Art. 10.
All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147 , riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'assunzione del personale dell'Ente zolfi italiani alle dipendenze delle amministrazioni statali, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1968, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante, nell'anno stesso, dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147 , riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.