Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2114/2022 r.g. promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il 22 aprile Parte_1 C.F._1
1973, residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Rossella
Dadea per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(c.f. ) nato a [...] il 30 giugno Controparte_1 CodiceFiscale_2
1976, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Perissinotto per mandato e domiciliato come in atti – appellato –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
n. 771 del 28.04.2022, pubblicata in data 6.05.2022, non notificata,
pronunciata, in Composizione Collegiale, dal Tribunale di Treviso,
Presidente Dott. Marco Saran, Giudice Relatore Dott. Alessandro Bagnolo,
nel procedimento iscritto al n. 10694/2016 R.G., nel merito: - stabilire che il
Sig. versi in favore della Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio minore un assegno Persona_1
mensile periodico dell'importo pari a Euro 3.000,00, da adeguarsi automaticamente secondo gli Indici Istat, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto equo e di giustizia nel rispetto del principio di proporzionalità
e in ossequio alle condizioni di cui all'art. 337 ter C.C.; - stabilire altresì che il Sig. sia onerato del pagamento di tutte le spese Controparte_1
straordinarie per le esigenze di vita del minore (mediche, Persona_1
scolastiche etc..) rifondendole all'altro genitore nel caso di sua anticipazione,
come da Protocollo vigente presso l'Autorità Giudiziaria competente;
-
stabilire che il Sig. rifonda alla Sig.ra tutte le Controparte_1 Pt_1
spese dalla stessa sostenute per le esigenze di vita del minore dal momento della nascita e fino al giorno della Sentenza di primo grado, nell'importo che sarà ritenuto equo e di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa;
-
accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale del Sig. CP_1
nei termini e per le ragioni meglio espresse nel presente atto,
[...]
condannarlo a risarcire tutti i danni cagionati alla Sig.ra Parte_1
versandole la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche da liquidarsi in via equativa ex art. 1226 C.C. e comunque da maggiorarsi di interessi legali
2 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente statuizione e il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA
e CAP come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: in riforma e revoca dell'Ordinanza del 27.02.2019 pronunciata dal Tribunale di
Treviso, ammettere le istanze istruttorie formulate dalla Sig.ra Pt_1
nella seconda memoria 183, comma VI, c.p.c., e, in particolare, la
[...]
richiesta di “indagine fiscale e accertamenti da parte della Polizia Tributaria
sulle complessive condizioni economiche-finanziarie e sulla consistenza dell'intero patrimonio, mobiliare, mobiliare registrato e immobiliare, nella titolarità/proprietà o anche solo disponibilità materiale del Sig. CP_1
, anche se intestato a soggetti diversi”, e di “CTU di natura medico-
[...]
legale volta ad accertare, individuare e quantificare in termini di danno alla salute (danno non patrimoniale) le conseguenze lesive all'integrità psico-
fisica subite dalla Sig.ra e casualmente scaturite dalla Parte_1
condotta illecita del convenuto”.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria d'inammissibilità in parte qua per le ragioni sovraesposte In via principale: confermare la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 771/2022, datata 28.04.2022, depositata il 06.05.2022,
e, per l'effetto, rigettare il proposto appello e le domande formulate dall'appellante perché infondate;
in ogni caso: con rifusione di spese e compenso professionale, maggiorato di spese generali 15%, iva e cpa, di entrambi gradi del giudizio. In via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate dall'attrice ed in particolare alla richiesta d'indagini a
3 mezzo della Polizia Tributaria e di ctu medico legale trattandosi d'istanze svolta a fini meramente esplorativi ed intese a sopperire alla carenza probatoria di parte onerata ex art. 2697 c.c.. In denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie, si chiede d'essere abilitata a prova contraria.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 4 novembre 2022, depositata in cancelleria il
11 novembre successivo, evocava avanti Parte_1 Controparte_1
la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 771/2002 del
Tribunale di Treviso (pubblicata il 6 maggio 2022, non notificata), che dopo la pronuncia non definitiva (5 marzo 2018) passata in giudicato, di accertamento della paternità tra ed il figlio nato a Controparte_1 PE
BR il 3 luglio 2016, pronunciandosi sulle domande per l'affidamento, il diritto di visita ed il mantenimento del minore e risarcitorie per illecito endofamiliare, aveva affidato e collocato in via esclusiva presso di Lei PE
disciplinando il diritto di visita del padre, ponendo a carico di questi un assegno mensile di €. 300 e la rivalutazione monetaria oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo, condannando il a versare €. CP_1
1.200 per il mantenimento del minore dalla nascita alla domanda ma rigettando la pretesa risarcitoria con compensazione delle spese. Si doleva con il primo motivo, della violazione degli artt. 277 Cod. Civ., 30 della
Costituzione e degli artt. 315, 315 bis, 316, 316 bis, 337 ter e 147 Cod. Civ.
in una con l'art. 24 della Costituzione, lamentando l'errata ricostruzione del fatto e la carenza di motivazione censurando l'esiguità del contributo paterno al mantenimento del minore in presenza di elementi di prova che avrebbero dovuto indurre al riconoscimento di un maggior assegno quantificato in €.
4 3.000 mensili oltre a tutte le spese straordinarie stante la migliore posizione del con il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 30 della CP_1
Costituzione e 2043 e 2059 Cod. Civ. anche in relazione all'art. 24 della
Costituzione stante il rigetto, in assenza dei presupposti ed in presenza di comportamenti lesivi del contra ius, delle domande risarcitorie per CP_1
illecito endofamiliare.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con la Controparte_1
conferma della sentenza del Tribunale di Treviso.
Disposte indagini patrimoniali a mezzo della Guardia di Finanza che depositava la relazione il 30 gennaio 2025, la causa veniva riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 10 marzo 2025 con modalità telematiche non in presenza, previa precisazione delle conclusioni e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 Cod. proc. Civ. per il deposito degli scritti conclusivi,
dimessi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è in parte fondato.
La sentenza del Tribunale di Treviso fa riformata nei termini di cui sotto.
Le spese processuali dell'intero giudizio, posto il parziale accoglimento delle domande e dell'appello della (per il riconoscimento della paternità e Pt_1
per il contributo) vanno compensate per ½ e addebitate per la restante parte al secondo i criteri del DM 55/2014. CP_1
3.1.- Il Tribunale di Treviso, per quanto rileva, affidò il minore alla madre,
disciplinando il diritto di visita del padre che onerò del contributo mensile di mantenimento di €. 300 con rivalutazione oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre ad un contributo dalla nascita alla domanda in €. 1.200,
5 con rigetto delle domande risarcitorie e con compensazione delle spese osservando che:
-) era passata in giudicato la sentenza che aveva accertato il rapporto di paternità fra ed il figlio che era da affidare in modo Controparte_1 PE
esclusivo alla madre in quanto conveniente al suo preminente interesse, stante il comportamento paterno, con la relativa disciplina delle visite;
-) l'assegno di mantenimento era da determinarsi in €. 300 mensili oltre la somma di €.
1.200 dalla nascita alla domanda ed oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione Istat;
in relazione alla posizione economico reddituale del CP_1
-) infatti il padre era stato socio per una quota del 4,5% di Pastificio Bolognese
S.r.l. ma la società era stata dichiarata fallita nel 2017 e da allora il CP_1
non aveva percepito alcuno stipendio né emolumento né era risultato proprietario di beni immobili o di autovetture o di risparmi;
il convenuto aveva inoltre dedotto di essere privo di reddito ed a carico della moglie precisando che dal marzo 2018 era divenuto padre del piccolo del quale Per_2
si occupava a tempo pieno unitamente ad altro figlio avuto da diversa relazione;
-) aveva allegato di essere attualmente disoccupata Parte_1
precisando che si stava adoperando per reperire una nuova occupazione per
MA ed i suoi fratelli;
-) tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dell'attuale esclusiva permanenza di presso la madre era da porre a carico del un PE CP_1
contributo di mantenimento pari ad €. 300 rivalutabili ai fini Istat oltre al al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo;
6 -) quanto alle spese pregresse per il mantenimento del minore dal momento della nascita (3 luglio 2016) alla domanda era da disporre il versamento di un assegno mensile di €. 300 per quattro mesi;
-) era da rigettare la domanda per il risarcimento del danno formulata dalla madre sul rilievo per cui il aveva ingenerato l'aspettativa di una vita CP_1
in comune ed aveva determinato un gravoso carico unilaterale di accudimento;
-) dalla documentazione medica prodotta in giudizio non emergeva alcuna correlazione tra le condizioni psico-fisiche lamentate dalla e le Pt_1
asserite condotte illecite del mentre era mancata la prova della CP_1
condotta illecita e del nesso eziologico tra quest'ultima e l'asserito evento di danno;
-) le spese erano da compensare per la soccombenza reciproca e quelle della c.t.u. erano da porre a carico del CP_1
3.2- La motivazione regge solo in parte alle censure dell'appellante.
4.1.- Con il primo motivo si lamenta l'esiguità del contributo paterno giudizialmente riconosciuto nella misura dei €. 300 mensili oltre la rivalutazione ed il 50% delle spese straordinarie, segnatamente in quanto erano stati violati in principi in materia non essendo stati considerati:
l'accudimento del tutto prevalente del minore che alcun rapporto con il padre aveva intrattenuto;
la migliore condizione patrimoniale ed economica del il cui reddito al momento del concepimento del bambino pari ad €. CP_1
3.500 mensili avrebbe dovuto dirsi poco credibile;
la mancata effettuazione di indagini patrimoniali anche in quanto il aveva ricoperto una CP_1
importante carica ed era stato socio del Pastificio Bolognese S.r.l., società di
7 rilevante importanza;
perché non era stato considerato il patrimonio del con le proprietà e la relativa capacità lavorativa;
in quanto il padre CP_1
aveva posto in essere una situazione formale di impossidenza per sottrarsi agli obblighi verso il figlio mentre era improbabile che dopo il fallimento fosse rimasto in una situazione di difficoltà economica.
4.2.1.- Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
4.2.2.- Per quanto attiene al mantenimento dei figli minori, anche nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi (Cass ordinanza n. 3206 del 4
febbraio 2019) si precisa che l'obbligo relativo in capo al non collocatario
(così Cassazione ordinanza n. 16739 del 6 agosto 2020) deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. ordinanza n. 13664 del 29 aprile 2022). Nella diversa prospettiva inerente i genitori è
poi necessario evidenziare (Cass. ordinanza n. 4811 del 1^ marzo 2018) che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non
8 collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità (temperata perché non di natura matematica – Cass.
sentenza n. 18538 del 2 agosto 2013) che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre che la capacità patrimoniale degli stessi ma da accertarsi nel caso concreto anche in ordine ai profili inerenti l'attitudine al lavoro (Cass. n. 24049 del 6 settembre 2021).
4.2.3.- La motivazione censurata è la seguente “In ordine alla richiesta di contributo al mantenimento del piccolo , sotto il profilo economico Per_3
occorre rilevare che dalla documentazione prodotta è emerso che il sig.
era socio per una quota del 4,5% di Pastificio Bolognese s.r.l., CP_1
società fallita nel 2017 e che dal 2017 egli non ha percepito più alcuno stipendio né emolumento né risulta titolare di beni immobili o di autovetture o di risparmi. Il sig. anzi, ha dedotto di essere attualmente privo di CP_1
reddito ed a carico della moglie, deducendo che dal marzo 2018 è divenuto padre del piccolo del quale si occupa a tempo pieno e deve anche Per_2
occuparsi di (figlio nato da altra relazione). Anche la signora Per_4
ha allegato di essere attualmente disoccupata ma che si sta Pt_1
adoperando per reperire una nuova occupazione, allo scopo di offrire maggiori possibilità a e ai suoi fratelli. Ebbene, tenuto conto della PE
condizione economica delle parti, quale emersa dalla documentazione in atti e dell'attuale esclusiva permanenza del bambino presso la figura genitoriale materna, si ritiene di confermare a carico del sig. un contributo al CP_1
mantenimento del piccolo di euro 300,00 mensili, assegno rivalutabile PE
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
secondo la disciplina di cui al Protocollo di Intesa in uso presso questo
9 Tribunale”. “Considerata, allora, la data di nascita del minore (3.7.2016) ed il conseguente decorso di 4 mesi dalla nascita alla data della domanda
(2.12.2016), tenuto conto delle presumibili spese sostenute, desumibili in via presuntiva (in mancanza di elementi specifici dedotti, riferiti e dimostrati)
sulla base dell'assegno nella misura oggi fissata, il sig. va CP_1
condannato al pagamento dell'importo complessivo di € 1.200,00 (€ 300,00
x 4) in favore di oltre ad interessi legali dalla data della Parte_1
domanda sino al saldo. Per il periodo successivo il collegio, con ordinanza del 5.3.2018 che qui si intende confermare, ha già provveduto ponendo a carico del a far data dalla domanda, l'obbligo di versare alla CP_1
ricorrente l'importo mensile di euro 300,00, oltre a rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (motivo per cui tali somme PE
non possono nuovamente computarsi dandosi luogo altrimenti ad una indebita duplicazione).”
4.2.4.- Lo stesso nel momento della costituzione (febbraio 2017) ha CP_1
allegato il percepimento di una retribuzione mensile di €.
3.500 quale dipendente del Pastificio Bolognese assumendo l'onere di contribuzione per la moglie ed il figlio nato dalla stessa mentre era stato acclarato in sentenza lo stato di disoccupazione della Pt_1
Premettendosi, dunque, che nel periodo che va dalla nascita del figlio PE
(3 luglio 2016) al fallimento del Pastificio Bolognese, dichiarato con sentenza del Tribunale di Bologna del 1 dicembre 2017, preceduto da una fase di crisi aziendale (dal 14 novembre 2017) il reddito del pur onerato del CP_1
mantenimento della moglie e del figlio, era evidentemente maggiore di quello della per la quale emergeva solo lo stato di disoccupazione;
Pt_1
10 osservandosi che per il periodo in considerazione il deteneva la CP_1
quota di partecipazione di €.
2.550 nominali della Servizi con sede Parte_2
in Cortina (BL), società di servizi con capitale di € 2.805.000 operante anche nel settore delle vendite immobiliari nella gestione di alberghi, ristoranti e bar e nelle attività commerciali anche in ambito sciistico, fatto che indiziariamente denota, posta la natura della società, l'oggetto e l'area di riferimento costituita dal ricco comprensorio sciistico di Cortina, una evidente redditività desunta presuntivamente anche riguardo agli utili per i soci;
atteso,
del resto, che sul punto il non risulta aver svolto opposizioni o dato CP_1
spiegazioni in merito;
rilevandosi che, fatto salvo quanto di seguito, per il periodo in questione (anche prossimo al fallimento) e per quello successivo non emergono chiare e puntuali allegazioni a comprovare anche indiziariamente un maggior reddito ed una maggiore capacità economica del padre o specifiche proprietà (neppure allegate dalla appellante e smentite dalla relazione della Guardia di Finanza), risulta evidente che il contributo di mantenimento fissato in €. 300 dalla nascita ma sino al momento del fallimento del Pastificio Bolognese, era sperequato in difetto e non rispondeva alle migliori capacità reddituali del ex art. 337 quater 4^ CP_1
co. Cod. Civ..
L'assegno di mantenimento, per il periodo dalla nascita del minore sino al 1^
dicembre 2017 va fissato in €.
1.500 mensili oltre la rivalutazione monetaria
Istat anche tenuto conto dell'accudimento del tutto prevalente della madre.
Nel contempo, solo per il periodo in questione, le spese straordinarie documentate vanno poste a carico del nella misura del 100% e CP_1
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
11 5.1.- L'appello va rigettato segnatamente laddove viene chiesto un aumento del contributo, rispetto l'importo riconosciuto di €. 300 mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie, per il periodo successivo al fallimento della
Pastificio Bolognese S.r.l. (1^ dicembre 2017) in poi.
5.3.- Preliminarmente deve darsi atto dell'espletamento di ulteriori indagini istruttorie a mezzo delega alla Guardia di Finanza, sicché il motivo di censura afferente la mancata istruttoria risulta superato rilevandosi che le istanze per la prova costituenda appaiono inammissibili perché non oggetto di specifica capitolazione e nemmeno precisate sotto il profilo dell'incidenza causale sulla pronuncia (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018) valendo per le c.t.u. quanto di seguito.
5.3.- Risulta già considerato in sentenza il profilo del collocamento esclusivo e completo del minore con la madre al fine del contributo paterno PE
mentre gli asserti in merito alla capacità lavorativa e di guadagno del padre,
dopo il fallimento, appaiono generici posto che (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5817 del 9 marzo 2018) l'attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. L'argomentazione posta,
che fa riferimento ad una generica idoneità lavorativa dell'ex socio di una importante società fallita da anni, appare non valorizzabile ritenendo la Corte,
come anche il primo giudice, che il fallimento della società della quale era
12 socio e dipendente il abbia effettivamente, secondo criteri CP_1
presuntivi, prodotto effetti di rilievo sulle sue capacità patrimoniali e reddituali ed anche lavorative che possono dirsi regiudicate o quanto meno del tutto peggiorate rispetto a prima salva diversa prova della appellata che,
anche per quanto di seguito, non risulta offerta in termini concreti anche allegativi.
