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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 12 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BASSANI CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
DIETRO DUOMO, 16 35139 PADOVA presso lo studio dell'avv. GLORIOSO
CHIARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
COLOMBO GIAMBATTISTA ( ) C/O AVV.MARZULLO C.F._1
PAOLA CORSO MILANO 38 MONZA;
Controparte_2
pagina 1 di 7 ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Controparte_3
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Per SUL NAVIGLIO Pt_1 Parte_1
Voglia l'ill.ma Corte di Appello in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: in via principale: accertare e conseguentemente dichiarare in capo al Comune di Parte_1
ai sensi dell'articolo 826, comma terzo, c.c. la proprietà degli immobili siti in Comune di
[...]
, siti in: Parte_1
a) Piazza Brugola n. 1, identificato al NCEU al foglio 45, mapp. 236 sub 3
b) Piazza Brugola n. 2, identificato al NCEU al foglio 45, mapp 238 sub 2.; in via subordinata: accertare e conseguentemente dichiarare in capo al Comune di Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà degli immobili siti in Comune di
[...] [...]
, siti in: Parte_1
a) Piazza Brugola n. 1, identificato al NCEU al foglio 45, mapp. 236 sub 3
b )Piazza Brugola n. 2, identificato al NCEU al foglio 45, mapp 238 sub 2; conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di
Controparte_4
Nel merito: rigettare, per tutti i motivi indicati in parte narrativa, l'appello presentato dal
[...]
avverso la sentenza n. sentenza n. 6625/2022 emessa dal Tribunale di Milano il Parte_1 21/7/2022 e pubblicata il 27/7/2022 e, per l'effetto, confermarsi l'appellata sentenza. Con ogni riserva di legge.
Spese di lite, anche del giudizio di primo grado, interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di citava in giudizio affinchè venisse accertato, in Parte_1 Controparte_1 principalità, l'acquisto della proprietà, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, c.c. con acquisizione dei beni al patrimonio indisponibile del comune, di due appartamenti edificati dalla società convenuta in pagina 2 di 7 attuazione di una convenzione di lottizzazione e, in subordine, affinchè ne venisse dichiarato l'acquisto a titolo di usucapione.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6625/2022 pubblicata il 27.7.2022, ha rigettato entrambe le domande. In particolare, con riguardo alla domanda di accertamento del diritto di proprietà, stante il difetto di un titolo traslativo dello stesso, posto che l'invocato art. 826 c.c. presuppone la titolarità del diritto di proprietà in capo all'ente pubblico e stante il contenuto obbligatorio del vincolo derivante dalla convenzione che trovava tutela nell'art. 2932 c.c. Con riferimento alla domanda di usucapione, difettandone entrambi i presupposti, avendo il Comune acquisito il bene a titolo di detenzione e non risultando alcun atto di interversione della detenzione in possesso.
3. Il ha proposto appello articolato in sei motivi. Parte_2
3.1 Con il primo motivo deduce che il titolo traslativo del diritto di proprietà non individuato dal tribunale è costituito dalla convenzione. Infatti, con la stessa è stata pattuita una vendita di cosa futura. Quindi, l'effetto traslativo del diritto di proprietà si sarebbe verificato nel momento in cui il bene oggetto di vendita è venuto ad esistenza, senza necessità di un successivo atto di trasferimento.
3.2 Con il secondo, terzo motivo deduce i conseguenti errori interpretativi in cui è caduto il tribunale. Infatti, la delibera n. 17 del 22.3.2000 non aveva contenuto obbligatorio, ma carattere ricognitivo del già avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, mentre il verbale di consegna non trasferisce la detenzione del bene, bensì costituisce l'atto materiale di consegna del bene;
3.3 Con il quarto motivo deduce la sussistenza di un ulteriore titolo traslativo del diritto di proprietà costituito dall'art. 16 del Tued - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia- che prevede come corrispettivo dello scomputo degli oneri di urbanizzazione l'acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. Ciò comporterebbe, ex sé, sulla base della stessa norma il trasferimento del diritto del bene realizzato. Peraltro, analoga disposizione con il medesimo effetto è costituita dall'art. 45 della legge n.12/2005 della Regione Lombardia;
3.4 Con il quinto motivo censura il diniego della domanda subordinata di acquisto del diritto a titolo di usucapione, posto che l'appellante è stato immesso nel possesso del bene e non nella detenzione come ritenuto dal tribunale e, opponendosi all'esecuzione forzata instaurata da un terzo anche sui beni oggetto di giudizio, ha manifestato la volontà di comportarsi come possessore;
3.5 Con il sesto motivo censura la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. per difetto dei presupposti.
4. ha chiesto, in principalità, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine CP_1 il rigetto dello stesso.
pagina 3 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta dell'appellato di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Secondo la prospettazione di l'appellante avrebbe introdotto una domanda nuova in CP_1 appello, violando il divieto posto dall'art. 345 c.p.c. Infatti, nell'atto di citazione in primo grado, il ha dedotto quali titoli di acquisto del diritto di Pt_1 proprietà dei beni immobili oggetto del giudizio, la delibera della giunta comunale n.117 del 22.3.2000 che li ha acquisiti al proprio patrimonio, unitamente alla loro effettiva consegna e destinazione a servizio pubblico, attestata dal relativo verbale che avrebbero integrato la fattispecie di cui all'art. 826, terzo comma, c.c. Invece, nell'atto di appello, il deduce quali titoli di acquisto del diritto di proprietà la Pt_1 convenzione che, secondo la sua prospettazione, non aveva contenuto obbligatorio, come ritenuto dal tribunale, ma reale, con effetto traslativo del diritto di proprietà nel momento della venuta ad esistenza del bene e gli artt. 16 del Tued e 45 della legge della Regione Lombardia n. 12/05 che, secondo l'appellante, disporrebbero ex sé il trasferimento del diritto di proprietà nel momento in cui si vengono a integrare i presupposti della fattispecie da loro disciplinata. L'eccezione è infondata. Infatti, i diritti “autodeterminati”, quali la proprietà, si identificano con il solo contenuto del diritto - ossia del bene che ne forma l'oggetto-, essendo indifferente il diverso titolo di acquisto, che rileva, unicamente, ai soli fini della prova di acquisto dello stesso, ma non della sua identificazione. Sicchè il mutamento del titolo di acquisto del diritto di proprietà dedotto nell'atto di appello non costituisce un mutamento della causa petendi dell'azione, posto che la stessa si identifica con il diritto stesso e non con il titolo di acquisto del medesimo. Quindi, il mutamento del titolo di acquisto del diritto di proprietà operato dal nell'atto di appello non integra la proposizione Parte_2 di una domanda nuova ovvero una mutatio libelli vietata dall'art. 345 c.p.c. - Cass. n. 23565 del 23/09/2019 La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria servitutis", in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia). Conseguentemente, è infondata anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello formulata dall'appellato, in ragione dell'asserita insanabile contraddittorietà della atto fra le conclusioni dello stesso -rimaste invariate rispetto a quelle formulate nel giudizio di primo grado- e i motivi dello stesso - fondati sui diversi titoli di acquisto della proprietà dedotti solo con il medesimo-. Infatti, la contraddittorietà è solo apparente, essendo consentito all'appellante indicare nell'atto di appello un diverso titolo di acquisto della proprietà che rimane quindi coerente con le sue conclusioni.
pagina 4 di 7 Né ciò ha disorientato l'appellato che nella propria comparsa di costituzione si è puntualmente difeso nel merito rispetto alle nuove deduzioni dell'appellante, dimostrando quindi di averne compreso compiutamente il significato.
2.1 I primi quattro motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il titolo d'acquisto -non individuato dal tribunale- sarebbe costituito dalla convenzione sottoscritta il 13.3.1997 tra il e la società -primo Pt_1 Parte_3 motivo-. Infatti, secondo l'appellante, con la stessa le parti avevano pattuito una vendita di cosa futura, avendo voluto già con la medesima il trasferimento del diritto di proprietà dei beni da edificare e avendone solo differito l'effetto nel momento i cui i medesimi sarebbero venuti ad esistenza. Quindi, l'edificazione dei beni e l'ultimazione degli stessi avrebbe comportato, come pattuito nella convenzione, il trasferimento del loro diritto di proprietà in capo al comune, mentre la delibera n.17 del 22.3.2000 della giunta aveva “natura meramente esecutiva dell'obbligo previsto in Convenzione ai soli fini della trascrizione immobiliare per l'opponibilità ai terzi” -pag. 11 appello- -secondo motivo- e il verbale di consegna non costituiva l'atto di trasferimento della detenzione del bene -come ritenuto dal tribunale-, ma l'atto di consegna materiale dello stesso -terzo motivo-.
La qualificazione della convenzione come vendita di cosa futura delle opere che si Parte_3 impegnava a realizzare con la stessa è infondata. Infatti, l'art.
3.1 della convenzione prevede che “per la formazione delle opere di urbanizzazioni primaria, gli “operatori” per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, si impegnano a cedere Pa gratuitamente al comune , che a mezzo del suo intervenuto rappresentante, si Parte_1 impegna ad accettare, la proprietà delle relative aree di sedime e di pertinenza della superficie complessiva di mq 5.000”. L'art.
3.2 della convenzione prevedeva analoga clausola per le opere di urbanizzazione secondaria. L'art.
3.3 della stessa prevedeva, sempre per le opere di urbanizzazione secondaria, l'impegno degli operatori a costituire servitù perpetua di uso pubblico in favore del comune di che si impegnava ad accettare sulle aree indicate in tinta azzurra nella Parte_1 planimetria.
Si evince da tali clausole che le parti con la convenzione si obbligavano a stipulare due successivi atti con il quale cedeva gratuitamente al Comune, che si obbligava ad accettare la proprietà CP_1 delle aree specificamente indicate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Infatti, il trasferimento della proprietà delle aree sarebbe avvenuto solo in seguito all'accettazione del comune e non in seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulle aree individuate nella convenzione come sostenuto nell'atto di appello. Ciò è confermato dalla clausola 9.2 della convenzione che stabilisce che “entro due mesi dal rilascio del certificato di collaudo, relativamente alle aree di cui ai punti 3.1.e 3.2 dovranno essere trasferiti gratuitamente al comune la proprietà e il possesso delle aree e delle opere, provvedendosi così alla relativa consegna”. Quindi, la convenzione prevedeva che il trasferimento del diritto di proprietà avvenisse a seguito di un atto di cessione che doveva essere accettato dal comune che, per quanto concerne i beni oggetto del giudizio -sempre che per gli stessi tale obbligo fosse previsto, non essendo gli stessi, nella planimetria pagina 5 di 7 allegata alla convenzione, nè colorati in giallo -opere di urbanizzazione primaria da cedere al comune-, né in verde -opere di urbanizzazione secondaria da cedere al comune-, né in azzurro – opere di urbanizzazione secondaria su cui costituire la servitù- non è mai stato posto in essere.
Quindi, posto che, con riguardo agli immobili oggetto di giudizio non è stato compiuto alcun atto di trasferimento del loro diritto di proprietà, con il verbale di consegna, come già chiarito dal tribunale è stata trasferita al comune la sola detenzione degli immobili e non il possesso, non essendo lo stesso trasmissibile in assenza del trasferimento del corrispondente diritto. Parimenti, nell'art. 16, comma secondo, Dpr n. 380/2001, non può ravvisarsi nessuna fattispecie traslativa del diritto di proprietà. Infatti, la norma prevede che A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
Infatti, la norma prevede la possibilità di pagare gli oneri di urbanizzazione con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del titolo edilizio da cedere al comune, ma l'attuazione della norma implica che intervenga un accordo traslativo del diritto, come appunto, stabilito nella convenzione che occupa.
2.3 Il quinto motivo è infondato.
In ragione di quanto sopra esposto, il comune, per effetto del verbale di consegna, è divenuto mero detentore del bene nell'interesse proprio dei beni oggetto di causa, mentre possessore degli stessi è
2010, in quanto titolare del diritto di proprietà sui medesimi. Nessun atto di interversione Pt_1 della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c. è stato allegato, né provato dall'appellante. Difetta quindi il presupposto del possesso dei beni necessario per l'acquisto degli stessi a titolo di usucapione.
2.4 Il sesto motivo è infondato.
La palese infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda ha giustificato la condanna a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., disposta dal tribunale, posto che era già prevedibile sin dalla proposizione della domanda l'esito infausto della stessa, sicchè la sua proposizione ha sottratto inutilmente risorse a quelle già esigue a disposizione dell'amministrazione della giustizia.
3 Stante la soccombenza, il deve essere condannato a pagare le spese Parte_2 processuali del presente grado di giudizio sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, liquidate in complessivi
€ 6.946,00, di cui € 2.058 per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6625/2022 pubblicata il 27.7.2022;
3. condanna il a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado che si liquidano, in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante il
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 8.1.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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