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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 308/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 308/2023, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Parte_1
Fortunato
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F: ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Mazzotta ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Crisafi 34.
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(codice fiscale: Controparte_2
) – in persona del e legale rappresentante pro- P.IVA_2 Controparte_3 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via de Marco (già via Isonzo) n. 48 ( CP_4 CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in riassunzione depositato il 23.02.2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420229004951317000 notificata in data 08.09.2022, relativamente alle sottese cartelle esattoriali contenenti crediti vantati dall' di CP_2
Cosenza.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitesi ritualmente le parti resistenti, chiedevano il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_6 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_1
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti e concernente una opposizione ex art. 615 c.p.c..
§ 3. Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni dappresso esposte.
Infatti, parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali
03420120052047315000 in data 04.08.2015, 03420140001392302000 in data 23.07.2014 e
03420140022161121000 in data 12.12.2014 (cfr. all. fascicolo ) e l' ha CP_2 Controparte_1 prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione di un preavviso di fermo in data 24.03.2017, afferente alle medesime cartelle esattoriali per cui è causa, e valido quindi quale atto interruttivo della prescrizione (Cfr. all, fascicolo . CP_7
In proposito parte ricorrente nelle note del 08.02.2024 ha eccepito che il preavviso di fermo di cui innanzi, che risulta ricevuto dalla madre convivente, sarebbe stato notificato ad un indirizzo non a lui riferibile, in quanto all'epoca della notifica non viveva con la madre. Osserva il Tribunale che di tale circostanza il ricorrente non ha provato né offerto di provare alcunché, laddove l'Ufficiale notificante ha invece indicato nella relata di notifica, che fa piena prova fino a querela di falso, di aver consegnato il plico alla signora qualificatasi madre del ricorrente. Persona_1
A ciò aggiungasi, in merito alla sollevata eccezione di prescrizione del credito, che alla fattispecie in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 68, comma 4 bis del D.L. n. 18/2020 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021, che prevede che: «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».
Da ciò consegue che il termine di prescrizione quinquennale, già interrotto in data 24.03.2017 a mezzo del preavviso di fermo di cui innanzi, è stato prorogato ex lege di 24 mesi e regolarmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata avvenuta in data 08.09.2022.
Di talché, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 - 26.001,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di ciascuna delle parti resistenti e delle spese di lite, che si CP_2 Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 308/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 308/2023, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Parte_1
Fortunato
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F: ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Mazzotta ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Crisafi 34.
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(codice fiscale: Controparte_2
) – in persona del e legale rappresentante pro- P.IVA_2 Controparte_3 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via de Marco (già via Isonzo) n. 48 ( CP_4 CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in riassunzione depositato il 23.02.2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420229004951317000 notificata in data 08.09.2022, relativamente alle sottese cartelle esattoriali contenenti crediti vantati dall' di CP_2
Cosenza.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitesi ritualmente le parti resistenti, chiedevano il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_6 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_1
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti e concernente una opposizione ex art. 615 c.p.c..
§ 3. Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni dappresso esposte.
Infatti, parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali
03420120052047315000 in data 04.08.2015, 03420140001392302000 in data 23.07.2014 e
03420140022161121000 in data 12.12.2014 (cfr. all. fascicolo ) e l' ha CP_2 Controparte_1 prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione di un preavviso di fermo in data 24.03.2017, afferente alle medesime cartelle esattoriali per cui è causa, e valido quindi quale atto interruttivo della prescrizione (Cfr. all, fascicolo . CP_7
In proposito parte ricorrente nelle note del 08.02.2024 ha eccepito che il preavviso di fermo di cui innanzi, che risulta ricevuto dalla madre convivente, sarebbe stato notificato ad un indirizzo non a lui riferibile, in quanto all'epoca della notifica non viveva con la madre. Osserva il Tribunale che di tale circostanza il ricorrente non ha provato né offerto di provare alcunché, laddove l'Ufficiale notificante ha invece indicato nella relata di notifica, che fa piena prova fino a querela di falso, di aver consegnato il plico alla signora qualificatasi madre del ricorrente. Persona_1
A ciò aggiungasi, in merito alla sollevata eccezione di prescrizione del credito, che alla fattispecie in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 68, comma 4 bis del D.L. n. 18/2020 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021, che prevede che: «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».
Da ciò consegue che il termine di prescrizione quinquennale, già interrotto in data 24.03.2017 a mezzo del preavviso di fermo di cui innanzi, è stato prorogato ex lege di 24 mesi e regolarmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata avvenuta in data 08.09.2022.
Di talché, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 - 26.001,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di ciascuna delle parti resistenti e delle spese di lite, che si CP_2 Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso