Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2953/2020 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.
Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2953/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 17/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 07/01/2025
TRA
, c.f.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in P.IVA_1
NA alla Via dei Mille n.40 presso lo studio dell'Avv. Musto Fabio, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._1
allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentate p.t., elett.te dom.ta in NA al Corso
Vittorio Emanuele, 137, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rappresentate p.t.,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
NA, presso la cui sede domicilia ope legis in NA alla via A. Diaz n. 11
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: all'udienza del 09/11/2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il 29.1.2020 la società attrice conveniva in giudizio l' esponendo di aver ricevuto la Controparte_3 notificazione della cartella di pagamento 071 2019 0039127422 di €
21.432,06 relativa a due ruoli esecutivi iscritti dall' Controparte_4
; di aver richiesto prontamente lo sgravio avendo provveduto al
[...] pagamento per mezzo di una procedura di rateizzo concordata;
che l'
[...]
aveva emesso provvedimenti di sgravio in data 27.6.2019 ma CP_1 che nonostante lo sgravio quest'ultima provvedeva a notificare atto di pignoramento presso terzi;
- che il terzo pignorato Asl Na 1 Centro corrispondeva all' in ottemperanza Controparte_1 all'ordine di pagare, la somma di € 13.560,07; che non essendo tale somma dovuta, l'attrice ne chiedeva la restituzione in data 7.11.2019, e che rimanendo la richiesta priva di riscontro, si vedeva costretta a proporre la presente azione innanzi al Tribunale di NA. Si costituiva in giudizio
- 2 - l' eccependo la propria estraneità, Controparte_3 dovendosi svolgere l'accertamento del diritto alla restituzione nei confronti dell'ente impositore e pertanto il Tribunale autorizzava l'attore alla chiamata in causa dell' per l'udienza del 1.4.2021.Si costituiva in Controparte_1 giudizio l' che in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1
giurisdizione, nel merito contestava la propria legittimazione e din subordine, in caso di accoglimento della domanda nei propri confronti chiedeva di essere manlevata dalla di quanto essa Controparte_1 [...]
sarebbe tenuta a versare al contribuente. La causa all'esito del CP_1
deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn.1), 2) e 3) veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del 17/10/2024 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
In via preliminare, in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione, va osservato che più volte la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicchè non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato (Cass. sez. un. 21893/09 Cass. n.
25931/11) sicchè spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi. (Cass. Sez. Un.
25977/16).
Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto, infatti, non si può svolgere secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista
- 3 - dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario;
disciplina, in base alla quale le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. (Cass., sez. un., n. 19069/16).
Nel caso di specie l'Amministrazione non ha negato il rimborso e ne ha pure quantificato l'entità, onde sul punto sussiste controversia che ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, in ordine alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte di va Controparte_1
osservato che, in linea generale, nel giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme indebitamente riscosse a mezzo ruolo, la legittimazione passiva spetta all'ente creditore, e non al concessionario del servizio di riscossione
(non avendo la controversia ad oggetto la legittimità del procedimento di riscossione), poiché questi, nel ricevere il pagamento, opera come adiectus solutionis causa, ritenendo legittimato passivo, in qualità di effettivo
"accipiens", l'ente impositore del credito, e non il concessionario della riscossione, il quale agisce sulla base di ruoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario;
ciò tenuto conto che l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario di pagamento privo di "causa acquirendi" (Cass. Civ. 16637/2007 Cass. civile n.27689/2023)
La stessa Suprema Corte ha affermato che, anche in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto
- 4 - incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass.
5062/2022).
Nel merito la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Ed invero risulta per tabulas che la società attrice a seguito della notificazione della cartella di pagamento 071 2019 0039127422 di € 21.432,06 relativa a due ruoli esecutivi iscritti dall' aveva Controparte_4
richiesto prontamente lo sgravio avendo provveduto al pagamento per mezzo di una procedura di rateizzo concordata e che nonostante l' CP_1
avesse emesso provvedimenti di sgravio in data 27.6.2019 l'
[...] [...]
aveva provveduto a notificare atto di pignoramento Controparte_1
presso terzi alla Asl Na 1 Centro, e quest'ultima quindi corrispondeva all' , in ottemperanza all'ordine di pagare, la Controparte_1 somma di € 13.560,07.
La domanda della società attrice, trova, quindi, il suo fondamento nelle somme indebitamente incassate dall'Agente di Riscossione di cui si chiede la ripetizione ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con riferimento alle somme oggetto di sgravio in quanto il provvedimento dell' CP_1
ha fatto venir meno la causa debendi del rapporto obbligatorio;
[...]
circostanze che sono state non solo documentate ma neppure contestate né dalla convenuta né dalla chiamata in causa.
Pertanto l'attrice ai sensi dell'art 2033 c.c. ha diritto a ripetere le somme indebitamente corrisposte oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
In definitiva sulla base delle considerazioni esposte va accolta la domanda di parte attrice di restituzione dell'indebito e per l'effetto la CP_1 [...]
di NA va condannata alla restituzione Controparte_2 della somma di € 13.560,07 oltre interessi legali dal 22/10/2020 fino all'effettivo soddisfo.
Va infine accolta la domanda di manleva formulata da Controparte_1
nei confronti di atteso che quest'ultima ha Controparte_1
- 5 - effettivamente incamerato la somma oggetto di restituzione e non ha fornito la prova che sia stata effettivamente corrisposta all'ente impositore.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, a norma dell'art. 92 c.p.c., possono essere compensate per intero tra tutte le parti, perché sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” (come reintrodotte da Corte
Cost. sentenza del 19 aprile 2018, n. 77), costituite dal fatto che la domanda originariamente era stata proposta nei confronti di soggetto non legittimato, che quest'ultimo è rimasto comunque soccombente rispetto alla domanda di manleva formulata dalla chiamata in causa
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, , definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2953/2020 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di restituzione dell'indebito; per l'effetto condanna l' Direzione Provinciale 1 di NA Controparte_1
alla restituzione in favore della attrice della somma di € 13.560,07 oltre interessi legali dal 22/10/2020;
b) Accoglie la domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
e condanna quest'ultima a tenere indenne la
[...] [...]
di NA 1 di quanto dovrà Controparte_2
versare alla attrice;
Così deciso in NA, il 27/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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