CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024
Da
(c.f. ), nata ad [...] il 2 Parte_1 C.F._1 gennaio 1993 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
(20122) Milano (MI), Via San Francesco D'Assisi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Zanati, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), nato a [...] il 27 maggio CP_1 C.F._2
1964, con studio in Monza (MB), vicolo Borghetto n. 11, elettivamente domiciliato in
Magenta (MI), via IV Giugno n. 41, presso lo studio dell'Avv. Anna Berra, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello.
APPELLATO pagina 1 di 14 e
(p.i. – c.f. Controparte_2 P.IVA_1
), con sede in Corbetta (MI), Via Giuseppe Meroni n. 2, C.F._3 contumace.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3031/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione I Civile
– in persona del Giudice unico, dott.ssa Valentina Boroni, a definizione della causa iscritta al n. 26271/2020 R.G., pubblicata in data 19 marzo 2024 e notificata a mezzo p.e.c. allo scrivente difensore in data 22 aprile 2024.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, Parte_1
domanda ed eccezione, previa parziale riforma della sentenza impugnata n. 3031/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano – Sezione I Civile – in persona del Giudice Unico, dott.ssa Valentina Boroni a definizione della causa iscritta al N.R.G. 26271/2020, pubblicata in data 19.03.2024 e notificata a mezzo p.e.c. allo scrivente difensore in data 22.04.2024, per i motivi tutti così come dedotti in atti:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento in relazione al contratto di consulenza datato
08.06.2017 da parte di e per l'effetto risolvere il medesimo Controparte_2 rapporto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo e quindi per l'importo di euro 4.995,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo effettivo, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare altresì e l'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore di degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno del Parte_1 dovuto fino al saldo effettivo, maturati e maturandi sulla quota capitale ad oggi maturata di € 49.394,34
e su quella diversa, anche maggiore, riconosciuta a favore dell'attrice;
- condannare e dell'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento del compenso del C.T.U. pari ad € 5.262,86, oltre accessori di legge, nonché della somma pari ad € 35,00 per spese sostenute dal C.T.U.;
- condannare e l'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento del compenso e delle spese del C.T.U. con rifusione, in favore di nel caso di Parte_1 eventuale pagamento dell'ulteriore importo (oltre acconto) da parte della stessa;
pagina 2 di 14 - condannare e l'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore di delle ulteriori spese vive della causa di primo grado e Parte_1 precisamente: € 60,56, a titolo di spese di notifica dell'atto di citazione;
€ 518,00, a titolo di Contributo
Unificato; € 27,00, a titolo di Marca da bollo per diritti di Cancelleria;
- riformare il capo / statuizione della sentenza ove si ritiene assorbita ogni altra domanda ed eccezione con esclusione del maggior pregiudizio che verrà sopportato da in relazione ai Parte_1 maggiori oneri e spese per il completamento dell'immobile nella misura che verrà quantificata e provata all'esito dell'effettivo esborso o per l'importo già quantificato dall'arch. anche con ER emissione di sentenza di condanna condizionata;
- in ogni caso, per tutti i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di , nonché la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per fatto Controparte_2 illecito dell'Arch. condannare in ogni caso i convenuti in solido fra di loro (ex art. 2055 CP_1
c.c.) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non ulteriori subiti dall'odierna attrice, per l'importo che verrà successivamente quantificato e sostenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo ed in ogni caso ed in via subordinata da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.
- con vittoria di spese ed oneri di lite anche del presente grado di giudizio;
in via istruttoria: con ogni più ampia ed espressa riserva di dedurre e argomentare, si chiede di essere ammessi, pur senza inversione dell'onere probatorio, a prova per testi sui seguenti capitoli istruttori:
1) Vero che, in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, sede dello sportello unico dell'edilizia, si teneva un incontro tra l'arch. la signora ER Tes_1
(madre di e l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
[...] Parte_1 Testimone_2 di Abbiategrasso?
2) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Testimone_2 di Abbiategrasso, illustrava alla sig.ra (madre di la destinazione edilizia Testimone_1 Parte_1 dell'immobile, la procedura amministrativa per ottenere il cambio di destinazione d'uso e i costi necessari per la modifica dell'immobile sito in Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 oggetto di aggiudicazione a favore dell'attrice?
3) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Testimone_2 di Abbiategrasso, rappresentava alla sig.ra (madre di la necessità, ai fini Testimone_1 Parte_1 della modificazione della destinazione d'uso dell'immobile sito in Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 pagina 3 di 14 oggetto di aggiudicazione a favore di di sostenere sia gli oneri di urbanizzazione per la Parte_1 ristrutturazione sia gli oneri di urbanizzazione per il cambio d'uso?
4) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Testimone_2 di Abbiategrasso, quantificava alla sig.ra gli esborsi da corrispondersi per ottenere il Testimone_1 cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 oggetto di aggiudicazione a favore di nella complessiva somma di € 37.480,84, così come poi Parte_1 riportati nella comunicazione in data 30.09.2019, che si rammostra al teste (sempre doc.14)?
5) Vero che, ad oggi, gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in
Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 oggetto di aggiudicazione a favore dell'attrice, hanno riguardato la porzione individuata dal reticolato di colore rosa di cui alla tavola tecnica che si rammostra al teste
(sempre doc. 23)?
Si indicano a teste da escutere anche sui capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati e ammessi:
- arch. domiciliato in Milano, via Giulio Ferreri n. 34; ER
- arch. domiciliata presso Comune di Abbiategrasso – Settore Sviluppo del Testimone_2
Territorio, Via Cattaneo n. 2, Abbiategrasso (20081);
- Sig.ra residente in [...]. Testimone_1
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese per il secondo grado di giudizio, oltre Rimborso spese generali, C.p.a. ed I.v.a. (se dovuta) secondo le aliquote vigenti”.
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1. Rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
2. Rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti dell'esponente in CP_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
3. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna dell'arch. CP_1 secondo la quota di responsabilità che eventualmente verrà riconosciuta.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 4 di 14 4. Si chiede ammettersi interrogatorio formale della signora e del legale rappresentante Parte_1 pro tempore di sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: CP_2
a. In occasione del sopralluogo del 23.06.2017 presso l'immobile di via Palestro 27 in
Abbiategrasso, durante la visita la signora veniva resa edotta da dei contenuti, del Parte_1 CP_2 prezzo, della perizia di stima a firma dell'arch. e dei suoi allegati? CP_1
b. Nelle circostanze di cui al capitolo che precede, la signora veniva resa edotta da Parte_1 dell'assenza di titoli edilizi legittimanti, dei requisiti igienico/sanitari, dell'agibilità? CP_2
c. Nelle circostanze di cui al capitolo a., la signora veniva resa edotta da Parte_1 CP_2 della necessità di provvedere al deposito di pratica edilizia per ottenere il titolo abilitavo occorrente per l'attività di centro estetico e successivo adeguamento catastale?
