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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile,
composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott.ssa Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 563/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 2.04.25, promossa da
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FINOCCHIO ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA
MATTEO GIBERTI N. 7 VERONA, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
contro
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BARBIERI CARLO, elettivamente domiciliata in VIA
BERNARDO DE CANAL N. 6, MANTOVA, presso il menzionato
Pag. 1 di 10 difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, riformare
integralmente la sentenza n. n. 943/2022, pubblicata il 07/12/2022,
R.G. n. 4033/2019 del Tribunale di Mantova, non notificata, laddove
ha respinto le domande attoree e per l'effetto in accoglimento dei motivi
d'appello, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di
primo grado, che appresso si riportano 1) In via principale nel merito:
rigettare l'opposizione proposta siccome del tutto infondata in fatto ed
in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1467/2019 D.I., n. 2747/2019 R.G. emesso in data 09.10.2019 dal
Tribunale di Mantova, ovvero, pronunciare condanna a carico della
Sig.ra al pagamento in favore della Rag. Controparte_1 Pt_1
della somma contenuta nel decreto ingiuntivo, per sorte
[...]
capitale, per compensi oltre il rimborso forfettario, per anticipazioni,
oltre IVA e CPA, oltre agli interessi moratori ex art. 4 D.Lgs 231/02,
sino all'effettivo soddisfo, nonché rimborsi e risarcimenti ai sensi degli
art. 6 e art. 10 D.lgs 231/02; 2) condannare la sig.ra Controparte_1
a risarcire tutti i danni subiti dalla rag. da liquidarsi in Parte_1
via equitativa, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
Pag. 2 di 10 c.p.c.; 3) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali,
oltre IVA, CPA e spese generali, del presente giudizio”. Con vittoria di
spese e compensi di causa per tutti i gradi di giudizio.
In via istruttoria
- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte
rassegnate con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. di data
22.02.2021, in particolare per l'ammissione della prova per testi sulle
circostanze e con i testi ivi indicati.
Per parte appellata
In via preliminare di merito: ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dichiararsi la
inammissibilità dell'appello siccome manifestamente infondato.
Nel merito: rigettarsi l'appello siccome infondato. In ogni
caso: con condanna alla rifusione integrale delle spese di lite per la
soccombenza processuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1467/2019 che la condannava al pagamento di €
11.123,31 oltre interessi e spese, a titolo di compenso maturato dalla ragioniera per la consulenza fiscale prestata in suo favore Parte_1
nel periodo 2004-2011 per € 9.311,89 come da fattura n.38 del 13
agosto 2014; nonché di € 1.811,42 quale erede nella quota di 1/3 del
Pag. 3 di 10 credito vantato verso il coniuge negli anni 2003-2009 per Persona_1
attività di consulenza fiscale, tributaria, previdenziale e del lavoro, del complessivo importo di € 5.434,26 come da fattura n. 37 del 13 agosto
2014.
Il Tribunale di Mantova accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava CP_1
al pagamento del solo credito di € 1.118,25 a titolo ereditario,
[...]
maggiorato di interessi al tasso legale ( ex art. 1284 comma I c.c.)
decorrenti dalla data della domanda al saldo.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
I debiti sorti anteriormente al 20 aprile 2007 erano estinti per intervenuta prescrizione decennale, eccepita dall'ingiunta, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla lettera inviata a il 20 aprile 2017. Controparte_1
Non erano idonei all'interruzione della prescrizione i fax datati 10.3.2010 e 7.6.2011, poiché la creditrice stessa, nella comparsa conclusionale, aveva dedotto che erano stati inviati all'utenza telefonica dell'azienda del defunto , che era stata poi assunta dal Persona_2
figlio.
Il documento di riepilogo dei crediti sottoscritto da CP_1
non costituiva riconoscimento di debito, idoneo
[...]
all'interruzione della prescrizione in quanto non conteneva una diffida di pagamento.
Pag. 4 di 10 Sui crediti sorti successivamente aveva Controparte_1
dedotto che l'incarico alla ragioniera di curare la contabilità della sua ditta era stato conferito dal marito.
Nessun documento provava il contrario;
la teste aveva Tes_1
ricordato che il cliente dello studio era . Persona_2
Da tale compendio il Tribunale ha ritenuto che CP_1
era debitrice della quota parte di un terzo del debito del
[...]
defunto, per le sole attività documentate, per un totale di € 430,26, oltre interessi legali ex art. 1284 comma I c.c. dal domanda al saldo, somme attualizzate in € 1.118,25.
La sentenza era appellata da Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnativa. Controparte_1
All'udienza del 02/04 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure le aveva attribuito l'onere di provare la riconducibilità dell'utenza fax a;
sostiene che l'appellata non CP_1
aveva mai negato che il numero di fax destinatario delle due comunicazioni le appartenesse, pertanto deve presumersi la corretta ricezione.
Con il secondo motivo impugna l'accoglimento dell'eccezione di
Pag. 5 di 10 intervenuta prescrizione laddove il Tribunale ha negato che il documento sottoscritto dall'appellata il 15.6.2017 costituiva riconoscimento di debito, idoneo all'interruzione in quanto provava che era debitrice personalmente per € 2.847,74 e quale erede del sig. Per_1
per € 3.851,40.
