Sentenza breve 19 maggio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10393 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10393/2025REG.PROV.COLL.
N. 05853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5853 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Petrocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Mentana (RM), via Marsala, n. 18;
contro
la Fondazione Policlinico Tor VE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9560/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione Policlinico Tor VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. RT AR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti nell’Area degli Operatori/Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario, specificamente per il profilo di operatore socio sanitario (OSS), indetto dalla Fondazione Policlinico Tor VE (Gazzetta Ufficiale n. 71/2023).
La sig.ra -OMISSIS-è risultata idonea nella graduatoria di merito approvata con delibera n. 1513 del 25 novembre 2024. La predetta graduatoria è stata rettificata una prima volta con D.C.S. n. 38 del 10 gennaio 2025, ed una seconda volta con Deliberazione n. 225 del 20 febbraio 2025 e l’odierna esponente è risultata infine posizionata al n. 6630 della graduatoria.
2. Con ricorso proposto di fronte al TAR Lazio, notificato in data 6 marzo 2025, la sig.ra -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento della graduatoria finale di merito rettificata con D.C.S. n. 38 del 10 gennaio 2025, per la parte in cui collocava la ricorrente al numero 6630 della graduatoria generale senza il riconoscimento del requisito di riserva e, in via accessoria, tutti gli atti presupposti, collegati, preordinati e conseguenti se ritenuti lesivi. Tra questi, in particolare, la delibera n. 1513 del 25 novembre 2024 (la prima graduatoria, ritenuta provvisoria), e lo stesso bando di concorso, qualora fosse interpretato in senso sfavorevole escludendo l’accesso alla riserva per mancata allegazione dei titoli.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che l’Amministrazione non le aveva riconosciuto la riserva ex legge n. 68 del 1999, nonostante la sua condizione di profuga italiana rimpatriata fosse stata indicata nella domanda di partecipazione.
3. Il TAR, con sentenza n. 9560 del 2025, ha dichiarato l’appello inammissibile, per mancata o comunque tardiva impugnazione della prima graduatoria pubblicata il 25 novembre 2024.
Secondo il giudice di primo grado, non era sufficiente l’impugnazione della successiva rettifica della graduatoria del 10 gennaio 2025. Infatti, anche qualora si fosse ritenuto fondato il ricorso avverso la graduatoria rettificata, questo avrebbe comportato la reviviscenza della prima graduatoria che, quindi, non sarebbe stata travolta dall’annullamento.
4. Avverso la predetta sentenza la sig.ra -OMISSIS-ha proposto appello, con istanza di misure cautelari.
L’appellante deduce che la graduatoria di cui alla Deliberazione n. 38 del 10 gennaio 2025 è stata adottata a seguito di un riesame della posizione di tutti i concorrenti, il cui avvio era stato previamente comunicato dall’Amministrazione con specifico avviso pubblico.
Ne consegue che tale graduatoria, lungi dall’essere qualificabile come atto meramente confermativo (o di rettifica di alcune specifiche posizioni), avrebbe completamente sostituito quella del 25 novembre 2024, la cui mancata tempestiva impugnazione non avrebbe, dunque, dovuto determinare l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Nel merito, l’appellante ribadisce che, a causa della condizione di profuga italiana rimpatriata (art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999), avrebbe dovuto essere inserita nella quota di riserva specificamente prevista dal bando.
L’appellante riconosce di non aver allegato la documentazione secondo quanto previsto dal bando, ma afferma che le successive istruzioni per la compilazione online non includevano la certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva tra i documenti da allegare a pena di esclusione o non valutazione. In ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
5. Si è costituita la Fondazione Policlinico Tor VE, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Fondazione, oltre a insistere sull’inammissibilità del ricorso di primo grado, ha dedotto che l’appellante non aveva allegato alla domanda di partecipazione alla selezione alcuna documentazione comprovante il titolo di riserva, come invece richiesto dal bando e che pertanto non era stata inserita nella relativa quota
6. Con ordinanza n. 2842 del 31 luglio 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari, sospendendo la sentenza del TAR e ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente, avuto riguardo alla documentazione dalla stessa depositata nella procedura concorsuale e alla luce dei profili di critica rappresentati nei motivi di ricorso.
7. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Le censure che contestano la pronuncia di inammissibilità del TAR sono fondate.
La deliberazione n. 38 del 10 gennaio 2025, con cui è stata pubblicata la graduatoria “rettificata”, con tutta evidenza non è un provvedimento meramente confermativo, bensì un provvedimento sostitutivo della precedente graduatoria, adottato a valle di un procedimento di riesame ad opera della Commissione di gara.
Tanto si desume anche dall’avviso pubblicato dalla stessa Amministrazione e prodotto in giudizio dall’odierna appellante. Tale avviso era espressamente rivolto ai “ candidati idonei ed esclusi ” e informava che “ a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei candidati interessati, in esito al provvedimento n. 1513/24 di approvazione della graduatoria, la Fondazione Policlinico Tor VE ha riconvocato la commissione per una ulteriore verifica di tutte le posizioni ”. All’esito di tale verifica alcune posizioni sono state confermate, mentre altre sono state “ rettificate ”, il che implica un annullamento quantomeno parziale del contenuto della prima graduatoria.
In ogni caso anche la conferma è avvenuta a seguito di una rinnovata istruttoria, o almeno così erano autorizzati a ritenere i candidati, specie quelli che (come l’odierna appellante) avevano presentato istanza di autotutela.
La posizione del TAR, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria del 25 novembre 2024, appare formalistica e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
9. Quanto ai motivi riproposti in appello, occorre innanzitutto rilevare che l’Amministrazione, dando seguito a quanto disposto con l’ordinanza cautelare n. 2842/2025, ha riesaminato la posizione dell’appellante, confermando, tuttavia, la propria precedente determinazione.
Nel merito, comunque, il ricorso non appare fondato.
L’art. 5 del bando prevedeva, specificando quanto già disposto dall’art. 4, che alla domanda telematica di iscrizione alla procedura di concorso dovesse essere allegata, in formato pdf , la “ documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i ” e la “ certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva ”. La mancata allegazione della documentazione avrebbe comportato il mancato riconoscimento dei suddetti titoli.
Ebbene l’odierna appellante deduce che, nel compilare la domanda di ammissione, ha “ flaggato ” lo spazio relativo ai titoli per l’inserimento nella quota di riserva, indicando la voce “ riserva ai sensi della legge n. 68 del 12.03.1999 norme per il diritto al lavoro dei disabili ” e le preferenze “ orfani di guerra ”, ma ammette anche di non aver allegato alcun documento che certificasse il proprio status.
Al riguardo una consolidata giurisprudenza ritiene che nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2025, n. 7118).
Nel caso di specie non risultano errori materiali nel caricamento dei documenti informatici, ma emerge che l’appellante abbia semplicemente omesso di adempiere a tale incombente.
Il fatto che, nel vademecum per la compilazione della domanda di partecipazione pubblicato sul sito dell’Amministrazione, la documentazione comprovante il titolo per l’inserimento nella quota di riserva non fosse annoverata tra quella da allegare a pena di mancata valutazione non è dirimente. Infatti da un lato la stessa Amministrazione è vincolata al rispetto di quanto previsto dal bando di gara, dall’altro lo stesso vademecum ribadiva che la “ presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di cui al bando ”, non sussistendo, quindi, dubbi sulla “gerarchia” degli atti di gara.
10. L’appello dunque può essere accolto solo in parte. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado deve essere rigettato con diversa motivazione, secondo quanto sopra indicato. Le domande e le istanze non espressamente prese in considerazione devono ritenersi assorbite.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA De NI, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo RT Cerroni, Consigliere
RT AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR | NA De NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.