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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9108 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34684 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Alessia Saldicco presso il cui studio in via Aosta Pt_1
61, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA rappresentata e difesa dall' avv.to Laura Serra presso il CP_1 P.IVA_2 cui studio in viale dei Salesiani n. 8, è elettivamente domiciliata giusta procura in Pt_1 atti
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come in atti.
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 07/10/2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 05/05/2022 il Parte_1
(d'ora innanzi proponeva opposizione al decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 5360/2022, emesso il 28.03.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento n. R.G. 13631/2022 con il quale gli era stato intimato di pagare in favore di Contr
(di seguito ) la somma di € 23.728,29, oltre interessi e spese della CP_1 procedura. (cfr. all. 2 decreto ingiuntivo – fascicolo opponente) L'importo ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione inter-partes del contratto di appalto stipulato in data 11 aprile 2019 per “lavori di ordinaria amministrazione” eseguiti dalla Contr
in favore del Condominio (cfr. all. 2 contratto di appalto – fascicolo opposta).
Il relativo credito era stato azionato in monitorio per il mancato pagamento di più fatture e precisamente: la fattura n. 301/2019; n. 302/2019; n. 303/2019 e n.304/2019 di importo pari ad € 4.401,24 ciascuna, tutte emesse in data 31/12/2019, e della fattura n. 136/2020 emessa in data 21/10/2020 per l'importo di € 6.123,39. (cfr. all. 13 fatture - fascicolo opposta).
Con la presente opposizione il chiedeva : “…in via preliminare rigettare Parte_1
l'istanza che venisse ex adverso avanzata di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto…nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la presenza dei danni lamentati dal in € Parte_2
36.660,00 oltre IVA…accogliere la presente opposizione e, per l'effetto annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo R.G n. 13631/2022…nel merito ed in via riconvenzionale: condannare la Società al pagamento della somma di € 12.931,71, salvo CP_1 ulteriori somme che venissero riconosciute dovute…quali danni originati da imperfezioni gravi delle lavorazioni effettuate dalla Società . CP_1
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, contestava integralmente l'avversa prospettazione in fatto e in diritto chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Concessa la provvisoria esecuzione, rigettate le richieste istruttorie e falliti i tentativi di bonario componimento, la causa, istruita in via documentale, dopo lo spirare dei termini per la redazione di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il agisce per chiedere Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della per non aver eseguito i CP_1 lavori secondo la regola dell'arte, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Va, innanzitutto, rilevato che in materia di contratto di appalto si applica la disciplina generale sull'inadempimento delle obbligazioni e, di conseguenza, gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori stabiliti dall'art. 2697 c.c. e dalle Sezioni Unite del 2001 in base ai quali il creditore che agisca per l'inadempimento di un'obbligazione positiva deve provare unicamente la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento. (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la società opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio in merito alla sussistenza del proprio credito, fornendo idonea documentazione comprovante la stipula del contratto di appalto, l'emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo con i relativi estratti contabili autenticati e supportate da ampio carteggio mail con cui si sollecitava il pagamento e diffidava all'adempimento. (cfr. contratto d'appalto doc. 2; fatture in doc. 13; diffide per pagamento fatture insolute in doc 6 e doc. 14; estratto autentico fatture in - doc 15).
Parte opponente, al contrario, su cui incombeva il maggior onere probatorio, non ha contestato di non aver pagato le fatture, né provato l'inadempimento dell'appaltatrice Contr ovvero che “…l'opera di ristrutturazione commissionata alla dal Condominio di
[...] non risulta eseguita a regola d'arte… non risulta inoltre che vi sia stata Parte_1 accettazione dell'opera…” (cfr. pag. 3 e pag 6 comparsa conclusionale – fascicolo opponente).
Dette deduzioni non hanno trovato rispondenza nel processo.
Quanto alla regola d'arte, le doglianze sollevate dall'opponente e dal suo perito di parte, peraltro generiche, sono risultate inidonee a supportare il dedotto inadempimento della Contr
per “danni originati da imperfezioni gravi delle lavorazioni effettuate dalla Società
. (cfr. relazione perito - memorie ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c- fascicolo CP_1 opponente).
In particolare, non è stato dimostrato alcun nesso causale tra l'esecuzione dei lavori e i
“danni gravi” presuntivamente subiti, né è stata fornita una quantificazione adeguata e documentata degli stessi.
Ragione per cui, correttamente, la CTU contabile richiesta dall'opponente non è stata ammessa, non potendo tale indagine essere disposta dal Giudice in deroga agli oneri di allegazione e di prova dei fatti e delle circostanze dedotte dalla parte che intende avvalersene (Cass. Civ III 30.1.2014 n. 2072).
Quanto al mancato collaudo, va osservato che la firma sul verbale di collaudo apposta dal
Direttore dei Lavori, soggetto nominato dallo stesso unitamente alla Parte_1 mancanza di contestazioni tempestive da parte dell'amministratore - a cui il collaudo è stato formalmente trasmesso - costituiscono, secondo giurisprudenza costante, accettazione espressa dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c. (cfr. all 3 mail trasmissione verbale – fascicolo opposta) Nel caso in esame, poi, è in atti sia il verbale di collaudo finale - firmato dal Direttore dei
Lavori e inviato successivamente all'amministratore pro tempore del – Parte_1 quanto un verbale di sopralluogo, redatto “in accordo tra i presenti” - in Persona_1
Contr qualità di legale rappresentante della società esecutrice;
, Controparte_2 amministratore del , Direttore dei Lavori – nel quale si legge: Parte_1 Testimone_1
“…è stato fatto visionando tutte le parti dello stabile interessato dai lavori…” senza indicare al suo interno difformità, vizi o contestazione. (cfr. verbale di collaudo in all. 3 – cfr. verbale di sopralluogo in all.
4 - fascicolo opposta).
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Resta assorbita nella pronuncia di rigetto dell'opposizione la domanda riconvenzionale per “… danni originati da imperfezioni gravi delle lavorazioni effettuate dalla Società
formulata dal Condominio, in quanto non provata. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5360/2022, emesso il
28.03.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento n. R.G. 13631/2022;
- rigetta la domanda riconvenzionale del Parte_1
;
[...]
- condanna pagamento in Controparte_3 favore di delle spese di lite liquidate in euro 1.700 oltre spese generali, IVA e CP_1
c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34684 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Alessia Saldicco presso il cui studio in via Aosta Pt_1
61, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA rappresentata e difesa dall' avv.to Laura Serra presso il CP_1 P.IVA_2 cui studio in viale dei Salesiani n. 8, è elettivamente domiciliata giusta procura in Pt_1 atti
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come in atti.
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 07/10/2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 05/05/2022 il Parte_1
(d'ora innanzi proponeva opposizione al decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 5360/2022, emesso il 28.03.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento n. R.G. 13631/2022 con il quale gli era stato intimato di pagare in favore di Contr
(di seguito ) la somma di € 23.728,29, oltre interessi e spese della CP_1 procedura. (cfr. all. 2 decreto ingiuntivo – fascicolo opponente) L'importo ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione inter-partes del contratto di appalto stipulato in data 11 aprile 2019 per “lavori di ordinaria amministrazione” eseguiti dalla Contr
in favore del Condominio (cfr. all. 2 contratto di appalto – fascicolo opposta).
Il relativo credito era stato azionato in monitorio per il mancato pagamento di più fatture e precisamente: la fattura n. 301/2019; n. 302/2019; n. 303/2019 e n.304/2019 di importo pari ad € 4.401,24 ciascuna, tutte emesse in data 31/12/2019, e della fattura n. 136/2020 emessa in data 21/10/2020 per l'importo di € 6.123,39. (cfr. all. 13 fatture - fascicolo opposta).
