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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6902/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.6.2025 da
1) Sig. Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Israeliano
Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Dalila Obbiso presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato/a ad Umbertide il 24.03.1992 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], via Tolomezzo con l'Avv. Dalila Obbiso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in civile a New York (Stati Uniti D'America) il 18.12.2017 e che tale matrimonio è stato successivamente trascritto presso il comune di Umbertide con Atto n. 2 parte 2 serie C nell'anno 2021.In separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente fermi restando e reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale in Milano, via Tolmezzo n. 12, unitamente ai mobili che l'arredano è assegnata alla signora Pt_2
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa economica una nei confronti dell'altra e viceversa. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. Sig. Parte_2 [...] che hanno contratto matrimonio a New York (Stati Uniti D'America) il Parte_1
18.12.2017 e che tale matrimonio è stato successivamente trascritto presso il comune di Umbertide con Atto n. 2 parte 2 serie C nell'anno 2021
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Umbertide perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.6.2025 da
1) Sig. Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Israeliano
Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Dalila Obbiso presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato/a ad Umbertide il 24.03.1992 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], via Tolomezzo con l'Avv. Dalila Obbiso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in civile a New York (Stati Uniti D'America) il 18.12.2017 e che tale matrimonio è stato successivamente trascritto presso il comune di Umbertide con Atto n. 2 parte 2 serie C nell'anno 2021.In separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente fermi restando e reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale in Milano, via Tolmezzo n. 12, unitamente ai mobili che l'arredano è assegnata alla signora Pt_2
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa economica una nei confronti dell'altra e viceversa. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. Sig. Parte_2 [...] che hanno contratto matrimonio a New York (Stati Uniti D'America) il Parte_1
18.12.2017 e che tale matrimonio è stato successivamente trascritto presso il comune di Umbertide con Atto n. 2 parte 2 serie C nell'anno 2021
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Umbertide perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG