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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr.10415/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Piazza Leoni n. 67, (C.F. ) con domicilio eletto presso lo C.F._1
studio dall' Avv. Angela Di Giorgi - PEC: Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza.
Mediante deposito nel fascicolo telematico del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza (Prot. RDC 2021 – 4256047 del 18.03.2022) e del CP_1
provvedimento di indebito del 09.03.2023; per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza dal mese di dicembre 2021, con conseguente condanna dell' ad erogare la CP_1
prestazione dalla sospensione e sino alla data stabilita per legge;
compensa tra le parti le spese di lite. Pone sull'Erario le spese della ricorrente, ammessa al patrocinio a carico dello
Stato, liquidandole con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2024, la proponente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione del reddito di cittadinanza a decorrere dal mese di dicembre 2021 e quindi annullare o dichiarare
CP_ illegittimo i provvedimenti dell' diretti a ripetere le somme a tal fine corrisposte. Chiedeva altresì la condanna dell' al Controparte_2
pagamento delle somme spettanti a titolo di reddito di cittadinanza a far data da dicembre 2021 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo.
CP_ Con provvedimento del 18.03.2022 l' aveva comunicato alla ricorrente la revoca del reddito di cittadinanza per “Accertamento di false dichiarazioni rese nell'stanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione reddito o patrimonio inerenti al nucleo. Omessa indicazione in DSU (QUADRO FC3) di cespiti immobiliari come da visura storica” e con successivo provvedimento del
9.3.2023 aveva richiesto di restituire quanto percepito a tale titolo per il periodo dicembre 2021 – febbraio 2022. Avverso tali provvedimenti aveva immediatamente preso posizione l'odierna ricorrente rappresentando che i cespiti immobiliari non indicati nella DSU erano di esiguo valore economico e l'appartamento sito in Palermo, già appartenente alla propria madre, era caduto in successione con i fratelli ma che stava provvedendo a rinunciare alla quota parte di eredità.
Allegava visura storica.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva depositando CP_1
memoria e chiedendo il rigetto della domanda atteso che nella DSU non erano stati indicati i cespiti immobiliari e ciò aveva determinato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge 26/2019, la revoca della prestazione e la restituzione di quanto indebitamente percepito. La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note depositate
CP_ e dall' in calce alla comparsa, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , conv. in L. 26/2019 del 28 marzo 2019, n. 26 stabilisce che «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa.
Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1…..”.
Il IV comma dell'art. 7 dispone: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Nel caso di specie emerge che parte ricorrente ha omesso di indicare nel quadro
FC3 i cespiti immobiliari di cui è proprietaria.
Orbene sul punto le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale venutasi a creare nella giurisprudenza di legittimità e di merito) con la sentenza numero 49686 del 13 dicembre 2023 hanno statuito che “le omesse o false dichiarazioni di informazione contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integra il delitto di cui all'articolo 7 di del 28 gennaio 2019 numero 4 convertito in legge 28
Marzo e 2019 numero 26 solo se funzionale ad ottenere un beneficio non spettando però spettando e misura superiore a quella di legge”.
Detta pronuncia esplica i suoi effetti anche sotto il profilo civilistico dovendosi verificare in concreto se le oggettive discordanze fra il dichiarato e il vero influiscono sull'an e/o sul quantum della prestazione.
Dall'interpretazione della norma in sede di legittimità è possibile desumere che per determinare la revoca del beneficio già concesso, i dati omessi devono essere essenziali ai fini della domanda del reddito di cittadinanza, nel senso che la loro valutazione preclude la concessione del beneficio (si legge infatti nell'art. 7, comma 4, DL 4/2019 “la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza”). Nel caso in esame i dati omessi non incidono sulla sussistenza dei presupposti richiesti per la sussistenza del diritto, essendo emerso dalle visure catastali che la ricorrente è proprietaria di piccoli spezzoni di terreno con fabbricato diruto in
Campofelice di Roccella e di 1/24 di un fabbricato per civile abitazione in
Palermo i cui valori, attese le rendite catastali indicate, non superano certamente la soglia di € 30,000.
Con una recente sentenza (n. 1369 del 28/02/2023, in De Jure), che si ritiene di condividere, il Tribunale di Napoli, in un caso del tutto analogo a quello in esame, ha ritenuto che è legittima l'erogazione del reddito di cittadinanza, quando le dichiarazioni omesse e non veritiere (in relazione al reddito da immobile destinato a casa di abitazione e ad altri cespiti) non comportano che il beneficio sia stato erogato indebitamente (in quanto i redditi non dichiarati non fanno superare i limiti reddituali prefissati), con conseguente insussistenza della pretesa restitutoria
CP_ da parte dell'
Ne deriva che la domanda merita accoglimento.
Ritenuto che la dichiarazione rese dalla ricorrente era incompleta, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Eppoichè la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i compensi della difesa, liquidati con separato decreto, vanno posti a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta dell'11.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente