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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella E. RI Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 871/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso _1 C.F._1 dall'avv. Domenico Foglia, come da procura alle liti in atti e in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni in Fiore (CS), via Roma n. 204.
Appellante
E
(C.F. , in Controparte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito alla Via Cutro 58/B Crotone.
Appellato
1
Sulle conclusioni delle parti
Per l'appellante:< contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 277/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione II Civile, Giudice Dott.ssa Fulvia Piro, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5000/2017, depositata in cancelleria in data 16.02.2022 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: «I) accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa alla luce del decreto di affrancazione della Regione Calabria del 2004 e dell'aggiornamento del frazionamento del 2007; II) ordinare il rilascio della fascia di terreno sulla linea di confine accertata e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge>>. Per l'appellato:< che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contraris reiectis, accolga le seguenti conclusioni: rigettare il predetto appello proposto dal Sig. e per l'effetto confermare _1 la sentenza di primo grado n. 277/2016 Reg. Sent. emessa dal
Tribunale di Cosenza in data 16.2.2022 nella causa civile n. 5000/2017 R.G.A.C; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado oltre IVA e CPA come per legge>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. _1
, conveniva in giudizio il in persona del suo
[...] Controparte_1
Sindaco pro tempore, davanti all'intestato Tribunale, per sentir dichiarare ed accertare l'esatto confine dei fondi di proprietà delle parti e, nello specifico, quello confinante con la particella n. 53, Foglio 47 nonché al risarcimento dei danni e alla condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, oltre al pagamento delle spese di lite. Premetteva di essere proprietario di un fondo, in virtù di atto di donazione, al foglio 47 mappale n. 84 particelle nn 23,24,54,55,56,58 e 60. Detto terreno era pervenuto alla donante, sig. ra , Per_1 madre dell'attore, in forza di concessione- contratto, con contestuale affrancazione del canone, a rogito del dott. Dirigente Per_2
Generale della Regione Calabria, in data 13/04/2005 (rep. n. 5276)
2
regolarmente trascritto e registrato. Il fondo de quo confina con quello riportato in catasto al foglio n. 47 part. 53 di proprietà del Comune di ed in uso abitativo al sig. I terreni facevano
CP_1 Persona_3 parte del demanio di uso civico di proprietà del comune di e la
CP_1 donante, legittimò il suo possesso mediante atto di Per_1 affrancazione prot. n. 10/03/2004 comunicato al e non
CP_1 contestato. Non sussistendo alcuna delimitazione confinaria tra i due fondi, l'attore provvedeva ad apporre una recinzione per impedire la circolazione degli animali. occupante del terreno Persona_4 limitrofo a cui era stata notificata, senza riscontro, un'ordinanza sindacale di sgombero, intraprese un'azione di spoglio. _1 invitava il a fare un sopralluogo per verificare i confini ma
CP_1
l'ente, in riscontro, comunicava che l'azione di regolamento dei confini andava fatta prima del frazionamento contestando l'effettiva estensione della proprietà attorea. L' ordinanza del Tribunale di Cosenza del 25 luglio 2017, in merito al procedimento possessorio, disponeva il ripristino dello Stato dei luoghi con rimozione della recinzione posta dal . Quest' ultimo invitava il convenuto a _1 mettere in esecuzione l'ordinanza di sgombero nei confronti di
, senza alcun esito. Veniva esperito l'obbligatorio tentativo Per_4 di conciliazione a mezzo dell'Organismo di Mediazione del Tribunale di Cosenza, con esito negativo. Pertanto fu intrapreso il giudizio de quo volto all' accertamento del confine reale tra i due fondi, considerata l'assenza di qualsiasi linea di demarcazione. Si costituiva il ribadendo l'esattezza dei confini tra la particella Controparte_1 di proprietà del e quella in uso all' (n. _1 Persona_4
53) fondando le sue difese su una perizia del 2003 (antecedente all'affrancazione del 2004) a firma del dott. e del geom CP_3
, e sull'ordinanza del Tribunale di Cosenza n. 5548/2017 del CP_4
25/07/2017 emessa nel corso del giudizio petitorio intrapreso dall' , che, avrebbe confermato l'esattezza dei confini come Per_4 quelli attuali. In particolare, la predetta perizia era relativa alla ricognizione di tutti i terreni posti in località Serrisi in agro del comune di San Giovanni in Fiore. Né possono essere ritenuti attendibili, secondo la tesi difensiva, quelli indicati nella c.t. di parte a firma del geometra e nel frazionamento del 2007, atti squisitamente Pt_2 unilaterali. Pertanto, il convenuto rispondeva negativamente con comunicazione del 14 giugno 2017 alle istanze del . Nel _1 corso del giudizio veniva nominato CTU, il quale, fu convocato a chiarimenti per ben due volte. All'udienza fissata, il CTU ribadiva le stesse considerazioni riportate nella propria perizia. Dopo una serie di rinvii per tentativo di bonario componimento della vertenza, l'
[...]
[..
[...]
[...]
provvedeva, nelle more del giudizio, a vendere la particella CP_5
i cui confini sono in contestazione ad con Persona_4
Delibera della Giunta comunale n. 32 del 26/11/2020, sulla base dei confini aggiornati con il frazionamento eseguito nel 2007, riconoscendo di fatto -secondo l'assunto attoreo- la confinazione per come rivendicata dal L'attore depositava tale _1 documentazione e chiedeva un rinvio per chiarimenti del CTU alla luce della nuova documentazione. A tale udienza, il perito ribadiva quanto già confermato ovvero che per l'intera confinazione del terreno occorreva un accertamento tecnico lungo e costoso, nonostante il rilievo attoreo che l'oggetto di causa erano i soli confini tra le due particelle in contestazione e non dell'intero terreno e che il convenuto aveva provveduto a cedere il terreno sulla base dei confini mappali e catastali come rivendicati dall'attore. Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>. Il Tribunale civile di Cosenza, all'esito del procedimento avente R.G. n.5000/2017, con sentenza n. 277 del 16.02.2022, così statuiva:
< Accerta e dichiara gli esatti confini dei terreni oggetto di causa, così come delimitati dai tecnici incaricati dal nella Controparte_1 relazione tecnica del 11 /04/2003. Pone le spese del C.t.u. ing. liquidate con decreto del 9 Per_5 maggio 2020 definitivamente a carico di . _1
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. Condanna al pagamento delle spese di lite che _1 liquida in euro 2000,00 oltre rimb. Forfett. , i.v.a. e c.p.a. in favore dell' avv. Salvatore Fabrizio Pontieri ex art. 93 c.p.c. >>. Avverso la suddetta sentenza propone ritualmente appello _1
.
[...]
Con un unico motivo la sentenza impugnata viene censurata per
“ACCERTAMENTO SUPERFICIALE DELLE EMERGENZE PROBATORIE. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE ACQUISITA. FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”. Secondo gli assunti dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione la relazione tecnica di parte redatta dai tecnici del dell'undici aprile Controparte_1
2003 nonché le conclusioni, ritenute generiche ed illogiche, a cui è pervenuto il CTU, peraltro in palese contrasto anche con la relazione tecnica depositata in atti dal redatta dall'Ing. Controparte_1
. CP_4
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Adduce ancora che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'esatta determinazione dei confini, dei rilievi effettuati dai tecnici della Regione Calabria incaricati per determinare e delimitare i terreni oggetto del decreto di affrancazione del 2004, i quali provvedevano all'esatto confinamento dei terreni oggetto di causa allegando altresì una dettagliata planimetria mappale e catastale. Secondo l'appellante la determinazione dei confini eseguita dall'Ente regionale, non sarebbe stata mai impugnata dal pur essendo stato Controparte_1 preventivamente notiziato con comunicazione inviata a mezzo raccomandata prot 566 del 10/04/2004 dalla Regione Calabria, circostanze evidenziate anche dal CTU (pagine 2 e 3 della relazione). In buona sostanza il giudice di primo grado ritenendo che gli esatti confini si potessero evincere dalla relazione del 2003 elaborata dai tecnici del ha omesso di valutare correttamente il Controparte_1 frazionamento del 2007. Con lo stesso atto di appello veniva altresì contestata la liquidazione delle spese di lite che a detta dell'appellante avrebbero dovuto essere compensate. In via istruttoria l'appellante chiedeva il rinnovo della CTU. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il in persona del pro-tempore, il quale, nel Controparte_1 CP_6 contestare gli assunti di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
La Corte con ordinanza del 3/4/2023 disponeva il rinnovo della CTU, nominando all'uopo il dott. Persona_6
All'udienza del 18.06.2024 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Passando all'esame del merito dell'appello esso è fondato e deve essere accolto, risultando non condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale che ha accertato i confini sulla base della consulenza di parte redatta dai tecnici del Controparte_1
Nel premettere che in relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi oggettivamente o soggettivamente incerto, l'art. 950c.c. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d'importanza tra gli stessi, salvo, il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle mappe catastali;
tuttavia non può sottacersi che ai fini della determinazione del confine non si
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può prescindere dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, né delle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento.
Ed ancora, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte,
< separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento richiamati nei singoli atti di acquisto con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale nell'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti(Cass. n. 17756/2015; Cass. n. 8327/1997)>>. Nel caso di specie l'elemento decisivo ai fini dell'individuazione dell'estensione delle proprietà limitrofe può dirsi rappresentato dalla documentazione inerente la procedura di legittimazione ed affrancazione del fondo istruita dalla Regione Calabria e perfezionatasi con la delibera di Giunta n. 677/2004. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha avuto modo di accertare Per_6
(così a pag.
3-4 della consulenza) che la recinzione attualmente interposta tra i fondi dell'appellante e dell'appellato ha una lunghezza complessiva di m. 288 circa, che si svolge, con andamento vagamente sinusoidale, (vedi all. n. 8) da ovest (in prossimità della strada comunale Serrisi) verso est (dove raggiunge la Strada Provinciale 208 – vedi all. n. 2) interamente all'interno della proprietà , tagliando trasversalmente la particella n. 84 ed, _1 in minor misura la particella n. 55 (vedi all. nn. 7 – 8 – 9); - la recinzione non corrisponde, pertanto, al confine di proprietà
[...] per come trasferita dalla Regione Calabria essendo ubicata Pt_1 per tutto il suo sviluppo nel fondo dell'appellante (e quindi neanche al confine riportato nell'attuale foglio di mappa catastale n. 47 di S. Giovanni in Fiore, dal momento che in esso è stato riprodotto, a mezzo frazionamento, quanto acquisito in origine da a mezzo di Per_1 legittimazione - affrancazione); - all'interno del fondo dell'appellante la recinzione dista con il suo punto iniziale (impiantato al margine ovest della particella 84) m. 37,10 dall'effettivo confine di proprietà (vedi all. n. 8); - dal suo punto iniziale la recinzione, procedendo in direzione est, si avvicina via via al confine di proprietà col fondo dell'appellato, fino a misurare, dopo un percorso lineare di m. 237 (dei 288 metri complessivi), una distanza di m. 9,10 nel punto più vicino ad esso;
- successivamente la recinzione, con il suo ultimo tratto (di m. 51) si riallontana progressivamente dal confine di proprietà raggiungendo nel suo punto finale (ad est, in prossimità
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della Strada Provinciale 208) una distanza da esso di m. 18,40 (vedi all. n. 8); Quanto sopra descritto è rappresentato nel complesso nell'allegato n.
8. La situazione rilevata fa sì, pertanto, che rimanga, come rappresentato nell'allegato n. 9, una striscia di terreno residua (di larghezza variabile - vedi all. nn. 8 – 9), di proprietà , _1 oltre la recinzione esistente, ovvero compresa tra essa ed il confine nord del fondo dell'appellante, per come pervenuto nel 2004 dalla Regione Calabria. Orbene, la documentazione inerente la procedura di legittimazione ed affrancazione del fondo istruita dalla Regione Calabria e perfezionatasi con la delibera di Giunta n. 677/2004 dei fondi consente di determinare l'esatto confine. Del resto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui < come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario>>. Alla luce delle suddette argomentazioni ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio dott.
nominato nella presente fase, in quanto immuni da vizi logici, Per_6 anche per ciò che concerne la metodologia utilizzata. Inoltre, le contrarie argomentazioni prospettate dall'appellato non consentono di sovvertire l'iter logico seguito dal consulente d'ufficio per quanto sopra esposto, anche alla luce delle risposte del CTU alle osservazioni formulate dall'appellato. In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata interamente riformata. Non si ravvisano invece gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del non essendo ravvisabile, nella Controparte_1 concreta fattispecie, il dolo o la colpa grava richiesti dalla norma. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., scaglione entro € 5.200,00) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 213,00 per la fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00
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per la fase trattazione–istruttoria e € 426,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 1.403,00, di cui € 125,00 per spese,oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, in favore di , e _1 quanto al giudizio di secondo grado, in € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase trattazione–istruttoria e € 426,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 1.632,00, di cui € 174,00 per spese, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, in favore di . _1
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio effettuate in primo e secondo grado e liquidate con appositi decreti sono poste interamente a carico del CP_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con atto di citazione notificato il 1.06.2022, nei confronti del
[...]
in persona del pro-tempore, avverso la Controparte_1 CP_6 sentenza n. 277 del Tribunale civile di Cosenza del 16.02.2022, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara che l'esatto confine tra le parti in causa è quello rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. costituente parte integrante della presente sentenza;
Per_6
-condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
a rilasciare in favore di la striscia di terreno per come _1 accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Per_6
-condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado quantificate in € 1.403,00, di cui € 125,00 per spese, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore di , _1
e del giudizio di secondo grado quantificate in € 1.632,00, di cui € 174,00 per spese, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore di;
_1
-pone definitivamente a carico del le spese delle Controparte_1
Consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo e secondo grado e liquidate con appositi decreti. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 10.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella EU RI
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