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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5528 /2019 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina, iva Parte_1 P.IVA_1
Dogali n. 25 presso lo studio dell'Avv. Maria Claudia Giordano che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n.
143 presso lo studio dell'Avv. Francesco Fiorillo che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato ed appellante incidentale,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
L'atto di citazione in appello, promosso dalla prende le mosse dalla Parte_1 sentenza n. 589/2019 del Giudice di Pace di Messina, che aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1973/2014, revocando Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 3.959,49, oltre interessi e spese, e compensando integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle di consulenza tecnica, rimaste a carico dell'opponente.
La ditta appellante lamenta l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non regolare l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e tinteggiatura eseguiti presso il condominio “ , sostenendo che il giudice di prime cure abbia omesso di CP_2 valutare correttamente le risultanze processuali, in particolare l'esito della consulenza tecnica d'ufficio e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'ing. CP_3
e sottoscritto dall'amministratore del condominio.
[...]
Secondo la ditta, la decisione impugnata si fonda su presupposti giuridici e di merito errati, non avendo il giudice attribuito la dovuta rilevanza agli atti prodotti, che avrebbero dovuto condurre a una diversa soluzione della controversia.
L'appellante chiede, pertanto, la riforma della sentenza, con la revoca dell'accoglimento dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e che le testimonianze assunte non siano idonee a provare i difetti lamentati, anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei condomini ha regolarmente pagato la propria quota e che il certificato di regolare esecuzione esclude la garanzia per vizi, in assenza di tempestiva denuncia.
La ditta conclude chiedendo la condanna di , condomino moroso del Controparte_1
al pagamento delle somme ingiunte e delle spese di giudizio, Controparte_4 dichiarando infondata l'opposizione.
, costituendosi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c., rilevando che l'atto di appello non contiene le specifiche modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, né l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
Nel merito, l'appellato sottolinea la correttezza della sentenza di primo grado, evidenziando come la consulenza tecnica abbia accertato la non regolare esecuzione dei lavori, la persistenza dei difetti e la congruità delle somme già versate, che coprono ampiamente il valore delle opere eseguite.
In via incidentale contesta la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace, in quanto, a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione, il giudice avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
conclude chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata e la condanna della ditta appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Occorre in prima battuta rilevare che con ordinanza del 26 giugno 2024 il Giudice ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater del D.Lgs. 28/2010 con onere di avvio a carico di parte attrice.
Ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall'art. 7 D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149, “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione” e “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Anche ai sensi della previgente normativa di cui all'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 84 del D.L. del 21 giugno 2013 n. 69, “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso,
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di evidenziare che “la novella del 2013 ha attribuito al giudice il potere di invitare le parti ad attivare la mediazione anche nelle materie per le quali l'art. 5 del Decreto n. 28 del 2010, esclude l'obbligatorietà, indipendentemente dalla loro adesione, originariamente richiesta. Il provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già (inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio. La disciplina dispone che ove il giudice, in ragione della natura, lo stato dell'istruttoria ed il comportamento delle parti, ritenga che la causa presenti indici di mediabilità e possa, quindi, essere definita mediante un accordo amichevole attraverso l'elaborazione di una proposta, dispone l'invio delle parti in mediazione senza necessità di raccogliere il consenso delle parti, cosicché accanto alla mediazione obbligatoria ope legis è prevista una mediazione obbligatoria ope iudicis. Ove il giudice disponga in tal senso, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2021, n. 40035).
Ritiene il Giudice che non sia possibile considerare avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 quater D.lgs. n. 28/2010 per non aver la ditta appellante avviato la procedura di mediazione entro il termine utile, ossia entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice.
L'appello proposto dalla ditta deve essere, dunque, dichiarato Parte_1 improcedibile.
Per la medesima ragione, va parimenti dichiarato improcedibile l'appello incidentale posto che sarebbe stato parimenti onere del avviare la mediazione in relazione alla CP_1 domanda incidentale proposta.
Le spese, tenuto conto dell'improcedibilità dell'appello principale e di quello incidentale, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara improcedibile l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti;
dà atto che sussistono a carico dell'appellante, i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), con l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. dà atto che sussistono a carico dell'appellato, , i presupposti per Controparte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), con l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina il 23/12/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza