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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del
Giudice Emanuele Rocco all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 8/10/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 1540/2023 del ruolo generale a.c. vertente
T R A
(CF: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direzionale Isola G8 presso lo studio dall'avv. Giuseppe
LA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. , in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, come in atti resistenti
FATTO E DIRITTO Cont Con ricorso depositato in data 13.03.2023, l'istante evocava in giudizio il esponendo di essere stata assunta alle dipendenze del
[...]
come assistente amministrativo, giusta contratto di Controparte_3 lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 01.09.2018 e di aver partecipato alla mobilità provinciale per l'a.s. 2022/23 – indetta con ordinanza ministeriale n. 45 del
25.02.22 in attuazione del CCNI per gli a.s. 22/23; 23/24 e 24/25.
La ricorrente lamentava che, in spregio dell'art. 33 comma 3 e 5 della L. 104/84 e dell'art 40 CCNI non le era stato accordato il diritto di preferenza alla stessa spettante in quanto referente unica per l'assistenza al coniuge portatore di handicap in condizione di gravità. Pertanto, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità e/o comunque disapplicare il decreto prot. n. 0008350 del 31.05.2022 emesso dall' Controparte_4
e relativo elenco allegato con cui vengono disposti i trasferimenti
[...] del personale A.T.A. a tempo indeterminato relativi all'anno scolastico 2022/23, nonché della comunicazione a mezzo e-mail del 31.05.2022 con cui viene negato il trasferimento della ricorrente in quanto contrastanti con l'art. 40 comma 1, n. IV) del
C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. assunto a tempo indeterminato, valevole per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25, con l'art. 33, commi 3 e 5, della legge n.104/92, nonché con l'art.
601 del D.lgs. 297/94 per le ragioni indicate in narrativa;
2) Per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'invocata precedenza con assegnazione della stessa presso il Liceo Classico Statale "Plinio
Seniore" di ST di AB (Na) [NAPC350003] ovvero, in via subordinata, presso una delle scuole o comuni secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2022/23, anche in sovrannumero, condannando le Amministrazioni resistenti al compimento degli adempimenti di rito;
3) In via ancor più gradata, in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando al ovvero alle competenti Controparte_1 articolazioni territoriali, di provvedere agli adempimenti all'uopo necessari”. Con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, per le motivazioni esposte in memoria.
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti delle parti e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte ricorrente la causa è stata riservata in decisione
**********
La domanda di merito è fondata e merita accoglimento.
Essa non è assorbita per il fatto che la ricorrente ha ottenuto per l'a.s. 2022/2023
l'assegnazione provvisoria annuale nel Comune di ST di AB (I Circolo
Pag. 2 di 5 ciò in quanto la ricorrente ha agito ed agisce in giudizio per il CP_5 trasferimento definitivo, in relazione alla procedura di mobilità ordinaria come disciplinata dal CCNI MOBILITA'.
Nel merito, consta in atti ed è incontestato (art. 115 c.p.c.) che la ricorrente, assunta a tempo indeterminato con qualifica di Assistente Amministrativo dal 1.09.2008, ha partecipato alla procedura di mobilità indetta per l'a.s. 2022/2023, chiedendo di essere trasferita in una delle Scuole del Comune di ST di cui all'elenco riportato nella domanda inviata in data 17.03.22 (cfr. all. 3 pag 5); che il coniuge della stessa è affetto da handicap grave, e convive con lei in ST di AB;
che non ha ottenuto la chiesta assegnazione;
che non le è stata riconosciuta la precedenza ex art.33, co.5 e 7 legge n. 104/92 e s.m., che prevede, per quanto qui interessa, che il dipendente pubblico che assiste una persona affetta da handicap grave parente entro il secondo grado, ha “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
Orbene, occorre evidenziare che l'art.33, co.5, della legge n. 104/92 c.m. dalla legge n.53/2000 e, infine, dall'art.24, co.l, lett. b), della legge n.183/2000, prevede, per quanto qui interessa, che il dipendente pubblico che assiste un parente entro il secondo grado affetto da handicap grave, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e non può essere trasferito senza suo consenso ad altra sede.
Il diritto in questione non è in effetti incondizionato, occorrendo che il posto sia esistente e vacante (Cass.16298/2015), e potendo ad esso essere opposte ragioni connotate da una particolare cogenza, eccedente l'ambito delle ordinarie esigenze organizzative e produttive, quali l'incompatibilità ambientale (Cass. 24775/2013,
16102/2009).
Più in generale, la pretesa può essere utilmente resistita ove leda in maniera consistente le esigenze datoriali, sulla base di fatti che spetta al datore provare (Cass. 3896/2009), ed in particolare, nel settore pubblico, ove si risolva in un danno per la collettività, dovendosi operare un bilanciamento tra il diritto all'assistenza dei disabili, tutelato ex
Cost. 32, ed i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica posti da Cost.97 (Cass. 7945/2008, 12692/2002).
Pag. 3 di 5 Nel pubblico impiego la possibilità della contrattazione collettiva di derogare a norme imperative di legge è limitata dall'art.2, co.2, del d.lgs n. 165/2001 alle disposizioni che si applicano solo al lavoro pubblico, e l'art.40, co. 1 del Decreto 165, nell'attribuire alla contrattazione collettiva competenza in materia di mobilità, la consente solo nei limiti posti dalla legge.
Sebbene non appaia possibile negare in astratto che le “consistenti” ragioni datoriali che possono essere frapposte al diritto in esame possano risultare anche, indirettamente, dalla regolamentazione contrattualcollettiva, le regole limitative da questa apposte possono, ad avviso del giudicante, trovare applicazione solo ove da esse in qualche modo emerga nella sua cogenza l'interesse pubblico da giudicarsi preminente secondo il criterio di bilanciamento espresso dalla disposizione.
La necessità inderogabile di applicazione dell'art.33, co.5 comporta, peraltro, nella specie, anche una diversa distribuzione dell'onere probatorio, posto che, essendo posto il diritto all'assegnazione alla sede più vicina al luogo dell'assistenza, mentre la condizione di possibilità nel senso di esistenza del posto vacante integra anch'essa, ai sensi dell'art. 2967, co.l c.c., fatto costitutivo del diritto, l'esistenza di eventuali fatti impeditivi (il fatto che i posti disponibili in detto ambito siano stati occupati da docente con diritto “poziore”) rientra nel campo di applicazione dell'art. 2697, co.2, c.c., sicché spettava all'amministrazione allegare e provare, con particolare riferimento al primo ambito prescelto, che tutti i posti ivi disponibili siano stati assegnati a soggetti più titolati (e comunque fruenti dello stesso titolo di precedenza, o di titolo di precedenza
“poziore” (Cass. 23857/2017, 25379/2016, 9201/2012, 3896/2009). Cont Ciò posto, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame non solo il on ha ritenuto di accollarsi tale onere probatorio ma ha dedotto a sostegno del proprio diniego circostanze irrilevanti e contrastanti con la documentazione prodotta in atti dalla ricorrente.
Nello specifico, l'amministrazione resistente - a pagina 3 della memoria difensiva depositata telematicamente in data 21/09/2023 – ha eccepito che alla ricorrente non spetterebbe la precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 in quanto la stessa non avrebbe indicato nella propria domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/23
l'intero comune di ST di AB (preferenza sintetica), ma avrebbe espresso la preferenza soltanto per uno specifico istituto scolastico, ossia l'Istituto di CP_5
Pag. 4 di 5 ST di AB. Da ciò discenderebbe la non applicabilità dell'art 40 CCNI
Mobilità che riconosce, invece, il citato diritto di precedenza soltanto a favore dell'istante che, all'intero della domanda di mobilità, abbia indicato l'intero comune di ricongiungimento in uno alle altre eventuali preferenze.
L'attento scrutinio della produzione documentale di parte resistente smentisce quanto eccepito dall'amministrazione in quanto nella domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2022/23, alla posizione n. 13, è indicato l'intero comune di ricongiungimento: “Comune C129 NA CASTELLAMMARE DI STABIA” (Cfr. ALL.
3 - pagina 5).
Da tanto consegue che la mancata considerazione del titolo di precedenza vantato dalla ricorrente appare illegittima. Resta, conseguentemente, accertato il diritto della ricorrente alla precedenza nella procedura di mobilità per cui è causa, ex art. 33 1. 104 del 1992, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di precedenza della ricorrente, ex art. 33 comma 3 e 5 della legge 104 del 1992, nella procedura di mobilità per cui
è causa e, per l'effetto, ordina al Ministro resistnte di tenere conto della suddetta precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili, con riguardo a quelli indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/23,
2) condanna il al pagamento delle spese di Controparte_6 lite, liquidate in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché
l'ulteriore somma di € 259,00 per Contributo unificato.
Torre Annunziata, 29/10/2025
Il Giudice
Dot. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del
Giudice Emanuele Rocco all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 8/10/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 1540/2023 del ruolo generale a.c. vertente
T R A
(CF: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direzionale Isola G8 presso lo studio dall'avv. Giuseppe
LA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. , in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, come in atti resistenti
FATTO E DIRITTO Cont Con ricorso depositato in data 13.03.2023, l'istante evocava in giudizio il esponendo di essere stata assunta alle dipendenze del
[...]
come assistente amministrativo, giusta contratto di Controparte_3 lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 01.09.2018 e di aver partecipato alla mobilità provinciale per l'a.s. 2022/23 – indetta con ordinanza ministeriale n. 45 del
25.02.22 in attuazione del CCNI per gli a.s. 22/23; 23/24 e 24/25.
La ricorrente lamentava che, in spregio dell'art. 33 comma 3 e 5 della L. 104/84 e dell'art 40 CCNI non le era stato accordato il diritto di preferenza alla stessa spettante in quanto referente unica per l'assistenza al coniuge portatore di handicap in condizione di gravità. Pertanto, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità e/o comunque disapplicare il decreto prot. n. 0008350 del 31.05.2022 emesso dall' Controparte_4
e relativo elenco allegato con cui vengono disposti i trasferimenti
[...] del personale A.T.A. a tempo indeterminato relativi all'anno scolastico 2022/23, nonché della comunicazione a mezzo e-mail del 31.05.2022 con cui viene negato il trasferimento della ricorrente in quanto contrastanti con l'art. 40 comma 1, n. IV) del
C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. assunto a tempo indeterminato, valevole per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25, con l'art. 33, commi 3 e 5, della legge n.104/92, nonché con l'art.
601 del D.lgs. 297/94 per le ragioni indicate in narrativa;
2) Per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'invocata precedenza con assegnazione della stessa presso il Liceo Classico Statale "Plinio
Seniore" di ST di AB (Na) [NAPC350003] ovvero, in via subordinata, presso una delle scuole o comuni secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2022/23, anche in sovrannumero, condannando le Amministrazioni resistenti al compimento degli adempimenti di rito;
3) In via ancor più gradata, in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando al ovvero alle competenti Controparte_1 articolazioni territoriali, di provvedere agli adempimenti all'uopo necessari”. Con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, per le motivazioni esposte in memoria.
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti delle parti e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte ricorrente la causa è stata riservata in decisione
**********
La domanda di merito è fondata e merita accoglimento.
Essa non è assorbita per il fatto che la ricorrente ha ottenuto per l'a.s. 2022/2023
l'assegnazione provvisoria annuale nel Comune di ST di AB (I Circolo
Pag. 2 di 5 ciò in quanto la ricorrente ha agito ed agisce in giudizio per il CP_5 trasferimento definitivo, in relazione alla procedura di mobilità ordinaria come disciplinata dal CCNI MOBILITA'.
Nel merito, consta in atti ed è incontestato (art. 115 c.p.c.) che la ricorrente, assunta a tempo indeterminato con qualifica di Assistente Amministrativo dal 1.09.2008, ha partecipato alla procedura di mobilità indetta per l'a.s. 2022/2023, chiedendo di essere trasferita in una delle Scuole del Comune di ST di cui all'elenco riportato nella domanda inviata in data 17.03.22 (cfr. all. 3 pag 5); che il coniuge della stessa è affetto da handicap grave, e convive con lei in ST di AB;
che non ha ottenuto la chiesta assegnazione;
che non le è stata riconosciuta la precedenza ex art.33, co.5 e 7 legge n. 104/92 e s.m., che prevede, per quanto qui interessa, che il dipendente pubblico che assiste una persona affetta da handicap grave parente entro il secondo grado, ha “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
Orbene, occorre evidenziare che l'art.33, co.5, della legge n. 104/92 c.m. dalla legge n.53/2000 e, infine, dall'art.24, co.l, lett. b), della legge n.183/2000, prevede, per quanto qui interessa, che il dipendente pubblico che assiste un parente entro il secondo grado affetto da handicap grave, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e non può essere trasferito senza suo consenso ad altra sede.
Il diritto in questione non è in effetti incondizionato, occorrendo che il posto sia esistente e vacante (Cass.16298/2015), e potendo ad esso essere opposte ragioni connotate da una particolare cogenza, eccedente l'ambito delle ordinarie esigenze organizzative e produttive, quali l'incompatibilità ambientale (Cass. 24775/2013,
16102/2009).
