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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4299 / 2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4299 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(p.iva ), con sede legale in Roma (RM), Via Cesare Pavese n. Parte_1 P.IVA_1
385, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Maurizio Hazan (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._1
, Filippo Martini (C.F.: , pec: Email_1 C.F._2
e Marco Rodolfi (C.F.: pec: Email_2 C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Email_3
Gelpi, in Como (CO), Via Cinque Giornate n. 61,
- appellante -
E
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma (RM), Largo Ferruccio Mengaroni Controparte_1 P.IVA_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cavallasca
(C.F ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como (CO), Viale Lecco n. 117 C.F._4
(PEC - fax 031 302048). Email_4
-appellata-
E
(c.f. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._5
- appellata contumace -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (solo danni a cose) – appello avverso sentenza
Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 330/2023, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il giorno 11 maggio 2023 e pubblicata in data 12 maggio 2023, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1505/2022, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura Controparte_1 contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
CP_1 b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
c) E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado di Parte_1 restituzione di euro 600,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede pre-contenziosa; In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della Controparte_1 sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.”.
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la Parte_1 sentenza n. 330/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como l'11.05.2023 e pubblicata il giorno 12/05/2023 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, quale obbligata al Controparte_1 ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, in forza dell'atto funzionale e relativa convenzione stipulata con il Comune di Olgiate
Comasco, conveniva in giudizio in primo grado, innanzi al Giudice di Pace di Como, Parte_1
e , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal predetto
[...] Controparte_2
ente proprietario del tratto stradale danneggiato in seguito al sinistro avvenuto il 15.05.2019, lungo CP_3
Viale Trieste. L'attrice deduceva di essere concessionaria dell'Ente per il servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata dall'incidente, nonché cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa.
Chiedeva pertanto la condanna delle convenute al pagamento di € 1.116,52, ovvero della differente somma, eventualmente quantificata a seguito di CTU, oltre interessi, rivalutazione e spese, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, da parte di , conducente e proprietaria del CP_2 veicolo, targato DH892VH ed assicurato con per essersi immessa, svoltando a Parte_1 sinistra in Viale Trieste, senza rispettare il segnale di stop, ciò che determinava l'impatto con altro veicolo
(motociclo targato EM67515) e la conseguente ingente dispersione di rifiuti liquidi e solidi sul manto stradale,
[..
[...] [
in data 17.05.2019, inoltrava a mezzo pec alla convenuta compagnia la richiesta Parte_2 risarcitoria, notificando contestualmente la cessione del credito, tratteneva la somma di € 600,00 corrisposta da in acconto sul maggiore avere e, successivamente, esperiva, infruttuosamente, il procedimento Pt_1 di negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, contestava la legittimazione ad agire dell'attrice, giacché Parte_1 il prezzo del servizio reso in concessione non costituirebbe titolo per agire ex art. 2054 c.c.. Nello specifico chiedeva il rigetto della domanda attorea sul presupposto che non vi fosse un illecito fonte di danno ma un contratto, non un evento lesivo ma un servizio erogato in esecuzione dello stesso contratto, non un danno ma un prezzo;
e che l'attrice non era la danneggiata ma la prestatrice del servizio il cui prezzo (forfettario) era stato concordato tra altri e non era vincolante per la Compagnia (cfr. pagg. 8-9, comparsa di costituzione in primo grado). Contestava inoltre la validità ed efficacia della convenzione e della cessione di crediti dell'Ente in favore della concessionaria per difetto di sottoscrizione del Sindaco del Comune, unico organo legittimato all'atto di disposizione, e comunque per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ceduto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c.., nonché per violazione dei dettami di cui all'art. 202 D.Lgs. n.
152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente).
Deduceva inoltre la violazione degli artt. 14, 15, 161 e 211 del Codice della Strada per non aver l'Ente irrogato alla conducente del veicolo assicurato la sanzione per il presunto danneggiamento o insozzamento della strada,
e avergli invece concesso di provvedere in proprio alla rimozione dei residui permasti sull'asfalto; rilevava inoltre che l'obbligo di ripristino, avente natura sanzionatoria, non rientrerebbe nella garanzia R.C. Auto;
contestava altresì l'imputabilità del danno alla conducente assicurata, l'entità del pregiudizio economico patito dal e la prova sia dell'esistenza degli interventi che della loro effettiva necessità ed urgenza. CP_3
Concludeva, in via preliminare, per l'accertamento e declaratoria d'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283 CAP, attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice, nonché del difetto di legittimazione attiva e della mancanza del titolo dell'attrice alla pretesa risarcitoria avanzata;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto ed in diritto e per l'illegittimità amministrativa con la quale il aveva affidato CP_3 all'attrice l'incarico per la pulizia delle strade in violazione dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente; in ogni caso, in via riconvenzionale, domandava la condanna di alla restituzione della somma di Controparte_1
€ 600,00 già ricevuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze.
rimaneva contumace davanti al Giudice di primae curae. Controparte_2
All'esito del processo di primo grado, RG 1505/2022, con sentenza 300/2023 la domanda di Controparte_1 veniva accolta, previa rideterminazione del quantum, in esito all'espletata CTU, in € 750,00, oltre iva,
[...] interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
con imputazione delle spese di CTU a carico di e spese di lite compensate. Pt_1
II. La sentenza impugnata
Il Giudice di primae curae, ritenuta valida ed efficace la convenzione con cui il Comune di Olgiate Comasco aveva affidato a il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale Controparte_1 compromesse a seguito di incidenti con contestuale cessione dei derivati crediti risarcitori, considerava cedibile il diritto al credito risarcitorio e correttamente notificata al ceduto la cessione del credito da parte del CP_3 in favore (cfr., doc. 6 e ss. di parte attrice); deduceva quindi la legittimazione attiva Parte_3 dell'attrice, quale cessionaria del credito, per ottenere il risarcimento del danno. Ritenuta altresì provata la responsabilità nella causazione del sinistro dell'assicurata con non contestata e Parte_1
3 comunque evincibile dal rapporto di incidente redatto dalle autorità intervenute, previa rideterminazione del quantum, in esito all'espletata CTU, in € 750,00, condannava le convenute, in via solidale, al pagamento del residuo importo di € 150,00 oltre iva, se dovuta, interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro (oltre spese di lite, come detto, compensate e spese di CTU a carico della convenuta).
III. Sul giudizio d'appello
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 21.12.2023, ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza n. 330/2023 dell'11.05.2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Como, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante, nonché dell'art. 1372 c.c., circa l'inopponibilità a terzi del contratto;
2) nullità dell'atto di delega/cessione per violazione dell'art. 50 TUEL, in quanto il contratto non è stato sottoscritto dal Sindaco, e dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997) per non essere consentita la cessione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di crediti illiquidi e non esigibili;
3) violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino e che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211; inoltre, la natura sanzionatoria dell'illecito amministrativo, di cui alla richiamata normativa, ne escluderebbe l'assicurabilità in RC Auto;
4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno – in via diretta ed esclusiva – alla condotta dell'assicurata, dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente, dell'esistenza di interventi svolti e del nesso di causalità con l'illecito, nonché per erronea quantificazione del danno;
5) violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti.
Ha concluso, in integrale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di
[...] per inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria - ai sensi del combinato disposto Controparte_1 degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cod.Ass.Priv.- attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver titolo alla pretesa risarcitoria di cui è causa;
nel merito di dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda accolta in primo grado, anche perché priva di prova;
in ogni caso, ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale sotteso alla quantificazione del danno, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, n. 1, c.p.c. per non aver
[...] indicato in modo chiaro e preciso il capo impugnato della sentenza e specificato la Parte_1 decisione alternativa che avrebbe dovuto assumere il giudice di primo grado con indicazione degli elementi a supporto, nonché per non essere stato l'appello proposto ai sensi dell'art. 339, c. 3, c.p.c., nonostante avente
4 ad oggetto una sentenza decisa secondo equità. Nel merito ha concluso per il rigetto del gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Alla prima udienza dell'08.05.2024, il Giudice, rilevata la mancanza della prova del perfezionamento della notifica dell'appello nei riguardi di , ha concesso termine all'appellante per provvedervi, fissando nuova CP_2 udienza, in forma cartolare, al 29.05.2024; in esito a tale udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarata la contumacia dell'appellata , ha fissato, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza CP_2 del 27.01.2025 con concessione dei termini massimi ex art. 352 c.p.c..
Il 27.01.2025 il Giudice, lette le note scritte delle parti, preso atto del deposito dei fogli di p.c. e delle comparse conclusionali di entrambe le parti costituite, nonché della memoria di replica di ha Parte_1 trattenuto la causa è in decisione.
IV. Sulle questioni preliminari di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da
[...] per violazione degli artt. 342 e 339, c. 3, c.p.c. che si respingono per le seguenti ragioni. Controparte_1
IV.I - Sotto il primo profilo d'inammissibilità per genericità dei motivi di appello, si rileva che la volontà delle parti di impugnare la sentenza di primo grado non richiede né la proposizione di un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello.
Nel caso di specie esso è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, con l'individuazione dei capi di sentenza impugnati, sia sotto il profilo argomentativo, consentendo di comprendere il contenuto e la portata delle censure.
L'appellante ha quindi rispettato i dettami dell'art. 342 c.p.c..
IV.II - Quanto all'art. 339, c. 3, c.p.c., si evidenzia che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.”
(Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna delle convenute, in solido, al Controparte_1 pagamento della “restante somma per euro 1.116,52, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”.
5 Da ciò consegue che la causa si debba considerare di valore indeterminato, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta.
Anche tale eccezione d'inammissibilità va pertanto rigettata, potendo procedersi all'esame dell'appello nel merito.
V. Sulla violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1372 c.c. (I motivo)
L'appellante afferma che la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante (ex art. 30 D.Lgs. n. 163/2006), nonché
l'inopponibilità a terzi del contratto (ex art. 1372 c.c.).
Il motivo d'appello è infondato.
Dalla lettura della convenzione sperimentale del 03.10.2017 e del relativo atto funzionale del 27.09.2017 (doc.
1 fascicolo primo grado dell'appellata), stipulati tra il e l'appellata per il ripristino Parte_4 delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, si evince l'assenza di costi a carico della P.A. e dei cittadini, in quanto le Compagnie
Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli danneggianti sostengono interamente i costi dell'intervento di ripristino post incidente, prevedendo altresì che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (punti nn. 6 e 7, delle Premesse della convenzione).
Nello specifico, dall'art. 8 “Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del CP_3 emerge che “conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Controparte_1
Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del
unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, CP_3 dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione […] il
con l'”Atto Funzionale” allegato alla presente in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale CP_3 danneggiata dall'incidente, conferisce a “ , nel suo interesse, ogni più ampio potere Controparte_1 per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti di ha effetto Controparte_1 liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa”.
L'art. 9, poi, prevede “[…] si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Controparte_1
Assicurative tutti gli emolumenti ”.
All'art. 10 il si impegna a fornire all'appellata tutti i dati e informazioni necessari relativamente alle CP_3 modalità di incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, delegandola espressamente ad inoltrare le richieste alle Forza dell'Ordine competenti in qualità di concessionaria del e di soggetto interessato ex art. 11, c. 4, CdS e “Al fine di favorire l'integrale CP_3 copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di Controparte_1
a beneficio dell'Ente, quest'ultimo impegna unicamente che accetta, ad intervenire Controparte_1 ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in
6 cui il Centro Logistico Operativo di Sicurezza e Ambiente giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare CP_1 che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di (…). Al contrario, in caso di presenza di Controparte_1 liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino”.
Ebbene, il rapporto tra il e l'appellata, va pacificamente inquadrato quale concessione di servizi, e non CP_3 appalto.
Ciò che differenzia i due istituti, come a più riprese precisato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Tar
Campania, Napoli, Sez. V, n. 4059 del 15.06.2022), è, nel primo caso, la mancata previsione del pagamento di un corrispettivo da parte dell'amministrazione, essendo previsto unicamente il diritto di Controparte_1 di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio di ripristino della sede viaria post
[...] incidente agendo nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa.
Il ha concesso all'appellata una delega generale per: “agire e intraprendere ogni eventuale e più CP_3 opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C.; denunciare alle competenti
Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;
trattarne la liquidazione;
sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
(…) incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente. (…) La presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di investire della posizione giuridica attiva per Controparte_1
l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati” (cfr., atto funzionale doc. 1 fascicolo primo grado appellata).
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non ha chiesto la Controparte_1 condanna delle convenute al pagamento di un corrispettivo di fonte contrattuale, bensì il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo condotto da , responsabile del sinistro, alla sede stradale CP_2 di proprietà del Comune di Olgiate Comasco.
Si tratta pertanto di un credito risarcitorio per fatto illecito di natura extracontrattuale (ex art. 2054, c.1, c.c.).
La titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in virtù della richiamata convenzione e dell'atto funzionale, è trasferita dal in capo all'appellata, che ha il diritto di agire direttamente nei confronti della compagnia CP_3 assicurativa del veicolo danneggiante, appalesandosi nel concreto una cessione del credito.
D'altra parte, il richiamo operato dall'appellante alla Cass. SS.UU. n. 9965/2017, nella parte in cui tratta la
“titolarità della funzione” in capo all'Amministrazione concedente, non coglie nel segno, riferendosi al differente istituto degli appalti pubblici di servizi, così come le citate sentenze di merito che all'evidenza trattano di convenzioni aventi un differente contenuto rispetto a quella di cui si discute e che, per inciso, non sono comunque vincolanti.
Da ultimo, come anche già evidenziato nella sentenza appellata, il pagamento dell'acconto ante causam di €
600,00 da parte di , e non al , conferma la Controparte_4 Parte_4 corretta notifica della cessione al debitore.
In conclusione, non si riscontra alcuna violazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006.
7 Va respinta anche la censura di inopponibilità a terzi del contratto (convenzione) per violazione dell'art. 1372
c.c., giacché l'attrice ha agito nei confronti della convenuta in forza della cessione del credito risarcitorio, da cui discende la necessità solo di verificare il rispetto dell'art. 1264 c.c..
Dagli atti di causa si evince che la notifica della cessione del credito alla convenuta è avvenuta a mezzo pec in data 17.05.2019, fatto non contestato dall'appellante e dunque da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
VI. Sulla violazione degli artt. 50 TUEL e 8 D.L. n. 79/1997 e ss.mm. (II motivo)
Quanto all'eccepita nullità della cessione per non essere stata sottoscritta dal Sindaco ex art. 50 TUEL si rileva, in senso contrario, che l'atto funzionale alla convenzione del 27.09.2017, che ne ha definito il contenuto, è stato sottoscritto dal Sindaco di Olgiate Comasco e sempre il primo cittadino, con decreto n. 10 del 03.04.2017, ha nominato il Responsabile di Area, quale delegato a stipulare la convenzione del Persona_1
03.10.2017. Ferma restando la competenza ex lege del Sindaco, non si ravvede l'esistenza di alcun divieto a che il capo dell'Ente comunale, in base alla portata degli atti da compiere, deleghi un altro soggetto a rappresentare l'Ente, anche in virtù di quanto stabilito dall'art. 107 TUEL.
In riferimento alla violazione dell'art. 8 D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997,
n. 40) e nullità dell'atto con il quale è stata autorizzata la società appellata a gestire i crediti del per CP_3 incedibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di crediti non liquidi e inesigibili, non sussiste un espresso divieto di cessione di siffatti crediti e comunque non è prevista la sanzione della nullità per un'eventuale violazione.
