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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16 aprile 2025, innanzi al Giudice Unico Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, nella causa iscritta al n. 3683/2021 R.G. nessuno è comparso.
IL GU ha pronunciato la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3683/2021 vertente tra:
, con l'avv. Silvia Benadusi Parte_1
Attore
e
, con l'avv. Loretta Groppi Controparte_1
Convenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 9 aprile 2025, nessuno è comparso davanti al Giudice, sicché la causa è stata rinviata ex artt. 181 e 309 cpc all'udienza del 16 aprile 2025, di cui la Cancelleria ha dato regolare comunicazione alle parti costituite.
Pure all'udienza del 16 aprile 2025 nessuna delle parti è comparsa e, pertanto, la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma cpc, a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal Collegio può
1 trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale, e ciò in quanto il controllo del Collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
"l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass.
13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal
Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze" (Cass. Sez. 3 n. 14592 del 22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
Ne consegue che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile
2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004,
n. 3733; Cass. Civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno
2 anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) DISPONE la cancellazione dal ruolo della causa iscritta al n. 3683/2021 RG e dichiara l'estinzione del processo;
2) NULLA sulle spese.
Parma, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
3
All'udienza del 16 aprile 2025, innanzi al Giudice Unico Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, nella causa iscritta al n. 3683/2021 R.G. nessuno è comparso.
IL GU ha pronunciato la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3683/2021 vertente tra:
, con l'avv. Silvia Benadusi Parte_1
Attore
e
, con l'avv. Loretta Groppi Controparte_1
Convenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 9 aprile 2025, nessuno è comparso davanti al Giudice, sicché la causa è stata rinviata ex artt. 181 e 309 cpc all'udienza del 16 aprile 2025, di cui la Cancelleria ha dato regolare comunicazione alle parti costituite.
Pure all'udienza del 16 aprile 2025 nessuna delle parti è comparsa e, pertanto, la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma cpc, a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal Collegio può
1 trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale, e ciò in quanto il controllo del Collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
"l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass.
13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal
Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze" (Cass. Sez. 3 n. 14592 del 22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
Ne consegue che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile
2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004,
n. 3733; Cass. Civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno
2 anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) DISPONE la cancellazione dal ruolo della causa iscritta al n. 3683/2021 RG e dichiara l'estinzione del processo;
2) NULLA sulle spese.
Parma, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
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