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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 914/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. BALDINO FLAVIANA, con domicilio in VIA Parte_1
MEUCCIO RUINI N.6, 42124 REGGIO NELL'EMILIA, e Parte_2 con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI GIULIANA con domicilio eletto in VIA CISALPINA N. 36, 42124 REGGIO EMILIA,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, ex art.737 c.p.c. e 8, n.2, dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121, depositato in data 22.10.2024,
e hanno chiesto di dichiarare efficace nella Repubblica Parte_1 Parte_2
Italiana la sentenza definitiva del 26.10.2021 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 22.2.2022 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Reggio Emilia l'8.12.2016 tra i ricorrenti, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile di Reggio Emilia n. 108 parte 2 serie A anno 2016.
Nel procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero.
2. - A norma dell'art. 8 n. 2 l. n. 121 del 1985, le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari, pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sono delibabili ove ricorra oltre alle condizioni di cui alle lett. a)
e b) - competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio pagina 1 di 3 celebrato in conformità alle prescrizioni del primo comma dello stesso articolo;
osservanza nel giudizio dinanzi ai tribunali ecclesiastici dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritto di difesa delle parti - anche la condizione prevista dalla lett. c) e cioè che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995, successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del 1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985 (Cassazione civile sez. I,
05 marzo 2009, n. 5292). La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).
3. - Sussiste, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte, perché la sentenza di cui si chiede la delibazione deve avere attuazione, mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del
Comune di Reggio Emilia.
4. - Ricorrono, poi, tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n. 121 per la dichiarazione di efficacia, nell'ordinamento giuridico italiano, della sentenza di nullità di matrimonio sopra indicata.
5. - In particolare, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
6. - Dai documenti prodotti risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
7. - Da tali documenti risulta inoltre che dinanzi al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie ragioni e che la nullità del matrimonio è stata dichiarata per incapacità a contrarre matrimonio ai sensi del can. 1095 nn.
2-3 da parte dell'uomo convenuto in causa. La causa è stata iniziata dalla moglie che sosteneva la nullità del matrimonio a motivo dell'incapacità a contrarre matrimonio di entrambi ai sensi del can. 1095 nn. 2-3 CIC/83.
Parte convenuta ha sottoscritto mandato congiunto. Il Difensore del vincolo ha richiesto il procedimento processuale ordinario. Sono state depositate previamente all'istruttoria dure relazioni di parte e il Preside ha ssunto la perizia redatta dalla dott.ssa Per_1
Il decreto di pubblicazione degli atti è del 21.6.2021, al quale ha fatto seguito la conclusione della fase istruttoria.
8. Il can. 1095 2-3 CIC/83 riferisce che sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio (2°) e coloro che sono affetti da difetti psichici che impediscono di assumere gli obblighi essenziali del vincolo stesso (3°). La maturità di giudizio ( discretio iudicii) è difettosa quando si verifica una delle seguenti condizioni:
1) la conoscenza intellettuale riguardante il consenso matrimoniale è difettosa o insufficiente;
2) il contraente non ha ancora maturato una conoscenza critica adeguata all'obbligo contrattuale;
3) l'uno o l'altro contraente mancano della libertà interna e cioè della capacità di deliberare con volontà autonoma.
pagina 2 di 3 Soltanto il grave difetto della discrezione di giudizio invalida il consenso. Nel caso di specie, risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in tempi brevi “con molta fretta e superficialità”, in età adulta, unendo due famiglie complesse ed hanno costruito “una relazione coniugale troppo frettolosa, poco pensate e non sufficientemente valutata”… “non si può certo parlare di un amore maturo e ponderato”. La dottoressa ritiene il matrimonio contratto “con Per_1 immaturità” da parte di entrambi, condizionati anche dal bisogno di avere accanto qualcuno per farsi accudire, con il preponderante desiderio del soddisfacimento dei propri bisogni personali, scontrandosi poi fin da subito con la realtà, coinvolgendo anche i figli.
Il ricorso per la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha riconosciuto la nullità del matrimonio per incapacità nei termini sopra riferiti è stato proposto dalle parti congiuntamente.
9. – Il giudice ecclesiastico, sulla base dell'attività istruttoria anche tecnica svolta, ha ritenuto la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio di entrambi ai sensi del can. 1095 nn. 2-3
CIC/83. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 15/06/2012, n. 9844) “in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (confermata, nella specie, la sentenza che aveva dichiarato efficace nel territorio italiano la sentenza del tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato nullo il matrimonio, per una condizione di sostanziale immaturità del marito, tanto grave da escludere un valido consenso matrimoniale e da essere suscettibile di percezione e di valutazione nel suo esistere).
Nel caso in esame il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio per incapacità di entrambi e, dinanzi a questa Corte, la declaratoria di esecutività è stata chiesta congiuntamente.
La richiesta congiunta delle parti esclude la sussistenza di una possibile situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla delibazione costituita della prolungata convivenza 'come coniugi' (v. Cassazione civile sez. un. 17/07/2014 n. 16379 e 16380). Nessuna contrarietà della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico italiano è dunque ravvisabile nel caso in esame.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna, con l'intervento del P.G., dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del 26.10.2021 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 22.2.2022 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario tra e Parte_2 Parte_1 celebrato in Reggio Emilia l'8.12.2016 e trascritto nel registro dello stato civile di Reggio Emilia n. 108 parte 2 serie A anno 2016;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune anzidetto di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile il 7.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 914/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. BALDINO FLAVIANA, con domicilio in VIA Parte_1
MEUCCIO RUINI N.6, 42124 REGGIO NELL'EMILIA, e Parte_2 con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI GIULIANA con domicilio eletto in VIA CISALPINA N. 36, 42124 REGGIO EMILIA,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, ex art.737 c.p.c. e 8, n.2, dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121, depositato in data 22.10.2024,
e hanno chiesto di dichiarare efficace nella Repubblica Parte_1 Parte_2
Italiana la sentenza definitiva del 26.10.2021 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 22.2.2022 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Reggio Emilia l'8.12.2016 tra i ricorrenti, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile di Reggio Emilia n. 108 parte 2 serie A anno 2016.
Nel procedimento è intervenuto il Pubblico Ministero.
2. - A norma dell'art. 8 n. 2 l. n. 121 del 1985, le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari, pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sono delibabili ove ricorra oltre alle condizioni di cui alle lett. a)
e b) - competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio pagina 1 di 3 celebrato in conformità alle prescrizioni del primo comma dello stesso articolo;
osservanza nel giudizio dinanzi ai tribunali ecclesiastici dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritto di difesa delle parti - anche la condizione prevista dalla lett. c) e cioè che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995, successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del 1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del concordato lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985 (Cassazione civile sez. I,
05 marzo 2009, n. 5292). La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7 c.p.c.).
3. - Sussiste, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte, perché la sentenza di cui si chiede la delibazione deve avere attuazione, mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del
Comune di Reggio Emilia.
4. - Ricorrono, poi, tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n. 121 per la dichiarazione di efficacia, nell'ordinamento giuridico italiano, della sentenza di nullità di matrimonio sopra indicata.
5. - In particolare, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
6. - Dai documenti prodotti risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
7. - Da tali documenti risulta inoltre che dinanzi al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie ragioni e che la nullità del matrimonio è stata dichiarata per incapacità a contrarre matrimonio ai sensi del can. 1095 nn.
2-3 da parte dell'uomo convenuto in causa. La causa è stata iniziata dalla moglie che sosteneva la nullità del matrimonio a motivo dell'incapacità a contrarre matrimonio di entrambi ai sensi del can. 1095 nn. 2-3 CIC/83.
Parte convenuta ha sottoscritto mandato congiunto. Il Difensore del vincolo ha richiesto il procedimento processuale ordinario. Sono state depositate previamente all'istruttoria dure relazioni di parte e il Preside ha ssunto la perizia redatta dalla dott.ssa Per_1
Il decreto di pubblicazione degli atti è del 21.6.2021, al quale ha fatto seguito la conclusione della fase istruttoria.
8. Il can. 1095 2-3 CIC/83 riferisce che sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio (2°) e coloro che sono affetti da difetti psichici che impediscono di assumere gli obblighi essenziali del vincolo stesso (3°). La maturità di giudizio ( discretio iudicii) è difettosa quando si verifica una delle seguenti condizioni:
1) la conoscenza intellettuale riguardante il consenso matrimoniale è difettosa o insufficiente;
2) il contraente non ha ancora maturato una conoscenza critica adeguata all'obbligo contrattuale;
3) l'uno o l'altro contraente mancano della libertà interna e cioè della capacità di deliberare con volontà autonoma.
pagina 2 di 3 Soltanto il grave difetto della discrezione di giudizio invalida il consenso. Nel caso di specie, risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in tempi brevi “con molta fretta e superficialità”, in età adulta, unendo due famiglie complesse ed hanno costruito “una relazione coniugale troppo frettolosa, poco pensate e non sufficientemente valutata”… “non si può certo parlare di un amore maturo e ponderato”. La dottoressa ritiene il matrimonio contratto “con Per_1 immaturità” da parte di entrambi, condizionati anche dal bisogno di avere accanto qualcuno per farsi accudire, con il preponderante desiderio del soddisfacimento dei propri bisogni personali, scontrandosi poi fin da subito con la realtà, coinvolgendo anche i figli.
Il ricorso per la delibazione della sentenza ecclesiastica che ha riconosciuto la nullità del matrimonio per incapacità nei termini sopra riferiti è stato proposto dalle parti congiuntamente.
9. – Il giudice ecclesiastico, sulla base dell'attività istruttoria anche tecnica svolta, ha ritenuto la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio di entrambi ai sensi del can. 1095 nn. 2-3
CIC/83. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 15/06/2012, n. 9844) “in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (confermata, nella specie, la sentenza che aveva dichiarato efficace nel territorio italiano la sentenza del tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato nullo il matrimonio, per una condizione di sostanziale immaturità del marito, tanto grave da escludere un valido consenso matrimoniale e da essere suscettibile di percezione e di valutazione nel suo esistere).
Nel caso in esame il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio per incapacità di entrambi e, dinanzi a questa Corte, la declaratoria di esecutività è stata chiesta congiuntamente.
La richiesta congiunta delle parti esclude la sussistenza di una possibile situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla delibazione costituita della prolungata convivenza 'come coniugi' (v. Cassazione civile sez. un. 17/07/2014 n. 16379 e 16380). Nessuna contrarietà della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico italiano è dunque ravvisabile nel caso in esame.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna, con l'intervento del P.G., dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del 26.10.2021 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 22.2.2022 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario tra e Parte_2 Parte_1 celebrato in Reggio Emilia l'8.12.2016 e trascritto nel registro dello stato civile di Reggio Emilia n. 108 parte 2 serie A anno 2016;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune anzidetto di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile il 7.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
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