VII. Sulla violazione del codice della strada delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, nonché esclusione dell'operatività della RC Auto rispetto alle sanzioni amministrative (III motivo)
L'art. 161 del D.Lgs. n. 285/1992 rubricato “Ingombro della carreggiata” prevede, per chi non abbia potuto evitare lo spargimento di materie viscide, infiammabili o atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, di provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito e di informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. L'art. 15 disciplina gli atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze, mentre l'art. 211 stabilisce la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui l'agente accertatore fa “menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201”. Si tratta di previsioni che riguardano il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il trasgressore e non hanno alcuna attinenza con la fattispecie oggetto del giudizio ossia il credito risarcitorio derivante dal danneggiamento della rete viaria.
Né l'appellante può dolersi della mancata irrogazione della sanzione a carico del danneggiante trattandosi di potere discrezionale riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione, su cui pertanto non vi è alcuna legittimazione a contraddire con l'ente, peraltro estraneo all'odierno giudizio.
VIII. Sulla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (IV motivo)
Il motivo di gravame circa la mancanza di prova dell'imputabilità del danno in via diretta ed esclusiva alla condotta dell'assicurata, dell'esistenza degli interventi svolti da e del nesso di Controparte_1 causalità con l'illecito, è infondato.
Tali aspetti sono stati provati tutti documentalmente attraverso il report fotografico dell'intervento di ripristino, il documento del servizio di sversamento, il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Olgiate Comasco, ove si individua quale responsabile del sinistro , conducente e proprietaria Controparte_2
8 del veicolo tg. DH892VH, per essersi immessa, svoltando a sinistra in Viale Trieste, senza rispettare il segnale di stop, ciò che ha determinato l'impatto con il motociclo tg. EM67515 (cfr., docc. 2 e 3, fascicolo primo grado dell'appellata).
Tali fatti e documenti non risultano specificamente contestati dalla convenuta di primo grado, e dunque possono porsi a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c..
In ordine al quantum debeatur, il Giudice di Pace ha liquidato il danno sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio - avverso la quale non sono state sollevate specifiche contestazioni sul piano tecnico - e non di un asserito “costo tariffario forfettario” previsto dalla convenzione.
Né può sostenersi che il manto stradale non sia stato danneggiato in conseguenza del sinistro, circostanza provata dalla documentazione fotografica versata in atti, da cui si evince chiaramente la presenza di ingenti quantità di rifiuti solidi e liquidi nell'area in cui è avvenuto l'incidente.
Ciò considerato, anche il quarto motivo d'appello deve essere rigettato.
IX. Sulla violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private (V motivo)
Anche l'ultimo motivo di censura avanzato da parte appellante va respinto.
Sin dal primo grado di giudizio sia che hanno dato atto Controparte_1 Parte_1 dell'intervenuto pagamento da parte di quest'ultima della minor somma di € 600,00, a fronte della richiesta risarcitoria di € 1.116,52 dell'appellata. non contesta la dazione di denaro, ma la sua natura, precisando trattarsi di offerta ex art. Pt_1
148 del D.Lgs. n. 209/05.
Fermo rimanendo che, per consolidata giurisprudenza, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la
R.C.A., ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio (cfr., Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2015, n. 24205), si richiamano, in ogni caso, i principi generali in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché quelli esaminati dalla
Suprema Corte a SS.UU. (Sent. n. 3033 del 08.02.2013) circa l'onere di allegazione in capo all'appellante della documentazione a fondamento dei motivi di gravame della sentenza impugnata.
Ebbene, la contabile del bonifico o la lettera accompagnatoria dell'assegno bancario effettuato da in Pt_1 favore di non è stata prodotta, per quanto emerge dagli atti neppure in primo grado: ciò Controparte_1 impedisce al Giudice di secondo grado di valutare e pronunciarsi sulla natura di tale pagamento;
profilo che, in ogni caso, rimane assorbito dall'accoglimento della domanda di . Controparte_1
Segue, per tutte le ragioni addotte, l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
X. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, salvo per la fase di istruttoria/trattazione (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 30219/2023) che, a fronte dell'esiguità dell'attività svolta, viene liquidata secondo i valori minimi.
Così come richiesto in atti, viene pronunciata la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dell'appellata costituita, Avv. Andrea Cavallasca, ai sensi e per l'effetto dell'art. 93 c.p.c..
9 Nulla va disposto riguardo alle spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace CP_2
.
[...]
Poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 riguardi di e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 Controparte_2 respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Rigetta l'appello interposto, e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Como n.
330/2023 dell'11.05.2023, depositata in cancelleria il 12.05.2023;
- Condanna in persona del l.r.p.t, a rifondere a Parte_1 Controparte_1
con distrazione in favore del difensore di quest'ultima Avv. Andrea Cavallasca, le spese
[...] sostenute per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 562,00
(cinquecentosessantadue/00) per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e parte contumace Parte_1
; Controparte_2
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4299 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(p.iva ), con sede legale in Roma (RM), Via Cesare Pavese n. Parte_1 P.IVA_1
385, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti Maurizio Hazan (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._1
, Filippo Martini (C.F.: , pec: Email_1 C.F._2
e Marco Rodolfi (C.F.: pec: Email_2 C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Email_3
Gelpi, in Como (CO), Via Cinque Giornate n. 61,
- appellante -
E
(c.f. e p.iva ), con sede in Roma (RM), Largo Ferruccio Mengaroni Controparte_1 P.IVA_2
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cavallasca
(C.F ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como (CO), Viale Lecco n. 117 C.F._4
(PEC - fax 031 302048). Email_4
-appellata-
E
(c.f. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._5
- appellata contumace -
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (solo danni a cose) – appello avverso sentenza
Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 330/2023, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pace di Como il giorno 11 maggio 2023 e pubblicata in data 12 maggio 2023, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 1505/2022, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura Controparte_1 contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
CP_1 b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
c) E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado di Parte_1 restituzione di euro 600,00 (oltre IVA); somma ingiustificatamente percepita in sede pre-contenziosa; In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della Controparte_1 sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.”.
