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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1403/2023 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025
tra
P.I. ), in persona dell'amm. e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_2
Andrea Sepe, ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via del Parco Margherita, n.
24
APPELLANTE
e (P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante rappresentata e Controparte_2
difesa dagli Avv.ti Francesca Paola Rinaldi ) e C.F._2
Fiammetta Caggiano, ( ), in virtù di procura in C.F._3
atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16/2023 del 02.01.2023 del
Tribunale di Napoli
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 16/2023, pubblicata il 02.01.2023, con la quale, a seguito dell'accoglimento della domanda proposta, essa convenuta era stata condannata al pagamento della somma di € 1.200.000,00 oltre interessi ed al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 18.977,00 oltre Iva, CPA e spese generali, in favore dell'attrice.
Si costituiva l'appellata resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 28.05.2025 nessuno è comparso e l'istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 04.06.2025, ai sensi dell'artt.181 e 350
bis c.p.c., dinanzi al Collegio. Tuttavia, per problemi telematici, il verbale d'udienza non è pervenuto alla cancelleria e la causa non è
stata chiamata all' udienza del 04.06.2025.
Il giudice istruttore, pertanto, ha disposto ulteriore rinvio all'udienza del 18.06.2025 per i medesimi incombenti (artt. 181 e 350 bis c.p.c.),
2 dinanzi al Collegio.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2020,
è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
3 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della terza sezione civile,
il 18/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giulio Cataldi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1403/2023 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025
tra
P.I. ), in persona dell'amm. e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_2
Andrea Sepe, ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via del Parco Margherita, n.
24
APPELLANTE
e (P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante rappresentata e Controparte_2
difesa dagli Avv.ti Francesca Paola Rinaldi ) e C.F._2
Fiammetta Caggiano, ( ), in virtù di procura in C.F._3
atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16/2023 del 02.01.2023 del
Tribunale di Napoli
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 16/2023, pubblicata il 02.01.2023, con la quale, a seguito dell'accoglimento della domanda proposta, essa convenuta era stata condannata al pagamento della somma di € 1.200.000,00 oltre interessi ed al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 18.977,00 oltre Iva, CPA e spese generali, in favore dell'attrice.
Si costituiva l'appellata resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 28.05.2025 nessuno è comparso e l'istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 04.06.2025, ai sensi dell'artt.181 e 350
bis c.p.c., dinanzi al Collegio. Tuttavia, per problemi telematici, il verbale d'udienza non è pervenuto alla cancelleria e la causa non è
stata chiamata all' udienza del 04.06.2025.
Il giudice istruttore, pertanto, ha disposto ulteriore rinvio all'udienza del 18.06.2025 per i medesimi incombenti (artt. 181 e 350 bis c.p.c.),
2 dinanzi al Collegio.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2020,
è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
3 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della terza sezione civile,
il 18/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giulio Cataldi
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