CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2574/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello n*elle persone dei seguenti magistrati: D.ssa LL MA Presidente D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. CE SA Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2574/2024, promossa da (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CE ET ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante:“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis,
• In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma
2, e 283 c.p.c.; • In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado a causa della nullità della notifica dell'atto introduttivo e, per l'effetto, rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.
354 c.p.c.; • Nel merito: in accoglimento dell'appello proposto, riformare, per i motivi esposti in narrativa, anche parzialmente, la sentenza n. 848/2024 del Tribunale di
Prato, e in particolare dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la revoca del
1 mantenimento del figlio e per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale Per_1
e, per l'effetto, rigettare le domanda avanzate dall'appellato in primo grado poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio con conseguente revoca della condanna alle spese di liti del giudizio di primo grado. • Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello. IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di disporre l'audizione del figlio maggiorenne affinché lo stesso possa Per_1 essere sentito in merito alle questioni di cui è causa (mantenimento e casa coniugale);
Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia ordinare, anche d'ufficio,
l'esibizione della documentazione reddituale del Sig. (dichiarazione Controparte_1 dei redditi ed estratti conto)”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
in via pregiudiziale ed in rito, rigettare l'eccezione di nullità della sentenza e del giudizio di primo grado fondata sulla nullità della notifica dell'atto di introduttivo, a fronte della regolarità di tale notifica, chiaramente risultante dal verbale di udienza del 5.11.2024; nel merito: in tesi, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 848/2024 del Tribunale di Prato pubblicata l'11.11.2024 nel procedimento n. 1507/2024 RG e confermare la condanna alle spese a carico dell'odierna appellante;
in ipotesi di mancata conferma della sentenza impugnata, per qualsiasi ragione e/o causa, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente e, in ogni caso, revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Prato (PO) in via delle Fonti n. 258, considerando l'avvenuto trasferimento del figlio ultratrentenne. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, funzioni e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Prato con sentenza n 848/2024, su ricorso promosso da CP_1
ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c, contenente domanda di modifica delle
[...] condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 721/2011 del Tribunale intestato, pronunciava come di seguito:
“Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
2 - Revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento del figlio disposto con la sentenza 721\11 del
[...] Per_1
Tribunale di Prato;
- Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Prato (PO), Via delle Fonti n. 258 e ne ordina la restituzione ad;
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute Parte_1 da parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Il primo giudicante, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, riteneva di poter accogliere la domanda avanzata dal ricorrente poiché veniva provato dal medesimo che il figlio era divenuto economicamente autosufficiente e aveva spostato il Per_1 centro dei propri interessi in Sardegna;
pertanto, veniva revocata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, così come ogni obbligo dello stesso di provvedere al mantenimento di Per_1
II. Proponeva appello, ex art 473 bis 30 c.p.c., per i seguenti motivi: Parte_1
1)in via pregiudiziale per nullità della notifica dell'atto introduttivo con conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado per inosservanza delle formalità richieste dagli articoli da 137 a 140 c.p.c. che hanno impedito alla resistente di avere conoscenza del giudizio di primo grado: l'odierna appellante rileva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, venendo a conoscenza del ricorso solo a seguito della notifica della sentenza conclusiva;
inoltre, la verifica in merito alla nullità della notifica non è stata possibile poiché non risulta depositato telematicamente il ricorso notificato. Peraltro, la contumacia è stata dichiarata, alla prima udienza di comparizione delle parti, soltanto dando atto della mancata costituzione e della mancata presenza in udienza della senza alcuna Pt_1 specifica deduzione in merito alla verifica o all'approfondimento della regolarità della notifica. Sul punto parte appellante chiede la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza impugnata, per effetto dell'art 354 c.p.c. rimessa la causa al primo giudicante.
2)nel merito, insussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale: la assume errata la decisione del primo giudicante laddove ha fondato le Pt_1 decisioni di revoca del mantenimento e dell'assegnazione della casa coniugale su una
3 mera dichiarazione informale del figlio maggiorenne, peraltro prodotta dalla parte richiedente le modifiche per proprio vantaggio economico: non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. stante la contumacia di parte resistente e pertanto, il doveva assolvere al proprio onus probandi al CP_1 fine di dimostrare gli elementi sopravvenuti che avrebbero giustificato la revoca del mantenimento del figlio e dell'assegnazione della casa coniugale. Inoltre, la Pt_1 assume che il Tribunale di primo grado ha comunque travisato il contenuto delle suddette indicazioni poiché il figlio vi dichiarava “di essere economicamente indipendente, percependo una borsa di dottorato presso l'Università degli Studi di
Firenze, di importo netto al mese di euro 1195, e di trasferirsi presso la città di Cagliari
(CA) a partire dal mese di agosto dell'anno corrente” e dunque in contrasto con quanto riportato in sentenza: percepisce una borsa di studio e non uno stipendio e Per_1 che ha intenzione di trasferirsi a Cagliari (trasferimento non ancora avvenuto) oltre al fatto che al tempo del ricorso, il figlio risulta essere ancora residente nella casa familiare e facente parte dello stato di famiglia della madre. Pertanto, l'abitazione rappresenta ancora il centro degli interessi professionali e personali del ragazzo. Parte appellante riferiva, depositando documentazione delle ricevute dei bonifici disposti dalla stessa al figlio, di contribuire in maniera ancora importante al mantenimento di nonostante l'evidente divario economico delle parti: da una parte, la Per_1
nota anche ai servizi assistenziali per il suo stato di bisogno e priva di alcuna Pt_1 fonte di reddito e dall'altra, il , il quale ha omesso di produrre, in primo grado, CP_1 la propria documentazione fiscale dalla quale sarebbe emerso la reale e importante capacità reddituale del medesimo. Non sussistono, alla luce di ciò, le ragioni per la revoca del mantenimento versato dal padre sia in forma di assegno mensile sia in forma di assegnazione dell'abitazione, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento all'ipotesi di dottorato di ricerca del figlio maggiorenne, ha così statuito: “Il genitore separato è tenuto a concorrere al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di questo. In tale prospettiva, il conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, «sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario», non è in grado di integrare il requisito della indipendenza economica.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1448/20).
3)nel corpo dell'atto d'appello la presenta richiesta di sospensione Pt_1 dell'immediata esecutività della sentenza impugnata ex artt. 351 e 283 c.p.c.:
4 -quanto al fumus boni iuris rileva fondata la pretesa di inibitoria vista la rilevante probabilità della riforma della decisione appellata, a causa della manifesta erroneità delle statuizioni o per palesi errori logici o giuridici, individuati dai motivi di appello.
-quanto al periculum in mora, evidenzia la mancanza di poter disporre di alternativa abitazione ove spostare la propria residenza e quella del figlio, nonché le precarie condizioni economiche dell'odierna appellante non permetterebbero alla stessa di reperire un nuovo alloggio per lei e per il figlio.
III. Con comparsa di costituzione e di risposta contesta Controparte_1 integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto:
1)quanto all'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, parte appellata deduce che nel verbale di udienza del 05.10.2024 viene riportato testualmente che l'avv. ET “deposita ricorso notificato”; pertanto, il ricorso è stato correttamente notificato a parte appellante, semplicemente l'atto notificato è stato depositato in cartaceo in sede di udienza, anziché telematicamente;
che la ritualità della notifica veniva verificata dal primo giudicante, di talché la conseguente dichiarazione di contumacia è stata regolarmente dichiarata.
2)quanto alla revoca assegno familiare e casa familiare, per il il Giudice di CP_1 primo grado ha disposto correttamente con la propria decisione, la quale veniva fondata su tre circostanze: 1) in primo luogo, la circostanza che il figlio è nato Per_1 il 13 giugno 1993 e che, dunque, il prossimo giugno compirà ben 32 anni;
2) in secondo luogo, la circostanza che il figlio svolge un dottorato in relazione al quale percepisce una borsa di dottorato;
3) la circostanza che il figlio si è effettivamente trasferito a Cagliari e che non abita più nella casa coniugale, ove al momento risiede solo la con la di lei figlia. Pt_1
Inoltre, i bonifici effettuati dalla nulla dimostrano in merito all'asserita non Pt_1 autosufficienza economica dello stesso tenuto conto che un genitore ben può decidere autonomamente di corrispondere dei soldi al proprio figlio anche per tutta la vita ed anche se lo stesso lavora;
evidenziava peraltro che anche lui continuava a versare l'importo di 350,00 euro.
In punto di prova, parte appellata richiama pronuncia di Cassazione dell'agosto 2020, per la quale l'onere della prova “compete non più al genitore che voglia liberarsi dell'obbligo di mantenimento ma al figlio che lo domanda, il quale deve provare - superando la presunzione dell'idoneità del reddito al raggiungimento della maggiore età - non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari diligenza, operato nella ricerca di un lavoro”.
5 3)quanto alla inibitoria, assume il che non sussistono presupposti per la sua CP_1 concessione, con contestuale conferma della condanna della al pagamento Pt_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado.
IV. all'udienza del 22.4.25, tenuto conto della sussistenza del fumus con riferimento alla fondatezza dell'eccezione processuale, questa Corte sospendeva l'esecutività della sentenza appellata e onerava parte appellata e la cancelleria di acquisire prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
V. all'udienza del 18.7.25 le parti discutevano la causa e la Corte avanzava la seguente proposta conciliativa: la chiusura della presente vertenza con rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale entro il 30.06.2026 e cessazione alla Pt_1 medesima data del versamento della somma a titolo di mantenimento al figlio onerando le parti di comunicare tempestivamente l'eventuale accettazione della proposta riservando all'esito la decisione.
VI. Con nota depositata da parte appellata veniva comunicato il mancato raggiungimento dell'accordo e pertanto la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione in rito sollevata dall'appellante in ordine alla dedotta violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Come risulta dalla documentazione presente agli atti del giudizio di primo grado, l'atto introduttivo del giudizio è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con conseguente correttezza della declaratoria di contumacia pronunciata dal giudice di prime cure. Ne consegue che non sussiste alcuna nullità processuale idonea a determinare la rinnovazione del giudizio o la regressione dello stesso.
Nel merito, l'appello è infondato.
Le circostanze di fatto concernenti la vicenda in esame risultano compiutamente accertate sulla base della documentazione prodotta nonché sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza, senza che si riveli necessaria ulteriore attività istruttoria.
È pacifico, e del resto riconosciuto dallo stesso appellante, che il figlio conviva stabilmente in Sardegna con la propria fidanzata in un immobile condotto in locazione;
che egli sia titolare di una borsa di studio presso l'Università di Firenze, facoltà di filosofia, dalla quale ricava un importo mensile pari ad € 1.100; e che ritorni nella casa familiare soltanto per brevi periodi (cfr verbale udienza del 18.7.25 “L'avv.
ZE sottolinea che il figlio vive in Sardegna con la fidanzata in una casa in affitto. È
6 borsista all'università di Firenze, facoltà di filosofia, e percepisce circa 1100 euro al mese. Torna a Firenze per 2/3 giorni al mese e alloggia nella casa famigliare”)
In punto di diritto occorre evidenziare come l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni trovi fondamento nell'art. 337-septies c.c., in combinato disposto con l'art. 30 Cost., e si protrae fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio. Tale obbligo, come ribadito costantemente dalla Corte di cassazione, non si protrae sine die, ma cessa quando il figlio consegua un reddito idoneo, anche se non elevato o derivante da rapporti non a tempo indeterminato, che gli consenta di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di vita. La Suprema Corte ha inoltre affermato che grava sul figlio richiedente l'onere di provare la persistenza delle condizioni che giustifichino la protrazione dell'obbligo di mantenimento in suo favore
(cfr (ex multis, Cass., Sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875 In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.)
Nel caso di specie, le circostanze allegate conducono ad escludere la permanenza dei presupposti dell'obbligo di mantenimento.