5.4.- Si censura la mancata valorizzazione delle migliori condizioni patrimoniali ed economiche del adducendo che lo stesso aveva CP_1
ricoperto la carica di direttore della produzione del Pastificio Bolognese S.r.l.
di cui deteneva le quote nella misura del 9,5%; che era membro del consiglio di amministrazione oltre che titolare di quote della Servizi S.r.l.; che il
Pastifico Bolognese era una importante realtà imprenditoriale del settore che aveva alle dipendenze circa 70 persone contando su un fatturato di circa 26
milioni di euro nel 2016; che il aveva sempre posseduto beni ed auto CP_1
di lusso nonché una imbarcazione di importanti dimensioni e che aveva fatto molti viaggi;
che era poco credibile che al momento del concepimento potesse percepire una retribuzione di soli €. 3.500.
Il complesso motivo è infondato tanto ove si assume, diversamente da quanto sopra, una migliore capacità reddituale e patrimoniale del fino al CP_1
fallimento della Pastificio Bolognese, quanto per il periodo successivo.
Innanzi tutto perché la censura appare generica e non rapportate alla situazione della parte al momento attuale ed a quello successivo alla sentenza di fallimento del 1^ dicembre 2017 tanto che non si vede come le allegazioni della appellante in merito ai compensi percepiti dal quale CP_1
amministratore ed in merito alle posizioni sociali dallo stesso detenute
13 possano rilevare evidente essendo come dal fallimento possa trarsi in termini di regolarità causale la situazione di impossidenza della parte che percepiva retribuzioni e utili dalla società non essendo stato nemmeno allegato l'esercizio provvisorio. Per il periodo antecedente il fallimento, poi, il motivo appare generico non essendo stati indicati profili presuntivi concreti da valorizzare (salvo quanto sopra già detto).
Quanto alla capacità lavorativa del la stessa risulta genericamente CP_1
addotta. Argomentare, dunque, in forza della posizione rivestita dal CP_1
nel Pastificio Bolognese, prima del fallimento, quale socio e dipendente,
appare assunto generico.
Quanto alla indicata partecipazione dell'appellato nella Servizi 18 S.r.l. non risulta prova effettiva di un tanto al momento attuale in quanto dalla relazione della Guardia di Finanza non risulta tale partecipazione e si apprende,
significativamente, che non è proprietario di beni mobili o Controparte_1
immobili in Italia, che ha sottoscritto un contratto di finanziamento nel 2014
per l'acquisto di un Abarth 500; che è cointestatario di un rapporto tecnico per la concessione di affidamenti (con delega del 23 febbraio 2019) che era garante a favore del Pastificio Bolognese S.r.l. (con quel che ne consegue sulle verosimili istanza creditorie stante il fallimento del Pastificio) e che risulta delegato per cassette di sicurezza intestate a Dalla Testimone_1
relazione si ricava poi che il si è iscritto alla sezione Aire di Treviso CP_1
(16 agosto 2023) e che ha comunicato il cambio di residenza per la città di
Villaverde (isla Canarias).
Tanto in termini diretti, quanto presuntivamente, quindi, non sussistono elementi per comprovare che dopo il fallimento e al Controparte_1
14 momento attuale sia proprietario di immobili, mobili o quote societarie;
non si ricavano elementi per comprovare una qualche fonte di reddito, apparendo le istanze della anche generiche e non risultando, a prescindere Pt_1
dall'allegata nascita del nuovo figlio con elementi reddituali Persona_5
diversi ed ulteriori;
il tutto anche per la fase ante fallimento.
La posizione di appare di seguito precisata (relazione della Parte_1
G.d.f): la stessa risulta proprietaria di due autoveicoli e di una unità
immobiliare e dichiara redditi non di rilievo da lavoro dipendente a tempo determinato come di seguito: per il 2022 in €. 8.614,27 (lavoro a tempo determinato); €. 145 (per compensi prestazione occasionale); €. 4.617,20
(redditi esenti) da;
€. 2.109,88 (redditi da lavoro a tempo determinato) CP_2
ed €. 225,25 (reddito da lavoro a tempo determinato). Per il 2023 Pt_1
ha dichiarato €. 1.109,97 (reddito da lavoro a tempo determinato); €.
[...]
2.421,45 (reddito da lavoro dipendente a tempo determinato); €. 7.284,02
(reddito da lavoro dipendente a tempo determinato) ed €. 4.489,45 (reddito
CP_ da lavoro a tempo determinato) da Per il 2024 risultano contributi quale lavoratore dipendente per € 23.093 e risulta la sottoscrizione di un contratto di compravendita per un valore di €. 48.550.
Emerge, dunque, posta la situazione della Formica, come il contributo di €.
300 mensili stabilito dal primo giudice, per il periodo dal fallimento in poi,
sia congruo in quanto rapportato alle condizioni delle parti, significandosi che sebbene risulti allegata una situazione di impossidenza del tenuto al CP_1
mantenimento di altri due figli, nondimeno risulta nei suoi confronti persistente un obbligo di mantenimento del figlio che risulta posto in via del tutto prevalente a carico della madre. Per tale periodo (dal 1^ dicembre 2017)
15 il padre dovrà contribuire con il versamento dell'assegno di €. 300 mensili oltre la rivalutazione ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Treviso.
6.1.- Con il secondo motivo si censura il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per danno endofamiliare assumendosi che il tribunale non avrebbe considerato che “la madre aveva profondamente sofferto a causa del comportamento dell'ex compagno. Ingannata dall'appellato, la stessa è
stata costretta a crescere il figlio in Totale solitudine, senza alcun PE
supporto, né di carattere economico, né morale, da parte del padre, subendo il pregiudizio della gente della piccola cittadina in cui vive, dovendo fare i conti con l'umiliazione e il dolore determinati dall'incomprensibile rifiuto del figlio da parte del Sig. e rapportandosi quotidianamente con il CP_1
bambino per il quale avrebbe voluto un destino diverso, fatto d'amore e di sostegno da parte di entrambi i suoi genitori”.
Il motivo è infondato in quanto non si rapporta alla ratio decidendi che ha rigettato la domanda rilevando che dalla documentazione medica non emergeva correlazione tra le condizioni psico - fisiche della e le Pt_1
asserite condotte illecite del e che era mancata la prova non solo CP_1
della condotta illecita ma anche del nesso eziologico tra quest'ultima e l'asserito evento di danno.
Aggiunge la Corte che non si fa questione, per tale posta di danno, della violazione degli obblighi di educazione e mantenimento di figlio (ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.) e che sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra
16 responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore (Cass. ordinanza 15148/2022).
La questione si pone in relazione alla pretesa risarcitoria della madre a fronte del comportamento di abbandono del padre dopo il concepimento del minore,
al discredito sociale ed al mancato mantenimento degli impegni presi.
Tuttavia, osservandosi che l'eventuale promessa per una vita futura, insieme,
non rileverebbe ai fini risarcitori, in applicazione analgica degli artt. 79 e 81
Cod. Civ. posta la necessaria esigenza di salvaguardare la libertà delle parti,
si rileva come il danno da illecito extracontrattuale presupponga, prima ancora della prova, la necessaria allegazione dei fatti costitutivi (Cass.
ordinanza n. 33276 del 29 novembre 2023) ancorché si verta in materia di interessi aventi rilevanza costituzionale e sempre a condizione che la lesione sia grave.
Le allegazioni dell'appellante, che pongono censura per il danno proprio relativamente al comportamento del appaiono del tutto generiche in CP_1
quanto non vengono enucleati i concreti e specifici profili di discredito o altro;
non vengono allegati specifici e concreti pregiudizi in ordine alle difficoltà
connesse alla crescita del minore in assenza del padre (rilevandosi quanto sopra per il mantenimento) e non si evidenziano profili di danno specifico alla salute derivato causalmente da quanto sopra atti e poter disporre, se del caso,
c.t.u. che non è mezzo esonerativo dall'onere della prova.
A fronte della genericità delle allegazioni e della conseguente mancanza di prove, dunque, il danno non può esser risarcito.
17
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale di Treviso;
condanna a versare per il mantenimento del figlio Controparte_1 PE
alla madre la somma mensile di €.
1.500 dal luglio (compreso) 2016 al novembre (compreso) del 2017 oltre la rivalutazione monetaria ai fini Istat ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 100% per tale periodo;
compensa le spese processuali per i due gradi di giudizio nella misura di ½ e pone la restante parte a carico del in €.
3.808 per compensi per il CP_1
primo grado ed in €.
4.996 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta,
cpa e spese generali del 15%,
a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 si dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
18