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito e l'architetto per sentir Controparte_2 CP_2 CP_1 dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto concluso con la prima, con richiesta di restituzione del compenso, nonché la responsabilità del secondo, con condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno, in solido fra loro.
L'attrice deduceva di aver conferito incarico di consulenza a in quanto CP_2 interessata ad acquistare un immobile in Abbiategrasso al fine di aprire un centro estetico;
in particolare la stessa intendeva acquistare un immobile tra quelli posti in vendita nell'ambito delle aste giudiziarie con tipologia esclusivamente commerciale, di grandezza compresa tra i 100 e 200 mq e per un valore di acquisto massimo di euro 100.000,00. Con l'ausilio della convenuta individuava ed acquistava all'asta, previo sopralluogo e per il prezzo CP_2 Parte_1 di euro 63.000,00, un immobile “al rustico” sito in Abbiategrasso, Via Palestro 27/29 (doc. 19 decreto di trasferimento). L'immobile veniva descritto come avente destinazione d'uso residenziale e commerciale e con identificazione catastale C/1.
A seguito dell'acquisto, l'attrice si era rivolta al Comune al fine di ottenere le autorizzazioni allo svolgimento dell'impresa di estetista venendo a scoprire solo in tale occasione che l'immobile non poteva essere adibito all'esercizio di attività commerciale, risultando destinato esclusivamente all'esercizio di attività socio-culturali ed assistenziali.
pagina 5 di 14 contestava pertanto a di non avere diligentemente eseguito Parte_1 CP_2
l'incarico affidatole, atteso che fin da subito era stata rappresentata alla convenuta l'intenzione di ricercare ed acquistare un immobile con destinazione d'uso commerciale, ciò che non era, all'evidenza, l'immobile proposto da Quest'ultima avrebbe dovuto assicurare le CP_2 analisi tecniche ed urbanistiche che, se eseguite, avrebbero fatto emergere la diversa destinazione d'uso dell'immobile; tale circostanza rappresentava un grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto, la restituzione del compenso pagato e il risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
Quanto all'opera dell'arch. la stessa lamentava che egli aveva redatto la perizia di CP_1 stima in base alla quale l'immobile era stato pubblicizzato nella vendita all'asta, e che in tale perizia si ravvisavano numerosi errori, in particolare:
• la difformità della scheda catastale dell'immobile con lo stato delle pratiche edilizie autorizzative comunali;
• l'indicazione in perizia di una errata destinazione urbanistica dell'immobile;
• l'insufficienza delle indicazioni in merito alla situazione urbanistica, edilizia e catastale;
• l'errato calcolo della superficie lorda indicata in misura inferiore a quella effettiva di mq 47,17;
• l'omessa indicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e delle spese da sostenere per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (costo di costruzione monetizzazione degli standard etc.).
A causa della negligenza del perito stimatore, l'attrice aveva dunque dovuto sostenere ingenti spese, ossia: a) aveva dovuto affidare ad un tecnico di fiducia, arch. ER
l'incarico di verificare l'effettivo stato urbanistico ed edilizio dell'immobile e di procedere alla sua regolarizzazione al fine di consentire lo svolgimento dell'attività commerciale voluta;
b) erano state sostenute spese per la presentazione di pratiche per il cambio di destinazione d'uso ( solo parzialmente data la ampia metratura dell'immobile, con formazione di due distinti lotti) e pagati oneri vari.
Con riguardo agli esborsi sostenuti, l'attrice allegava un danno patrimoniale pari ad euro
37.480,00 per opere di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso dell'immobile
(doc. 14); euro 14.643,00 per contributo legge 10/77; euro 18.000,00 per compensi professionali
(doc. 7) oltre euro 27.000,00 per mancato godimento dell'immobile per nove mesi, secondo la pagina 6 di 14 tempistica indicata dall'arch. Allegava infine la necessità di spese future per la completa Per_1 regolarizzazione dell'immobile.
I convenuti si costituivano contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Consulovest osservava in particolare che la propria consulenza doveva considerarsi riferita alla sola segnalazione della soluzione immobiliare più adatta alle esigenze dall'attrice; che dalla perizia e dall'avviso di vendita l'immobile era censito quale magazzino/negozio categoria C/1 e che nulla lasciava intendere che esso avesse una destinazione ad attività socio culturale/assistenziale; che il tempo decorso tra incarico e giorno dell'asta era stato assai breve impedendo una verifica approfondita;
che si era fatto affidamento correttamente sulle risultanze dell'elaborato di stima.
Il convenuto osservava che l'immobile si trovava allo stato rustico e che l'attrice CP_1 aveva avuto occasione anche di visionarlo, con ciò ben potendosi accorgere della situazione di fatto (al rustico) e della necessità di effettuare delle opere per utilizzare l'immobile ai propri fini commerciali;
quanto alla diversità di metratura, l'architetto rilevava che la circostanza poteva solo avere avvantaggiato l'acquirente, essendo stato indicato un valore legato alla minor metratura e, quanto alla questione della destinazione d'uso, rilevava che nell'atto di acquisto del procedente proprietario la proprietà aveva garantito la destinazione commerciale e la regolarità urbanistica dell'immobile che era stato venduto al prezzo di euro 229.303,54 con qualifica censuaria C/1. Osservava, pertanto, che proprio in relazione alle caratteristiche di destinazione d'uso del bene il prezzo base d'asta era stato notevolmente diminuito, perché si era tenuto conto dei costi necessari per l'adeguamento del titolo edilizio scaduto e della differenza tra oneri tributari e per assenza di garanzia per vizi era stata effettuata una riduzione del valore del 25%.
Il giudice di prime cure rigettava le istanze di prova per testi formulate dalle parti e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. . Testimone_3
All'esito del deposito della reazione peritale, in data 11 luglio 2022, nonché delle comparse conclusionali e repliche delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2023.
Con sentenza n. 3031/2024 il Tribunale di Milano:
• rigettava la domanda di risoluzione del contratto fra e e di Parte_1 CP_2
restituzione del compenso, per difetto del requisito della “non scarsa importanza”
pagina 7 di 14 dell'inadempimento di quest'ultima (art. 1455 c.c.). Ciò in quanto: a) l'attrice ometteva di allegare l'essenzialità, ai fini dell'acquisto, della destinazione d'uso commerciale, in termini tali da affermare che, se avesse saputo della destinazione d'uso non commerciale, non avrebbe acquistato l'immobile (peraltro acquistato a un prezzo assai inferiore a quello indicato nell'accordo di consulenza); b) la differente destinazione d'uso non impediva all'attrice di godere dell'immobile per i fini desiderati, imponendole solo costi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati;
c) il controllo della destinazione d'uso rappresentava solo una, e non la principale, delle obbligazioni contrattuali a carico di CP_2
• Accertava la negligenza di e di condannandoli in solido al CP_2 CP_1
risarcimento del danno patito dall'attrice, riconosciuto in euro 49.394,34.
• Condannava i convenuti, soccombenti, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 22 maggio
2024, lamentando: Parte_1
1. Circa il rigetto della domanda di risoluzione, la non corretta applicazione dell'art. 1455
c.c. Ciò in quanto l'essenzialità della destinazione d'uso ai fini dell'acquisto emergeva documentalmente dal contratto di consulenza immobiliare, dal cui inequivoco tenore era possibile evincere che interesse dell'attrice era acquistare un immobile con destinazione d'uso commerciale, talché costituiva obbligazione principale della convenuta verificare se l'immobile fosse utilizzabile per tale funzione.
2. L'omessa pronuncia del Tribunale di Milano sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria ISTAT, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
3. La parziale omissione di pronuncia con riguardo alle spese di lite, in quanto il giudice di prime cure: a) non ha condannato i convenuti soccombenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di CTU;
b) con la condanna al pagamento di un'unica somma forfettaria e onnicomprensiva, ha omesso di distinguere i compensi per onorari dalle spese vive di causa, tra le quali: € 60,56, a titolo di spese di notifica dell'atto di citazione;
€ 518,00, a titolo di Contributo
Unificato; € 27,00, a titolo di marca da bollo per diritti di Cancelleria.
4. Il mancato riconoscimento del risarcimento per il danno futuro, corrispondente agli ulteriori esborsi che l'appellante dovrà sostenere per il completamento della ristrutturazione, attualmente realizzata con riguardo a una porzione della superficie dell'immobile (mappale 714). pagina 8 di 14 Si è costituito, nel presente grado di giudizio, l'appellato contestando i CP_1 motivi di gravame formulati ex adverso, ad eccezione del primo, relativo esclusivamente al rapporto contrattuale fra e e chiedendo il rigetto delle avverse Parte_1 CP_2 pretese, perché infondate in fatto e in diritto, nonché la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 22 ottobre 2024 il Consigliere istruttore, dichiarata preliminarmente la contumacia di e rilevata l'assenza di margini per una definizione bonaria della CP_2 vertenza fra le parti costituite, fissava davanti a sé l'udienza del 21.1.25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello lamenta la non corretta applicazione Parte_1 dell'art. 1455 c.c. e l'erroneo rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento da parte del giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Non ha pregio l'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini della prova della non scarsa importanza dell'inadempimento, la circostanza che dallo stesso tenore del contratto emergerebbe l'essenzialità dell'interesse alla specifica destinazione d'uso dell'immobile richiesta. Come infatti più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di risoluzione ex art. 1453
c.c., il giudice, per valutare la gravità dell'inadempimento, deve tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 7187 del 4 marzo 2022).
Nel caso di specie il contratto con prevedeva una pluralità di prestazioni a CP_2 carico dell'odierna appellata, fra le quali l'unica oggetto di contestazione è appunto quella pagina 9 di 14 relativa al controllo sulla regolarità urbanistica del bene e alla sua destinazione d'uso. A fronte di un oggetto contrattuale “complesso” e articolato, sarebbe stato dunque onere dell'appellante provare l'imprescindibilità, ai fini dell'acquisto, della destinazione d'uso commerciale: ossia dimostrare che, se avesse saputo della diversa destinazione, non avrebbe, con certezza o elevata probabilità, acquistato l'immobile.
Altro è infatti provare che l'alterazione del sinallagma, indotta dall'inadempimento parziale del contratto, è stata tale da rendere inutile o del tutto indesiderabile per la parte non inadempiente la prestazione comunque ottenuta, altro è allegare che tale “inesatta” prestazione ha determinato per tale parte disagi, ritardi e considerevoli costi aggiuntivi.
La prova che nella fattispecie oggetto di causa si versasse nella prima ipotesi non è stata fornita da Inoltre, depongono in senso contrario, come correttamente rilevato Parte_1 dal primo giudice, da un lato il fatto che la destinazione d'uso accertata, in realtà, non ha impedito all'appellante di godere dell'immobile per lo scopo per il quale aveva effettuato l'acquisto, trattandosi di immobile abitabile;
dall'altro, la circostanza, che pur a fronte dei citati costi aggiuntivi, è altresì vero che l'acquisto del bene è avvenuto per un prezzo nettamente inferiore a quello originariamente indicato da nell'accordo con Parte_1 CP_2
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo d'appello lamenta l'omessa pronuncia in merito Parte_1 alla richiesta condanna di e al pagamento degli interessi e alla CP_1 CP_2 rivalutazione monetaria della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni.
Il motivo è fondato.
Come specificato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995 e sempre confermato dalla successiva giurisprudenza, essendo l'obbligazione risarcitoria un debito di valore, in essa il denaro ha funzione succedanea dell'utilità originaria, alla quale la somma liquidata deve essere equivalente in termini di potere di acquisto. Non valendo pertanto il principio nominalistico, stabilito dall'art. 1277 c.c., con riguardo a tale specie di obbligazioni, gli effetti della svalutazione monetaria fra il momento della produzione del danno ed il momento successivo della sua liquidazione sono posti a carico dell'obbligato.
Il danno da svalutazione monetaria costituisce una forma di danno emergente e va traslato in capo al debitore-danneggiante mediante la rivalutazione degli importi a lui addebitati sino alla data della liquidazione. Vi è poi, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il lucro pagina 10 di 14 cessante costituito dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro a cui il creditore-danneggiato avrebbe avuto diritto sin dal momento del prodursi del danno. Qualora tale ulteriore voce di danno sia liquidata con la tecnica degli interessi, “questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (ibidem).
