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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8841/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 06/06/1966 a VARESE (VA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4 20129 MILANO ITALIA con l'Avv. TADDEI DAVIDE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
e
2) Controparte_1
Nata il 12/08/1965 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 43 38122 TRENTO ITALIA con l'Avv. DI BELLO MARTA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore divorziati con sentenza n. 2466/2018 del Tribunale di Milano emessa il 07.02.2018
con i seguenti figli: , nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 2466/2018 del Tribunale di Milano emessa il 07.02.2018. Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“a) il padre verserà un contributo mensile di mantenimento in favore del figlio pari a € 350,00 Per_1 sul c/c della sig.ra alle coordinate già note entro il termine già stabilito in sede di Controparte_1 divorzio, con decorrenza dal deposito del presente ricorso (e pertanto dal mese di agosto 2025) e fino al mese di dicembre 2027;
b) l'obbligazione di cui al punto che precede cesserà anticipatamente nel caso in cui il figlio Per_1 consegua/sottoscriva un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque consegua una condizione reddituale stabile e sufficiente all'autosostentamento. La sig.ra si Controparte_1 obbliga pertanto a comunicare per iscritto al sig. il verificarsi di detta condizione entro 15 Pt_1 giorni a mezzo a/r o anche tramite il suo procuratore. In caso di omessa comunicazione, con conseguente prosecuzione indebita dell'obbligo di pagamento, il sig. avrà diritto di richiedere Pt_1 la restituzione delle somme non dovute oltre agli interessi legali maturati e maturandi.
c) per ogni ulteriore obbligazione e condizione non espressamente modificata dal presente atto, restano ferme le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 2466/2018 del 2/03/2018”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2466/2018 del Tribunale di
Milano emessa il 07.02.2018, così statuisce: 1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 06/06/1966 a VARESE (VA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4 20129 MILANO ITALIA con l'Avv. TADDEI DAVIDE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
e
2) Controparte_1
Nata il 12/08/1965 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 43 38122 TRENTO ITALIA con l'Avv. DI BELLO MARTA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore divorziati con sentenza n. 2466/2018 del Tribunale di Milano emessa il 07.02.2018
con i seguenti figli: , nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 2466/2018 del Tribunale di Milano emessa il 07.02.2018. Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“a) il padre verserà un contributo mensile di mantenimento in favore del figlio pari a € 350,00 Per_1 sul c/c della sig.ra alle coordinate già note entro il termine già stabilito in sede di Controparte_1 divorzio, con decorrenza dal deposito del presente ricorso (e pertanto dal mese di agosto 2025) e fino al mese di dicembre 2027;
b) l'obbligazione di cui al punto che precede cesserà anticipatamente nel caso in cui il figlio Per_1 consegua/sottoscriva un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque consegua una condizione reddituale stabile e sufficiente all'autosostentamento. La sig.ra si Controparte_1 obbliga pertanto a comunicare per iscritto al sig. il verificarsi di detta condizione entro 15 Pt_1 giorni a mezzo a/r o anche tramite il suo procuratore. In caso di omessa comunicazione, con conseguente prosecuzione indebita dell'obbligo di pagamento, il sig. avrà diritto di richiedere Pt_1 la restituzione delle somme non dovute oltre agli interessi legali maturati e maturandi.
c) per ogni ulteriore obbligazione e condizione non espressamente modificata dal presente atto, restano ferme le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 2466/2018 del 2/03/2018”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2466/2018 del Tribunale di
Milano emessa il 07.02.2018, così statuisce: 1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato