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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4941/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 30.04.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(cf ), in persona del LRPT con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
Viale Europa n. 190 dove elegge domicilio, rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Dominella (cf ) e dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio (cf C.F._1
), giusta procura in atti, con richiesta di invio comunicazioni C.F._2 all'indirizzo pec Email_1
Email_2
-appellante-
E (C.F. in persona del LRPT, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Bologna via Stalingrado n. 45 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Silimbani (C.F. ), giusta procura in atti, presso il cui studio in C.F._3
Torino Corso Cairoli n. 32 è elettivamente domiciliata, con richiesta di invio comunicazioni all'indirizzo pec Email_3 fax 0117776164;
Avverso
1 Sentenza del Tribunale di Roma n. 4707/2020
Oggetto: Titoli di credito Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 Parte_1 ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 5.543,25 quale risarcimento per l'illecita negoziazione dell' assegno non trasferibile n. 9101504795-06 19/9/2006 per conto di ed incassato da soggetti Parte_2 Pt_3 diversi dalla reale legittimata che aveva lamentato di non Controparte_2 aver mai ricevuto l'assegno di cui sopra, circostanza a seguito della quale CP_1 avrebbe proceduto ad un secondo pagamento a favore della reale beneficiaria. Si costituiva nel precedente grado di giudizio la quale eccepiva Parte_1 che la società attrice non aveva fornito la prova del danno, contestando la domanda dell'attrice e chiedendo in via subordinata l'applicazione della disciplina ex art. 1227 c.c.. Con sentenza n. 4707/2020 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda dichiarando la responsabilità di condannandola a pagare ad l'importo di Parte_1 CP_1
€ 5.543,25 oltre rivalutazione e interessi, condannandola altresì alle spese di primo grado. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma, con domanda subordinata di dichiarare l'eventuale corresponsabilità di e condanna di quest'ultima alle spese del doppio grado.. CP_1
Si costituiva la quale insisteva sul rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado con condanna di alle spese di secondo Parte_1 grado. All'udienza del 30.4.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello lamenta che erroneamente il Tribunale Parte_1 avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità di nella negoziazione dell'assegno atteso Pt_1 che il titolo è stato pagato al soggetto che appariva beneficiario dello stesso. Il motivo è infondato in quanto non si ritiene sufficientemente provata la diligenza di nella negoziazione dell'assegno. Parte_1
L'assegno n. 9101504795 a favore di , è stato presentato per Controparte_2
l'incasso presso l'ufficio postale di Bolzano 5 con versamento dell'importo di € 5.543,25 sul libretto di risparmio postale 25678388 intestato a Controparte_2
nata a [...] il [...] residente a [...],
[...] soggetto diverso dalla reale beneficiaria del titolo, la quale non era correntista di e che, al fine di porre all'incasso l'assegno illegittimamente ricevuto, lo Parte_1 stesso giorno dell'incasso del titolo ha aperto un libretto postale mostrando al
2 funzionario postale un documento di identità (patente di guida) ed il codice fiscale, documenti prodotti agli atti. ha invece prodotto copia della comunicazione della reale beneficiaria del CP_1 titolo n. Benevento il 1/4/1966 ed ivi res. Via S.Leucio 49, Controparte_2 persona evidentemente diversa da quella che ha incassato il titolo. Va evidenziato, quindi, che il funzionario che ha provveduto ad effettuare l'operazione di incasso ha evidentemente violato le disposizioni di rese Parte_1 con circolare n. 182/2005, che raccomanda di prestare particolare attenzione nei casi di apertura di conti o libretti al momento dell'incasso di un assegno, in quanto modalità normalmente utilizzata per l'incasso fraudolento di titoli smarriti o sottratti, circolare che, se rispettata, avrebbe portato il funzionario a richiedere l'esibizione di un secondo documento al presentatore dell'assegno per essere maggiormente certo della reale identità visto che lo stesso non era cliente di né conosciuto Parte_1 personalmente dal funzionario. Si richiama a tal proposito il prevalente orientamento giurisprudenziale elaborato in due successive pronunzie a SS.UU. (Cass. nn. 12477/2018 e 25581/2018) che hanno affermato il principio secondo cui la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., diligenza non provata nel caso in esame in cui non è stato provato di aver assunto misure di controllo adeguate alle circostanze del caso concreto in ordine alla effettiva identità del presentatore del titolo, con conseguente corretta affermazione della responsabilità di da parte del giudice di primo grado la cui decisione Parte_1 sul punto deve essere confermata. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Giudice ha erroneamente ritenuto provato il secondo pagamento da parte di n assenza di prove in tal senso. CP_1
Il motivo è infondato. In proposito si richiama l'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo il quale “il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1993, n. 1736) la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente” (Cass. Civ. I sez. n. 16332/2016). Non è dunque necessario fornire la prova della reiterazione del pagamento all'effettivo beneficiario, consistendo il danno nella mera perdita dell'importo versato o addebitato a causa dell'indebito pagamento del titolo. Da ciò ne discende che il Giudice ha correttamente ritenuto fondata la pretesa creditoria di Pt_3
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente escluso la corresponsabilità di ai sensi dell'art. 1227 c.c. a causa dell'invio del titolo CP_1 alla reale beneficiaria con posta ordinaria. Il motivo è fondato.
3 Nel caso in esame la responsabilità nella negoziazione dell'assegno a persona estranea va ripartita tra , per non aver adottato misure adeguate Parte_1 nell'identificazione del presentatore del titolo, e per aver spedito per posta CP_1 ordinaria l'assegno, pur essendo anch'essa consapevole dell'annosa problematica relativa alla sottrazione di titoli spediti mediante detta modalità , e nonostante detta condotta aggravi anche la posizione della banca negoziatrice, come sottolineato dalla S.C. con la sentenza n. 9769/2020. Ai fini della quantificazione del concorso di colpa, va fatto riferimento al principio affermato dalla S.C., con la sentenza n. 1002/2010, secondo cui: “Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe”. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va condannata al pagamento, in favore della dell'importo di Pt_1 CP_1 euro 2.771,63, pari al 50% dell'importo di euro 5.543,25 portato dall'assegno n. 9101504795-06 oltre interessi legali dalla decorrenza della domanda sino all'effettivo soddisfo. Le ulteriori istanze presentate dalle parti, ivi incluse le istanze istruttorie, sono assorbite dalla presente decisione. In ragione dell'esito della lite, che vede la soccombenza reciproca delle parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1
4707/2020 del Tribunale di Roma, così provvede;
- condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 minor somma di euro 2.771,63, oltre interessi legali dalla decorrenza della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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