Ordinanza presidenziale 28 marzo 2024
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 08/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14419/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14419 del 2019, proposto da
VA VÀ, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Costantino Morin, n. 28;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AN MM, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del D.D.G. n. 840 del 31 luglio 2019, di rettifica della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A045 scienze economico-aziendali, relativa alla Regione Lazio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 il Ministero dell’Istruzione e del Merito indiceva un concorso finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
La sig.ra VA VÀ, odierna ricorrente, presentava domanda di partecipazione al bando relativamente ai posti di docente per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A045 scienze economico-aziendali, per la Regione Lazio, indicando quale titolo di ammissione, il “ Certificato di competenza pedagogica ”, attestante l’avvenuto conseguimento all’estero, in data 4 maggio 2012, del titolo di abilitazione all’insegnamento.
In ossequio all’art. 3, comma 4, del D.D.G. n. 85/2018, la ricorrente veniva ammessa con riserva, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero entro il 31 maggio 2017, ed avendo presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla sopra menzionata procedura concorsuale.
Con D.D.G. dell’U.S.R. Lazio n. 651 del 16 luglio 2019, veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso.
In data 22 luglio 2019, la sig.ra VÀ, sostenendo che fosse stato compiuto un errore nella valutazione dei titoli, presentava reclamo all’Amministrazione, chiedendo la rettifica della graduatoria.
L’istanza rimaneva, tuttavia, priva di riscontro.
Con ricorso, notificato il 28 ottobre 2019 e depositato il 22 novembre 2019, la sig.ra VÀ impugna il D.D.G. n. 840 del 31 luglio 2019, di rettifica della graduatoria definitiva, sostenendo la discrasia tra il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli e quello ricavabile mediante l’applicazione dei criteri di cui alla Tabella A del D.M. n. 995/2017.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Formulato avviso di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., all’udienza straordinaria del 13 dicembre 2024, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la ricorrente lamenta l’erronea valutazione dei titoli da parte della commissione, quale risultante dalla graduatoria definitiva del concorso pubblicata con D.D.G. n. 651/2019.
Tale graduatoria non è stata oggetto di impugnazione, essendosi la ricorrente limitata ad impugnare l’atto di rettifica della graduatoria definitiva, dalla cui pubblicazione ha potuto constatare il mancato accoglimento dell’istanza di riesame proposta.
Tale istanza, tuttavia, “non sposta in avanti il termine di decadenza dell’azione ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22 luglio 2024, n.14872), anche tenuto conto che non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 17 ottobre 2024, n. 8334).
In conseguenza, il ricorso è inammissibile, non potendo la ricorrente, la cui posizione è stata cristallizzata con la pubblicazione della graduatoria definitiva non impugnata, trarre alcuna utilità dall’annullamento dell’atto di rettifica della graduatoria (che non ha, peraltro, apportato alcuna modifica alla sua posizione).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Dalila Satullo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO