TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3569/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CARROZZO FRANCESCO elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Vignolese, 939 41125 MODENA presso il difensore avv. CARROZZO
FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI CLAUDIA CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 91 CASTELNOVO NE' MONTI presso il difensore avv.
GRASSELLI CLAUDIA
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIA TOSCHI NR.10 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI
ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione;
Per parte convenuta: come da foglio di p.c.
Per parte terza chiamata: come da comparsa di costituzione
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. lamentando i Parte_1 CP_1 danni patiti a causa della notifica, da parte della convenuta, di atto di pignoramento presso terzi a sette
Istituti di credito di Castelnovo né Monti (RE) ove il sig. svolgeva la propria attività Pt_1 commerciale, nonostante l'attore fosse titolare di rapporti bancari solo presso due banche tra quelle indicate. Tale pignoramento faceva seguito alla condanna dell'attore, statuita dal Tribunale di Reggio
Emilia, al pagamento di una somma di denaro nei confronti del sig. assistito Pt_2 professionalmente dall'odierna convenuta.
L'attore ha lamentato che l'aver l'avv. fornito inveritiere indicazioni con riguardo ad Istituti di CP_1
Credito con i quali il sig. non intratteneva rapporti aveva leso la sua reputazione oltre ad aver Pt_1 precluso al medesimo la possibilità di ottenere il finanziamento necessario per accedere alla rottamazione di cartelle esattoriali, che sarebbe stato certamente negato dalle banche a causa dell'atto di pignoramento ricevuto.
Deducendo un “abuso di potere” da parte dell'avv. per non avere richiesto al Presidente del CP_1
Tribunale, prima della notifica del pignoramento presso terzi, autorizzazione di accesso all'anagrafe tributaria, condotta integrante altresì violazione dei doveri deontologici, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella lesione della propria sfera morale e del danno patrimoniale da perdita di chance, quantificato, stante l'entità dello “sconto” relativo alla definizione delle cartelle esattoriali, nell'importo di € 131.764,10.
Si è costituita in giudizio l'avv. contestando la domanda avversaria sia sotto il profilo CP_1 dell'an che del quantum e chiedendone il rigetto, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha altresì chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere da questa manlevata e tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento del danno in favore dell'attore.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio chiedendo respingersi Controparte_2 la domanda dell'attore, siccome infondata in fatto e in diritto e in ogni caso contenersi l'obbligo di garanzia gravante sulla compagnia di assicurazione nei limiti di cui al contratto di polizza.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe e viene decisa come di seguito.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Premesso che la fattispecie per cui è causa va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, sono circostanze non contestate e/o documentali: 1) che quale Parte_1
pagina 2 di 5 titolare della ditta individuale Caffè Italia di Rotondi Leonardo, a seguito di procedimento di sfratto per morosità, è stato condannato - con sentenza n. 1334/2022 del Tribunale di Reggio Emilia - al pagamento dei canoni di locazione scaduti e alla rifusione delle spese di lite in favore del locatore, difeso dall'avv. 2) che dopo aver notificato all'attore, secondo il mandato ricevuto, atto di CP_1 precetto in forza della predetta sentenza, cui non era seguito il pagamento, l'avv. ha promosso CP_1 pignoramento presso terzi, indicando gli Istituti di credito presenti sul territorio di Castelnovo né Monti
(RE) ove era radicata l'attività commerciale dell'attore radicata;
3) che il predetto pignoramento ha avuto esito negativo e non vi è stata iscrizione a ruolo.
Ciò posto non è ravvisabile alcuna illiceità nella condotta dell'avv. per aver promosso un CP_1 pignoramento presso terzi, funzionale ad ottenere l'esecuzione della statuizione di condanna di cui alla sentenza n. 1334/2022, senza aver previamente richiesto al Presidente del Tribunale l'autorizzazione ad effettuare l'accesso all'anagrafe tributaria.