Alla luce di tali pacifici principi, e devono essere condannati, in CP_1 CP_2 solido fra loro, al pagamento in favore di oltre che della somma di € 49.394,34 in Parte_1 linea capitale, rivalutata in moneta attuale, anche degli interessi compensativi, calcolati devalutando alla data del fatto l'importo liquidato, maggiorato poi degli interessi legali calcolati su una somma che anno per anno si rivaluta sino al momento della liquidazione. Dalla data della presente sentenza al saldo sono inoltre dovuti gli interessi legali sull'importo di € 49.394,34.
3. Con il terzo motivo di gravame lamenta l'erronea liquidazione delle spese Parte_1 di lite da parte del primo giudice, in punto di omessa condanna alla rifusione delle spese di CTU
e di omessa separata liquidazione delle spese vive di causa.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si rileva che non ha pregio il contrario argomento dell'appellato CP_1 secondo cui il giudice, nel liquidare le spese, avrebbe correttamente escluso le voci citate in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, stante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto con e la condanna dei convenuti al CP_2 pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma nettamente inferiore alla pretesa avanzata da
[...]
Parte_1
Sul punto è sufficiente osservare che la somma complessiva di euro 7.616,00, liquidata dal giudice di prime cure a titolo di spese di lite, già teneva conto dell'accoglimento parziale delle domande dell'attrice, essendo infatti parametrata al valore del decisum (ossia stabilita “in relazione alla domanda principale di risarcimento del danno accolta”) e non a quello del disputatum. Lo scaglione considerato dal primo giudice è, coerentemente, quello fra 26.001 e 52.000 euro.
Alla tale somma, relativa al compenso del difensore della parte vittoriosa, va dunque aggiunto il rimborso delle spese di CTU, anch'esse rientranti fra le spese di lite. Per il principio della soccombenza le stesse - nella misura di euro 5.262,86 oltre accessori di legge ed euro 35,00
pagina 11 di 14 per spese, determinata con decreto del 3 ottobre 2022 - vanno pertanto poste integralmente a carico degli odierni appellati, in solido fra loro.
Quanto alle spese vive di causa, è orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. n.
2365 del 24 gennaio 2024; Cass. civ., Sez. VI-5, n. 20935 del 7 settembre 2017; Cass. civ., Sez.
VI-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623). In particolare “il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne
l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. n. 23919 del 29 ottobre
2020; Cassi civ., Sez. III, n. 18905 del 28 luglio 2017).
Nel giudizio di primo grado l'attrice ha documentato spese per euro 60,56 per notifica dell'atto di citazione, per euro 518,00 a titolo di contributo unificato e per euro 27,00, a titolo di marca da bollo per diritti di Cancelleria. Anche tali importi dovranno dunque essere rimborsati dagli odierni appellati, soccombenti.
4. Con il quarto motivo d'appello lamenta il mancato riconoscimento del Parte_1 risarcimento per il danno futuro, corrispondente agli ulteriori esborsi che la stessa dovrà sostenere per il completamento della ristrutturazione dell'immobile. Segnatamente l'appellante riferisce di aver proceduto, allo stato, ai lavori per la modifica della destinazione d'uso del solo mappale 714, riservando al futuro il completamento dell'iter anche in relazione al mappale 718.
Pertanto, secondo la stima effettuata dal CTP Arch. “laddove l'attrice deciderà di ER richiedere le modifiche della destinazione d'uso anche in relazione al mappale 718, o comunque per il completamento della ristrutturazione con diversa destinazione d'uso, dovrà sostenere gli ulteriori e maggiori oneri richiesti dal Comune di Abbiategrasso e specificamente € 47.065.50”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si osserva che tale profilo del danno è stato sostenuto dal solo perito di parte e non considerato dal CTU: come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la mera valutazione del perito di parte non costituisce di per sé sola prova del danno, essendo la pagina 12 di 14 consulenza una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 1614 del 19 gennaio 2022).
Inoltre, le condizioni di risarcibilità del danno futuro sono state oggetto di una precisa perimetrazione da parte della giurisprudenza di legittimità. In particolare, “perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza
(alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto” (Cass. civ., Sez.
II, sent., 15 dicembre 2021, n. 40120).
Nel caso in esame, pertanto, appare corretta e immune da censure la valutazione del primo giudice. Il danno rappresentato dai futuri ed eventuali esborsi - peraltro indicato dalla stessa appellante in modo assai generico e in forma meramente ipotetica (“laddove l'attrice deciderà di richiedere le modifiche…”) - non può ritenersi provato, ora per allora, come “più probabile che non”, proprio perché dipendente da future condotte soggettive del danneggiato, allo stato imprevedibili e incerte.
Il quarto motivo di gravame deve pertanto essere respinto.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Gli appellati e soccombenti, devono pertanto essere condannati a CP_1 CP_2 rimborsare a le spese di entrambi i gradi di giudizio, da quest'ultima anticipate. Parte_1
Spese liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 144 del 2022, con riferimento al valore del decisum (scaglione 26.001,00-52.000,00 euro) e all'attività effettivamente svolta (esclusi dunque i compensi per la fase istruttoria nel giudizio d'appello).
PQM
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
In parziale riforma della sentenza n. 3031/2024 del Tribunale di Milano:
• Condanna e al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
della rivalutazione monetaria e degli interessi, calcolati come specificato Parte_1 in motivazione, sull'importo di euro 49.394,34 in linea capitale;
• Pone definitivamente a carico di e , in CP_1 Controparte_2
solido fra loro, le spese di CTU, liquidate in euro 5.262,86 oltre accessori di legge per compensi ed euro 35,00 per spese;
• Conferma nel resto la sentenza impugnata;
• Condanna e , in solido fra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, liquidate: a) per il primo grado, in euro Parte_1
7.616,00 per compensi (di cui euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 1806,00 per la fase istruttoria, euro 2905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre a euro 60,56
a titolo di spese di notifica dell'atto di citazione, euro 518,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00, a titolo di marca da bollo per diritti di Cancelleria;
b) per il grado d'appello in complessivi euro 6.946,00 per compensi (di cui 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3470,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024
Da
(c.f. ), nata ad [...] il 2 Parte_1 C.F._1 gennaio 1993 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
(20122) Milano (MI), Via San Francesco D'Assisi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Zanati, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), nato a [...] il 27 maggio CP_1 C.F._2
1964, con studio in Monza (MB), vicolo Borghetto n. 11, elettivamente domiciliato in
Magenta (MI), via IV Giugno n. 41, presso lo studio dell'Avv. Anna Berra, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello.