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la Parte_1 sentenza n. 330/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como l'11.05.2023 e pubblicata il giorno 12/05/2023 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, quale obbligata al Controparte_1 ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, in forza dell'atto funzionale e relativa convenzione stipulata con il Comune di Olgiate
Comasco, conveniva in giudizio in primo grado, innanzi al Giudice di Pace di Como, Parte_1
e , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal predetto
[...] Controparte_2
ente proprietario del tratto stradale danneggiato in seguito al sinistro avvenuto il 15.05.2019, lungo CP_3
Viale Trieste. L'attrice deduceva di essere concessionaria dell'Ente per il servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata dall'incidente, nonché cessionaria, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa.
Chiedeva pertanto la condanna delle convenute al pagamento di € 1.116,52, ovvero della differente somma, eventualmente quantificata a seguito di CTU, oltre interessi, rivalutazione e spese, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, da parte di , conducente e proprietaria del CP_2 veicolo, targato DH892VH ed assicurato con per essersi immessa, svoltando a Parte_1 sinistra in Viale Trieste, senza rispettare il segnale di stop, ciò che determinava l'impatto con altro veicolo
(motociclo targato EM67515) e la conseguente ingente dispersione di rifiuti liquidi e solidi sul manto stradale,
[..
[...] [
in data 17.05.2019, inoltrava a mezzo pec alla convenuta compagnia la richiesta Parte_2 risarcitoria, notificando contestualmente la cessione del credito, tratteneva la somma di € 600,00 corrisposta da in acconto sul maggiore avere e, successivamente, esperiva, infruttuosamente, il procedimento Pt_1 di negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, contestava la legittimazione ad agire dell'attrice, giacché Parte_1 il prezzo del servizio reso in concessione non costituirebbe titolo per agire ex art. 2054 c.c.. Nello specifico chiedeva il rigetto della domanda attorea sul presupposto che non vi fosse un illecito fonte di danno ma un contratto, non un evento lesivo ma un servizio erogato in esecuzione dello stesso contratto, non un danno ma un prezzo;
e che l'attrice non era la danneggiata ma la prestatrice del servizio il cui prezzo (forfettario) era stato concordato tra altri e non era vincolante per la Compagnia (cfr. pagg. 8-9, comparsa di costituzione in primo grado). Contestava inoltre la validità ed efficacia della convenzione e della cessione di crediti dell'Ente in favore della concessionaria per difetto di sottoscrizione del Sindaco del Comune, unico organo legittimato all'atto di disposizione, e comunque per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ceduto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c.., nonché per violazione dei dettami di cui all'art. 202 D.Lgs. n.
152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente).
Deduceva inoltre la violazione degli artt. 14, 15, 161 e 211 del Codice della Strada per non aver l'Ente irrogato alla conducente del veicolo assicurato la sanzione per il presunto danneggiamento o insozzamento della strada,
e avergli invece concesso di provvedere in proprio alla rimozione dei residui permasti sull'asfalto; rilevava inoltre che l'obbligo di ripristino, avente natura sanzionatoria, non rientrerebbe nella garanzia R.C. Auto;
contestava altresì l'imputabilità del danno alla conducente assicurata, l'entità del pregiudizio economico patito dal e la prova sia dell'esistenza degli interventi che della loro effettiva necessità ed urgenza. CP_3
Concludeva, in via preliminare, per l'accertamento e declaratoria d'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 e 283 CAP, attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice, nonché del difetto di legittimazione attiva e della mancanza del titolo dell'attrice alla pretesa risarcitoria avanzata;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto ed in diritto e per l'illegittimità amministrativa con la quale il aveva affidato CP_3 all'attrice l'incarico per la pulizia delle strade in violazione dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente; in ogni caso, in via riconvenzionale, domandava la condanna di alla restituzione della somma di Controparte_1
€ 600,00 già ricevuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze.
rimaneva contumace davanti al Giudice di primae curae. Controparte_2
All'esito del processo di primo grado, RG 1505/2022, con sentenza 300/2023 la domanda di Controparte_1 veniva accolta, previa rideterminazione del quantum, in esito all'espletata CTU, in € 750,00, oltre iva,
[...] interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
con imputazione delle spese di CTU a carico di e spese di lite compensate. Pt_1
II. La sentenza impugnata
Il Giudice di primae curae, ritenuta valida ed efficace la convenzione con cui il Comune di Olgiate Comasco aveva affidato a il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale Controparte_1 compromesse a seguito di incidenti con contestuale cessione dei derivati crediti risarcitori, considerava cedibile il diritto al credito risarcitorio e correttamente notificata al ceduto la cessione del credito da parte del CP_3 in favore (cfr., doc. 6 e ss. di parte attrice); deduceva quindi la legittimazione attiva Parte_3 dell'attrice, quale cessionaria del credito, per ottenere il risarcimento del danno. Ritenuta altresì provata la responsabilità nella causazione del sinistro dell'assicurata con non contestata e Parte_1
3 comunque evincibile dal rapporto di incidente redatto dalle autorità intervenute, previa rideterminazione del quantum, in esito all'espletata CTU, in € 750,00, condannava le convenute, in via solidale, al pagamento del residuo importo di € 150,00 oltre iva, se dovuta, interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro (oltre spese di lite, come detto, compensate e spese di CTU a carico della convenuta).
III. Sul giudizio d'appello
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 21.12.2023, ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza n. 330/2023 dell'11.05.2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Como, sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante, nonché dell'art. 1372 c.c., circa l'inopponibilità a terzi del contratto;
2) nullità dell'atto di delega/cessione per violazione dell'art. 50 TUEL, in quanto il contratto non è stato sottoscritto dal Sindaco, e dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997) per non essere consentita la cessione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di crediti illiquidi e non esigibili;
3) violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, per non aver consentito al trasgressore, responsabile dei danni alla sede stradale, di provvedere direttamente al suo ripristino e che i costi per gli interventi di manutenzione e pulizia gli potrebbero essere imputati solo in seguito al mancato spontaneo adempimento e previa attivazione del procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 211; inoltre, la natura sanzionatoria dell'illecito amministrativo, di cui alla richiamata normativa, ne escluderebbe l'assicurabilità in RC Auto;
4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancanza di prova dell'imputabilità del danno – in via diretta ed esclusiva – alla condotta dell'assicurata, dell'entità del pregiudizio economico patito dall'Ente, dell'esistenza di interventi svolti e del nesso di causalità con l'illecito, nonché per erronea quantificazione del danno;
5) violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti.
Ha concluso, in integrale riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda di
[...] per inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria - ai sensi del combinato disposto Controparte_1 degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cod.Ass.Priv.- attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver titolo alla pretesa risarcitoria di cui è causa;
nel merito di dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda accolta in primo grado, anche perché priva di prova;
in ogni caso, ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale sotteso alla quantificazione del danno, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, n. 1, c.p.c. per non aver
[...] indicato in modo chiaro e preciso il capo impugnato della sentenza e specificato la Parte_1 decisione alternativa che avrebbe dovuto assumere il giudice di primo grado con indicazione degli elementi a supporto, nonché per non essere stato l'appello proposto ai sensi dell'art. 339, c. 3, c.p.c., nonostante avente
4 ad oggetto una sentenza decisa secondo equità. Nel merito ha concluso per il rigetto del gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Alla prima udienza dell'08.05.2024, il Giudice, rilevata la mancanza della prova del perfezionamento della notifica dell'appello nei riguardi di , ha concesso termine all'appellante per provvedervi, fissando nuova CP_2 udienza, in forma cartolare, al 29.05.2024; in esito a tale udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarata la contumacia dell'appellata , ha fissato, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza CP_2 del 27.01.2025 con concessione dei termini massimi ex art. 352 c.p.c..
Il 27.01.2025 il Giudice, lette le note scritte delle parti, preso atto del deposito dei fogli di p.c. e delle comparse conclusionali di entrambe le parti costituite, nonché della memoria di replica di ha Parte_1 trattenuto la causa è in decisione.
IV. Sulle questioni preliminari di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sollevate da
[...] per violazione degli artt. 342 e 339, c. 3, c.p.c. che si respingono per le seguenti ragioni. Controparte_1
IV.I - Sotto il primo profilo d'inammissibilità per genericità dei motivi di appello, si rileva che la volontà delle parti di impugnare la sentenza di primo grado non richiede né la proposizione di un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione tale da consentire al giudice di identificare i punti oggetto di gravame e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello.
Nel caso di specie esso è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, con l'individuazione dei capi di sentenza impugnati, sia sotto il profilo argomentativo, consentendo di comprendere il contenuto e la portata delle censure.
L'appellante ha quindi rispettato i dettami dell'art. 342 c.p.c..
IV.II - Quanto all'art. 339, c. 3, c.p.c., si evidenzia che la sentenza oggetto di gravame non è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. e pertanto non operano i limiti di appellabilità per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.”
(Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 9432 del 11.06.2012 e cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 3290 del 12.02.2018).
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna delle convenute, in solido, al Controparte_1 pagamento della “restante somma per euro 1.116,52, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU …”.
5 Da ciò consegue che la causa si debba considerare di valore indeterminato, né risulta dagli atti di causa alcuna tempestiva contestazione sul punto da parte della convenuta.
Anche tale eccezione d'inammissibilità va pertanto rigettata, potendo procedersi all'esame dell'appello nel merito.
V. Sulla violazione/falsa applicazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1372 c.c. (I motivo)
L'appellante afferma che la controprestazione tipica della concessione di servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante (ex art. 30 D.Lgs. n. 163/2006), nonché
l'inopponibilità a terzi del contratto (ex art. 1372 c.c.).
Il motivo d'appello è infondato.
Dalla lettura della convenzione sperimentale del 03.10.2017 e del relativo atto funzionale del 27.09.2017 (doc.
