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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7503 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Persona_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ECCELLENTE COLOMBA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...], il [...], (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAIORANA SARA C.F._2 presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/04/2025 e , premesso: Persona_1 Controparte_1
di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nato a [...] il [...] il figlio Per_2
che il sig. era locatario di un immobile sito in Quarto (Na), “con canone pari ad euro CP_1
250,00 mensili, ove attualmente risiede[va] insieme alla coniuge e alla figlia minore CP_3 Per_3
[…]”; che il sig. svolgeva lavori saltuari di lavapiatti;
CP_1
che la sig.ra svolgeva con contratto part-time il lavoro di aiutante alla vendita in un Per_1 panificio;
tutto ciò premesso, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 e ss. cpc.
All'udienza cartolare del 30.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso - così come parzialmente modificato in data 23.07.2025 a seguito di rilievo del giudice relatore e di parere negativo reso dal P.M. in data 12.05.2025 in relazione all'esiguità dell'importo previsto a titolo di mantenimento per il minore – ne chiedevano l'accoglimento.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“1. Il figlio minore nato a [...] il [...] C.F.: Persona_4
, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza C.F._3 privilegiata ed anagrafica presso la madre in Napoli alla via Torricelli Evangelista n. 350;
2. I ricorrenti si impegnano ad improntare i loro rapporti al reciproco rispetto ed a salvaguardare, in ogni caso, ciascuno il ruolo e l'immagine dell'altro, nei rapporti con il figlio minore ed altresì a garantite continui e sereni rapporti tra il figlio minore ed i rispettivi nuclei familiari di origine.
3. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. 1l sig. verserà mensilmente alla sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Persona_1
al mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), a Per_2 mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT;
5. I ricorrenti espressamente concordano che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito in misura del 100% dalla sig.ra ed all'uopo il sig. presta sin da ora Per_1 CP_1 il proprio consenso e si impegna a fornire e predisporre ogni necessaria documentazione e adempimento per la percezione alla signora e a rinunciare, come in effetti rinuncia, a Per_1 presentare la relativa domanda;
6. Le spese straordinarie occorrenti per il figlio minore saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e disciplinate secondo il protocollo d'intesa vigente, stipulato tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e quindi:
«spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
• Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da-istituti ed università pubbliche
• libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
• tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati
• tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
• corsi di specializzazione e master;
• gite scolastiche con pernottamento
• corsi di recupero c lezioni private
• alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
• un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
• pre-scuola: e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
• spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
• corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed • abbigliamento oltre ad uno all'anno;
• spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
• viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
• centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
• spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
7. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente CP_1 Per_2 calendario, concordato al fine di consentire ad entrambi i genitori ed al figlio un'organizzazione di vita:
I. un pomeriggio a settimana (preferibilmente il mercoledì), dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00, prelevando e riaccompagnando il minore presso il domicilio materno e a settimane alterne, con pernottamento, dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 11,00 riaccompagnando il minore al domicilio materno;
II. ulteriori incontri tra il padre ed il minore potranno essere concordati dai genitori secondo i loro impegni e comunque in armonia con gli impegni scolastici e ludici del minore;
III. nell'ipotesi in cui il sig. non potesse tenere con sé il figlio nei Controparte_1 giorni concordati, dovrà darne preavviso almeno un giorno prima alla sig.ra Per_1
e, i genitori, compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze del figlio, concorderanno altre modalità di incontro;
IV. Il sig. potrà altresì tenere con sé il figlio minore per una settimana CP_1 durante le vacanze estive nel periodo da concordarsi con la sig.ra entro il Per_1
30/06 di ogni anno;
V. Il minore trascorrerà gli ulteriori periodi di vacanze e festività secondo il regime di mutua alternanza e precisamente:
- per quanto riguarda le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il Natale (24, 25, e 26 dicembre) ed il Capodanno (31/12 e 01/01);
- Per quanto riguarda le festività Pasquali il minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
per l'anno 2025 trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, ed il Lunedi in Albis con il padre e di seguito di anno in anno, secondo il principio dell'alternanza;
- Il figlio minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà ed il giorno del compleanno del padre, mentre trascorrerà con la madre il giorno della Festa della
Mamma ed il giorno del compleanno della madre.
- Il giorno del compleanno del figlio, compatibilmente con gli impegni dei genitori, sarà con entrambi i genitori;
laddove ciò non fosse possibile, il giorno del compleanno verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Eventuali feste di compleanno del bambino saranno organizzate da entrambi i genitori ed il costo sarà ripartito in eguale misura tra di loro.
VI. I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e causale;
VII. Per tutto quanto non previsto, troveranno applicazioni le norme vigenti in materia”.
Come anticipato, per l'udienza cartolare del 30.09.2025, le parti depositavano note di trattazione scritta nelle quali dichiaravano di aver provveduto a modificare le condizioni di cui ai punti 4) e 5) del ricorso congiunto (in particolare, le parti avevano previsto un contributo al mantenimento per il figlio pari a € 150,00 e ritenuto, pertanto, non conforme agli interessi Per_2
del minore medesimo).
Le parti, dunque, con note di trattazione scritta depositate in data 23.07.2025, pattuivano quanto segue:
“a modifica di quanto concordato nel ricorso introduttivo, ai punti 4 e 5 delle conclusioni ivi rassegnate, il signor si obbliga a versare mensilmente alla signora Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € Persona_1 Per_2 200,00 (duecento/00), in luogo di quella di € 150,00 indicata in ricorso, date le sue modestissime condizioni economiche.
Le parti precisano che l'Assegno Unico per il figlio minore percepito al 100% dalla signora , ammonta ad € 200,00 (duecento/00) mensili. Persona_1
Ferme tutte le altre statuizioni”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, così come modificati, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino