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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 393/2024 R.G.L. e promossa da: in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vercelli presso lo studio dell'Avv. D. Giugliano che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Alba (CN) presso lo studio dell'Avv. N. Controparte_1
Caminiti che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA CONTRO
, in persona del presidente pro Controparte_2 tempore, difeso dall'Avv. G. Morreale Agnello per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLATA
CONTRO
, in Controparte_3
persona del presidente pro tempore, difeso dalle Avv.te M. G. Carretta e E. Pagliarulo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura dell'Istituto
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 22/08/2024.
Per : come da memoria depositata in data 7/01/2025. Controparte_1
Per come da memoria depositata in data 15/01/2025. CP_2
Per come da memoria depositata in data 11/09/2024. CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l Pt_1
impugnava la sentenza n. 129/24 in data 19/03-16/07/2024 del Tribunale di Cuneo, che aveva accolto l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 037 2022 9002285259 000 (notificatagli il 22/02/2023 e fondata su quattro cartelle di pagamento per omessi premi assicurativi e su una cartella CP_3 per omessi contributi sull'assunto dell'intervenuta prescrizione quinquennale CP_2
dei crediti ivi portati in carenza di utili atti interruttivi.
L'appellante, con un unico motivo, lamentava che la prima sentenza aveva trascurato che l'atto di pignoramento presso terzi n. 03784201600000300/001 risultava regolarmente notificato a mani del debitore in data 7/11/2016 (e non in data 28/10/2015 come erroneamente inteso dal Giudice a quo), con la conseguenza che il termine prescrizionale – considerata la relativa sospensione per l'emergenza epidemica dall'8/03/2020 al 31/08/2021 disposta dall'art. 68 d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20) – sarebbe scaduto il 3/05/2023, e quindi prima dell'effetto interruttivo provocato dall'intimazione in esame, notificata il 22/02/2023.
Si è costituito l proponendo in via d'appello incidentale, e con ulteriori CP_3 motivazioni, le stesse osservazioni impugnatorie dell'appellante principale.
Si è costituito evidenziando l'infondatezza di entrambi gli appelli e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Si è costituito l aderendo all'appello incidentale e ribadendo l'eccezione di CP_2
carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 22/01/2022, la causa, dopo la discussione (nel corso della quale le parti venivano invitate a prendere posizione difensiva sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 68 d.l. cit.), è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello principale e quello incidentale, da trattarsi congiuntamente, non possono essere accolti.
2 2.1. È certamente fondato il rilievo per cui la notificazione del pignoramento presso terzi
(e, precisamente, presso la n. 03784201600000300/001 Controparte_4
risulta debitamente e regolarmente effettuata tramite raccomandata r/r ricevuta a mani di in data 7/11/2016; d'altronde, l'atto di pignoramento e la relativa Controparte_1 relata di notifica – il cui vincolo di corrispondenza è dato dall'identità del numero della raccomandata (67218572077-1) riportato in entrambi i documenti – si trovano inseriti nel corredo documentale ab initio versato dall' nel fascicolo elettronico. Pt_1
È indiscutibile, pertanto, che tale notificazione abbia integrato un efficace atto interruttivo della prescrizione quinquennale, giunta perciò al 7/11/2021.
2.2. Quello che, invece, non può essere condiviso è il dirimente effetto sospensivo che tanto il primo Giudice quanto tutte le parti hanno attribuito al periodo emergenziale
8/03/2020-31/08/2021 secondo l'art. 68 d.l. cit.; il Collegio, infatti, ritiene di dare continuità, richiamandola anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., alla presa di posizione di questa Corte (successiva alle pronunce indicate dall' espressa CP_3
nella sentenza n. 303/23 (e ribadita nella sentenza n. 404/23), ove si legge che la predetta norma «dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. […] L'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “1. Le Pt_1
disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. [Di conseguenza]
l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende inesigibili i crediti che avrebbero dovuto
3 essere corrisposti in quella finestra temporale» – e non si tratta certamente dei crediti assicurativi e previdenziali qui in discussione.
Semmai, il termine di sospensione applicabile alla fattispecie è quello di cui all'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/20, ove si stabilisce che «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviarne l'inizio della decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Inoltre, l'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/20 (conv. nella l. n. 21/21) ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia previdenziale per il periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella sopra indicata.
2.3. Dunque, in forza di questa specifica normativa, il decorso prescrizionale risulta sospeso (non dall'8/03/2020 al 31/08/2021, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, bensì) per 129 giorni (ex art. 37, co. 2, d.l. n. 18/20) e per 182 giorni (ex art. 11, co. 9, d.l. n. 183/20); in questo modo, aggiungendo all'ultima data utile del
7/11/2021 il totale di 311 giorni corrispondenti ai suddetti periodi di sospensione, il termine prescrizionale dei crediti portati dalle cartelle opposte risulta 'slittato' al
14/09/2022, in epoca comunque antecedente alla notificazione dell'intimazione di pagamento (22/02/2023).
Si rammenta, tra l'altro, che «L'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo» (Cass. n. 21929/09; conf. Cass. n.
19567/16; sottolineature del Giudice), a maggior ragione ove la causa di sospensione è
4 semplicemente ed espressamente prevista da una fonte legislativa, che il Giudice è sempre tenuto a conoscere e, se del caso, ad applicare.
3. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva ribadita dall' si CP_2
ritiene corretto e condivisibile quanto si legge nella sentenza gravata (in sé neppure specificatamente contestato), per cui «allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto posto in essere dall' , anche questioni relative Controparte_5 all'omessa notifica degli avvisi di addebito di competenza dell'ente impositore e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione dei titoli (come la prescrizione quinquennale del credito o la decadenza), l'opposizione ha la funzione di recuperare
l'impugnazione che si assume non potuta esercitare avverso gli avvisi di addebito, che costituiscono presupposto indefettibile dell'intimazione di pagamento» (pag. 6); motivazione che si muove sulla scia della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema
Corte là dove ha affermato che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali […], al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»
(Cass., Sez. Un., n. 7514/22; sottolineature dell'estensore).
D'altronde, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/99, «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi [come nella fattispecie, ove si contesta l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai pregressi atti impositivi, n.d.e.], deve chiamare in causa l'ente creditore interessato».
4. Per tutte le suesposte ragioni, entrambi gli appelli vanno rigettati.
Si ritiene di compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio (restando a carico dell'appellante principale e dell' il versamento dell'ulteriore importo a CP_3
titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02) in considerazione del rilievo officioso della questione dell'inapplicabilità dell'art. 68 d.l. n. 18/20 e del revirement operato sul punto da questa Corte, in assenza di giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello principale e quello incidentale;
5 Compensa le spese di entrambi i gradi;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e dell' , di un importo pari a quello del contributo unificato CP_3
per le impugnazioni.
Così deciso all'udienza del 22 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 393/2024 R.G.L. e promossa da: in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vercelli presso lo studio dell'Avv. D. Giugliano che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Alba (CN) presso lo studio dell'Avv. N. Controparte_1
Caminiti che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA CONTRO
, in persona del presidente pro Controparte_2 tempore, difeso dall'Avv. G. Morreale Agnello per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLATA
CONTRO
, in Controparte_3
persona del presidente pro tempore, difeso dalle Avv.te M. G. Carretta e E. Pagliarulo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura dell'Istituto
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 22/08/2024.
Per : come da memoria depositata in data 7/01/2025. Controparte_1
Per come da memoria depositata in data 15/01/2025. CP_2
Per come da memoria depositata in data 11/09/2024. CP_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l Pt_1
impugnava la sentenza n. 129/24 in data 19/03-16/07/2024 del Tribunale di Cuneo, che aveva accolto l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 037 2022 9002285259 000 (notificatagli il 22/02/2023 e fondata su quattro cartelle di pagamento per omessi premi assicurativi e su una cartella CP_3 per omessi contributi sull'assunto dell'intervenuta prescrizione quinquennale CP_2
dei crediti ivi portati in carenza di utili atti interruttivi.
L'appellante, con un unico motivo, lamentava che la prima sentenza aveva trascurato che l'atto di pignoramento presso terzi n. 03784201600000300/001 risultava regolarmente notificato a mani del debitore in data 7/11/2016 (e non in data 28/10/2015 come erroneamente inteso dal Giudice a quo), con la conseguenza che il termine prescrizionale – considerata la relativa sospensione per l'emergenza epidemica dall'8/03/2020 al 31/08/2021 disposta dall'art. 68 d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20) – sarebbe scaduto il 3/05/2023, e quindi prima dell'effetto interruttivo provocato dall'intimazione in esame, notificata il 22/02/2023.
Si è costituito l proponendo in via d'appello incidentale, e con ulteriori CP_3 motivazioni, le stesse osservazioni impugnatorie dell'appellante principale.
Si è costituito evidenziando l'infondatezza di entrambi gli appelli e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Si è costituito l aderendo all'appello incidentale e ribadendo l'eccezione di CP_2
carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 22/01/2022, la causa, dopo la discussione (nel corso della quale le parti venivano invitate a prendere posizione difensiva sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 68 d.l. cit.), è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello principale e quello incidentale, da trattarsi congiuntamente, non possono essere accolti.
2 2.1. È certamente fondato il rilievo per cui la notificazione del pignoramento presso terzi
(e, precisamente, presso la n. 03784201600000300/001 Controparte_4
risulta debitamente e regolarmente effettuata tramite raccomandata r/r ricevuta a mani di in data 7/11/2016; d'altronde, l'atto di pignoramento e la relativa Controparte_1 relata di notifica – il cui vincolo di corrispondenza è dato dall'identità del numero della raccomandata (67218572077-1) riportato in entrambi i documenti – si trovano inseriti nel corredo documentale ab initio versato dall' nel fascicolo elettronico. Pt_1
È indiscutibile, pertanto, che tale notificazione abbia integrato un efficace atto interruttivo della prescrizione quinquennale, giunta perciò al 7/11/2021.
2.2. Quello che, invece, non può essere condiviso è il dirimente effetto sospensivo che tanto il primo Giudice quanto tutte le parti hanno attribuito al periodo emergenziale
8/03/2020-31/08/2021 secondo l'art. 68 d.l. cit.; il Collegio, infatti, ritiene di dare continuità, richiamandola anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., alla presa di posizione di questa Corte (successiva alle pronunce indicate dall' espressa CP_3
nella sentenza n. 303/23 (e ribadita nella sentenza n. 404/23), ove si legge che la predetta norma «dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. […] L'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “1. Le Pt_1
disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. [Di conseguenza]
l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende inesigibili i crediti che avrebbero dovuto
3 essere corrisposti in quella finestra temporale» – e non si tratta certamente dei crediti assicurativi e previdenziali qui in discussione.
Semmai, il termine di sospensione applicabile alla fattispecie è quello di cui all'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/20, ove si stabilisce che «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviarne l'inizio della decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Inoltre, l'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/20 (conv. nella l. n. 21/21) ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia previdenziale per il periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella sopra indicata.
2.3. Dunque, in forza di questa specifica normativa, il decorso prescrizionale risulta sospeso (non dall'8/03/2020 al 31/08/2021, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, bensì) per 129 giorni (ex art. 37, co. 2, d.l. n. 18/20) e per 182 giorni (ex art. 11, co. 9, d.l. n. 183/20); in questo modo, aggiungendo all'ultima data utile del
7/11/2021 il totale di 311 giorni corrispondenti ai suddetti periodi di sospensione, il termine prescrizionale dei crediti portati dalle cartelle opposte risulta 'slittato' al
14/09/2022, in epoca comunque antecedente alla notificazione dell'intimazione di pagamento (22/02/2023).
Si rammenta, tra l'altro, che «L'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo» (Cass. n. 21929/09; conf. Cass. n.
19567/16; sottolineature del Giudice), a maggior ragione ove la causa di sospensione è
4 semplicemente ed espressamente prevista da una fonte legislativa, che il Giudice è sempre tenuto a conoscere e, se del caso, ad applicare.
3. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva ribadita dall' si CP_2
ritiene corretto e condivisibile quanto si legge nella sentenza gravata (in sé neppure specificatamente contestato), per cui «allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto posto in essere dall' , anche questioni relative Controparte_5 all'omessa notifica degli avvisi di addebito di competenza dell'ente impositore e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione dei titoli (come la prescrizione quinquennale del credito o la decadenza), l'opposizione ha la funzione di recuperare
l'impugnazione che si assume non potuta esercitare avverso gli avvisi di addebito, che costituiscono presupposto indefettibile dell'intimazione di pagamento» (pag. 6); motivazione che si muove sulla scia della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema
Corte là dove ha affermato che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali […], al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»
(Cass., Sez. Un., n. 7514/22; sottolineature dell'estensore).
D'altronde, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/99, «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi [come nella fattispecie, ove si contesta l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai pregressi atti impositivi, n.d.e.], deve chiamare in causa l'ente creditore interessato».
4. Per tutte le suesposte ragioni, entrambi gli appelli vanno rigettati.
Si ritiene di compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio (restando a carico dell'appellante principale e dell' il versamento dell'ulteriore importo a CP_3
titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02) in considerazione del rilievo officioso della questione dell'inapplicabilità dell'art. 68 d.l. n. 18/20 e del revirement operato sul punto da questa Corte, in assenza di giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello principale e quello incidentale;
5 Compensa le spese di entrambi i gradi;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e dell' , di un importo pari a quello del contributo unificato CP_3
per le impugnazioni.
Così deciso all'udienza del 22 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
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