1 fascicolo primo grado dell'appellata), stipulati tra il e l'appellata per il ripristino Parte_4 delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, si evince l'assenza di costi a carico della P.A. e dei cittadini, in quanto le Compagnie
Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli danneggianti sostengono interamente i costi dell'intervento di ripristino post incidente, prevedendo altresì che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (punti nn. 6 e 7, delle Premesse della convenzione).
Nello specifico, dall'art. 8 “Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del CP_3 emerge che “conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Controparte_1
Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del
unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, CP_3 dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione […] il
con l'”Atto Funzionale” allegato alla presente in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale CP_3 danneggiata dall'incidente, conferisce a “ , nel suo interesse, ogni più ampio potere Controparte_1 per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti di ha effetto Controparte_1 liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa”.
L'art. 9, poi, prevede “[…] si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Controparte_1
Assicurative tutti gli emolumenti ”.
All'art. 10 il si impegna a fornire all'appellata tutti i dati e informazioni necessari relativamente alle CP_3 modalità di incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, delegandola espressamente ad inoltrare le richieste alle Forza dell'Ordine competenti in qualità di concessionaria del e di soggetto interessato ex art. 11, c. 4, CdS e “Al fine di favorire l'integrale CP_3 copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di Controparte_1
a beneficio dell'Ente, quest'ultimo impegna unicamente che accetta, ad intervenire Controparte_1 ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in
6 cui il Centro Logistico Operativo di Sicurezza e Ambiente giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare CP_1 che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di (…). Al contrario, in caso di presenza di Controparte_1 liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino”.
Ebbene, il rapporto tra il e l'appellata, va pacificamente inquadrato quale concessione di servizi, e non CP_3 appalto.
Ciò che differenzia i due istituti, come a più riprese precisato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Tar
Campania, Napoli, Sez. V, n. 4059 del 15.06.2022), è, nel primo caso, la mancata previsione del pagamento di un corrispettivo da parte dell'amministrazione, essendo previsto unicamente il diritto di Controparte_1 di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio di ripristino della sede viaria post
[...] incidente agendo nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa.
Il ha concesso all'appellata una delega generale per: “agire e intraprendere ogni eventuale e più CP_3 opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C.; denunciare alle competenti
Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;
trattarne la liquidazione;
sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
(…) incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente. (…) La presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di investire della posizione giuridica attiva per Controparte_1
l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati” (cfr., atto funzionale doc. 1 fascicolo primo grado appellata).
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non ha chiesto la Controparte_1 condanna delle convenute al pagamento di un corrispettivo di fonte contrattuale, bensì il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo condotto da , responsabile del sinistro, alla sede stradale CP_2 di proprietà del Comune di Olgiate Comasco.
Si tratta pertanto di un credito risarcitorio per fatto illecito di natura extracontrattuale (ex art. 2054, c.1, c.c.).
La titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in virtù della richiamata convenzione e dell'atto funzionale, è trasferita dal in capo all'appellata, che ha il diritto di agire direttamente nei confronti della compagnia CP_3 assicurativa del veicolo danneggiante, appalesandosi nel concreto una cessione del credito.
D'altra parte, il richiamo operato dall'appellante alla Cass. SS.UU. n. 9965/2017, nella parte in cui tratta la
“titolarità della funzione” in capo all'Amministrazione concedente, non coglie nel segno, riferendosi al differente istituto degli appalti pubblici di servizi, così come le citate sentenze di merito che all'evidenza trattano di convenzioni aventi un differente contenuto rispetto a quella di cui si discute e che, per inciso, non sono comunque vincolanti.
Da ultimo, come anche già evidenziato nella sentenza appellata, il pagamento dell'acconto ante causam di €
600,00 da parte di , e non al , conferma la Controparte_4 Parte_4 corretta notifica della cessione al debitore.
In conclusione, non si riscontra alcuna violazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006.
7 Va respinta anche la censura di inopponibilità a terzi del contratto (convenzione) per violazione dell'art. 1372
c.c., giacché l'attrice ha agito nei confronti della convenuta in forza della cessione del credito risarcitorio, da cui discende la necessità solo di verificare il rispetto dell'art. 1264 c.c..
Dagli atti di causa si evince che la notifica della cessione del credito alla convenuta è avvenuta a mezzo pec in data 17.05.2019, fatto non contestato dall'appellante e dunque da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
VI. Sulla violazione degli artt. 50 TUEL e 8 D.L. n. 79/1997 e ss.mm. (II motivo)
Quanto all'eccepita nullità della cessione per non essere stata sottoscritta dal Sindaco ex art. 50 TUEL si rileva, in senso contrario, che l'atto funzionale alla convenzione del 27.09.2017, che ne ha definito il contenuto, è stato sottoscritto dal Sindaco di Olgiate Comasco e sempre il primo cittadino, con decreto n. 10 del 03.04.2017, ha nominato il Responsabile di Area, quale delegato a stipulare la convenzione del Persona_1
03.10.2017. Ferma restando la competenza ex lege del Sindaco, non si ravvede l'esistenza di alcun divieto a che il capo dell'Ente comunale, in base alla portata degli atti da compiere, deleghi un altro soggetto a rappresentare l'Ente, anche in virtù di quanto stabilito dall'art. 107 TUEL.
In riferimento alla violazione dell'art. 8 D.L. n. 79/1997 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997,
n. 40) e nullità dell'atto con il quale è stata autorizzata la società appellata a gestire i crediti del per CP_3 incedibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di crediti non liquidi e inesigibili, non sussiste un espresso divieto di cessione di siffatti crediti e comunque non è prevista la sanzione della nullità per un'eventuale violazione.
VII. Sulla violazione del codice della strada delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e relative sanzioni di cui all'art. 211, nonché esclusione dell'operatività della RC Auto rispetto alle sanzioni amministrative (III motivo)
L'art. 161 del D.Lgs. n. 285/1992 rubricato “Ingombro della carreggiata” prevede, per chi non abbia potuto evitare lo spargimento di materie viscide, infiammabili o atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, di provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito e di informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. L'art. 15 disciplina gli atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze, mentre l'art. 211 stabilisce la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui l'agente accertatore fa “menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201”. Si tratta di previsioni che riguardano il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il trasgressore e non hanno alcuna attinenza con la fattispecie oggetto del giudizio ossia il credito risarcitorio derivante dal danneggiamento della rete viaria.
Né l'appellante può dolersi della mancata irrogazione della sanzione a carico del danneggiante trattandosi di potere discrezionale riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione, su cui pertanto non vi è alcuna legittimazione a contraddire con l'ente, peraltro estraneo all'odierno giudizio.
VIII. Sulla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (IV motivo)
Il motivo di gravame circa la mancanza di prova dell'imputabilità del danno in via diretta ed esclusiva alla condotta dell'assicurata, dell'esistenza degli interventi svolti da e del nesso di Controparte_1 causalità con l'illecito, è infondato.
Tali aspetti sono stati provati tutti documentalmente attraverso il report fotografico dell'intervento di ripristino, il documento del servizio di sversamento, il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Olgiate Comasco, ove si individua quale responsabile del sinistro , conducente e proprietaria Controparte_2
8 del veicolo tg. DH892VH, per essersi immessa, svoltando a sinistra in Viale Trieste, senza rispettare il segnale di stop, ciò che ha determinato l'impatto con il motociclo tg. EM67515 (cfr., docc. 2 e 3, fascicolo primo grado dell'appellata).
Tali fatti e documenti non risultano specificamente contestati dalla convenuta di primo grado, e dunque possono porsi a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c..
In ordine al quantum debeatur, il Giudice di Pace ha liquidato il danno sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio - avverso la quale non sono state sollevate specifiche contestazioni sul piano tecnico - e non di un asserito “costo tariffario forfettario” previsto dalla convenzione.
Né può sostenersi che il manto stradale non sia stato danneggiato in conseguenza del sinistro, circostanza provata dalla documentazione fotografica versata in atti, da cui si evince chiaramente la presenza di ingenti quantità di rifiuti solidi e liquidi nell'area in cui è avvenuto l'incidente.
Ciò considerato, anche il quarto motivo d'appello deve essere rigettato.
IX. Sulla violazione dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private (V motivo)
Anche l'ultimo motivo di censura avanzato da parte appellante va respinto.
Sin dal primo grado di giudizio sia che hanno dato atto Controparte_1 Parte_1 dell'intervenuto pagamento da parte di quest'ultima della minor somma di € 600,00, a fronte della richiesta risarcitoria di € 1.116,52 dell'appellata. non contesta la dazione di denaro, ma la sua natura, precisando trattarsi di offerta ex art. Pt_1
148 del D.Lgs. n. 209/05.
Fermo rimanendo che, per consolidata giurisprudenza, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la
R.C.A., ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio (cfr., Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2015, n. 24205), si richiamano, in ogni caso, i principi generali in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché quelli esaminati dalla
Suprema Corte a SS.UU. (Sent. n. 3033 del 08.02.2013) circa l'onere di allegazione in capo all'appellante della documentazione a fondamento dei motivi di gravame della sentenza impugnata.
Ebbene, la contabile del bonifico o la lettera accompagnatoria dell'assegno bancario effettuato da in Pt_1 favore di non è stata prodotta, per quanto emerge dagli atti neppure in primo grado: ciò Controparte_1 impedisce al Giudice di secondo grado di valutare e pronunciarsi sulla natura di tale pagamento;
profilo che, in ogni caso, rimane assorbito dall'accoglimento della domanda di . Controparte_1
Segue, per tutte le ragioni addotte, l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
X. Sulle spese di lite
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022, salvo per la fase di istruttoria/trattazione (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 30219/2023) che, a fronte dell'esiguità dell'attività svolta, viene liquidata secondo i valori minimi.
Così come richiesto in atti, viene pronunciata la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dell'appellata costituita, Avv. Andrea Cavallasca, ai sensi e per l'effetto dell'art. 93 c.p.c..
9 Nulla va disposto riguardo alle spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace CP_2
.
[...]
Poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 riguardi di e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 Controparte_2 respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Rigetta l'appello interposto, e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Como n.
330/2023 dell'11.05.2023, depositata in cancelleria il 12.05.2023;
- Condanna in persona del l.r.p.t, a rifondere a Parte_1 Controparte_1
con distrazione in favore del difensore di quest'ultima Avv. Andrea Cavallasca, le spese
[...] sostenute per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 562,00
(cinquecentosessantadue/00) per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge;
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e parte contumace Parte_1
; Controparte_2
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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