Da un lato, l'importo percepito a titolo di borsa di studio, pari ad € 1.100 mensili, pur non particolarmente elevato, costituisce un reddito stabile e sufficiente a garantire un livello dignitoso di autosostentamento.
Dall'altro, la scelta del figlio, ormai trentaduenne, di convivere stabilmente con la propria compagna in un diverso contesto territoriale, in un immobile preso in locazione, integra un chiaro indice di autonomia personale e familiare, incompatibile con la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Non si ignora che alcune pronunce giurisprudenziali hanno escluso che la mera percezione di una borsa di studio sia di per sé sufficiente a comprovare l'indipendenza economica;
tuttavia, nel caso in esame, non può non tenersi conto dell'età del figlio
(32 anni) e del fatto che lo stesso abbia formato un proprio nucleo abitativo con la compagna, pertanto, in assenza di prova contraria -come detto particolarmente
7 rigorosa quando si tratta di figli adulti- deve ritenersi che l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio sia cessato, poiché questi, attraverso la percezione di un reddito continuativo e la scelta di un'autonoma organizzazione di vita, non versa più in una situazione di dipendenza economica.
Resta fermo, in via generale, che qualora in futuro il figlio dovesse trovarsi in stato di bisogno, tale da non poter provvedere al proprio sostentamento, potrebbe sorgere in capo ai genitori l'obbligo di prestargli alimenti, ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c.
Tuttavia, si tratta di un istituto distinto dal mantenimento, con contenuto più limitato, finalizzato esclusivamente ad assicurare il minimo indispensabile per la sopravvivenza e subordinato al rigoroso accertamento di una condizione di indigenza effettiva.
Sulla base di quanto supra detto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'odierna appellante;
le stesse sono liquidate sulla base dello scaglione di valore indeterminabile, ai parametri minimi -in ragione della ridotta complessità delle questioni trattate-, escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma integralmente la Parte_1 pronuncia di primo grado;
condanna parte appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 3.473 oltre
Iva, spese e competenze.
Firenze 1.10.25
Il cons. relatore
CE SA
La presidente
LL MA
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
8 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello n*elle persone dei seguenti magistrati: D.ssa LL MA Presidente D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. CE SA Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2574/2024, promossa da (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CE ET ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante:“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis,
• In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma
2, e 283 c.p.c.; • In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado a causa della nullità della notifica dell'atto introduttivo e, per l'effetto, rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.
354 c.p.c.; • Nel merito: in accoglimento dell'appello proposto, riformare, per i motivi esposti in narrativa, anche parzialmente, la sentenza n. 848/2024 del Tribunale di
Prato, e in particolare dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la revoca del
1 mantenimento del figlio e per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale Per_1
e, per l'effetto, rigettare le domanda avanzate dall'appellato in primo grado poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio con conseguente revoca della condanna alle spese di liti del giudizio di primo grado. • Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello. IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di disporre l'audizione del figlio maggiorenne affinché lo stesso possa Per_1 essere sentito in merito alle questioni di cui è causa (mantenimento e casa coniugale);
Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia ordinare, anche d'ufficio,
l'esibizione della documentazione reddituale del Sig. (dichiarazione Controparte_1 dei redditi ed estratti conto)”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
in via pregiudiziale ed in rito, rigettare l'eccezione di nullità della sentenza e del giudizio di primo grado fondata sulla nullità della notifica dell'atto di introduttivo, a fronte della regolarità di tale notifica, chiaramente risultante dal verbale di udienza del 5.11.2024; nel merito: in tesi, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 848/2024 del Tribunale di Prato pubblicata l'11.11.2024 nel procedimento n. 1507/2024 RG e confermare la condanna alle spese a carico dell'odierna appellante;
in ipotesi di mancata conferma della sentenza impugnata, per qualsiasi ragione e/o causa, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente e, in ogni caso, revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Prato (PO) in via delle Fonti n. 258, considerando l'avvenuto trasferimento del figlio ultratrentenne. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, funzioni e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Prato con sentenza n 848/2024, su ricorso promosso da CP_1
ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c, contenente domanda di modifica delle
[...] condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 721/2011 del Tribunale intestato, pronunciava come di seguito:
“Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
2 - Revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento del figlio disposto con la sentenza 721\11 del
[...] Per_1
Tribunale di Prato;
- Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Prato (PO), Via delle Fonti n. 258 e ne ordina la restituzione ad;
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute Parte_1 da parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Il primo giudicante, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, riteneva di poter accogliere la domanda avanzata dal ricorrente poiché veniva provato dal medesimo che il figlio era divenuto economicamente autosufficiente e aveva spostato il Per_1 centro dei propri interessi in Sardegna;
pertanto, veniva revocata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, così come ogni obbligo dello stesso di provvedere al mantenimento di Per_1
II. Proponeva appello, ex art 473 bis 30 c.p.c., per i seguenti motivi: Parte_1
1)in via pregiudiziale per nullità della notifica dell'atto introduttivo con conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado per inosservanza delle formalità richieste dagli articoli da 137 a 140 c.p.c. che hanno impedito alla resistente di avere conoscenza del giudizio di primo grado: l'odierna appellante rileva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, venendo a conoscenza del ricorso solo a seguito della notifica della sentenza conclusiva;
inoltre, la verifica in merito alla nullità della notifica non è stata possibile poiché non risulta depositato telematicamente il ricorso notificato. Peraltro, la contumacia è stata dichiarata, alla prima udienza di comparizione delle parti, soltanto dando atto della mancata costituzione e della mancata presenza in udienza della senza alcuna Pt_1 specifica deduzione in merito alla verifica o all'approfondimento della regolarità della notifica. Sul punto parte appellante chiede la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza impugnata, per effetto dell'art 354 c.p.c. rimessa la causa al primo giudicante.
2)nel merito, insussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale: la assume errata la decisione del primo giudicante laddove ha fondato le Pt_1 decisioni di revoca del mantenimento e dell'assegnazione della casa coniugale su una
3 mera dichiarazione informale del figlio maggiorenne, peraltro prodotta dalla parte richiedente le modifiche per proprio vantaggio economico: non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. stante la contumacia di parte resistente e pertanto, il doveva assolvere al proprio onus probandi al CP_1 fine di dimostrare gli elementi sopravvenuti che avrebbero giustificato la revoca del mantenimento del figlio e dell'assegnazione della casa coniugale. Inoltre, la Pt_1 assume che il Tribunale di primo grado ha comunque travisato il contenuto delle suddette indicazioni poiché il figlio vi dichiarava “di essere economicamente indipendente, percependo una borsa di dottorato presso l'Università degli Studi di
Firenze, di importo netto al mese di euro 1195, e di trasferirsi presso la città di Cagliari
(CA) a partire dal mese di agosto dell'anno corrente” e dunque in contrasto con quanto riportato in sentenza: percepisce una borsa di studio e non uno stipendio e Per_1 che ha intenzione di trasferirsi a Cagliari (trasferimento non ancora avvenuto) oltre al fatto che al tempo del ricorso, il figlio risulta essere ancora residente nella casa familiare e facente parte dello stato di famiglia della madre. Pertanto, l'abitazione rappresenta ancora il centro degli interessi professionali e personali del ragazzo. Parte appellante riferiva, depositando documentazione delle ricevute dei bonifici disposti dalla stessa al figlio, di contribuire in maniera ancora importante al mantenimento di nonostante l'evidente divario economico delle parti: da una parte, la Per_1
nota anche ai servizi assistenziali per il suo stato di bisogno e priva di alcuna Pt_1 fonte di reddito e dall'altra, il , il quale ha omesso di produrre, in primo grado, CP_1 la propria documentazione fiscale dalla quale sarebbe emerso la reale e importante capacità reddituale del medesimo. Non sussistono, alla luce di ciò, le ragioni per la revoca del mantenimento versato dal padre sia in forma di assegno mensile sia in forma di assegnazione dell'abitazione, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento all'ipotesi di dottorato di ricerca del figlio maggiorenne, ha così statuito: “Il genitore separato è tenuto a concorrere al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di questo. In tale prospettiva, il conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, «sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario», non è in grado di integrare il requisito della indipendenza economica.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1448/20).
3)nel corpo dell'atto d'appello la presenta richiesta di sospensione Pt_1 dell'immediata esecutività della sentenza impugnata ex artt. 351 e 283 c.p.c.:
4 -quanto al fumus boni iuris rileva fondata la pretesa di inibitoria vista la rilevante probabilità della riforma della decisione appellata, a causa della manifesta erroneità delle statuizioni o per palesi errori logici o giuridici, individuati dai motivi di appello.
-quanto al periculum in mora, evidenzia la mancanza di poter disporre di alternativa abitazione ove spostare la propria residenza e quella del figlio, nonché le precarie condizioni economiche dell'odierna appellante non permetterebbero alla stessa di reperire un nuovo alloggio per lei e per il figlio.
III. Con comparsa di costituzione e di risposta contesta Controparte_1 integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto:
1)quanto all'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, parte appellata deduce che nel verbale di udienza del 05.10.2024 viene riportato testualmente che l'avv. ET “deposita ricorso notificato”; pertanto, il ricorso è stato correttamente notificato a parte appellante, semplicemente l'atto notificato è stato depositato in cartaceo in sede di udienza, anziché telematicamente;
che la ritualità della notifica veniva verificata dal primo giudicante, di talché la conseguente dichiarazione di contumacia è stata regolarmente dichiarata.
2)quanto alla revoca assegno familiare e casa familiare, per il il Giudice di CP_1 primo grado ha disposto correttamente con la propria decisione, la quale veniva fondata su tre circostanze: 1) in primo luogo, la circostanza che il figlio è nato Per_1 il 13 giugno 1993 e che, dunque, il prossimo giugno compirà ben 32 anni;
2) in secondo luogo, la circostanza che il figlio svolge un dottorato in relazione al quale percepisce una borsa di dottorato;
3) la circostanza che il figlio si è effettivamente trasferito a Cagliari e che non abita più nella casa coniugale, ove al momento risiede solo la con la di lei figlia. Pt_1
Inoltre, i bonifici effettuati dalla nulla dimostrano in merito all'asserita non Pt_1 autosufficienza economica dello stesso tenuto conto che un genitore ben può decidere autonomamente di corrispondere dei soldi al proprio figlio anche per tutta la vita ed anche se lo stesso lavora;
evidenziava peraltro che anche lui continuava a versare l'importo di 350,00 euro.
In punto di prova, parte appellata richiama pronuncia di Cassazione dell'agosto 2020, per la quale l'onere della prova “compete non più al genitore che voglia liberarsi dell'obbligo di mantenimento ma al figlio che lo domanda, il quale deve provare - superando la presunzione dell'idoneità del reddito al raggiungimento della maggiore età - non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari diligenza, operato nella ricerca di un lavoro”.
5 3)quanto alla inibitoria, assume il che non sussistono presupposti per la sua CP_1 concessione, con contestuale conferma della condanna della al pagamento Pt_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado.
IV. all'udienza del 22.4.25, tenuto conto della sussistenza del fumus con riferimento alla fondatezza dell'eccezione processuale, questa Corte sospendeva l'esecutività della sentenza appellata e onerava parte appellata e la cancelleria di acquisire prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
V. all'udienza del 18.7.25 le parti discutevano la causa e la Corte avanzava la seguente proposta conciliativa: la chiusura della presente vertenza con rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale entro il 30.06.2026 e cessazione alla Pt_1 medesima data del versamento della somma a titolo di mantenimento al figlio onerando le parti di comunicare tempestivamente l'eventuale accettazione della proposta riservando all'esito la decisione.
VI. Con nota depositata da parte appellata veniva comunicato il mancato raggiungimento dell'accordo e pertanto la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione in rito sollevata dall'appellante in ordine alla dedotta violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Come risulta dalla documentazione presente agli atti del giudizio di primo grado, l'atto introduttivo del giudizio è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con conseguente correttezza della declaratoria di contumacia pronunciata dal giudice di prime cure. Ne consegue che non sussiste alcuna nullità processuale idonea a determinare la rinnovazione del giudizio o la regressione dello stesso.
Nel merito, l'appello è infondato.
Le circostanze di fatto concernenti la vicenda in esame risultano compiutamente accertate sulla base della documentazione prodotta nonché sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza, senza che si riveli necessaria ulteriore attività istruttoria.
È pacifico, e del resto riconosciuto dallo stesso appellante, che il figlio conviva stabilmente in Sardegna con la propria fidanzata in un immobile condotto in locazione;
che egli sia titolare di una borsa di studio presso l'Università di Firenze, facoltà di filosofia, dalla quale ricava un importo mensile pari ad € 1.100; e che ritorni nella casa familiare soltanto per brevi periodi (cfr verbale udienza del 18.7.25 “L'avv.
ZE sottolinea che il figlio vive in Sardegna con la fidanzata in una casa in affitto. È
6 borsista all'università di Firenze, facoltà di filosofia, e percepisce circa 1100 euro al mese. Torna a Firenze per 2/3 giorni al mese e alloggia nella casa famigliare”)
In punto di diritto occorre evidenziare come l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni trovi fondamento nell'art. 337-septies c.c., in combinato disposto con l'art. 30 Cost., e si protrae fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio. Tale obbligo, come ribadito costantemente dalla Corte di cassazione, non si protrae sine die, ma cessa quando il figlio consegua un reddito idoneo, anche se non elevato o derivante da rapporti non a tempo indeterminato, che gli consenta di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di vita. La Suprema Corte ha inoltre affermato che grava sul figlio richiedente l'onere di provare la persistenza delle condizioni che giustifichino la protrazione dell'obbligo di mantenimento in suo favore
(cfr (ex multis, Cass., Sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875 In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.)
Nel caso di specie, le circostanze allegate conducono ad escludere la permanenza dei presupposti dell'obbligo di mantenimento.
Da un lato, l'importo percepito a titolo di borsa di studio, pari ad € 1.100 mensili, pur non particolarmente elevato, costituisce un reddito stabile e sufficiente a garantire un livello dignitoso di autosostentamento.
Dall'altro, la scelta del figlio, ormai trentaduenne, di convivere stabilmente con la propria compagna in un diverso contesto territoriale, in un immobile preso in locazione, integra un chiaro indice di autonomia personale e familiare, incompatibile con la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Non si ignora che alcune pronunce giurisprudenziali hanno escluso che la mera percezione di una borsa di studio sia di per sé sufficiente a comprovare l'indipendenza economica;
tuttavia, nel caso in esame, non può non tenersi conto dell'età del figlio
(32 anni) e del fatto che lo stesso abbia formato un proprio nucleo abitativo con la compagna, pertanto, in assenza di prova contraria -come detto particolarmente
7 rigorosa quando si tratta di figli adulti- deve ritenersi che l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio sia cessato, poiché questi, attraverso la percezione di un reddito continuativo e la scelta di un'autonoma organizzazione di vita, non versa più in una situazione di dipendenza economica.
Resta fermo, in via generale, che qualora in futuro il figlio dovesse trovarsi in stato di bisogno, tale da non poter provvedere al proprio sostentamento, potrebbe sorgere in capo ai genitori l'obbligo di prestargli alimenti, ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c.
Tuttavia, si tratta di un istituto distinto dal mantenimento, con contenuto più limitato, finalizzato esclusivamente ad assicurare il minimo indispensabile per la sopravvivenza e subordinato al rigoroso accertamento di una condizione di indigenza effettiva.
Sulla base di quanto supra detto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'odierna appellante;
le stesse sono liquidate sulla base dello scaglione di valore indeterminabile, ai parametri minimi -in ragione della ridotta complessità delle questioni trattate-, escludendo la fase istruttoria perché non tenutasi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma integralmente la Parte_1 pronuncia di primo grado;
condanna parte appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 3.473 oltre
Iva, spese e competenze.
Firenze 1.10.25
Il cons. relatore
CE SA
La presidente
LL MA
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
8 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9