Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice
dr.ssa Laura Maione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1978/2022 tra le parti:
ATTORI
cf Parte_1 C.F._1
cf Parte_2 C.F._2
cf Parte_3 C.F._3
- difesa: avv. MASSIMO ABBAGNALE, cf C.F._4
- domicilio: Via Duca d'Aosta 16, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTI
cf Controparte_1 C.F._5
cf Controparte_2 C.F._6
, cf Controparte_3 C.F._7
- difesa: avv. IVAN MARRAPODI, cf C.F._8
- domicilio: Via S. RA Da Paola 14 Reggio Calabria presso il difensore
- PEC: Email_2
TERZO LITISCONSORTE NECESSARIO
p. IVA CP_4 P.IVA_1
- difesa: avv. IVAN MARRAPODI, cf C.F._8
- domicilio: Via S. RA Da Paola 14 Reggio Calabria presso il difensore
- PEC: Email_3
1
[...]
Decisa nella camera di consiglio del 13/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione, in via principale e nel merito, accertate e dichiarate le responsabilità per tutti i fatti contestati dei Sigg.ri CP_1
e per inadempimento dei
[...] Controparte_2 Controparte_3 doveri di corretta e diligente amministrazione ex art. 2476 c.c. in danno della
e/o per la violazione degli impegni parasociali assunti anche quali CP_4 soci della a favore della stessa e/o in violazione dell'art. 2043 CP_4
c.c.:
- condannare i convenuti in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di sua competenza, a risarcire il pregiudizio cagionato alla in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore per i fatti e i titoli di cui al presente atto nella misura che sarà accertata in corso di causa e in ogni caso, a dare e pagare alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_4
l'importo di euro 370.849,00 oltre all'ulteriore danno pari agli importi non richiesti ai rispettivi conduttori in relazione ai canoni non applicati per gli immobili occupati, i consumi per le utenze, le rivalutazioni annuali ISTAT non richieste e comunque l'importo che risulterà dovuto o ritenuto di giustizia per tutti i fatti contestati, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e onorari, inclusi i costi per la consulenza tecnica dell'esperto.
Convenuti: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
1. Rigettare le richieste formulate dai sig.ri Parte_1 Parte_2
in quanto prive dei presupposti di legge e destituite
[...] Parte_3 di fondamento in fatto e in diritto;
2. Condannare i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al rimborso delle spese di lite.
2 La lite
, RA e soci della on quote pari Pt_1 Parte_4 CP_4 complessivamente a un terzo del capitale, hanno esercitato l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori (e rimanenti soci della
Società) e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 imputando loro i fatti di mala gestio che seguono.
1) Gestione dei contratti di locazione:
A. la società è proprietaria di diversi immobili situati a Pontedera, Con locati a società ( di seguito “ , e Controparte_5 Controparte_7 Co
d'ora in poi “ ”) partecipate e gestite dagli stessi convenuti
[...]
(oltre che da fratello di e marito della Persona_1 CP_1
); CP_3
B. originariamente le tre società di famiglia erano partecipate paritariamente dai tre fratelli ( , e ), dalle Pt_1 Per_1 CP_1 rispettive mogli ( e Persona_2 Controparte_3 Per_3 quest'ultima deceduta nel 2012) e dai figli;
ma a partire dal
[...]
2017 i rapporti tra i soci si sono guastati, talché e i suoi Pt_1 Con Co figli e RA hanno deciso di uscire dalla e dalla , Pt_3 cedendo le loro quote alla (“ ), società Controparte_9 CP_9 detenuta paritariamente da e;
Per_1 CP_1
C. con scrittura privata del 24.5.2017, precedente alla cessione delle quote e avente funzione regolatrice dei rapporti in vista di questa, le Con Co parti avevano ridefinito l'ammontare dei canoni che e avrebbero corrisposto a , determinato sulla base di perizia CP_4 privata, e la Società ha quindi concesso in locazione gli immobili alle altre due con contratti a scadenza 7/6/2023, tacitamente rinnovabili per altri sei anni;
D. le locazioni hanno consentito a di conseguire un pur CP_4 modesto utile negli anni 2018-2019, ma, all'assemblea di approvazione del bilancio 2020, gli attori hanno scoperto che gli amministratori della Società, a far data dall'1.1.2020, avevano Con drasticamente e immotivatamente ridotto i canoni a carico di e Co di , stipulando con queste nuovi contratti di identico contenuto ai precedenti ma a canoni inferiori, senza darne notizia alcuna ai soci e pur emergendo dalla corrispondenza tra gli amministratori delle
3 società coinvolte che i canoni praticati erano già inferiori a quelli correnti di mercato;
E. per finire, gli amministratori avrebbero sempre mancato di chiedere l'adeguamento ISTAT dei canoni, nonché tollerato che le conduttrici omettessero di stipulare polizze assicurative per gli immobili occupati, violando un preciso obbligo contrattuale.
Da ciò, gli attori desumono la responsabilità dei convenuti:
a) come amministratori di , per aver adottato una determinazione CP_4 pregiudizievole per la Società, senza alcuna giustificazione e in conflitto di interessi;
b) come soci, per aver contravvenuto ai patti sottoscritti con gli attori, che facevano parte dell'insieme di accordi correlati all'uscita di questi da Con Co e da .
2) Pagamento di spese non inerenti: avrebbe: CP_4 Co A) sostenuto il costo dei lavori edili commissionati da sull'immobile ove questa svolge la sua attività e finalizzati allo svolgimento di un'attività ulteriore come Agenzia Formativa, senza alcun vantaggio proprio;
Con Co B) pagato le utenze idriche degli immobili locati a e a .
3) Mancata messa a reddito di beni:
A) è proprietaria di due immobili siti a e a RN, il primo CP_4 Pt_5 Con Co non utilizzato, il secondo stabilmente occupato dalla e da come deposito materiali senza alcun contratto di locazione;
B) anche un'ulteriore porzione – precisamente, il piano terreno - dell'immobile in v. Tosco-Romagnola 245, i cui piani superiori sono Co locati a , sarebbe rimasta inutilizzata, dopo la risoluzione, avvenuta anni addietro, di un precedente contratto di locazione con una società terza (Mezzopieno Srl).
Tutte queste condotte sarebbero state tenute dai convenuti anche in violazione di quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto, che impone agli amministratori di farsi autorizzare dai soci per operazioni in conflitto di interessi;
e avrebbero procurato alla Società un danno complessivo di €
370.849, al quale va aggiunto il mancato guadagno per la mancata messa a reddito di alcuni immobili: importi per il risarcimento dei quali chiede la condanna dei convenuti.
*
4 Si sono costituiti congiuntamente e CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda affermando che: Controparte_3
i. l'intenzione degli attori sarebbe solo quella di eludere le decisioni assunte dalla maggioranza dei soci;
ii. nessun compenso sarebbe mai stato percepito dai convenuti per l'incarico gestorio svolto;
iii. gli attori avrebbero falsamente sostenuto che ha concesso i CP_4 Con Co suoi immobili solo a e a , artatamente tacendo l'esistenza di un altro immobile locato a società estranea al CP_5 iv. l'immobile di dopo un contratto di locazione stipulato nel 2014 e Pt_5 quasi subito disdettato, non incontrerebbe l'interesse di potenziali conduttori per ubicazione e caratteristiche, mentre quello di RN Co sarebbe regolarmente locato a;
v. l'immobile di via Tosco-Romagnola 245 sarebbe locato alla CP_9 vi. la rideterminazione al ribasso dei canoni di locazione degli immobili Con Co locati a e a sarebbe stata conseguenza della pandemia e di essa tutti i soci sarebbero stati al corrente;
Co vii. l'accollo delle spese di ristrutturazione di un immobile locato a sarebbe stato frutto di contrattazione tra le parti e non è stato contestato dagli attori, che non si sono presentati all'assemblea che ha approvato il bilancio dal quale esso risultava;
viii. i consumi idrici sarebbero sempre stati anticipati dalla , che CP_4 avrebbe poi recuperato le somme dai conduttori;
ix. i contratti di locazione con le altre società del Gruppo sarebbero stati tutti disdettati, cosa che impedirebbe di ravvisare un danno;
x. i bilanci della , nei quali erano riportate tutte le suddette CP_4 vicende, non sono mai stati impugnati da alcuno dei soci;
xi. non sarebbe stato rappresentato dagli attori, né ravvisabile, alcun conflitto di interessi tra la Società e i suoi ex amministratori – i quali, essendo anche i soci di maggioranza della , risentirebbero anzi CP_4 in maggiore misura dei pregiudizi arrecati alla - né alcun CP_4 danno a carico della Società.
Con il medesimo atto si è costituita , tramite il medesimo CP_4 procuratore e svolgendo una indistinta difesa, con identiche conclusioni;
non si è proceduto a nominare un curatore speciale per la Società, non essendo il
5 suo attuale legale rappresentante tra i convenuti né tra le persone indicate come responsabili.
Acquisita la documentazione prodotta e in assenza di ulteriori istanze istruttorie il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la decisione.
La decisione
Premesse. Nessun rilievo possono avere in questa causa argomenti difensivi quali:
- gli attori vorrebbero solo imporre alla maggioranza dei soci decisioni loro più gradite (punto i. dell'elenco delle difese svolte dai convenuti): la causa non ha a oggetto deliberazioni assembleari, ma condotte degli amministratori, di cui si dovrà verificare la liceità o illiceità;
- gli amministratori non avrebbero mai percepito alcun compenso (punto ii.): il che non li esimeva dal perseguire gli interessi della Società;
- avrebbe concesso in locazione non solo gli immobili menzionati CP_4 dagli attori ma anche altri, a conduttori diversi da società del Gruppo di famiglia (punto iii.): circostanza, evidentemente, irrilevante;
- gli immobili, già locati alle società del Gruppo, sarebbero stati disdettati
(punto ix.): cosa che, se può impedire che siano prodotti ulteriori danni in futuro, non toglie che, per il passato, possano esserne stati provocati;
- i bilanci non sono mai stati impugnati (punto x.): circostanza manifestamente irrilevante, perché un bilancio deve riportare fedelmente le vicende patrimoniali e finanziarie della società senza aggiungere né nascondere nulla, e, se lo fa, non vi è ragione di opporsi alla sua approvazione o di impugnarlo;
il che, ovviamente, non impedisce di valutare la correttezza delle operazioni poste in essere dagli amministratori, di cui i bilanci sono espressione contabile;
- i convenuti, in quanto soci di , non avrebbero potuto avere alcun CP_4 interesse in conflitto con la , dei cui pregiudizi risentirebbero semmai Pt_6 in misura maggiore detenendone la maggioranza delle quote (punto xi.): deduzione errata in diritto, poiché un interesse potenzialmente in conflitto non
è solo e necessariamente quello personale dell'amministratore, potendo esserlo anche quello di un terzo con il quale l'amministratore abbia particolari rapporti (e, nella fattispecie, gli attori hanno denunciato l'interesse
6 Con Co confliggente di e di , società partecipate e/o gestite anche dagli amministratori di ); e non convincente sul piano logico, posto che le CP_4 perdite (indirette) che i convenuti subirebbero come soci di da una CP_4 Con Co ipotizzata operazione in conflitto di interessi con o sarebbero compensate dai vantaggi, pure indiretti, di cui essi godrebbero come soci delle controparti.
Sgomberato il campo da argomenti inconferenti e infondati, si può passare all'esame dei singoli addebiti.
*
1. La riduzione dei canoni di locazione (punto 1 dell'elenco degli addebiti, punto iv. dell'elenco degli argomenti difensivi).
Il fatto è documentalmente provato e, comunque, riconosciuto dai convenuti, i quali ne affermano però la ragione e liceità osservando che nel
2020, a seguito della pandemia, ci sarebbe stato un “crollo” dei canoni di locazione in tutta Italia;
nella comparsa conclusionale hanno poi sostenuto di aver dato dimostrazione delle oggettive necessità economiche a fondamento delle novazioni, operate in piena trasparenza, all'esito di accordi liberamente assunti e con il consenso di tutti i soci.
La difesa non convince: i contratti modificativi, al ribasso, dei canoni, furono stipulati nel gennaio 2020, allorché la pandemia non si era ancora manifestata e nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbe scoppiata di lì
a poco. D'altra parte, i convenuti non hanno dimostrato di aver concesso le stesse riduzioni anche ai conduttori non facenti parte del Gruppo e, inoltre, gli accordi stipulati ex novo con le conduttrici non prevedono una riduzione temporanea dei canoni, ossia per il tempo di blocco delle attività imposto per motivi sanitari, ma hanno effetto totalmente novativo dei precedenti, rideterminando il canone per l'intera durata dei rapporti (sei anni a partire all'1.1.2020, anziché sei anni a partire dall'8.6.2017): il che impedisce di ritenere che gli amministratori della Società locatrice abbiano inteso condividere con le conduttrici gli effetti nefasti della pandemia.
Inoltre, l'asserita esistenza di necessità economiche oggettive, lungi dall'essere dimostrata, è stata solamente affermata dai convenuti e, oltre tutto, in termini assolutamente generici, e trova semmai smentita nelle dichiarazioni rese alla stampa da e (in data sconosciuta, ma non Per_1 Controparte_1 contestate dai convenuti) in occasione dell'accordo di sponsorizzazione con una squadra locale (doc. 19 attori), dalle quali risulta che la GL era in forte
7 espansione, trasformandosi da piccola impresa familiare a grande realtà manageriale e non aveva risentito di alcuna crisi neppure nel periodo 2019-
2020, mantenendo e anzi aumentando il numero del personale occupato.
Il fatto che le modifiche siano state concordate (con le controparti) è ovvio, trattandosi di contratti;
ma desta perplessità il fatto che le trattative al ribasso siano state intavolate sul presupposto che “da una verifica dei prezzi di mercato delle locazioni nella zona di Pontedera (…) è emerso che detti valori sono superiori a quelli attualmente in vigore nei contratti in essere” (doc. 18); dal che emerge la totale irragionevolezza dei nuovi accordi che, anziché (semmai) adeguare i canoni ai valori di mercato superiori a quelli attualmente in vigore nei contratti, li hanno vieppiù ridotti.
Quanto al fatto che le modifiche sarebbero state conosciute dai soci di
, è circostanza di per sé irrilevante: CP_4
a) innanzi tutto, perché conoscere un evento non equivale ad approvarlo;
b) in secondo luogo, perché un consenso dei soci non può essere desunto neppure dall'approvazione del bilancio, fatto sostanzialmente dovuto nella misura in cui esso rappresentava fedelmente la realtà esistente, ancorché frutto di condotte sciagurate: invero l'art. 2434 CC espressamente sancisce che “L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori … per le responsabilità incorse nella gestione sociale”, talché ogni argomentazione sulla mancata impugnazione di quei bilanci è inconferente;
c) in terzo luogo, perché, quand'anche i soci avessero approvato le modifiche, ciò avrebbe al più aggiunto la loro responsabilità a quella degli amministratori senza eliminare quest'ultima, trattandosi comunque di una operazione illecita ai danni della società.
Nulla aggiunge, naturalmente, la considerazione dei convenuti che
“nessuna decisione è stata presa unilateralmente dalla maggioranza dei soci della ma è stato rispettato il principio democratico”, poiché nemmeno CP_4 le decisioni prese secondo il principio democratico sono idonee a trasformare in lecito ciò che non lo è.
Considerando allora che: Con Co
- i canoni inizialmente concordati con e si basavano su una stima redatta da una Agenzia Immobiliare, secondo quanto affermato dagli attori e non contestato dai convenuti, ed erano stati condivisi da tutti i soci (oltre che dalle conduttrici) nell'Accordo del 24.5.2017,
8 - i canoni ridotti, invece, non risultano né autorizzati dai soci, né imposti da situazioni di mercato particolari;
non è utilmente invocabile la diversa
“perizia” richiamata dai convenuti e apparentemente datata 3.12.2019, che si limita a indicare “i valori di mercato più probabili” ricavati da
“indagini di rito” consistite nella consultazione di pubblicazioni e agenzie, ma senza aver neppure visto gli immobili, di cui è presunto uno stato di conservazione “normale” siccome “quello più frequente di zona”;
- in ogni caso, quand'anche la perizia fosse corretta, non è stato spiegato quale interesse possa aver avuto a ridurre i canoni già pattuiti;
CP_4 si deve concludere che la riduzione concordata dagli amministratori non trova alcuna spiegazione e integra sostanzialmente un beneficio unilateralmente erogato da alle altre società del Gruppo, senza il minimo vantaggio per CP_4 la locatrice.
A ciò si deve aggiungere la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, dato dalla duplice veste dei convenuti - soci e amministratori della locatrice e, al contempo, anche delle conduttrici - che avrebbe obbligato gli amministratori a rimettere la decisione sull'operazione all'assemblea dei soci
(art. 13 dello Statuto), cosa che non risulta essere avvenuta;
conflitto invece risolto con unilaterale e immotivato sacrificio a carico della , donde la CP_4 natura illecita dell'operazione.
Vero è che le operazioni in conflitto di interessi generano responsabilità solo se hanno provocato un danno, ma qui il danno è palese, e consiste nella differenza tra i canoni che avrebbe percepito in esecuzione dei primi CP_4 contratti e quelli che la Società ha incamerato in esecuzione dei secondi: €
3.178,50 al mese.
I convenuti hanno affermato che detti contratti sarebbero stati disdettati a far data dal 31.7.2022; replicano gli attori che le disdette sarebbero inefficaci, perché carenti della forma richiesta (lettera raccomandata) e comunicate (il
6.12.2021) prima della scadenza di un biennio dall'inizio dei contratti
(1.1.2020), prevista da questi stessi;
in ogni caso, gli immobili sarebbero poi stati restituiti a solo a fine novembre 2024. CP_4
Osserva il collegio che:
i. il requisito formale (la lettera raccomandata) non risulta essere stato esatto come condizione di validità o di efficacia della disdetta;
ii. il periodo di due anni dall'inizio del rapporto, prima del quale non può essere comunicata disdetta, va inteso nel senso che il rapporto
9 non può risolversi prima di due anni (e sei mesi di preavviso), ma non vieta di dare disdetta anche subito, salvo riconoscerle efficacia alla scadenza del suddetto termine;
iii. le disdette, benché riferite già con la comparsa di costituzione, sono state prodotte dai convenuti solo con la seconda memoria istruttoria;
ma, in replica, gli attori hanno documentato con visure Con camerali che e LE hanno continuato a occupare, come loro sedi, immobili locati;
in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni, hanno poi dimostrato che quelle sedi sono state liberate solo il 25.11.2024 – prova che, ratione temporis, non poteva essere fornita prima.
In effetti, i convenuti hanno prodotto le disdette, ma non hanno dimostrato che gli immobili sono stati liberati alla data ivi indicata, con conseguente diritto per la Società all'indennità di occupazione;
ma anche questa, in quanto commisurata al canone di locazione, è maturata in misura inferiore di quanto sarebbe successo se i contratti originari non fossero stati modificati.
Da ciò deriva che i convenuti devono rispondere dei danni per tutti i mesi nei quali ha percepito canoni irragionevolmente ridotti;
ossia, € CP_4
3.178,50 da gennaio 2020 a novembre 2024 compresi, per un totale di €
187.531,50. Non può invece estendersi il periodo fino a tutti gli anni successivi fino al giugno 2029 durante i quali il rapporto si sarebbe rinnovato in assenza di disdetta, proprio perché la disdetta è stata data.
Sono dovuti altresì:
- l'adeguamento ISTAT spettante per tutte le mensilità per le quali si è prescritto il relativo diritto (da giugno 2018 a maggio 2020), calcolato sull'importo previsto dai contratti originari, mentre non possono considerarsi danno gli aggiornamenti per i canoni successivi: essi, infatti, possono ancora essere richiesti e, dunque, la loro omessa esazione non integra ancora una perdita definitiva per la Società;
- la rivalutazione monetaria da ogni scadenza mensile degli importi colpevolmente non incassati dagli amministratori.
Di questo danno devono rispondere gli amministratori che hanno stipulato i nuovi contratti;
sarebbe ravvisabile anche una violazione degli accordi stipulati con gli attori, imputabile ai convenuti come soci;
essa, tuttavia, non
10 può essere fatta valere dalla Società, per conto della quale è stata proposta l'azione di responsabilità.
*
2. Pagamento di spese non inerenti.
Sono agli atti (doc. 20) le fatture nn. 80/2018 e 89/2018 rimesse dalla nei confronti della , per complessivi € 8.500 oltre IVA, per CP_10 CP_4 lavori edili eseguiti nei mesi agosto-settembre 2018; non è contestato che detti Co lavori siano stati effettuati presso immobili locati a .
Dalla corrispondenza agli atti (doc. 20 di parte attrice) risulta che i suddetti lavori furono commissionati non per rimediare a carenze strutturali o per adeguare l'edificio a standard di sicurezza o di abitabilità mancanti, ma Co esclusivamente nell'interesse di , in particolare per rendere i locali adeguati allo svolgimento dell'attività di agenzia formativa da parte della conduttrice.
Come tali, essi non gravavano sul locatore, ma rientravano nel concetto di
“modifica, innovazione o miglioria” che, a norma degli art. 12 e 14 del contratto, sarebbero state a carico della conduttrice e acquisite dalla locatrice al termine del rapporto locatizio, salva la sua facoltà di chiedere la rimessione in pristino. Si aggiunga che, secondo l'art. 8 del contatto, LE aveva preso accuratamente visione dei locali e li accettava nello stato in cui si trovavano ritenendoli “perfettamente idonei senza riserva alcuna all'uso convenuto”.
Risulta, ancora, che LE fece presente alla concedente che “considerando la spesa da sostenere valuteremo se sia per noi conveniente procedere all'adeguamento dei locali, altrimenti possiamo prendere in considerazione di cercare un altro locale con le caratteristiche strutturali di cui necessitiamo”; al Co che gli amministratori di accondiscesero alla richiesta di di far CP_4 sostenere a quest'ultima i costi dei lavori.
Non c'era alcuna ragione per la quale dovesse accollarsi il costo di CP_4 Co opere eseguite nell'esclusivo interesse di , che pure lo aveva appena ritenuto Co perfettamente idoneo all'uso; quanto alla minaccia di di risolvere il contratto, gli amministratori di avrebbero ben potuto considerare che CP_4 lo scambio sopra riportato data gennaio 2018 mentre, a norma dell'art. 2 del contratto, la conduttrice avrebbe avuto facoltà di dare disdetta anticipata
(rispetto al termine pattuito) solo dopo due anni dall'inizio del rapporto, ossia Co nel giugno 2019. Di conseguenza, la decisione di aderire alle richieste di appare del tutto e manifestamente irragionevole, non potendo essere giustificata – come tentano di fare i convenuti – da una asserita e indimostrata
11 esigenza di garantire la piena operatività degli immobili e preservarne il valore immobiliare;
infatti:
a) l'immobile era già pienamente operativo e sarebbe rimasto tale almeno fino al primo biennio (più i sei mesi del preavviso, sempre che davvero
LE avesse disdettato il contratto), né sono stati forniti elementi dai quali desumere che, arrivati a fine 2019, l'edificio non avrebbe più avuto alcuna possibilità di essere ricollocato sul mercato;
b) non si vede per quale motivo l'immobile avrebbe dovuto deprezzarsi, Co ove non fossero state accolte le pretese di , atteso che il suo valore immobiliare era integro appena sette mesi prima (giugno 2017), in occasione della stipula del contratto di locazione. Co Il danno è pari all'importo pagato a totale ed esclusivo vantaggio di (€
8.500), per il quale non è configurabile alcuna azione di ripetizione da parte di Co
avendo essa manifestato adesione alla richiesta di . CP_4
Trattandosi, in questo caso, di un credito già liquido derivante da un indebito soggettivo, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalle date dei pagamenti (5.11.2018 su € 4.000, 5.12.2018 su € 4.500).
Per quanto riguarda il pagamento, da parte di , dei corrispettivi per CP_4
i consumi di acqua delle conduttrici, si osserva che l'allegazione, benché estremamente generica, è stata implicitamente confermata dai convenuti, che si sono limitati a dire che si sarebbe trattato di mere anticipazioni, recuperate con le fatture versate in atti. Ora, è vero che queste fatture riguardano il solo Co immobile di via Edison locato a e i soli consumi riferiti al periodo gennaio
2021 – agosto 2022, tuttavia, stanti la genericità dell'addebito e l'assenza di prove, così come di istanze istruttorie, volte a dimostrare la commissione di un illecito e l'esistenza di un danno oltre a quanto riconosciuto dagli stessi convenuti, la domanda non può essere accolta, avendo contabilizzato CP_4 Co il credito da restituzione nei confronti di che, allo stato, risulta ancora recuperabile.
*
3. Mancata messa a reddito di beni.
L'addebito riguarda, in particolare:
i. un immobile sito a RN,
ii. un immobile sito a Pt_5
iii. un immobile sito a Pontedera, via Tosco-Romagnola 245 piano terra.
12 Co L'immobile (i) di RN, in realtà, risulta locato a (doc. 11 di parte convenuta).
L'immobile (ii) di risulta non utilizzato fin dal 2015: gli stessi Pt_5 convenuti riferiscono che in quell'anno la conduttrice formalizzò una disdetta e che, da allora, non è stato stipulato nessun altro contratto.
Si osserva che per una società – tanto più una immobiliare – mantenere un immobile per oltre dieci anni senza alcun utilizzo non è condotta giustificabile. La spiegazione fornita dai convenuti, secondo la quale
L'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile sono tali da renderlo di scarso interesse, è rimasta sul piano assertivo e indimostrata.
Al contrario, gli elementi ricavabili dalla documentazione prodotta evidenziano che fino al dicembre 2015 l'immobile è stato locato a uso
“magazzino merci” a una società (MISP Automation Srl), e nel maggio 2019
ha ricevuto un'offerta di acquisto da parte di altra impresa (F.lli CP_4
Canalicchio Spa) intenzionata a destinarlo a parcheggio (doc. 10 convenuti): il che lascia presumere che quell'immobile sia ubicato in luogo normalmente accessibile. Quanto alle sue caratteristiche, nulla è stato provato dai convenuti, ma, quand'anche esso fosse utilizzabile solo come parcheggio
(questo risulterebbe dall'offerta della F.lli Canalicchio), esso avrebbe potuto essere sfruttato sempre più proficuamente che lasciandolo inutilizzato per più di un decennio.
Ritenuta, quindi, la colpevole inerzia degli amministratori di in CP_4 ordine all'impiego di questo asset, dovendo quantificarsi il danno patito dalla
Società si osserva che questa aveva concordato con MISP nel 2014 un canone di € 4.200,00 all'anno, che gli attori non hanno mai affermato essere incongruo;
è perciò possibile quantificare il danno, in via equitativa, in misura parametrata al pur modesto canone mensile già pattuito nel precedente contratto, per i mesi intercorsi fino a oggi;
dovendosi, comunque, considerare un periodo di comporto necessario a stipulare un nuovo contratto, ritiene il collegio di poterlo parificare al periodo di preavviso di risoluzione anticipata previso nell'accordo del 2014 - 6 mesi - dovendosi presumere che sia stato fissato in considerazione del tempo occorrente a reperire un nuovo conduttore.
Tenuto conto del fatto che MISP rilasciò i locali nel dicembre 2015, un mese dopo la disdetta, si può quantificare il danno nella somma di € 350,00 per il periodo che va dal giugno 2016 (termine del periodo di preavviso) alla
13 data odierna, ossia in € 350,00 per 108 mensilità = € 37.800,00, oltre rivalutazione monetaria decorrente dalle singole scadenze mensili.
Quanto all'immobile (iii) di Pontedera, via Tosco-Romagnola 245, gli stessi attori danno atto che esso, locato fino al dicembre 2020, è poi stato nuovamente concesso in locazione con decorrenza dall'1.9.2021, senza però fornire alcun elemento per il quale il mancato utilizzo per otto mesi dovrebbe imputarsi a colpa degli amministratori.
Questo punto della domanda può quindi essere accolto con esclusivo riferimento all'immobile di Pt_5
*
In conclusione, la domanda dev'essere accolta con condanna dei convenuti a pagare a CP_4
I) la somma di € 187.531,50 per minori canoni riscossi dalla Società, oltre alla rivalutazione monetaria come da motivazione;
II) gli adeguamenti ISTAT per i canoni dovuti dal giugno 2018 a maggio
2020 per gli immobili di Pontedera via Edison n. 25 e di Pontedera via Tosco-
Romagnola n. 245 e n. 255;
III) la somma di € 8.500,00 per rimborso delle spese addebitate a , CP_4 oltre interessi come da motivazione;
IV) la somma di € 37.800,00 per mancato utilizzo del cespite immobiliare di oltre rivalutazione come da motivazione. Pt_5
Le spese di lite in favore degli attori devono essere addebitate alla Società convenuta, ai sensi dell'art. 2476.4 CC, prendendosi atto della mancata proposizione di una domanda di regresso da parte della stessa nei CP_4 confronti degli amministratori.
Quanto alle spese per la difesa della Società, si ritiene insussistente un suo diritto alla ripetizione dagli altri convenuti: avendo essi svolto tutti le medesime difese e domande, non è ravvisabile alcuna soccombenza di questi nei confronti di quella.
Il compenso è liquidato con applicazione del DM 147/2022, scaglione di valore fino a € 260.000,00, parametri medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria - liquidata al minimo perché limitatasi alla produzione documentale;
è dovuta la maggiorazione del 30% per la pluralità di soggetti aventi la medesima posizione processuale (art. 4 co. 2 DM 147/2022).
Si rileva, tuttavia, che il successivo comma 4 prevede che Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione
14 professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
Ora, posto che nella fattispecie gli attori non hanno diversificato in alcun modo i fatti e le deduzioni, né in relazione alla loro posizione né in relazione alla posizione dei convenuti, deve trovare applicazione anche il succitato comma 4 (Cass. 10367/2024); ma, mentre l'aumento va calcolato sul compenso base, la riduzione non può essere calcolata sul risultato, ossia sul compenso base maggiorato, altrimenti le due operazioni finirebbero per riconoscere al difensore un compenso minore per aver difeso due soggetti di quello che gli spetterebbe per averne difeso uno solo: con ciò contraddicendo la ratio dell'aumento, ben espressa dalla Corte di legittimità menzionata e consistente nella necessità di compensare il maggiore sforzo professionale imposto da una difesa plurima rispetto a una difesa singola.
Ritiene perciò questo collegio che l'operazione da compiere consista nel determinare il compenso base, comunque dovuto per il primo soggetto difeso,
e, per il secondo (e i successivi), procedere:
- a un aumento pari al 30% calcolato sul compenso base, ove le posizioni abbiano comportato difese differenziate;
- a un aumento del 30% calcolato sul compenso base ridotto fino al 30%, ove le difese siano state indistinte;
secondo una interpretazione della locuzione “il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento” come riferita a ogni singolo soggetto oltre il primo.
Nella fattispecie, essendo tre gli attori, è dovuto il compenso base per il primo, calcolato con i parametri sopra indicati (€ 11.268), maggiorato, per ciascuna delle altre due posizioni, di un importo pari al 30% del compenso base a sua volta ridotto del 30% in ragione della mancata differenziazione della difesa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva, respinta ogni diversa e ulteriore istanza ed eccezione:
1. condanna e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a pagare a CP_4
15 I) la somma di € 187.531,50 per minori canoni riscossi dalla Società, oltre alla rivalutazione monetaria come da motivazione;
II) gli adeguamenti ISTAT per i canoni dovuti dal giugno 2018 a maggio
2020 per gli immobili di Pontedera via Edison n. 25 e di Pontedera via
Tosco-Romagnola n. 245 e n. 255;
III) la somma di € 8.500,00 per rimborso delle spese addebitate a , CP_4 oltre interessi come da motivazione;
IV) la somma di € 37.800,00 per mancato utilizzo del cespite immobiliare di oltre rivalutazione come da motivazione;
Pt_5
2. condanna a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € CP_4
17.105,60, di cui € 16.000,00 per compensi professionali ed € 1.105,60 per spese vive, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
3. dichiara non ripetibili le spese di lite della Società CP_4
Firenze, 13 maggio 2025
Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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