Articolo 2 della Legge 25 aprile 1957, n. 305
Articolo 1
Versione
30 maggio 1957
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo "Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1957-58 in gestione al Magistrato delle acque e Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1966-67 compreso.

Entrata in vigore il 30 maggio 1957