[...]
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza in merito alla quantificazione del debito antecedente il decesso del sig. , per il Per_1
quale il Tribunale limita la condanna ad € 1.118,25.
Deduce che l'eccezione di prescrizione deve essere superata e che debba essere riconosciuta all'appellante una somma complessiva pari ad € 6.669,14 di cui € 2.847,74 per attività personali ed € 3.851,40 per attività imputabili al marito defunto.
Con il quarto motivo ritiene che il Tribunale abbia ingiustamente escluso anche le prestazioni professionali rese successivamente alla morte del marito a titolo di assistenza alla successione per € 2.850, per la redazione mod. 730/2011 per € 350,00, le spese di Controparte_1
segreteria per € 320,00, prestazioni indicate alla pag. 2 del doc. 19.
Con il quinto motivo chiede che venga riconosciuto al proprio credito il tasso degli interessi moratori previsti dall'art. 1284, IV co. c.c.
Col sesto motivo impugna la compensazione delle spese, allegando che la riforma della sentenza comporta la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
-.- Pag. 6 di 10 I primi tre motivi, che mirano al rigetto dell'eccezione di prescrizione accolta dal primo giudice, possono essere trattati congiuntamente.
I crediti maturati anteriormente all'invio della lettera ricevuta dall'appellata il 20 aprile 2017 si sono estinti per prescrizione decennale;
le argomentazioni addotte dall'appellante per ottenere la riforma della sentenza impugnata non possono essere accolte.
L'onere della prova dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale grava sulla creditrice.
a tal fine, non può avvalersi dei fax datati 10.3.2010 e Parte_1
7.6.2011 presso l'utenza che era- per sua stessa ammissione- relativa alla ditta del coniuge, in ragione della tempestiva contestazione dell'avvenuta ricezione sollevata nella prima difesa utile (in sede di udienza di prima comparizione tenutasi in forma scritta).
E' provato che la moglie non era subentrata nella titolarità della ditta,
che era stata assunta dal figlio, né risulta che abbia mantenuto una frequentazione del luogo.
L'appellante non può pertanto giovarsi della presunzione di conoscenza della dichiarazione inviata all'indirizzo del destinatario prevista dall'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario che, sebbene non deve necessariamente coincidere con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi
(sede), deve essere un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto,
Pag. 7 di 10 rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo.
A titolo di riconoscimento di debito invoca la sottoscrizione da parte dell'appellata di un documento ove, sotto l'intestazione D.P. Impianti,
vi è una colonna intitolata “documento consegnato” e riempita con la locazione “prospetto compensi da pagare a 2002/2008 CP_2
€ 2847,74 3.851” Controparte_1 Persona_1
con questa dichiarazione ha dato atto di aver ricevuto Controparte_1
il prospetto.
La scrittura privata, indipendentemente dal momento in cui fu apposta la dicitura (prima o dopo la sottoscrizione del documento) prova una dichiarazione che non può essere qualificata riconoscimento di debito,
mancando del requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità “
dell'intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine una dichiarazione univoca tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità
diverse “( V Cass. 5549/21).
Il quarto motivo non può essere accolto.
L' appellante chiede la condanna dell'appellata al pagamento di compensi per le attività prestate successivamente alla morte del coniuge, in primo luogo, per la consulenza relativa alla successione di
, provata dall'atto a rogito notaio dott. Persona_1 Persona_3
di Mantova del 30.10.2009, che riporta “i comparenti dichiarano di attribuire, come attribuiscono, sulla base della perizia di stima a firma della rag. allegata al ricorso sopra citato alla quota parte Parte_1
Pag. 8 di 10 della signora il valore di € 319,69” . Parte_2
Il credito, in assenza di alcuna miglior specificazione del titolo,
costituito da una perizia non prodotta, non è provato.
Per gli altri due crediti il motivo è privo del requisito di specificità
richiesto dall'art. 342 c.p.c., poiché nulla oppone alle argomentazioni adottate dal Tribunale nella sentenza oggetto di appello per rigettare la richiesta.
Il quinto motivo va accolto.
Il saggio degli interessi legali in tema di compensi per prestazioni professionali è quello moratorio di cui all'art. 1284 comma IV c.c.
poiché la condotta debitore che contesta in giudizio l'esistenza del credito costituisce colpevole ritardo nell'adempimento ( V;
cass.
33198/24).
Il parziale accoglimento dell'appello impone un nuovo esame della sorte delle spese processuali dell'intero procedimento, da effettuarsi in base all'esito complessivo del giudizio.
La sentenza resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione n.
32061/22 prevede che “ in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, può giustificarsi la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
Pag. 9 di 10 L'appellate è soccombente nella domanda di condanna di CP_1
al pagamento dei compensi richiesti jure proprio, mentre è
[...]
parzialmente vittoriosa per la domanda proposta jure haereditatis, si configura quindi l'ipotesi di parziale soccombenza reciproca che consente la compensazione per l'intero delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 943/2022 del Tribunale di Mantova, così
provvede:
accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
che nel resto conferma, condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 1.118,25 oltre agli interessi di cui all'art. Parte_1
1284 comma IV c.c. decorrenti dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
compensa per l'intero le spese di entrambi i gradi tra le parti.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
LA CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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