiamenti personali funzionali ad acquisire sufficienti capacità genitoriali risulta minima, come la effettiva consapevolezza della necessità di un cambiamento rispetto alle proprie modalità di accudimento e cura”. Pertanto, oltre alle dichiarazioni di disponibilità dei genitori a prendersi cura della bambina non esistono elementi concreti atti ad avvalorare queste dichiarazioni per poter esprimere un giudizio favorevole alla reintegrazione nella responsabilità genitoriale. La madre si duole in particolare di non avere ricevuto un sufficiente sostegno per superare i propri limiti, onde il suo impegno personale non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte dei servizi sociali. Appare dunque opportuno affidare ai Servizi Sociali l'incarico di sostenere entrambi i genitori nel recupero della propria capacità genitoriale, per poterli eventualmente in futuro reintegrare nella responsabilità genitoriale.
Respingendo il reclamo, ravvisa validi motivi nella natura della causa per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P. Q. M.
- Rigetta il reclamo.
- Dispone che i Servizi Sociali forniscano supporti adeguati ad entrambi i genitori per il recupero della capacità genitoriale.
- Compensa le spese.
- Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che i reclami sono stati integralmente respinti.
- Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova, 11 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente