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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 273. (( (Formazione del passivo). )) (( 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4))
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4))
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- 1. Applicazione delle misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Applicazione misure cautelari personali: disciplina La disciplina sull'esecuzione delle misure cautelari personali è contenuta nel Capo IV del Libro IV del codice di procedura penale agli artt. 291-294 c.p.p: art. 291: Procedimento applicativo art. 292: Ordinanza del giudice art. 293: Adempimenti esecutivi art. 294: Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. Il procedimento applicativo Le misure cautelari personali possono essere disposte solo previa richiesta del P.M., che presenta al Giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, cioè i verbali degli atti delle indagini preliminari da cui si ricava la colpevolezza dell'imputato. Il pubblico ministero …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12812Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: OS IU, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza emessa il 30/04/2025 dal Tribunale del riesame di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani; Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in relazione ai motivi di cui al capo 8) e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente agli altri motivi; Udito l'avv. Sandro D'Agostino, difensore di IU OS, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12812 …Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- art. 416-bis cod. pen.·
- misure cautelari·
- connivenza·
- art. 40 cod. pen.·
- concorso morale·
- art. 110 cod. pen.·
- gravità indiziaria·
- concorso di persone nel reato·
- art. 391-ter cod. pen.·
- art. 273 cod. proc. pen.·
- riesame·
- messa a disposizione·
- art. 629 cod. pen.·
- reato proprio esclusivo