APPELLATO pagina 1 di 14 e
(p.i. – c.f. Controparte_2 P.IVA_1
), con sede in Corbetta (MI), Via Giuseppe Meroni n. 2, C.F._3 contumace.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3031/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione I Civile
– in persona del Giudice unico, dott.ssa Valentina Boroni, a definizione della causa iscritta al n. 26271/2020 R.G., pubblicata in data 19 marzo 2024 e notificata a mezzo p.e.c. allo scrivente difensore in data 22 aprile 2024.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, Parte_1
domanda ed eccezione, previa parziale riforma della sentenza impugnata n. 3031/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano – Sezione I Civile – in persona del Giudice Unico, dott.ssa Valentina Boroni a definizione della causa iscritta al N.R.G. 26271/2020, pubblicata in data 19.03.2024 e notificata a mezzo p.e.c. allo scrivente difensore in data 22.04.2024, per i motivi tutti così come dedotti in atti:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento in relazione al contratto di consulenza datato
08.06.2017 da parte di e per l'effetto risolvere il medesimo Controparte_2 rapporto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo e quindi per l'importo di euro 4.995,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo effettivo, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare altresì e l'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore di degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno del Parte_1 dovuto fino al saldo effettivo, maturati e maturandi sulla quota capitale ad oggi maturata di € 49.394,34
e su quella diversa, anche maggiore, riconosciuta a favore dell'attrice;
- condannare e dell'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento del compenso del C.T.U. pari ad € 5.262,86, oltre accessori di legge, nonché della somma pari ad € 35,00 per spese sostenute dal C.T.U.;
- condannare e l'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento del compenso e delle spese del C.T.U. con rifusione, in favore di nel caso di Parte_1 eventuale pagamento dell'ulteriore importo (oltre acconto) da parte della stessa;
pagina 2 di 14 - condannare e l'Arch. in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore di delle ulteriori spese vive della causa di primo grado e Parte_1 precisamente: € 60,56, a titolo di spese di notifica dell'atto di citazione;
€ 518,00, a titolo di Contributo
Unificato; € 27,00, a titolo di Marca da bollo per diritti di Cancelleria;
- riformare il capo / statuizione della sentenza ove si ritiene assorbita ogni altra domanda ed eccezione con esclusione del maggior pregiudizio che verrà sopportato da in relazione ai Parte_1 maggiori oneri e spese per il completamento dell'immobile nella misura che verrà quantificata e provata all'esito dell'effettivo esborso o per l'importo già quantificato dall'arch. anche con ER emissione di sentenza di condanna condizionata;
- in ogni caso, per tutti i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di , nonché la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per fatto Controparte_2 illecito dell'Arch. condannare in ogni caso i convenuti in solido fra di loro (ex art. 2055 CP_1
c.c.) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non ulteriori subiti dall'odierna attrice, per l'importo che verrà successivamente quantificato e sostenuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo ed in ogni caso ed in via subordinata da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.
- con vittoria di spese ed oneri di lite anche del presente grado di giudizio;
in via istruttoria: con ogni più ampia ed espressa riserva di dedurre e argomentare, si chiede di essere ammessi, pur senza inversione dell'onere probatorio, a prova per testi sui seguenti capitoli istruttori:
1) Vero che, in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, sede dello sportello unico dell'edilizia, si teneva un incontro tra l'arch. la signora ER Tes_1
(madre di e l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
[...] Parte_1 Testimone_2 di Abbiategrasso?
2) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Testimone_2 di Abbiategrasso, illustrava alla sig.ra (madre di la destinazione edilizia Testimone_1 Parte_1 dell'immobile, la procedura amministrativa per ottenere il cambio di destinazione d'uso e i costi necessari per la modifica dell'immobile sito in Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 oggetto di aggiudicazione a favore dell'attrice?
3) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Testimone_2 di Abbiategrasso, rappresentava alla sig.ra (madre di la necessità, ai fini Testimone_1 Parte_1 della modificazione della destinazione d'uso dell'immobile sito in Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 pagina 3 di 14 oggetto di aggiudicazione a favore di di sostenere sia gli oneri di urbanizzazione per la Parte_1 ristrutturazione sia gli oneri di urbanizzazione per il cambio d'uso?
4) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 19 settembre 2019, presso Villa Sanchioli, viale Cattaneo n. 2, Abbiategrasso, l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Testimone_2 di Abbiategrasso, quantificava alla sig.ra gli esborsi da corrispondersi per ottenere il Testimone_1 cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 oggetto di aggiudicazione a favore di nella complessiva somma di € 37.480,84, così come poi Parte_1 riportati nella comunicazione in data 30.09.2019, che si rammostra al teste (sempre doc.14)?
5) Vero che, ad oggi, gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in
Abbiategrasso, via Palestro n. 27/29 oggetto di aggiudicazione a favore dell'attrice, hanno riguardato la porzione individuata dal reticolato di colore rosa di cui alla tavola tecnica che si rammostra al teste
(sempre doc. 23)?
Si indicano a teste da escutere anche sui capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati e ammessi:
- arch. domiciliato in Milano, via Giulio Ferreri n. 34; ER
- arch. domiciliata presso Comune di Abbiategrasso – Settore Sviluppo del Testimone_2
Territorio, Via Cattaneo n. 2, Abbiategrasso (20081);
- Sig.ra residente in [...]. Testimone_1
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese per il secondo grado di giudizio, oltre Rimborso spese generali, C.p.a. ed I.v.a. (se dovuta) secondo le aliquote vigenti”.
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1. Rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto.
2. Rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti dell'esponente in CP_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
3. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna dell'arch. CP_1 secondo la quota di responsabilità che eventualmente verrà riconosciuta.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 4 di 14 4. Si chiede ammettersi interrogatorio formale della signora e del legale rappresentante Parte_1 pro tempore di sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: CP_2
a. In occasione del sopralluogo del 23.06.2017 presso l'immobile di via Palestro 27 in
Abbiategrasso, durante la visita la signora veniva resa edotta da dei contenuti, del Parte_1 CP_2 prezzo, della perizia di stima a firma dell'arch. e dei suoi allegati? CP_1
b. Nelle circostanze di cui al capitolo che precede, la signora veniva resa edotta da Parte_1 dell'assenza di titoli edilizi legittimanti, dei requisiti igienico/sanitari, dell'agibilità? CP_2
c. Nelle circostanze di cui al capitolo a., la signora veniva resa edotta da Parte_1 CP_2 della necessità di provvedere al deposito di pratica edilizia per ottenere il titolo abilitavo occorrente per l'attività di centro estetico e successivo adeguamento catastale?
IN OGNI CASO
5. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito e l'architetto per sentir Controparte_2 CP_2 CP_1 dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto concluso con la prima, con richiesta di restituzione del compenso, nonché la responsabilità del secondo, con condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno, in solido fra loro.
L'attrice deduceva di aver conferito incarico di consulenza a in quanto CP_2 interessata ad acquistare un immobile in Abbiategrasso al fine di aprire un centro estetico;
in particolare la stessa intendeva acquistare un immobile tra quelli posti in vendita nell'ambito delle aste giudiziarie con tipologia esclusivamente commerciale, di grandezza compresa tra i 100 e 200 mq e per un valore di acquisto massimo di euro 100.000,00. Con l'ausilio della convenuta individuava ed acquistava all'asta, previo sopralluogo e per il prezzo CP_2 Parte_1 di euro 63.000,00, un immobile “al rustico” sito in Abbiategrasso, Via Palestro 27/29 (doc. 19 decreto di trasferimento). L'immobile veniva descritto come avente destinazione d'uso residenziale e commerciale e con identificazione catastale C/1.
A seguito dell'acquisto, l'attrice si era rivolta al Comune al fine di ottenere le autorizzazioni allo svolgimento dell'impresa di estetista venendo a scoprire solo in tale occasione che l'immobile non poteva essere adibito all'esercizio di attività commerciale, risultando destinato esclusivamente all'esercizio di attività socio-culturali ed assistenziali.
pagina 5 di 14 contestava pertanto a di non avere diligentemente eseguito Parte_1 CP_2
l'incarico affidatole, atteso che fin da subito era stata rappresentata alla convenuta l'intenzione di ricercare ed acquistare un immobile con destinazione d'uso commerciale, ciò che non era, all'evidenza, l'immobile proposto da Quest'ultima avrebbe dovuto assicurare le CP_2 analisi tecniche ed urbanistiche che, se eseguite, avrebbero fatto emergere la diversa destinazione d'uso dell'immobile; tale circostanza rappresentava un grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto, la restituzione del compenso pagato e il risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
Quanto all'opera dell'arch. la stessa lamentava che egli aveva redatto la perizia di CP_1 stima in base alla quale l'immobile era stato pubblicizzato nella vendita all'asta, e che in tale perizia si ravvisavano numerosi errori, in particolare:
• la difformità della scheda catastale dell'immobile con lo stato delle pratiche edilizie autorizzative comunali;
• l'indicazione in perizia di una errata destinazione urbanistica dell'immobile;
• l'insufficienza delle indicazioni in merito alla situazione urbanistica, edilizia e catastale;
• l'errato calcolo della superficie lorda indicata in misura inferiore a quella effettiva di mq 47,17;
• l'omessa indicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e delle spese da sostenere per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (costo di costruzione monetizzazione degli standard etc.).
A causa della negligenza del perito stimatore, l'attrice aveva dunque dovuto sostenere ingenti spese, ossia: a) aveva dovuto affidare ad un tecnico di fiducia, arch. ER
l'incarico di verificare l'effettivo stato urbanistico ed edilizio dell'immobile e di procedere alla sua regolarizzazione al fine di consentire lo svolgimento dell'attività commerciale voluta;
b) erano state sostenute spese per la presentazione di pratiche per il cambio di destinazione d'uso ( solo parzialmente data la ampia metratura dell'immobile, con formazione di due distinti lotti) e pagati oneri vari.
Con riguardo agli esborsi sostenuti, l'attrice allegava un danno patrimoniale pari ad euro
37.480,00 per opere di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso dell'immobile
(doc. 14); euro 14.643,00 per contributo legge 10/77; euro 18.000,00 per compensi professionali
(doc. 7) oltre euro 27.000,00 per mancato godimento dell'immobile per nove mesi, secondo la pagina 6 di 14 tempistica indicata dall'arch. Allegava infine la necessità di spese future per la completa Per_1 regolarizzazione dell'immobile.
I convenuti si costituivano contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Consulovest osservava in particolare che la propria consulenza doveva considerarsi riferita alla sola segnalazione della soluzione immobiliare più adatta alle esigenze dall'attrice; che dalla perizia e dall'avviso di vendita l'immobile era censito quale magazzino/negozio categoria C/1 e che nulla lasciava intendere che esso avesse una destinazione ad attività socio culturale/assistenziale; che il tempo decorso tra incarico e giorno dell'asta era stato assai breve impedendo una verifica approfondita;
che si era fatto affidamento correttamente sulle risultanze dell'elaborato di stima.
Il convenuto osservava che l'immobile si trovava allo stato rustico e che l'attrice CP_1 aveva avuto occasione anche di visionarlo, con ciò ben potendosi accorgere della situazione di fatto (al rustico) e della necessità di effettuare delle opere per utilizzare l'immobile ai propri fini commerciali;
quanto alla diversità di metratura, l'architetto rilevava che la circostanza poteva solo avere avvantaggiato l'acquirente, essendo stato indicato un valore legato alla minor metratura e, quanto alla questione della destinazione d'uso, rilevava che nell'atto di acquisto del procedente proprietario la proprietà aveva garantito la destinazione commerciale e la regolarità urbanistica dell'immobile che era stato venduto al prezzo di euro 229.303,54 con qualifica censuaria C/1. Osservava, pertanto, che proprio in relazione alle caratteristiche di destinazione d'uso del bene il prezzo base d'asta era stato notevolmente diminuito, perché si era tenuto conto dei costi necessari per l'adeguamento del titolo edilizio scaduto e della differenza tra oneri tributari e per assenza di garanzia per vizi era stata effettuata una riduzione del valore del 25%.
Il giudice di prime cure rigettava le istanze di prova per testi formulate dalle parti e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. . Testimone_3
All'esito del deposito della reazione peritale, in data 11 luglio 2022, nonché delle comparse conclusionali e repliche delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2023.
Con sentenza n. 3031/2024 il Tribunale di Milano:
• rigettava la domanda di risoluzione del contratto fra e e di Parte_1 CP_2
restituzione del compenso, per difetto del requisito della “non scarsa importanza”
pagina 7 di 14 dell'inadempimento di quest'ultima (art. 1455 c.c.). Ciò in quanto: a) l'attrice ometteva di allegare l'essenzialità, ai fini dell'acquisto, della destinazione d'uso commerciale, in termini tali da affermare che, se avesse saputo della destinazione d'uso non commerciale, non avrebbe acquistato l'immobile (peraltro acquistato a un prezzo assai inferiore a quello indicato nell'accordo di consulenza); b) la differente destinazione d'uso non impediva all'attrice di godere dell'immobile per i fini desiderati, imponendole solo costi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati;
c) il controllo della destinazione d'uso rappresentava solo una, e non la principale, delle obbligazioni contrattuali a carico di CP_2
• Accertava la negligenza di e di condannandoli in solido al CP_2 CP_1
risarcimento del danno patito dall'attrice, riconosciuto in euro 49.394,34.
• Condannava i convenuti, soccombenti, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 22 maggio
2024, lamentando: Parte_1
1. Circa il rigetto della domanda di risoluzione, la non corretta applicazione dell'art. 1455
c.c. Ciò in quanto l'essenzialità della destinazione d'uso ai fini dell'acquisto emergeva documentalmente dal contratto di consulenza immobiliare, dal cui inequivoco tenore era possibile evincere che interesse dell'attrice era acquistare un immobile con destinazione d'uso commerciale, talché costituiva obbligazione principale della convenuta verificare se l'immobile fosse utilizzabile per tale funzione.
2. L'omessa pronuncia del Tribunale di Milano sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria ISTAT, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
3. La parziale omissione di pronuncia con riguardo alle spese di lite, in quanto il giudice di prime cure: a) non ha condannato i convenuti soccombenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di CTU;
b) con la condanna al pagamento di un'unica somma forfettaria e onnicomprensiva, ha omesso di distinguere i compensi per onorari dalle spese vive di causa, tra le quali: € 60,56, a titolo di spese di notifica dell'atto di citazione;
€ 518,00, a titolo di Contributo
Unificato; € 27,00, a titolo di marca da bollo per diritti di Cancelleria.
4. Il mancato riconoscimento del risarcimento per il danno futuro, corrispondente agli ulteriori esborsi che l'appellante dovrà sostenere per il completamento della ristrutturazione, attualmente realizzata con riguardo a una porzione della superficie dell'immobile (mappale 714). pagina 8 di 14 Si è costituito, nel presente grado di giudizio, l'appellato contestando i CP_1 motivi di gravame formulati ex adverso, ad eccezione del primo, relativo esclusivamente al rapporto contrattuale fra e e chiedendo il rigetto delle avverse Parte_1 CP_2 pretese, perché infondate in fatto e in diritto, nonché la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 22 ottobre 2024 il Consigliere istruttore, dichiarata preliminarmente la contumacia di e rilevata l'assenza di margini per una definizione bonaria della CP_2 vertenza fra le parti costituite, fissava davanti a sé l'udienza del 21.1.25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello lamenta la non corretta applicazione Parte_1 dell'art. 1455 c.c. e l'erroneo rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento da parte del giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Non ha pregio l'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini della prova della non scarsa importanza dell'inadempimento, la circostanza che dallo stesso tenore del contratto emergerebbe l'essenzialità dell'interesse alla specifica destinazione d'uso dell'immobile richiesta. Come infatti più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di risoluzione ex art. 1453
c.c., il giudice, per valutare la gravità dell'inadempimento, deve tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 7187 del 4 marzo 2022).
Nel caso di specie il contratto con prevedeva una pluralità di prestazioni a CP_2 carico dell'odierna appellata, fra le quali l'unica oggetto di contestazione è appunto quella pagina 9 di 14 relativa al controllo sulla regolarità urbanistica del bene e alla sua destinazione d'uso. A fronte di un oggetto contrattuale “complesso” e articolato, sarebbe stato dunque onere dell'appellante provare l'imprescindibilità, ai fini dell'acquisto, della destinazione d'uso commerciale: ossia dimostrare che, se avesse saputo della diversa destinazione, non avrebbe, con certezza o elevata probabilità, acquistato l'immobile.
Altro è infatti provare che l'alterazione del sinallagma, indotta dall'inadempimento parziale del contratto, è stata tale da rendere inutile o del tutto indesiderabile per la parte non inadempiente la prestazione comunque ottenuta, altro è allegare che tale “inesatta” prestazione ha determinato per tale parte disagi, ritardi e considerevoli costi aggiuntivi.
La prova che nella fattispecie oggetto di causa si versasse nella prima ipotesi non è stata fornita da Inoltre, depongono in senso contrario, come correttamente rilevato Parte_1 dal primo giudice, da un lato il fatto che la destinazione d'uso accertata, in realtà, non ha impedito all'appellante di godere dell'immobile per lo scopo per il quale aveva effettuato l'acquisto, trattandosi di immobile abitabile;
dall'altro, la circostanza, che pur a fronte dei citati costi aggiuntivi, è altresì vero che l'acquisto del bene è avvenuto per un prezzo nettamente inferiore a quello originariamente indicato da nell'accordo con Parte_1 CP_2
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo d'appello lamenta l'omessa pronuncia in merito Parte_1 alla richiesta condanna di e al pagamento degli interessi e alla CP_1 CP_2 rivalutazione monetaria della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni.
Il motivo è fondato.
Come specificato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995 e sempre confermato dalla successiva giurisprudenza, essendo l'obbligazione risarcitoria un debito di valore, in essa il denaro ha funzione succedanea dell'utilità originaria, alla quale la somma liquidata deve essere equivalente in termini di potere di acquisto. Non valendo pertanto il principio nominalistico, stabilito dall'art. 1277 c.c., con riguardo a tale specie di obbligazioni, gli effetti della svalutazione monetaria fra il momento della produzione del danno ed il momento successivo della sua liquidazione sono posti a carico dell'obbligato.
Il danno da svalutazione monetaria costituisce una forma di danno emergente e va traslato in capo al debitore-danneggiante mediante la rivalutazione degli importi a lui addebitati sino alla data della liquidazione. Vi è poi, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il lucro pagina 10 di 14 cessante costituito dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro a cui il creditore-danneggiato avrebbe avuto diritto sin dal momento del prodursi del danno. Qualora tale ulteriore voce di danno sia liquidata con la tecnica degli interessi, “questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (ibidem).
Alla luce di tali pacifici principi, e devono essere condannati, in CP_1 CP_2 solido fra loro, al pagamento in favore di oltre che della somma di € 49.394,34 in Parte_1 linea capitale, rivalutata in moneta attuale, anche degli interessi compensativi, calcolati devalutando alla data del fatto l'importo liquidato, maggiorato poi degli interessi legali calcolati su una somma che anno per anno si rivaluta sino al momento della liquidazione. Dalla data della presente sentenza al saldo sono inoltre dovuti gli interessi legali sull'importo di € 49.394,34.
3. Con il terzo motivo di gravame lamenta l'erronea liquidazione delle spese Parte_1 di lite da parte del primo giudice, in punto di omessa condanna alla rifusione delle spese di CTU
e di omessa separata liquidazione delle spese vive di causa.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si rileva che non ha pregio il contrario argomento dell'appellato CP_1 secondo cui il giudice, nel liquidare le spese, avrebbe correttamente escluso le voci citate in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, stante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto con e la condanna dei convenuti al CP_2 pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma nettamente inferiore alla pretesa avanzata da
[...]
Parte_1
Sul punto è sufficiente osservare che la somma complessiva di euro 7.616,00, liquidata dal giudice di prime cure a titolo di spese di lite, già teneva conto dell'accoglimento parziale delle domande dell'attrice, essendo infatti parametrata al valore del decisum (ossia stabilita “in relazione alla domanda principale di risarcimento del danno accolta”) e non a quello del disputatum. Lo scaglione considerato dal primo giudice è, coerentemente, quello fra 26.001 e 52.000 euro.
Alla tale somma, relativa al compenso del difensore della parte vittoriosa, va dunque aggiunto il rimborso delle spese di CTU, anch'esse rientranti fra le spese di lite. Per il principio della soccombenza le stesse - nella misura di euro 5.262,86 oltre accessori di legge ed euro 35,00
pagina 11 di 14 per spese, determinata con decreto del 3 ottobre 2022 - vanno pertanto poste integralmente a carico degli odierni appellati, in solido fra loro.
Quanto alle spese vive di causa, è orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. n.
2365 del 24 gennaio 2024; Cass. civ., Sez. VI-5, n. 20935 del 7 settembre 2017; Cass. civ., Sez.
VI-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623). In particolare “il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne
l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. n. 23919 del 29 ottobre
2020; Cassi civ., Sez. III, n. 18905 del 28 luglio 2017).
Nel giudizio di primo grado l'attrice ha documentato spese per euro 60,56 per notifica dell'atto di citazione, per euro 518,00 a titolo di contributo unificato e per euro 27,00, a titolo di marca da bollo per diritti di Cancelleria. Anche tali importi dovranno dunque essere rimborsati dagli odierni appellati, soccombenti.
4. Con il quarto motivo d'appello lamenta il mancato riconoscimento del Parte_1 risarcimento per il danno futuro, corrispondente agli ulteriori esborsi che la stessa dovrà sostenere per il completamento della ristrutturazione dell'immobile. Segnatamente l'appellante riferisce di aver proceduto, allo stato, ai lavori per la modifica della destinazione d'uso del solo mappale 714, riservando al futuro il completamento dell'iter anche in relazione al mappale 718.
Pertanto, secondo la stima effettuata dal CTP Arch. “laddove l'attrice deciderà di ER richiedere le modifiche della destinazione d'uso anche in relazione al mappale 718, o comunque per il completamento della ristrutturazione con diversa destinazione d'uso, dovrà sostenere gli ulteriori e maggiori oneri richiesti dal Comune di Abbiategrasso e specificamente € 47.065.50”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si osserva che tale profilo del danno è stato sostenuto dal solo perito di parte e non considerato dal CTU: come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la mera valutazione del perito di parte non costituisce di per sé sola prova del danno, essendo la pagina 12 di 14 consulenza una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 1614 del 19 gennaio 2022).
Inoltre, le condizioni di risarcibilità del danno futuro sono state oggetto di una precisa perimetrazione da parte della giurisprudenza di legittimità. In particolare, “perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza
(alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto” (Cass. civ., Sez.
II, sent., 15 dicembre 2021, n. 40120).
Nel caso in esame, pertanto, appare corretta e immune da censure la valutazione del primo giudice. Il danno rappresentato dai futuri ed eventuali esborsi - peraltro indicato dalla stessa appellante in modo assai generico e in forma meramente ipotetica (“laddove l'attrice deciderà di richiedere le modifiche…”) - non può ritenersi provato, ora per allora, come “più probabile che non”, proprio perché dipendente da future condotte soggettive del danneggiato, allo stato imprevedibili e incerte.
Il quarto motivo di gravame deve pertanto essere respinto.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Gli appellati e soccombenti, devono pertanto essere condannati a CP_1 CP_2 rimborsare a le spese di entrambi i gradi di giudizio, da quest'ultima anticipate. Parte_1
Spese liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 144 del 2022, con riferimento al valore del decisum (scaglione 26.001,00-52.000,00 euro) e all'attività effettivamente svolta (esclusi dunque i compensi per la fase istruttoria nel giudizio d'appello).
PQM
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
In parziale riforma della sentenza n. 3031/2024 del Tribunale di Milano:
• Condanna e al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
della rivalutazione monetaria e degli interessi, calcolati come specificato Parte_1 in motivazione, sull'importo di euro 49.394,34 in linea capitale;
• Pone definitivamente a carico di e , in CP_1 Controparte_2
solido fra loro, le spese di CTU, liquidate in euro 5.262,86 oltre accessori di legge per compensi ed euro 35,00 per spese;
• Conferma nel resto la sentenza impugnata;
• Condanna e , in solido fra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, liquidate: a) per il primo grado, in euro Parte_1
7.616,00 per compensi (di cui euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 1806,00 per la fase istruttoria, euro 2905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre a euro 60,56
a titolo di spese di notifica dell'atto di citazione, euro 518,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00, a titolo di marca da bollo per diritti di Cancelleria;
b) per il grado d'appello in complessivi euro 6.946,00 per compensi (di cui 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3470,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
pagina 14 di 14