Con la presente opposizione il chiedeva : “…in via preliminare rigettare Parte_1
l'istanza che venisse ex adverso avanzata di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto…nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la presenza dei danni lamentati dal in € Parte_2
36.660,00 oltre IVA…accogliere la presente opposizione e, per l'effetto annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo R.G n. 13631/2022…nel merito ed in via riconvenzionale: condannare la Società al pagamento della somma di € 12.931,71, salvo CP_1 ulteriori somme che venissero riconosciute dovute…quali danni originati da imperfezioni gravi delle lavorazioni effettuate dalla Società . CP_1
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, contestava integralmente l'avversa prospettazione in fatto e in diritto chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Concessa la provvisoria esecuzione, rigettate le richieste istruttorie e falliti i tentativi di bonario componimento, la causa, istruita in via documentale, dopo lo spirare dei termini per la redazione di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il agisce per chiedere Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della per non aver eseguito i CP_1 lavori secondo la regola dell'arte, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Va, innanzitutto, rilevato che in materia di contratto di appalto si applica la disciplina generale sull'inadempimento delle obbligazioni e, di conseguenza, gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori stabiliti dall'art. 2697 c.c. e dalle Sezioni Unite del 2001 in base ai quali il creditore che agisca per l'inadempimento di un'obbligazione positiva deve provare unicamente la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento. (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la società opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio in merito alla sussistenza del proprio credito, fornendo idonea documentazione comprovante la stipula del contratto di appalto, l'emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo con i relativi estratti contabili autenticati e supportate da ampio carteggio mail con cui si sollecitava il pagamento e diffidava all'adempimento. (cfr. contratto d'appalto doc. 2; fatture in doc. 13; diffide per pagamento fatture insolute in doc 6 e doc. 14; estratto autentico fatture in - doc 15).
Parte opponente, al contrario, su cui incombeva il maggior onere probatorio, non ha contestato di non aver pagato le fatture, né provato l'inadempimento dell'appaltatrice Contr ovvero che “…l'opera di ristrutturazione commissionata alla dal Condominio di
[...] non risulta eseguita a regola d'arte… non risulta inoltre che vi sia stata Parte_1 accettazione dell'opera…” (cfr. pag. 3 e pag 6 comparsa conclusionale – fascicolo opponente).
Dette deduzioni non hanno trovato rispondenza nel processo.
Quanto alla regola d'arte, le doglianze sollevate dall'opponente e dal suo perito di parte, peraltro generiche, sono risultate inidonee a supportare il dedotto inadempimento della Contr
per “danni originati da imperfezioni gravi delle lavorazioni effettuate dalla Società
. (cfr. relazione perito - memorie ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c- fascicolo CP_1 opponente).
In particolare, non è stato dimostrato alcun nesso causale tra l'esecuzione dei lavori e i
“danni gravi” presuntivamente subiti, né è stata fornita una quantificazione adeguata e documentata degli stessi.
Ragione per cui, correttamente, la CTU contabile richiesta dall'opponente non è stata ammessa, non potendo tale indagine essere disposta dal Giudice in deroga agli oneri di allegazione e di prova dei fatti e delle circostanze dedotte dalla parte che intende avvalersene (Cass. Civ III 30.1.2014 n. 2072).
Quanto al mancato collaudo, va osservato che la firma sul verbale di collaudo apposta dal
Direttore dei Lavori, soggetto nominato dallo stesso unitamente alla Parte_1 mancanza di contestazioni tempestive da parte dell'amministratore - a cui il collaudo è stato formalmente trasmesso - costituiscono, secondo giurisprudenza costante, accettazione espressa dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c. (cfr. all 3 mail trasmissione verbale – fascicolo opposta) Nel caso in esame, poi, è in atti sia il verbale di collaudo finale - firmato dal Direttore dei
Lavori e inviato successivamente all'amministratore pro tempore del – Parte_1 quanto un verbale di sopralluogo, redatto “in accordo tra i presenti” - in Persona_1
Contr qualità di legale rappresentante della società esecutrice;
, Controparte_2 amministratore del , Direttore dei Lavori – nel quale si legge: Parte_1 Testimone_1
“…è stato fatto visionando tutte le parti dello stabile interessato dai lavori…” senza indicare al suo interno difformità, vizi o contestazione. (cfr. verbale di collaudo in all. 3 – cfr. verbale di sopralluogo in all.
4 - fascicolo opposta).
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Resta assorbita nella pronuncia di rigetto dell'opposizione la domanda riconvenzionale per “… danni originati da imperfezioni gravi delle lavorazioni effettuate dalla Società
formulata dal Condominio, in quanto non provata. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5360/2022, emesso il
28.03.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento n. R.G. 13631/2022;
- rigetta la domanda riconvenzionale del Parte_1
;
[...]
- condanna pagamento in Controparte_3 favore di delle spese di lite liquidate in euro 1.700 oltre spese generali, IVA e CP_1
c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina