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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 141 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27 settembre 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(P. I.V.A. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bari alla via De Rossi n.225, presso lo studio dell'avv. Carlo Capone, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico di quest'ultimo, Email_1
APPELLANTE
(P. I.V.A. ), Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Corato alla via Duomo n.6, presso lo studio dell'avv. Ettore
Quinto, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico di quest'ultimo, Email_2
TERZO INTERVENTORE
E (P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_3
del liquidatore e legale rappresentante p.t., nonché Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_3
) C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: contratto bancario, appello avverso la sentenza n.3902/2020 del 10/12/2020, del
Tribunale di Bari, pubblicata il 10/12/2020
Conclusioni
All'udienza del 27/09/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/02/2012 la , nonché Controparte_1
e in qualità di fideiussori della prima, Controparte_2 Controparte_3
convennero in giudizio la , chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente MPS n. 37002876 e Antonveneta n. 10910P
(rinominato dal 31.07.2006, n. 15905C) e dei costi illegittimamente annotati a debito per tutto il corso dei rapporti, e di provvedere alla riclassificazione dei suddetti conti corrente e alla rideterminazione dei relativi saldi finali.
Gli attori domandarono inoltre di pronunciare la nullità e l'espunzione, in particolare, delle fittizie antergazioni degli addebiti e postergazioni degli accrediti, con conseguente riordino cronologico delle operazioni in funzione della data della loro effettiva esecuzione;
degli addebiti per competenze (interessi, commissioni e spese così come capitalizzate) superiori alla soglia usuraria;
di tutte le voci a debito rivenienti dall'applicazione di interessi remuneratori e di mora, commissioni di massimo scoperto, spese comunque denominate, non concordate per iscritto ovvero non determinate nell'oggetto, con sostituzione automatica, per i soli interessi passivi, del tasso legale tempo per tempo vigente ovvero dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB;
ed infine, della capitalizzazione infra annuale delle competenze
(interessi, commissioni, anche di massimo scoperto, e spese).
Infine, parte attrice chiese la conseguente condanna della Banca convenuta al pagamento della somma rinveniente dalla somma algebrica dei menzionati conti corrente, al pagamento del risarcimento del maggior danno sofferto, e che fosse accertato e dichiarato che nulla era dovuto alla convenuta dai fideiussori in relazione ai contestati rapporti. Pt_1
La si costituì nel giudizio e chiese, in via preliminare, Parte_1
relativamente al c/c n. 37028-76 che fosse dichiarata prescritta la avversa domanda di ripetizione dell'indebito inerente alle somme addebitate sino al 17/03/2002; nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, ritenendo dunque valida ogni condizione economica applicata
Disposta c.t.u. contabile, all'udienza del 13/02/2019, precisate le conclusioni, la causa fu introitata per la decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 16/05/2019 la causa fu disposta una integrazione della consulenza, sul rilievo «…. – che incombe sull'attore la prova che gli addebiti operati sui conti correnti di cui
è causa siano stati eseguiti in mancanza di una valida causa giustificativa;
- che conseguentemente, non avendo gli attori assolto l'onere della prova sui medesimi incombente in ordine alla inesistenza o alla nullità delle clausole contestate nell'atto di citazione, deve ritenersi la validità delle stesse salvo che per quanto attiene la commissione di massimo scoperto applicate sino al secondo semestre del 2009;
- che il ricalcolo deve essere operato considerando il saldo risultante dal primo saldo disponibile, adoperando il raccordo laddove la documentazione in atti sia in parte mancante;
- che alla stregua del più recente orientamento della Corte di Cassazione influisce sulla rideterminazione del saldo l'usura originaria e non anche quella sopravvenuta;
- che si tiene conto dell'apertura di credito solo se convenuta in forma scritta con indicazione del limite massimo del fido».
Con la sentenza n. 3902/2020 del 10/12/2020, la controversia il Tribunale ha così pronunciato:
“dichiara che il c/c n. 37028-76 alla data del 30.09.2011 presenta un saldo a debito della
pari a - €.48.005,48 e che il c/c n. 1590-34 alla data Controparte_1
del 21.11.2008 presentava un saldo a credito della di Controparte_1
€.9.916,89; condanna la convenuta al pagamento della somma di €.48.005,48 oltre interessi legali dalla domanda;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio”.
****
La sentenza è stata impugnata dal con atto di appello del 27/01/2021, Parte_1
l'appellante ha denunciato l'errore commesso dal primo giudice, atteso che l'unica decisione possibile alla luce delle domande attoree, alle eccezioni della convenuta e alle risultanze dalla
CTU, avrebbe dovuto portare a rideterminare il saldo del conto corrente n.37028-76, in € 48.005,48 a debito della società attrice, nonché a rideterminare il saldo del conto corrente n.
15905, accertando un saldo per € 9.916,89 in favore della predetta.
A dire dell'appellante, la condanna della convenuta al pagamento alla Controparte_1
della somma di € 48.005,48 risiede in errore materiale commesso
[...] dell'estensore, in quanto all'esito della consulenza è emerso che la banca è creditrice, e non debitrice, della somma di € 48.005,48 rinveniente dal saldo rideterminato del conto corrente n. 37028-76.
Inoltre, la domanda della Società attrice era tesa alla condanna della banca al pagamento della somma corrispondente alla somma algebrica dei rispettivi saldi finali dei conti, che avrebbe indefettibilmente dovuto essere sempre a credito della Parte_1 dell'importo di € 38.088,59 (- 48.005,48 + 9.916,89 = - 38.088,59).
Con il secondo motivo, l'istituto di credito ha censurato il fatto che, in ordine al conto corrente n.15905, la società attrice in primo grado non aveva depositato il contratto di conto corrente, ma solo parte degli estratti conto, sicché la domanda attorea non avrebbe dovuto essere accolta con riguardo alla richiesta di espunzione delle voci di commissione massimo scoperto, in ossequio al precetto predicato dalla Suprema Corte, per cui "alle controversie tra e Pt_1
correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti e il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è Pt_1
gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione" (Cass. n. 30822 del 28/11/18).
In applicazione del principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ha sostenuto l'appellante, quando il correntista intende contestare le risultanze del saldo di conto corrente, e domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Nel corso del secondo grado si è altresì costituita in giudizio ex art 111 c.p.c., con comparsa del 11/10/2021, la affermando che, con effetti Parte_2
giuridici a far data dal 01/12/2020, la si era scissa in Parte_1
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività, comprendente gli Pt_2
elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a BMPS dalla scissione infragruppo di
[...] , e pertanto essa era divenuta esclusiva Controparte_4
titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da BMPS nei confronti di , rimanendo invece Controparte_1
escluse le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da BMPS anteriormente alla scissione.
Amco ha altresì precisato di aver, in data 04/02/2021, conferito procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a “ ” (già ”, e di essere l'unico Controparte_5 Controparte_6
soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato da Pt_1 [...]
nei confronti di , e di riportarsi Parte_1 Controparte_1
e fare proprie le ragioni difensive sostenute dal predetto istituto di credito nel corso del giudizio.
Con atto del 10/12/2024, ha così precisato le proprie conclusioni: Pt_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, così provvedere:
Preliminarmente:
- dichiarare non legittimata passiva in ordine alle domande restitutorie o Parte_2
risarcitorie che restano di competenza di Banca MPS.
Nel merito:
- riformare la sentenza n. 3902/2020 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.
1860/2012 dal Tribunale di Bari dott. Magaletti depositata e resa pubblica il 10/12/2020, e per l'effetto:
- dichiarare che il conto corrente n. 37028-76 presenta una esposizione a debito della
[...]
della somma di € 48.005,48; Controparte_1
- dichiarare non provata e quindi rigettare la domanda di rideterminazione del conto corrente
n. 15905 per mancanza di corretto supporto probatorio;
- in subordine dichiarare che la somma algebrica fra i due conti correnti oggetto di causa è pari alla somma di € 38.088,59 a debito della;
Controparte_1
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Gli appellati sono tutti rimasti contumaci, pur se ritualmente convenuti in giudizio.
*****
L'appello è fondato e deve dunque essere accolto.
Così come eccepito dall'appellante, il precetto espresso nella parte dispositiva della sentenza impugnata è manifestamente avulso ed incompatibile sotto il profilo logico con quanto invece in essa enunciato nella parte motiva laddove, pedissequamente facendo proprie le valutazioni del ctu, il Tribunale aveva così riassunto i rapporti economici tra le parti: saldo del c/c n.
37028-76, non affidato, in € 48.005,48 a debito della società attrice, mediante l'applicazione dei tassi di interesse pattuiti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi ed esclusa l'applicazione della sola c.m.s. sino al 2009; - saldo del c/c n. 15905,34, €
9.916,89 a credito della società.
Per cui, conseguentemente, la condanna a pagare inflitta alla appellante non risulta Pt_1
fondata su alcuna risultanza probatoria ed esorbita, anche, da quanto richiesto dagli appellati con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e merita di essere accolto, in quanto risponde al vero che la domanda introduttiva del giudizio spiegata dagli appellati contumaci è chiaramente sfornita del debito supporto probatorio documentale.
Gli odierni appellati non hanno depositato il contratto di conto corrente, e solo parte degli estratti conto, mentre il giudice di legittimità ha affermato, in tema di accertamento negativo, che chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento - regola che non soffre eccezioni nel caso di cui si dibatte.
In particolare, con la già richiamata sentenza n.30822/2018, la Suprema Corte ha chiarito che alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di Pt_1
contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti e il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori Pt_1
spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione.
La successiva sentenza n. 7895/2020 si pronuncia anche in relazione al filone interpretativo abbracciato da questa Corte di Appello, di cui la difesa di ha fatto cenno Controparte_1
in occasione della memoria conclusionale del 07/10/2020.
Con la richiamata decisione, in riforma di una sentenza proprio della Corte di Appello di Bari
– ove invece era ritenuto gravante comunque sulla banca convenuta l'onere della produzione degli estratti conto integrali del rapporto nel giudizio promosso da un correntista – è stato stabilito il principio di diritto per cui “ il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito
è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”. Il giudice di legittimità ha richiamato la precedente decisione n. 29050/19, secondo cui il correntista sarebbe onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.
Dunque, in forza dei principi esposti, la domanda incentrata sul secondo rapporto di conto corrente deve essere disattesa, posto che l'attrice ha omesso adeguatamente di dimostrare i propri assunti, trascurando di produrre il contratto da cui evincersi l'illegittimità delle condizioni applicate dall'istituto di credito.
****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in misura piena in favore di
MPS per il doppio grado – cui va rifusa anche la spesa relativa al contributo unificato - in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000, mentre sono liquidate secondo i valori minimi, e limitatamente al giudizio di secondo grado e con esclusione della fase di trattazione, in favore di rimanendo a carico Pt_2
degli appellati contumaci le spese di CTU del primo grado. Circa il secondo grado, la contumacia degli appellati giustifica l'esclusione della fase trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso sentenza n. 3902/2020 pronunciata il 20/12/2020 dal Tribunale di Bari, così provvede:
- dichiara la contumacia di , nonché di Controparte_1 [...]
ed ; Controparte_2 Controparte_3
- Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accerta che il conto corrente n. 37028-76 presenta una esposizione a debito a carico della Controparte_1
, per la somma di euro 48.005,48;
[...]
- Rigetta la domanda di rideterminazione del saldo del conto n.15905;
- Condanna gli appellati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore di MPS, liquidate, quanto al primo grado , in € 7.616,00 per compensi di avvocato, e, quando al presente grado di giudizio, in € 804,00 per spese ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, tutte oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP;
nonché in favore di per complessivi € 3.473,00,00 Pt_2
per compenso di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP.
- Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico degli appellati.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 05 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 141 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27 settembre 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(P. I.V.A. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Bari alla via De Rossi n.225, presso lo studio dell'avv. Carlo Capone, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico di quest'ultimo, Email_1
APPELLANTE
(P. I.V.A. ), Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Corato alla via Duomo n.6, presso lo studio dell'avv. Ettore
Quinto, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico di quest'ultimo, Email_2
TERZO INTERVENTORE
E (P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_3
del liquidatore e legale rappresentante p.t., nonché Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_3
) C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: contratto bancario, appello avverso la sentenza n.3902/2020 del 10/12/2020, del
Tribunale di Bari, pubblicata il 10/12/2020
Conclusioni
All'udienza del 27/09/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/02/2012 la , nonché Controparte_1
e in qualità di fideiussori della prima, Controparte_2 Controparte_3
convennero in giudizio la , chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente MPS n. 37002876 e Antonveneta n. 10910P
(rinominato dal 31.07.2006, n. 15905C) e dei costi illegittimamente annotati a debito per tutto il corso dei rapporti, e di provvedere alla riclassificazione dei suddetti conti corrente e alla rideterminazione dei relativi saldi finali.
Gli attori domandarono inoltre di pronunciare la nullità e l'espunzione, in particolare, delle fittizie antergazioni degli addebiti e postergazioni degli accrediti, con conseguente riordino cronologico delle operazioni in funzione della data della loro effettiva esecuzione;
degli addebiti per competenze (interessi, commissioni e spese così come capitalizzate) superiori alla soglia usuraria;
di tutte le voci a debito rivenienti dall'applicazione di interessi remuneratori e di mora, commissioni di massimo scoperto, spese comunque denominate, non concordate per iscritto ovvero non determinate nell'oggetto, con sostituzione automatica, per i soli interessi passivi, del tasso legale tempo per tempo vigente ovvero dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB;
ed infine, della capitalizzazione infra annuale delle competenze
(interessi, commissioni, anche di massimo scoperto, e spese).
Infine, parte attrice chiese la conseguente condanna della Banca convenuta al pagamento della somma rinveniente dalla somma algebrica dei menzionati conti corrente, al pagamento del risarcimento del maggior danno sofferto, e che fosse accertato e dichiarato che nulla era dovuto alla convenuta dai fideiussori in relazione ai contestati rapporti. Pt_1
La si costituì nel giudizio e chiese, in via preliminare, Parte_1
relativamente al c/c n. 37028-76 che fosse dichiarata prescritta la avversa domanda di ripetizione dell'indebito inerente alle somme addebitate sino al 17/03/2002; nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, ritenendo dunque valida ogni condizione economica applicata
Disposta c.t.u. contabile, all'udienza del 13/02/2019, precisate le conclusioni, la causa fu introitata per la decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 16/05/2019 la causa fu disposta una integrazione della consulenza, sul rilievo «…. – che incombe sull'attore la prova che gli addebiti operati sui conti correnti di cui
è causa siano stati eseguiti in mancanza di una valida causa giustificativa;
- che conseguentemente, non avendo gli attori assolto l'onere della prova sui medesimi incombente in ordine alla inesistenza o alla nullità delle clausole contestate nell'atto di citazione, deve ritenersi la validità delle stesse salvo che per quanto attiene la commissione di massimo scoperto applicate sino al secondo semestre del 2009;
- che il ricalcolo deve essere operato considerando il saldo risultante dal primo saldo disponibile, adoperando il raccordo laddove la documentazione in atti sia in parte mancante;
- che alla stregua del più recente orientamento della Corte di Cassazione influisce sulla rideterminazione del saldo l'usura originaria e non anche quella sopravvenuta;
- che si tiene conto dell'apertura di credito solo se convenuta in forma scritta con indicazione del limite massimo del fido».
Con la sentenza n. 3902/2020 del 10/12/2020, la controversia il Tribunale ha così pronunciato:
“dichiara che il c/c n. 37028-76 alla data del 30.09.2011 presenta un saldo a debito della
pari a - €.48.005,48 e che il c/c n. 1590-34 alla data Controparte_1
del 21.11.2008 presentava un saldo a credito della di Controparte_1
€.9.916,89; condanna la convenuta al pagamento della somma di €.48.005,48 oltre interessi legali dalla domanda;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio”.
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La sentenza è stata impugnata dal con atto di appello del 27/01/2021, Parte_1
l'appellante ha denunciato l'errore commesso dal primo giudice, atteso che l'unica decisione possibile alla luce delle domande attoree, alle eccezioni della convenuta e alle risultanze dalla
CTU, avrebbe dovuto portare a rideterminare il saldo del conto corrente n.37028-76, in € 48.005,48 a debito della società attrice, nonché a rideterminare il saldo del conto corrente n.
15905, accertando un saldo per € 9.916,89 in favore della predetta.
A dire dell'appellante, la condanna della convenuta al pagamento alla Controparte_1
della somma di € 48.005,48 risiede in errore materiale commesso
[...] dell'estensore, in quanto all'esito della consulenza è emerso che la banca è creditrice, e non debitrice, della somma di € 48.005,48 rinveniente dal saldo rideterminato del conto corrente n. 37028-76.
Inoltre, la domanda della Società attrice era tesa alla condanna della banca al pagamento della somma corrispondente alla somma algebrica dei rispettivi saldi finali dei conti, che avrebbe indefettibilmente dovuto essere sempre a credito della Parte_1 dell'importo di € 38.088,59 (- 48.005,48 + 9.916,89 = - 38.088,59).
Con il secondo motivo, l'istituto di credito ha censurato il fatto che, in ordine al conto corrente n.15905, la società attrice in primo grado non aveva depositato il contratto di conto corrente, ma solo parte degli estratti conto, sicché la domanda attorea non avrebbe dovuto essere accolta con riguardo alla richiesta di espunzione delle voci di commissione massimo scoperto, in ossequio al precetto predicato dalla Suprema Corte, per cui "alle controversie tra e Pt_1
correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti e il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è Pt_1
gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione" (Cass. n. 30822 del 28/11/18).
In applicazione del principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ha sostenuto l'appellante, quando il correntista intende contestare le risultanze del saldo di conto corrente, e domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno il contratto di conto corrente e gli estratti conto integrali, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Nel corso del secondo grado si è altresì costituita in giudizio ex art 111 c.p.c., con comparsa del 11/10/2021, la affermando che, con effetti Parte_2
giuridici a far data dal 01/12/2020, la si era scissa in Parte_1
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività, comprendente gli Pt_2
elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a BMPS dalla scissione infragruppo di
[...] , e pertanto essa era divenuta esclusiva Controparte_4
titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da BMPS nei confronti di , rimanendo invece Controparte_1
escluse le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da BMPS anteriormente alla scissione.
Amco ha altresì precisato di aver, in data 04/02/2021, conferito procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a “ ” (già ”, e di essere l'unico Controparte_5 Controparte_6
soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato da Pt_1 [...]
nei confronti di , e di riportarsi Parte_1 Controparte_1
e fare proprie le ragioni difensive sostenute dal predetto istituto di credito nel corso del giudizio.
Con atto del 10/12/2024, ha così precisato le proprie conclusioni: Pt_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, così provvedere:
Preliminarmente:
- dichiarare non legittimata passiva in ordine alle domande restitutorie o Parte_2
risarcitorie che restano di competenza di Banca MPS.
Nel merito:
- riformare la sentenza n. 3902/2020 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.
1860/2012 dal Tribunale di Bari dott. Magaletti depositata e resa pubblica il 10/12/2020, e per l'effetto:
- dichiarare che il conto corrente n. 37028-76 presenta una esposizione a debito della
[...]
della somma di € 48.005,48; Controparte_1
- dichiarare non provata e quindi rigettare la domanda di rideterminazione del conto corrente
n. 15905 per mancanza di corretto supporto probatorio;
- in subordine dichiarare che la somma algebrica fra i due conti correnti oggetto di causa è pari alla somma di € 38.088,59 a debito della;
Controparte_1
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Gli appellati sono tutti rimasti contumaci, pur se ritualmente convenuti in giudizio.
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L'appello è fondato e deve dunque essere accolto.
Così come eccepito dall'appellante, il precetto espresso nella parte dispositiva della sentenza impugnata è manifestamente avulso ed incompatibile sotto il profilo logico con quanto invece in essa enunciato nella parte motiva laddove, pedissequamente facendo proprie le valutazioni del ctu, il Tribunale aveva così riassunto i rapporti economici tra le parti: saldo del c/c n.
37028-76, non affidato, in € 48.005,48 a debito della società attrice, mediante l'applicazione dei tassi di interesse pattuiti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi ed esclusa l'applicazione della sola c.m.s. sino al 2009; - saldo del c/c n. 15905,34, €
9.916,89 a credito della società.
Per cui, conseguentemente, la condanna a pagare inflitta alla appellante non risulta Pt_1
fondata su alcuna risultanza probatoria ed esorbita, anche, da quanto richiesto dagli appellati con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e merita di essere accolto, in quanto risponde al vero che la domanda introduttiva del giudizio spiegata dagli appellati contumaci è chiaramente sfornita del debito supporto probatorio documentale.
Gli odierni appellati non hanno depositato il contratto di conto corrente, e solo parte degli estratti conto, mentre il giudice di legittimità ha affermato, in tema di accertamento negativo, che chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento - regola che non soffre eccezioni nel caso di cui si dibatte.
In particolare, con la già richiamata sentenza n.30822/2018, la Suprema Corte ha chiarito che alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di Pt_1
contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti e il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori Pt_1
spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione.
La successiva sentenza n. 7895/2020 si pronuncia anche in relazione al filone interpretativo abbracciato da questa Corte di Appello, di cui la difesa di ha fatto cenno Controparte_1
in occasione della memoria conclusionale del 07/10/2020.
Con la richiamata decisione, in riforma di una sentenza proprio della Corte di Appello di Bari
– ove invece era ritenuto gravante comunque sulla banca convenuta l'onere della produzione degli estratti conto integrali del rapporto nel giudizio promosso da un correntista – è stato stabilito il principio di diritto per cui “ il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito
è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”. Il giudice di legittimità ha richiamato la precedente decisione n. 29050/19, secondo cui il correntista sarebbe onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.
Dunque, in forza dei principi esposti, la domanda incentrata sul secondo rapporto di conto corrente deve essere disattesa, posto che l'attrice ha omesso adeguatamente di dimostrare i propri assunti, trascurando di produrre il contratto da cui evincersi l'illegittimità delle condizioni applicate dall'istituto di credito.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in misura piena in favore di
MPS per il doppio grado – cui va rifusa anche la spesa relativa al contributo unificato - in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000, mentre sono liquidate secondo i valori minimi, e limitatamente al giudizio di secondo grado e con esclusione della fase di trattazione, in favore di rimanendo a carico Pt_2
degli appellati contumaci le spese di CTU del primo grado. Circa il secondo grado, la contumacia degli appellati giustifica l'esclusione della fase trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso sentenza n. 3902/2020 pronunciata il 20/12/2020 dal Tribunale di Bari, così provvede:
- dichiara la contumacia di , nonché di Controparte_1 [...]
ed ; Controparte_2 Controparte_3
- Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accerta che il conto corrente n. 37028-76 presenta una esposizione a debito a carico della Controparte_1
, per la somma di euro 48.005,48;
[...]
- Rigetta la domanda di rideterminazione del saldo del conto n.15905;
- Condanna gli appellati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore di MPS, liquidate, quanto al primo grado , in € 7.616,00 per compensi di avvocato, e, quando al presente grado di giudizio, in € 804,00 per spese ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, tutte oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP;
nonché in favore di per complessivi € 3.473,00,00 Pt_2
per compenso di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP.
- Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico degli appellati.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 05 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE