Articolo 57 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 56Articolo 58
Versione
15 gennaio 1977
Art. 57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti somme da attribuire alle camere di commercio, alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai comuni, alle province e a talune regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977