Più in generale, la pretesa può essere utilmente resistita ove leda in maniera consistente le esigenze datoriali, sulla base di fatti che spetta al datore provare (Cass. 3896/2009), ed in particolare, nel settore pubblico, ove si risolva in un danno per la collettività, dovendosi operare un bilanciamento tra il diritto all'assistenza dei disabili, tutelato ex
Cost. 32, ed i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica posti da Cost.97 (Cass. 7945/2008, 12692/2002).
Pag. 3 di 5 Nel pubblico impiego la possibilità della contrattazione collettiva di derogare a norme imperative di legge è limitata dall'art.2, co.2, del d.lgs n. 165/2001 alle disposizioni che si applicano solo al lavoro pubblico, e l'art.40, co. 1 del Decreto 165, nell'attribuire alla contrattazione collettiva competenza in materia di mobilità, la consente solo nei limiti posti dalla legge.
Sebbene non appaia possibile negare in astratto che le “consistenti” ragioni datoriali che possono essere frapposte al diritto in esame possano risultare anche, indirettamente, dalla regolamentazione contrattualcollettiva, le regole limitative da questa apposte possono, ad avviso del giudicante, trovare applicazione solo ove da esse in qualche modo emerga nella sua cogenza l'interesse pubblico da giudicarsi preminente secondo il criterio di bilanciamento espresso dalla disposizione.
La necessità inderogabile di applicazione dell'art.33, co.5 comporta, peraltro, nella specie, anche una diversa distribuzione dell'onere probatorio, posto che, essendo posto il diritto all'assegnazione alla sede più vicina al luogo dell'assistenza, mentre la condizione di possibilità nel senso di esistenza del posto vacante integra anch'essa, ai sensi dell'art. 2967, co.l c.c., fatto costitutivo del diritto, l'esistenza di eventuali fatti impeditivi (il fatto che i posti disponibili in detto ambito siano stati occupati da docente con diritto “poziore”) rientra nel campo di applicazione dell'art. 2697, co.2, c.c., sicché spettava all'amministrazione allegare e provare, con particolare riferimento al primo ambito prescelto, che tutti i posti ivi disponibili siano stati assegnati a soggetti più titolati (e comunque fruenti dello stesso titolo di precedenza, o di titolo di precedenza
“poziore” (Cass. 23857/2017, 25379/2016, 9201/2012, 3896/2009). Cont Ciò posto, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame non solo il on ha ritenuto di accollarsi tale onere probatorio ma ha dedotto a sostegno del proprio diniego circostanze irrilevanti e contrastanti con la documentazione prodotta in atti dalla ricorrente.
Nello specifico, l'amministrazione resistente - a pagina 3 della memoria difensiva depositata telematicamente in data 21/09/2023 – ha eccepito che alla ricorrente non spetterebbe la precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 in quanto la stessa non avrebbe indicato nella propria domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/23
l'intero comune di ST di AB (preferenza sintetica), ma avrebbe espresso la preferenza soltanto per uno specifico istituto scolastico, ossia l'Istituto di CP_5
Pag. 4 di 5 ST di AB. Da ciò discenderebbe la non applicabilità dell'art 40 CCNI
Mobilità che riconosce, invece, il citato diritto di precedenza soltanto a favore dell'istante che, all'intero della domanda di mobilità, abbia indicato l'intero comune di ricongiungimento in uno alle altre eventuali preferenze.
L'attento scrutinio della produzione documentale di parte resistente smentisce quanto eccepito dall'amministrazione in quanto nella domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2022/23, alla posizione n. 13, è indicato l'intero comune di ricongiungimento: “Comune C129 NA CASTELLAMMARE DI STABIA” (Cfr. ALL.
3 - pagina 5).
Da tanto consegue che la mancata considerazione del titolo di precedenza vantato dalla ricorrente appare illegittima. Resta, conseguentemente, accertato il diritto della ricorrente alla precedenza nella procedura di mobilità per cui è causa, ex art. 33 1. 104 del 1992, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di precedenza della ricorrente, ex art. 33 comma 3 e 5 della legge 104 del 1992, nella procedura di mobilità per cui
è causa e, per l'effetto, ordina al Ministro resistnte di tenere conto della suddetta precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili, con riguardo a quelli indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/23,
2) condanna il al pagamento delle spese di Controparte_6 lite, liquidate in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché
l'ulteriore somma di € 259,00 per Contributo unificato.
Torre Annunziata, 29/10/2025
Il Giudice
Dot. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5