In capo al creditore munito di titolo esecutivo e precetto non sussiste infatti alcun obbligo di servirsi dello strumento di cui all'art. 492 bis c.p.c., ovvero della ricerca con modalità telematica dei beni pignorabili. L'istituto previsto della norma richiamata è infatti posto a tutela non già del debitore bensì delle ragioni del creditore che non voglia rischiare di perdere la possibilità concreta di ottenere soddisfazione del proprio credito oltre che del generale interesse alla speditezza delle procedure esecutive.
La tesi dell'attore non può quindi trovare accoglimento.
Tanto chiarito, posto che la liceità della condotta della convenuta esclude l'ingiustizia delle eventuali conseguenze da essa derivanti, per completezza si rileva che, in ogni caso, all'esito del giudizio non vi
è prova dei danni patiti dall'attore di cui viene chiesto nella presente sede il risarcimento.
In primo luogo, sotto il profilo del pregiudizio morale per la divulgazione della propria posizione debitoria, l'attore non ha fornito alcun elemento probatorio al fine di dimostrare il danno effettivamente sofferto, costituendo tale carenza un chiaro ostacolo al risarcimento del danno, anche qualora parametrato al criterio equitativo che presuppone, come è noto, non la mancata dimostrazione del danno ma l'impossibilità della sua quantificazione, osservandosi che come chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità “il danno all'onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (Cass. civ. sez. III, 26/10/2017 n. 25420).
In secondo luogo, nemmeno è provata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, quantificata in € 131.764,10, consistente nel non aver potuto beneficiare della rottamazione delle pagina 3 di 5 cartelle esattoriali, procedura che avrebbe necessitato, per l'attore, l'ottenimento di un finanziamento.
Deve infatti reputarsi generica l'allegazione secondo cui la notifica del pignoramento aveva impedito al sig. la possibilità di ottenere l'erogazione di un prestito bancario, non avendo egli indicato né a Pt_1 quale Istituto di credito avrebbe inteso rivolgersi né di quale importo avrebbe necessitato per procedere alla rottamazione. La Suprema Corte richiede un rigoroso “onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato che pretende il risarcimento del danno da perdita di chance, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere”
(Cassazione civile sez. III, 31/10/2024 n. 28175), onere che nel caso in esame non è stato adempiuto.
Alla luce di tutto quanto esposto le domande dell'attore devono essere respinte, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
L'attore, stante la sua integrale soccombenza, è tenuto a rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta che saranno liquidate in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
La chiamata in causa di da parte dell'avv. non essendo contestata la sussistenza della CP_2 CP_1 copertura assicurativa, bensì solo l'entità della franchigia, comunque inferiore all'importo del risarcimento chiesto dall'attore in citazione, era pienamente giustificata, rendendosi necessaria a seguito dell'infondata pretesa risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta.
In base al principio di causalità, quindi, va condannato a rifondere anche le spese Parte_1 sostenute dalla terza chiamata, che si liquidano sempre in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Nel presente giudizio, tenuto conto di quanto osservato in motivazione, la convenuta è stata costretta a contrastare un'iniziativa pretestuosa e ingiustificata: ove non si ritenga la malafede di parte attrice, deve quantomeno riconoscersi la colpa grave della stessa, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Osservato che in ordine al quantum tale "determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza" (Cass. 21570/2012), l'attore va condannato al pagamento in favore della convenuta di una somma pari circa a un terzo delle spese di lite, come liquidate in pagina 4 di 5 dispositivo.
Si dà altresì atto che il D.Lgs. 149/2022 ha aggiunto un quarto comma all'art. 96 c.p.c., che trova applicazione per i procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 come il presente, prevedendo che, nei casi previsti dai co. 1, 2 e 3 il giudice condanna altresì la parte al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande formulate da Parte_1
2. Dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 [...]
CP_2
3. Condanna a rimborsare alle altre parti processuali le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in favore di in € 11.268 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e in favore di Controparte_2 in € 7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie
[...] nella misura del 15% del compenso;
4. Condanna al pagamento, ex art. 96 comma 3 c.p.c., in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 4.000,00;
5. Condanna al pagamento, ex art. 96 comma 4 c.p.c., in favore della cassa Parte_1 delle ammende, della somma di € 800,00.
Reggio nell'Emilia, 6 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3569/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CARROZZO FRANCESCO elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Vignolese, 939 41125 MODENA presso il difensore avv. CARROZZO
FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI CLAUDIA CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 91 CASTELNOVO NE' MONTI presso il difensore avv.
GRASSELLI CLAUDIA
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIA TOSCHI NR.10 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI
ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione;
Per parte convenuta: come da foglio di p.c.
Per parte terza chiamata: come da comparsa di costituzione
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. lamentando i Parte_1 CP_1 danni patiti a causa della notifica, da parte della convenuta, di atto di pignoramento presso terzi a sette
Istituti di credito di Castelnovo né Monti (RE) ove il sig. svolgeva la propria attività Pt_1 commerciale, nonostante l'attore fosse titolare di rapporti bancari solo presso due banche tra quelle indicate. Tale pignoramento faceva seguito alla condanna dell'attore, statuita dal Tribunale di Reggio
Emilia, al pagamento di una somma di denaro nei confronti del sig. assistito Pt_2 professionalmente dall'odierna convenuta.
L'attore ha lamentato che l'aver l'avv. fornito inveritiere indicazioni con riguardo ad Istituti di CP_1
Credito con i quali il sig. non intratteneva rapporti aveva leso la sua reputazione oltre ad aver Pt_1 precluso al medesimo la possibilità di ottenere il finanziamento necessario per accedere alla rottamazione di cartelle esattoriali, che sarebbe stato certamente negato dalle banche a causa dell'atto di pignoramento ricevuto.
Deducendo un “abuso di potere” da parte dell'avv. per non avere richiesto al Presidente del CP_1
Tribunale, prima della notifica del pignoramento presso terzi, autorizzazione di accesso all'anagrafe tributaria, condotta integrante altresì violazione dei doveri deontologici, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella lesione della propria sfera morale e del danno patrimoniale da perdita di chance, quantificato, stante l'entità dello “sconto” relativo alla definizione delle cartelle esattoriali, nell'importo di € 131.764,10.
Si è costituita in giudizio l'avv. contestando la domanda avversaria sia sotto il profilo CP_1 dell'an che del quantum e chiedendone il rigetto, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha altresì chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere da questa manlevata e tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento del danno in favore dell'attore.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio chiedendo respingersi Controparte_2 la domanda dell'attore, siccome infondata in fatto e in diritto e in ogni caso contenersi l'obbligo di garanzia gravante sulla compagnia di assicurazione nei limiti di cui al contratto di polizza.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe e viene decisa come di seguito.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Premesso che la fattispecie per cui è causa va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, sono circostanze non contestate e/o documentali: 1) che quale Parte_1
pagina 2 di 5 titolare della ditta individuale Caffè Italia di Rotondi Leonardo, a seguito di procedimento di sfratto per morosità, è stato condannato - con sentenza n. 1334/2022 del Tribunale di Reggio Emilia - al pagamento dei canoni di locazione scaduti e alla rifusione delle spese di lite in favore del locatore, difeso dall'avv. 2) che dopo aver notificato all'attore, secondo il mandato ricevuto, atto di CP_1 precetto in forza della predetta sentenza, cui non era seguito il pagamento, l'avv. ha promosso CP_1 pignoramento presso terzi, indicando gli Istituti di credito presenti sul territorio di Castelnovo né Monti
(RE) ove era radicata l'attività commerciale dell'attore radicata;
3) che il predetto pignoramento ha avuto esito negativo e non vi è stata iscrizione a ruolo.
Ciò posto non è ravvisabile alcuna illiceità nella condotta dell'avv. per aver promosso un CP_1 pignoramento presso terzi, funzionale ad ottenere l'esecuzione della statuizione di condanna di cui alla sentenza n. 1334/2022, senza aver previamente richiesto al Presidente del Tribunale l'autorizzazione ad effettuare l'accesso all'anagrafe tributaria.
In capo al creditore munito di titolo esecutivo e precetto non sussiste infatti alcun obbligo di servirsi dello strumento di cui all'art. 492 bis c.p.c., ovvero della ricerca con modalità telematica dei beni pignorabili. L'istituto previsto della norma richiamata è infatti posto a tutela non già del debitore bensì delle ragioni del creditore che non voglia rischiare di perdere la possibilità concreta di ottenere soddisfazione del proprio credito oltre che del generale interesse alla speditezza delle procedure esecutive.
La tesi dell'attore non può quindi trovare accoglimento.
Tanto chiarito, posto che la liceità della condotta della convenuta esclude l'ingiustizia delle eventuali conseguenze da essa derivanti, per completezza si rileva che, in ogni caso, all'esito del giudizio non vi
è prova dei danni patiti dall'attore di cui viene chiesto nella presente sede il risarcimento.
In primo luogo, sotto il profilo del pregiudizio morale per la divulgazione della propria posizione debitoria, l'attore non ha fornito alcun elemento probatorio al fine di dimostrare il danno effettivamente sofferto, costituendo tale carenza un chiaro ostacolo al risarcimento del danno, anche qualora parametrato al criterio equitativo che presuppone, come è noto, non la mancata dimostrazione del danno ma l'impossibilità della sua quantificazione, osservandosi che come chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità “il danno all'onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (Cass. civ. sez. III, 26/10/2017 n. 25420).
In secondo luogo, nemmeno è provata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, quantificata in € 131.764,10, consistente nel non aver potuto beneficiare della rottamazione delle pagina 3 di 5 cartelle esattoriali, procedura che avrebbe necessitato, per l'attore, l'ottenimento di un finanziamento.
Deve infatti reputarsi generica l'allegazione secondo cui la notifica del pignoramento aveva impedito al sig. la possibilità di ottenere l'erogazione di un prestito bancario, non avendo egli indicato né a Pt_1 quale Istituto di credito avrebbe inteso rivolgersi né di quale importo avrebbe necessitato per procedere alla rottamazione. La Suprema Corte richiede un rigoroso “onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato che pretende il risarcimento del danno da perdita di chance, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere”
(Cassazione civile sez. III, 31/10/2024 n. 28175), onere che nel caso in esame non è stato adempiuto.
Alla luce di tutto quanto esposto le domande dell'attore devono essere respinte, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
L'attore, stante la sua integrale soccombenza, è tenuto a rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta che saranno liquidate in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
La chiamata in causa di da parte dell'avv. non essendo contestata la sussistenza della CP_2 CP_1 copertura assicurativa, bensì solo l'entità della franchigia, comunque inferiore all'importo del risarcimento chiesto dall'attore in citazione, era pienamente giustificata, rendendosi necessaria a seguito dell'infondata pretesa risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta.
In base al principio di causalità, quindi, va condannato a rifondere anche le spese Parte_1 sostenute dalla terza chiamata, che si liquidano sempre in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Nel presente giudizio, tenuto conto di quanto osservato in motivazione, la convenuta è stata costretta a contrastare un'iniziativa pretestuosa e ingiustificata: ove non si ritenga la malafede di parte attrice, deve quantomeno riconoscersi la colpa grave della stessa, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Osservato che in ordine al quantum tale "determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza" (Cass. 21570/2012), l'attore va condannato al pagamento in favore della convenuta di una somma pari circa a un terzo delle spese di lite, come liquidate in pagina 4 di 5 dispositivo.
Si dà altresì atto che il D.Lgs. 149/2022 ha aggiunto un quarto comma all'art. 96 c.p.c., che trova applicazione per i procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 come il presente, prevedendo che, nei casi previsti dai co. 1, 2 e 3 il giudice condanna altresì la parte al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande formulate da Parte_1
2. Dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 [...]
CP_2
3. Condanna a rimborsare alle altre parti processuali le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in favore di in € 11.268 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e in favore di Controparte_2 in € 7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie
[...] nella misura del 15% del compenso;
4. Condanna al pagamento, ex art. 96 comma 3 c.p.c., in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 4.000,00;
5. Condanna al pagamento, ex art. 96 comma 4 c.p.c., in favore della cassa Parte_1 delle ammende, della somma di € 800,00.
Reggio nell'Emilia, 6 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5