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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1843/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Capo d'Orlando (Me), via Consolare Antica n. presso lo studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di TT il 3 agosto 2022
rappresentava di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della negli anni 2011, 2012, 2013, CP_2 Controparte_3
2014 e 2020 per 101 giornate lavorative, svolgendo mansioni di pulizia e foraggiamento di animali e/o di pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe ed arbusti. Riferiva che l aveva disconosciuto il rapporto di lavoro con CP_1 provvedimenti notificati il 9 dicembre 2021.
Esperiti con esito negativo i ricorsi amministrativi, chiedeva la condanna dell alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli per 101 giornate lavorative negli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020.
Nella resistenza dell il Tribunale di TT, con ordinanza del 13 CP_1 giugno 2024, dichiarava la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Riassunto il giudizio, all'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
L eccepisce preliminarmente la decadenza ex art. 22 del D.L. CP_1
7/70 deducendo che l'intervenuta cancellazione della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, sarebbe stata disposta con cinque provvedimenti del 10 novembre 2021 notificati il 7 dicembre 2021.
Ciò posto, evidenzia che la suddetta decadenza sarebbe maturata in quanto il ricorso al Tribunale di TT (poi dichiaratosi incompetente), depositato solo in data 3 agosto 2022, risulterebbe ben oltre il termine dei 120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del Dl 7/70 e 11 del D.lgs.
375/73.
L'eccezione di decadenza è fondata.
Per giurisprudenza costante (per tutte Cass. sez. VI-L 17653/2020),
l'inosservanza dei termini ex art. 22 D.L. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria, a seguito anche della mera presa di conoscenza della cancellazione, comporta la decadenza, insuscettibile di sanatoria e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In materia la Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 27 dicembre 2011 n. 29070 ha così disposto: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto
1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (v. anche
Cass. n. 813/2007, n. 8650/2008).
Il termine per impugnare i provvedimenti di cancellazione, di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/70, convertito nella Legge. n. 83/197, è di
120 giorni, decorrenti dell'esaurimento dell'iter amministrativo se tempestivo, o dai 30 giorni successivi alla pubblicazione, se il ricorso amministrativo non è tempestivo (cfr. in termini identici Corte
d'Appelli di Messina, sentenza n. 153/2025).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che i cinque provvedimenti di cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sono stati tutti notificati il 7 dicembre 2021.
Ciò emerge inequivocabilmente dalla coincidenza tra il numero identificativo della spedizione apposto sui provvedimenti ed il numero indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata.
La ricorrente aveva, dunque, 30 giorni per proporre ricorso amministrativo e dagli atti risulta che in effetti il ricorso amministrativo alla Commissione CISOA è stato depositato l'8 gennaio 2022. La commissione ha rigettato il ricorso in data 22 febbraio 2022 ed il relativo provvedimento di rigetto è stato comunicato via pec il 3 marzo 2022. A fronte di tale comunicazione, non risulta che la ricorrente abbia presentato ricorso amministrativo di secondo grado, sicché il 2 aprile
2022 (trenta giorni dopo rispetto alla comunicazione del provvedimento di rigetto da parte della Commissione CISOA) è iniziato a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni per promuovere l'azione giudiziaria che, dunque, andava a scadere il 31 luglio 2022, e dunque in epoca antecedente (anche considerando il fatto che il 31 luglio 2022 era domenica) al deposito del ricorso avvenuto in data 3 agosto 2022.
La cancellazione è, dunque, definitiva per essere la ricorrente incorsa nella decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/70.
Quanto alle spese va osservato che il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati- non opera nelle controversie concernenti l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in quanto in tali ipotesi il giudizio non verte in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali ma in tema di accertamento dell'esistenza del rapporto assicurativo (Corte d'Appello di Messina, sent. n. 883/2024, Cass. 04/08/2020 n. 16676).
Pertanto le spese (escluse quelle per la fase istruttoria), liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di valore indeterminabile (considerata la definizione in rito della controversia), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell delle CP_1 spese del giudizio, liquidate in € 4.638,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 2025. Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino