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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1218/2022
CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REP.CV.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Oggetto:
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
Fidejussione
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, cod.fisc. e P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa in forza di procura in data 28.9.2022 dagli avv.ti Giovanni e P.IVA_1
Raffaele Versace, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo
n. 186, - Parte appellante - contro
in persona del dirigente della Controparte_1 [...]
con sede in Torino, cod. fisc. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti Alessio Basso, Enrico P.IVA_3
Scofone e Lorenzo Scofone, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino Corso
Palestro n.7 - Parte appellata ed appellante incidentale -
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2934/2022 (RG n.
11504/2019) emessa il 12.07.2022 dal Tribunale Civile di Torino (notificata il 05.08.2022 – decorrenza termine breve dal 01.09.2022), previa declaratoria di sua nullità e sospensione dell'efficacia esecutiva in accoglimento della relativa istanza sopra formulata, accertata la situazione in fatto ed in diritto ed in recepimento di tutte le censure di cui sopra nonché delle eccezioni e delle domande giudiziarie avanzate dall'allora opponente, in accoglimento dei motivi di
1 gravame elaborati, accogliere, nel merito, le seguenti riproposte conclusioni già formulate (all'esito dell'intervenuto accordo sull'estromissione delle società garanti) nel precedente grado di giudizio:
“revocare nei confronti anche della il decreto ingiuntivo opposto in quanto, Parte_1
all'esito di notifica nulla, lo stesso è divenuto inefficace e comunque perché trattasi di provvedimento emesso in assenza dei presupposti di legge, per violazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio e processuale (artt. 75 e 81 cpc) e per disconoscimento formale ex art. 214 cpc tutte le sottoscrizioni in calce alle polizze n. 2016/50/2385588 e n. 2016/50/2385591 ed ai relativi allegati di coobbligazione, e quindi difettando sia la prova scritta prevista e voluta dall'art. 633 e ss cpc sia il rapporto giuridico sotteso;
3) revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto perché il presunto credito attivato non è esistente né esigibile sia per nullità ex artt. 1325 e 1418 c.c. delle polizze n.
2016/50/2385588 e n. 2016/50/2385591 e dei relativi allegati di coobbligazione ex adverso invocate/i in sede monitoria, ovvero per l'inesistenza e/o inefficacia dei medesimi, stante la mancata sottoscrizione degli stessi e l'irriconducibilità alle società ingiunte ed ai loro legali rappresentanti, alla luce delle risultanze peritali e della necessità di rigetto dell'istanza di verificazione formulata dall'opposta, sia per l'inammissibilità e/o inesperibilità delle azioni ex adverso dedotte in ricorso, oltre che per l'assenza di copertura alla data della richiesta e successivo presunto pagamento, e comunque per tutte le eccezioni, motivazioni e/o difese articolate nel giudizio ivi compresa la decadenza ex art. 1957 c.c.; 4) revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per tutti i titoli esposti e dedotti in corso di causa, oltre che per l'intervenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (in favore del medesimo soggetto indicato da CP_3
quale destinatario ovvero l'Associazione consortile di recupero urbano di Dragona) quantomeno nella comprovata misura del 70%; 5) nel merito ed in ogni caso, revocare il D.I. opposto in quanto i sottesi presunti crediti sono inesigibili, inesistenti, inattivabili dalla Reale Mutua Assicurazione, ovvero ancora estinti, con declaratoria di non debenza di somme e/o interessi in ogni caso per tutte le eccezioni, motivazioni e/o difese articolate nel giudizio di opposizione per tutte le causali ed eccezioni dedotte delle opponenti, anche perché le istanze di merito di parte ricorrente sono infondate in fatto e/o diritto e comunque non provate;
5) condannare la società opposta a rifondere le spese di lite relativamente alla posizione da distrarre in favore del Parte_1
sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Si chiede il rigetto del tardivo ed infondato appello incidentale avversario”.
Per parte appellata ed appellante incidentale : “Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma voglia previi gli opportuni accertamenti; emesse le pronunzie e declaratorie meglio ritenute, anche in rito;
2 respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e conclusione ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla respingere Controparte_1
integralmente l'avversario appello perché per i motivi tutti in atti inammissibile;
irrituale e comunque infondato e non provato ed in ogni caso condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Controparte_1
somma complessiva di € 367.844,80 oltre interessi sull'importo di € 267.439,40 nella misura convenzionale pattuita nella polizza fideiussoria n. 2385588, ossia come previsti nel D.lgs. 231/2002, nonché oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. sull'importo di € 100.405,40 versato
a fronte della polizza fideiussoria n. 2385591 e/o comunque oltre interessi legali ai sensi dell'art.
1284 IV comma c.c. sull'importo complessivo di € 367.844,80 e ciò a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al saldo. Con vittoria di spese diritti e compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3297/2019 su RG 7023/2019 del
Tribunale di Torino, le società ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...
avevano contestato la fondatezza dell'ingiunzione di pagamento ottenuta da
[...]
ei loro confronti a fronte di fidejussioni sottoscritte a favore di Controparte_1 CP_3
ed a garanzia del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 6 della
L.10/1977.
, nel ricorso introduttivo del monitorio, aveva allegato di aver pagato per le polizze nn. CP_1
2016/50/2385588 e 2016/50/2385591, la complessiva somma di € 367.844,80 e ne aveva chiesto la restituzione alle obbligate, con gli interessi di mora e le spese.
Le opponenti avevano dedotto, (primo motivo) la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (“... Parte ricorrente (e opposta) ha notificato ricorso e D.I. firmando nuovamente i files
(come se fossero originali informatici) e non allegando invece (come impone la normativa di riferimento) i pdf estratti dal relativo fascicolo telematico...”), il difetto di rappresentanza in capo al rag. (secondo motivo), la non conformità agli originali delle polizze fideiussorie e CP_2
appendici di coobbligazione prodotte ed avevano anche disconosciuto le sottoscrizioni ex art. 214 cpc, con riserva di ribadire la negazione della firma anche all'esito dell'eventuale produzione degli originali (terzo motivo); nel merito, avevano contestato la mancata partecipazione di esse società alla fase istruttoria che avrebbe dovuto aprirsi all'esito della richiesta del beneficiario, CP_4
avevano affermato l'intervenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione e, rilevato il difetto di
3 “genuina sottoscrizione” delle polizze, ne avevano dedotto la nullità ex art. 1418 CC per l'assenza dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 1325 CC, contestando, di conseguenza, la legittimità della sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto e la fondatezza della surroga convenzionale ex art. 1201 CC.
Inoltre, avevano esposto le opponenti, e “... Parte_2 Parte_4 Controparte_5
non avendo mai richiesto il PDC i cui oneri erano oggetto di presunta garanzia (pratica n. 62736/2012
– Comune di Roma), non possono essere chiamate a rispondere, né in regresso né in surroga, di quanto eventualmente versato dalla;
ciò in quanto: a) non c'è alcun rapporto CP_1
contrattuale inter partes;
b) le apparenti coobbligate e odierne opponenti non potrebbero essere state, nemmeno astrattamente, beneficiate da qualsiasi eventuale pagamento (non essendo ab origine obbligate verso la P.A.); c) nessuna delle tre era originaria debitrice del Comune di Roma...”.
Da ultimo le opponenti avevano rilevato - oltre al fatto che la scadenza delle due polizze fosse, rispettivamente, al 23.3.2018 ed al 23.3.2019 e che almeno uno dei pagamenti era stato eseguito successivamente alla scadenza, senza consultare l'assicurata - anche la circostanza che CP_1
avesse provveduto a detti pagamenti “... senza indagare sull'esigibilità della richiesta della P.A., sulla correttezza della quantificazione e soprattutto sull'effettivo utilizzo, nei termini quantitativi pretesi della P.A., del titolo abilitativo... parte avversa non deduce nemmeno di quali oneri e per quali opere sarebbe intervenuto il pagamento, palesandosi così un evidente difetto di allegazioni...” con la conseguenza, sempre secondo la prospettazione, che se la fase istruttoria fosse stata condotta con la dovuta perizia, sarebbe emersa l'estinzione di qualsiasi obbligazione verso la P.A., per intervenuto pagamento proprio presso il . Controparte_6
Le opponenti avevano anche contestato la fondatezza della richiesta di interessi ex D.Lgs. 231/2002.
2. costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva contestato Controparte_1
la fondatezza di tutti i motivi di opposizione. Il primo, relativo alla presunta nullità della notifica a mezzo PEC, in quanto, ferma e legittima la possibilità di estrarre (dal 2015) oltre alle copie informatiche anche i duplicati informatici (dal fascicolo telematico), il procedimento seguito era stato del tutto corretto;
aveva quindi provveduto a distinguere i titoli della propria pretesa nei confronti delle diverse società ed in particolare aveva chiarito di aver agito nei confronti di “... Pt_1
tanto in via di surroga quanto in via di regresso sia in forza di legge (artt. 1203 n. 3 c.c. e art. 1950
c.c.) sia in forza del contratto (art. 1201 c.c., art. 1949 c.c. e doc. 3 A del fascicolo monitorio qui esibito sub doc. 6 e polizze fideiussorie nn. 2016/50/2385588 e 2016/50/2385591 esibite sub doc. 1°
e 1B del medesimo fascicolo monitorio) ...”. L'opposta si era resa disponibile all'esibizione degli
4 originali per l'accertamento della conformità delle copie prodotte;
aveva formalmente esibito le polizze e gli atti di coobbligazione domandandone la verificazione ed allegando di volersene avvalere con la richiesta di ammissione di CTU grafologica, previa acquisizione dei saggi grafici di R_
, e ed indicando le scritture di comparazione.
[...] Persona_2 Persona_3
aveva quindi chiarito che i pagamenti eseguiti erano tutti documentati e quietanzati e CP_1
che non rispondeva al vero che uno di essi fosse stato eseguito successivamente alla scadenza (“... si prende atto che la contestazione di pagamento “in assenza di copertura” è riferita in realtà al solo importo di € 267.439,42 versato dalla scrivente a fronte della polizza fideiussoria n.
2016/50/2385588...si rileva che la predetta polizza (così come del resto anche la polizza fideiussoria
2016/50/2385591) precisa nel frontespizio un termine di decorrenza e successiva scadenza (quanto alla polizza fideiussoria n. 2016/50/2385588 dal 23.03.2016 al 23.03.2018 per una durata di due anni) contemplando espressamente il tacito rinnovo e precisando altrettanto espressamente e contestualmente che ... La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del
Contraente ... “liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di
Assicurazione ...”).
Quanto alla affermazione che in data 13.9.2018 fosse stata depositata presso il Comune di Roma una dichiarazione attestante l'intervenuto pagamento del 70% degli oneri dovuti dalla
[...]
ne aveva rilevato l'assoluta assenza di prova, Parte_1 Controparte_1
senza escludere che, ammessane eventualmente l'esistenza, non si sarebbe trattato di prova dell'avvenuto pagamento degli oneri per i quali era stata escussa la fidejussione.
3. Il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione stante il disconoscimento delle sottoscrizioni delle polizze oggetto di causa e, assegnati i termini ex art. 183 cpc, all'esito, ha disposto CTU calligrafica.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 2934/2022 del 12.7.2022 che, dichiarata cessata la materia del contendere fra e e Controparte_1 Parte_2 Controparte_5
a spese compensate tra di esse e con revoca nei confronti di queste ultime del Parte_4
decreto ingiuntivo n. 3297/2019, ha condannato - previa revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3297/2022 - a pagare a la somma di € 367.844,80 Controparte_1
con interessi legali dalla domanda al saldo e spese di causa.
4. Con la predetta sentenza il Tribunale, motivando dettagliatamente sui singoli motivi, ha in primo luogo chiarito che è valida la notifica del 3.4.2019 effettuata a mezzo PEC dal legale della CP_1
alle società opponenti ed avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 3297/2019 in quanto “...
[...]
5 il decreto ingiuntivo notificato rappresenta un duplicato informatico estratto in formato PAdES, e ciò si evince dalla circostanza che il documento riporta a margine la firma digitale del giudice che ha emesso il decreto de quo, a nulla rilevando la circostanza che il documento sia stato notificato in formato pdf. Secondo la recente giurisprudenza in materia, infatti, “le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf,
e devono, quindi essere riconosciute valide" (Cass. n. 8815/2020; Trib. Bologna sez. II, 15/04/2021,
n. 997) ...”.
Per contro, il ricorso per decreto ingiuntivo notificato non risulta estratto dal fascicolo telematico ma, in applicazione del principio in base al quale “... ogni eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cpc ...” e considerato che “... l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale … pure per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3” (Cass. n.
8815/2020; Cass. n. 20625/201; Trib. Bologna sez. II, 15/04/2021, n. 997)...”, il primo giudice ha rigettato l'eccezione formulata dalle opponenti anche sotto il profilo della mancanza, fra gli atti notificati, della procura alle liti (in considerazione della sua non necessità ai fini della interruzione del termine ex art. 644 cpc: “... la mancata allegazione della procura conferita dalla parte ingiungente al difensore su foglio separato non ne determina la nullità ed è pertanto idonea ad interrompere il termine di cui all'art. 644 c.p.c., che prevede la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo per copia autentica ...”).
Dopo aver dato atto della comune volontà delle parti di far dichiarare giudizialmente la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, relativamente alle posizioni delle società
[...]
ed a seguito dell'accertata non riferibilità ai legali Pt_2 CP_5 Parte_4
rappresentanti delle sottoscrizioni apposte in calce alle appendici delle polizze ed alla rinuncia alle domande nei loro confronti da parte di il Tribunale di Torino, ha pronunciato CP_1
accogliendo entrambe le domande (di cessazione della materia a spese compensate e con revoca del decreto ingiuntivo opposto).
Di conseguenza, il merito della vicenda esaminata dal Tribunale ha riguardato solo Parte_1
[...
odierna appellante.
Nel merito delle contestazioni sulle due polizze oggetto di causa, la n. 2016/50/2385588 e n.
2016/50/2385591, il primo giudice dopo aver dato atto che erano riconducibili alla parte le sole
6 sottoscrizioni della polizza “588”, ha ritenuto comunque irrilevante la questione della non genuinità della firma sulla polizza 591, sulla base del fatto che “...la prestazione di una garanzia personale può essere assunta spontaneamente da parte del garante, cioè senza lo stimolo di una obbligazione a monte, persino insciente debitore” (Cass. civ. sez. III, 04/02/2021, n. 2711)...” ed anche del fatto che
“... ai sensi dell'art. 1936 c.c., ... , “la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”, dal momento che “Nel contratto di fideiussione, l'obbligazione di garantire
l'adempimento del debitore è assunta dal fideiussore unicamente nei confronti del creditore del debitore principale” e che “Il debitore principale è perciò estraneo alla fonte dell'obbligazione, tant'è che l'obbligazione fideiussoria può essere validamente assunta anche insciente o nolente il debitore principale” (cita Trib. Trieste, 24/06/2011, n. 714) e ha concluso per la validità delle fidejussioni azionate, la n. 588 anche sotto il profilo contestato della presunta sua scadenza anteriormente alla data del pagamento di € 267.439,40 effettuato da il 27.9.2018. Parte_5
Il Tribunale ha infatti osservato che sul documento è espressamente scritto: “La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Peraltro, la liquidazione del premio di cui sopra viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni
2, mesi 00, giorni 00 e cioè dal 23/03/2016 al 23/03/2018 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 della
Condizioni generali di Assicurazione” e con riguardo all'art. 4 delle condizioni generali si specifica che “Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio deve consegnare alla Società: a) l'originale di polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo;
oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata”, come pure previsto dall'art. 1 della polizza in base al quale “ la Società, fino alla concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa”.
In conclusione, ad avviso del primo giudice, la scadenza indicata del 23.3.2018 si riferisce alla sola liquidazione del premio iniziale, ed in assenza di valida liberazione opera il rinnovo tacito con la conseguenza che la polizza non poteva considerarsi scaduta al momento del pagamento ed il documento prodotto in data 12.11.2019 “... nulla prova relativamente all'asserito pagamento, ma fa piuttosto riferimento ad una mera trasmissione di un'ulteriore fideiussione bancaria, rilasciata in
7 data 12/09/2018 da per il medesimo importo di € 267.439,42 Controparte_7
(già oggetto della polizza n. 2385588)...”.
Il Tribunale ha inoltre rafforzato il suo convincimento anche valutando il comportamento tenuto da che, attivatasi tempestivamente per accertare, a seguito delle richieste del di CP_1 CP_4
Roma se fossero stati eseguiti dei pagamenti con riferimento alla polizza n.588, aveva concluso dell'inesistenza di essi ed aveva proceduto secondo gli impegni assunti (“...in data 9/3/2018 ha infatti comunicato alla che “ con lettera del 19/02/2018 ha Parte_1 CP_3
escusso la polizza in oggetto a seguito di Vostra inadempienza.” e che “Ad oggi non abbiamo avuto notizie da parte della Vostra ditta (quale obbligata principale) in merito alla sistemazione della pendenza. Vi invitiamo pertanto a ripianare il sospeso […], restiamo in attesa di conferma dell'avvenuta sistemazione della posizione” (doc. 9A convenuta). In data 12 aprile 2018 ha trasmesso
a mezzo pec alla debitrice principale e ai coobbligati, diffida con l'invito a provvedere alla richiesta di pagamento del Comune di Roma (doc. 9B). Ancor di più, con lettera del 18/4/2018, la , CP_1
per mezzo del proprio legale di fiducia, ha richiesto a se “la società contraente di CP_3
polizza ha provveduto al versamento dell'importo garantito o abbia concordato con Codesta
Amministrazione diverse modalità di risoluzione della vertenza” (doc. 10) ed ha ricevuto risposta negativa, poiché “al momento non risulta che sia intervenuto alcun pagamento da parte della
). Parte_6
E' stata infine esclusa la debenza di interessi moratori, trattandosi di fattispecie estranea alla transazione commerciale
5. L'appello e l'appello incidentale
A seguito della notifica della sentenza ad iniziativa di la società ha CP_1 Parte_1
interposto tempestivo appello affidando a cinque motivi le sue doglianze.
Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione in punto di eccezione di nullità della procura della fase monitoria in quanto, a suo avviso, mancano in essa le generalità della persona fisica che assume essere il legale rappresentante di e manca idonea Controparte_1
documentazione a supporto.
Con il secondo motivo, parte appellante contesta la decisione in relazione alla ritenuta validità della polizza “591” benché sia risultato che la firma di essa non era riferibile al legale rappresentante: in assenza di valida sottoscrizione è del tutto assente sia l'accordo che il consenso della parte interessata con violazione delle norme di cui agli artt. 1325 e 1418 CC.
8 Con il terzo motivo, insiste nel ritenere che abbia eseguito il Parte_1 CP_1
pagamento successivamente alla scadenza della polizza e che abbia anche errato nel ritenere esistente una clausola di rinnovo tacito della quale non vi è traccia nel contratto.
Con ulteriori motivi di appello, il quarto ed il quinto, l'appellante lamenta il mancato rilievo probatorio che il Tribunale avrebbe omesso circa l'intervenuto pagamento del 70% degli oneri dovuti, sul presupposto che da una coerente interpretazione del documento con data 13.9.2018 rilasciato dalla Associazione Consortile di Recupero Urbano Dragona, si sarebbe dovuto concludere che aveva adempiuto a tale obbligazione. Pt_1
ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza di tutti Controparte_1
i motivi di gravame proposti ed ha impugnato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di riconoscimento degli interessi moratori sulle somme dovute, non senza aver previamente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis cpc ed anche dell'art. 342 cpc.
In relazione all'appello principale, contesta sia l'infondatezza della doglianza relativa CP_1
all'irregolarità della procura rilasciata dal sig. dirigente di richiamando i CP_2 CP_1
principi enunciati in materia dalle SS.UU con sentenza n. 4810 del 7.3.2005 e richiama anche la produzione effettuata nel corso del primo grado di documentazione attestante i poteri della persona che aveva sottoscritto il mandato che viene contestato. Lamenta quindi la difficoltà di comprensione del secondo motivo, specifica che ha agito sia in regresso che in surroga e rileva come CP_1
con riguardo alla polizza “591”, non ha mai contestato che i pagamenti avessero carattere Pt_1
liberatorio e che non fossero dovuti, mentre con riferimento alla polizza “588” (quella regolarmente sottoscritta), nessun obbligo incombeva in capo ad essa di indagine preventiva sull'effettivo CP_1
utilizzo del titolo abitativo avendo invece un obbligo di pagare a semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi eccezione (comprese quelle formulabili ex art. 1952 CC). Ha rimarcato peraltro l'appellata di aver proceduto ai pagamenti solo dopo aver avvisato e richiesto al Comune di Roma Pt_1
conferma o meno dell'avvenuto pagamento da parte della garantita, documentando puntualmente questi eventi. contesta infine che i contenuti del documento 13.9.2018 possano essere quelli di una CP_1
quietanza di pagamento oneri come, al contrario, pretenderebbe l'appellante e prospetta, conclusivamente, che l'appello principale non abbia fondamento alcuno e che, al contrario, il
Tribunale abbia errato nel non riconoscere sul capitale dovuto da anche gli interessi moratori Pt_1
ex D.Lgs 231/2002 ai sensi dell'art. 1284-IV° comma – CC, sul presupposto della convenzione sottoscritta nella polizza.
9 Motivi della decisione
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, formulata da di Controparte_1
inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, in quanto l'atto di gravame individua con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto d'impugnazione e le critiche che ad essa sono formulate.
2. Per contro, nessuno dei motivi proposti da è fondato. Parte_1
Con il primo, è dedotta l'omissione di pronuncia del Tribunale in relazione alla nullità della procura alle liti conferita per il monitorio e le fasi successive, sotto il profilo della violazione degli artt. 75 ed
81 cpc posto che non risultano, in essa “… nè l'indicazione delle generalità della persona fisica che assume essere il rappresentante legale della né l'indicazione della Controparte_1
qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale della Società, ovvero il titolo che viene speso…”.
La censura è infondata.
Nel fascicolo di parte del monitorio della è contenuta la Controparte_1
procura in calce alla quale è apposto un timbro (leggibile) dal quale si evince che il mandante, per
è il signor e la sottoscrizione è stata autenticata dal legale. Nessuna CP_1 Testimone_1
contestazione su tale ultimo punto è mai stata formulata. Peraltro, a maggior specificazione, con la costituzione nel giudizio di opposizione, la società ha prodotto copia Controparte_1
dell'estratto del verbale del C. di A. 21.2.2008, dal quale è possibile trarre con assoluta certezza, il conferimento al nche del potere di “… rappresentare la società nei giudizi attivi e passivi in CP_2
qualsiasi sede giurisdizionale …”. A prescindere dal fatto che nessuna ulteriore contestazione è stata effettuata dall'opponente che, nella prima memoria ex art. 183 cpc ha concentrato le sue difese su tutt'altro (e tanto sarebbe sufficiente a ritenere l'infondatezza del primo motivo di appello), la Corte
- condividendo il principio consolidato in base al quale “… l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la
10 prima replica la lacunosità dell'atto iniziale…” - ritiene che alcuna violazione degli artt. 75 ed 81 cpc sussista e che il mandato ai legali dell'opposta, odierna appellata, sia, fin dall'inizio, valido ed efficace.
Con il secondo motivo di gravame, argomenta in relazione alla nullità della polizza n. 2385591 Pt_1
per violazione degli artt.1325 e 1418 CC non accertata dal Tribunale che, pur dando atto della non genuinità della sottoscrizione, ma ritenendola irrilevante, ha confermato l'efficacia della garanzia in quanto “… validamente assunta anche insciente o nolente il debitore principale …”.
Ad avviso dell'appellante l'assenza di sottoscrizione esclude che il consenso sia stato formalmente reso con conseguente violazione del disposto dell'art. 1325 CC e nullità della convenzione ex art. 1418 CC.
La Corte non concorda con tale enunciazione dell'appellante ed anzi, oltre a condividere le argomentazioni con le quali il Tribunale ha chiarito i motivi per i quali, la mancanza di sottoscrizione
è irrilevante ai fini dell'efficacia della garanzia, aggiunge che è noto principio quello per il quale, ai sensi dell'art. 1937 CC, non è necessaria alcuna forma solenne o sacramentale per aversi un valido negozio fideiussorio e la prova dell'esistenza di una volontà di garantire l'obbligazione principale può essere data con ogni mezzo consentito dalla legge.
In tema di fideiussione, l'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite dell'inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà (Cassazione sez. 3^, 3429/2002).
L'art. 1937 CC laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, deve essere interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile: nel caso in esame, la prova della sussistenza di un valido ed efficace rapporto fideiussorio emerge con evidenza dalle richieste dell'ente garantito, il Comune di Roma, dal comportamento di dall' assenza di Parte_1
contestazioni o eccezioni di sorta da parte di e dall' avvenuta esecuzione dell'obbligo CP_1
di garanzia.
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante ribadisce la scadenza del termine di operatività della polizza, contesta il fatto che, in assenza di alcuna proroga (né tacita né espressa), abbia CP_1
comunque provveduto al pagamento della somma di € 267.439,40 in dipendenza della polizza “588”
e (quarto motivo) sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che tutte le obbligazioni verso Cont il Comune di Roma nascenti dalla richiesta di n. 62736 DEL 30/07/2012 presentata da erano Pt_1
state adempiute con il versamento dell'importo degli oneri, ad opera della stessa costruttrice, su
11 c/c dedicato, presupposto che avrebbe consentito alla di Controparte_7
costituirsi fideiussore in solido a favore del Comune di Roma (creditore finale), dell'Associazione
Consortile di Recupero Urbano.
Sul termine di asserita scadenza della polizza il Tribunale ha correttamente interpretato i contenuti della polizza che reca ben chiaro il fatto che il contraente sarebbe stato liberato a seguito di riscontro da fornirsi, espressamente, o con la consegna dell'originale di polizza resa dall'ente garantito o con una dichiarazione scritta di quest'ultimo che liberasse la garante in ordine all'obbligo fidejussorio prestato.
Non può trovare accoglimento il motivo di appello a mezzo del quale intenderebbe dare Pt_1
dimostrazione dell'avvenuto pagamento di “quanto oggetto della polizza n. 2385588” allegando che tale circostanza sarebbe attestata dal documento con data 12.9.2018.
Ritiene infatti la Corte, condividendo la decisione del Tribunale, che detto documento non abbia alcuna propensione probatoria che induca a far ritenere che si tratti di una quietanza di pagamento, anche, ma non solo, alla luce delle ulteriori risultanze di causa (fra tutte la corrispondenza fra CP_1
e Comune di Roma, con la prima che chiede conferma dell'omesso pagamento e che riceve formale risposta in tal senso, il tutto dopo aver formalmente informato cfr. doc. 8, 9a e 9b, Parte_1
parte opposta primo grado). L'unica interpretazione che di esso se ne può dare è infatti quella di ritenerlo il deposito di una ulteriore fidejussione che garantiva il Comune di Roma;
Comune di Roma che aveva anche precisato (doc. 11 fascicolo opposta primo grado) che la fidejussione a copertura del 70% dell'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione “… va presentata a cura dell'associato, con l'impegno da parte dello stesso a corrispondere quanto dovuto direttamente all'associazione … pertanto le convenzioni sottoscritte con il nulla hanno a che vedere con Controparte_6
l'obbligazione assunta dal socio e garantita dalla polizza di cui all'oggetto …”).
3. L'appello incidentale
La società ha contestato la decisione del Tribunale con la quale è stato Controparte_1
escluso il suo diritto al percepimento degli interessi moratori per la non inquadrabilità della fattispecie fra le transazioni commerciali di cui al D.Lgs 231/2002.
Il motivo è fondato e deve essere accolta la domanda relativa al tasso di interesse applicabile, quello di cui all'art. 1284, 4° comma, CC, alla luce anche della recente indicazione della Suprema Corte
(Cassazione sez. 3^, 3.1.2023 n. 61: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti
12 la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”) dalla quale non si discosta la successiva ordinanza n. 28413 del 5.11.2024.
5. Le spese processuali
Le spese processuali del grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico dell'appellante Parte_1
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente
(DM 2014 n. 55 e smi), ai valori medi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono pertanto, € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
7.298,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 14.239,00 oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati per € 777,00.
6. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'appellante ex art.13
DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. Controparte_1
2934/2022 del Tribunale di Torino, resa e pubblicata in data 11.7.2022, ogni contraria istanza disattesa: rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
accoglie l'appello incidentale proposto da e condanna Controparte_1 [...]
al pagamento degli interessi, ex art. 1284, 4°comma CC, dalla data della domanda al Parte_1
saldo, confermando nel resto la sentenza impugnata;
condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida, € 14.239,00 oltre esborsi per € 777,00.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR
n.115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti
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