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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3464/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
CP_1 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 e hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio, omologando le condizioni di cui al ricorso.
A fondamento della domanda le parti allegavano di aver hanno contratto matrimonio civile in Cecina (LI) in data 20/06/2015 e che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Cecina in data 29/06/2016, e , a Cecina in data 27/07/2018. Controparte_2
Il PM, nonostante la trasmissione degli atti, non è intervenuto. Il ricorso, depositato in data 28.08.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cecina (LI) in data 20/06/2015 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Cecina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 n. 27.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 CP_2 collocazi va sidenza stabile presso la madre e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre, atteso che svolge attività lavorativa a Pisa e vive a Venturina, terrà con sé i figli e a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 della Per_1 CP_2
c e il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per un periodo di 7 giorni continuativi (compreso di pernotti);
3) per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre i figli staranno con la madre;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
5) il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli, la s i € 275,00= per ciascun figl porto complessivo di
€. 550,00), da pagarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora : IBAN [...]; T_ 6) i genitori sosterranno a metà tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. I genitori concordano fin da adesso che entrambi i figli potranno praticare 2 attività sportive
/ ricreative ciascuno ed i costi saranno sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano altresì che divideranno al 50% le spese per la baby sitter, alla quale ricorreranno solo in caso di indisponibilità dei nonni;
7) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
8) la casa coniugale sita in Cecina (LI), Via Donizetti n.11/N, è assegnata, con tutti i mobili che la arredano, alla signora che continuerà a viverci con i figli;
Parte_1
9) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere denaro ed altri beni mobili comuni da dividersi ed assegnarsi;
10) i coniugi concordano che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora T_
.
[...]
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3464/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
CP_1 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 e hanno Parte_1 CP_1 adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio, omologando le condizioni di cui al ricorso.
A fondamento della domanda le parti allegavano di aver hanno contratto matrimonio civile in Cecina (LI) in data 20/06/2015 e che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Cecina in data 29/06/2016, e , a Cecina in data 27/07/2018. Controparte_2
Il PM, nonostante la trasmissione degli atti, non è intervenuto. Il ricorso, depositato in data 28.08.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cecina (LI) in data 20/06/2015 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Cecina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 1 n. 27.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 CP_2 collocazi va sidenza stabile presso la madre e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre, atteso che svolge attività lavorativa a Pisa e vive a Venturina, terrà con sé i figli e a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 della Per_1 CP_2
c e il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per un periodo di 7 giorni continuativi (compreso di pernotti);
3) per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre i figli staranno con la madre;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
5) il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli, la s i € 275,00= per ciascun figl porto complessivo di
€. 550,00), da pagarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora : IBAN [...]; T_ 6) i genitori sosterranno a metà tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. I genitori concordano fin da adesso che entrambi i figli potranno praticare 2 attività sportive
/ ricreative ciascuno ed i costi saranno sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano altresì che divideranno al 50% le spese per la baby sitter, alla quale ricorreranno solo in caso di indisponibilità dei nonni;
7) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
8) la casa coniugale sita in Cecina (LI), Via Donizetti n.11/N, è assegnata, con tutti i mobili che la arredano, alla signora che continuerà a viverci con i figli;
Parte_1
9) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere denaro ed altri beni mobili comuni da dividersi ed assegnarsi;
10) i coniugi concordano che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora T_
.
[...]
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai