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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/11/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di “note scritte” ex art. 127-ter
c.p.c., previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 506/2024 R.G.C vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC NA;
elettivamente domiciliata in Roma, in Salita San Nicola da Tolentino
n. 1/b, presso e nello studio del difensore, come da atto di investitura prodotto,
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentanti pro tempore, mediante i relativi dipendenti CP_2 [...]
, e , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
RESISTENTE
Oggetto: restituzione trattenute previdenziali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, evocata la sentenza di questo Tribunale di Macerata che in accoglimento della relativa domanda ne ha ricostruito la relativa carriera e di conserva il relativo trattamento retributivo, ha lamentato che, come risulta dai cedolini stipendiali da essa prodotti, il aveva indebitamente operato le Controparte_7
trattenute previdenziali sulle retribuzioni inerenti alle mensilità indicate in ricorso.
La domanda è fondata.
In proposito, e diversamente da quanto opinato dalla amministrazione resistente, costituisce insegnamento ormai ricevuto quello secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto
1 civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 18044/2015).
Nella stessa scia si colloca, tra le molte altre, la pronuncia per cui in tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (Cass. 18897/2019).
Né può generare confusioni di sorta il fatto che nel pubblico impiego il datore di lavoro sia lo stesso soggetto che può imporre anche prestazioni tributarie.
In definitiva, il datore di lavoro può legittimamente operare le trattenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo all'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Qualora il datore di lavoro non corrisponda tempestivamente la quota contributiva, essa rimane definitivamente a suo carico in applicazione del congegno sanzionatorio previsto dagli articoli 19 e 23 della legge n. 218 del 1952, con la conseguenza che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico. Ne deriva che il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva altrimenti gravante su di lui, dovendo essere calcolato al lordo di tale quota, che diviene parte integrante della retribuzione spettante. L'accertamento e la liquidazione del credito per differenze retributive devono pertanto essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, atteso che le trattenute operate in assenza di tempestivo versamento contributivo sono illegittime e devono essere restituite al lavoratore.
In accoglimento della domanda, pertanto, la resistente deve essere condannata alla restituzione delle trattenute previdenziali indebitamente, nella misura di euro 1.800,32, oltre interessi nella misura legale, dalla data del dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'avv.
IC NA, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il dott. Quirino Caturano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 506/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condannata la parte resistente alla restituzione delle trattenute previdenziali, nella misura di euro 1.800,32, oltre interessi e rivalutazione;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
49,00 per esborsi, euro 1.000,0 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 13 novembre 2025
Il Giudice
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