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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3857/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso all'udienza del 6.6.2025 promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
Email_1
contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Francesca Mosciaro
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
t Email_3
Con ricorso depositato in data 16.10.2017 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179005965110000 con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420080000086465000.
Ha eccepito la nullità dell'opposta intimazione per omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto nonché per difetto di motivazione e di sottoscrizione e nel merito, ha dedotto la prescrizione del credito in ragione del tempo trascorso successivamente all'eventuale notifica dell'atto impositivo prodromico.
Si sono costituiti in giudizio e , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_3 CP_4 dell'opposizione e la carenza di legittimazione passiva e concludendo, nel merito, per l'infondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_3
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
Ciò premesso, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato vizi contenutistici (difetto di motivazione, assenza di sottoscrizione e omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi) e l'omessa notifica dell'atto prodromico al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo esecutivo che si assume mai notificato: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di notificazione dell'atto presupposto. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò chiarito in diritto, l'opposizione risulta inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 16.10.2017, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 15.9.2017 (cfr. relata di notifica in allegati ricorrente).
Quanto all'opposizione a carattere recuperatorio – cosiddetta tale a fronte della deduzione di parte ricorrente di avere avuto contezza della cartella di pagamento solo a seguito della notifica dell'atto di intimazione- la stessa deve essere rigettata in ragione dell'evidenza documentale.
Ed infatti, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, deve evidenziarsi che la cartella esattoriale, sottesa all'avviso qui impugnato, risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata a mezzo posta in data 12.2.2008 (cfr. avviso di ricevimento recante numero della cartella di pagamento in allegati Ader).
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta -in mancanza della tempestiva impugnazione dello stesso entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 1999) e, pertanto, la conseguente preclusione processuale dell'eccezione di prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale tra la data di maturazione degli stessi e la data di notifica della cartella di pagamento, come correttamente fatto rilevare anche dagli Enti resistenti.
Resta da valutare, dunque, il motivo di opposizione consistente nella prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo, che si qualifica in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è fondata.
Ed invero, in assenza di prova di validi atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento notificata il 12.2.2008, risulta ampiamente decorso il termine pacificamente quinquennale di prescrizione delle pretese contributive al momento della notifica dell'intimazione per cui è causa
(15.9.2017).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, senza fase istruttoria). CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420179005965110000 con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420080000086465000;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 6.6.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.