Articolo 2 della Legge 24 febbraio 1971, n. 114
Articolo 1
Versione
16 aprile 1971
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sara' fatto fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 aprile 1971
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