CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 772/2021
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Perugia, Via Canali, n. 5 presso gli uffici legali dell'Istituto
appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Bontempi, n. 1
appellato
(C.F. ) CP_2 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso l'ordinanza (avente valore di sentenza) di estinzione Pt_1
emessa dal Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, 16 aprile 2021 resa nell'ambito del giudizio rubricato sub n.R.G. 2014/5769.
In fatto ha premesso che l'Istituto aveva promosso azione surrogatoria ai sensi dell'art.14 L. 12 giugno 1984, n. 222 nei confronti del sig. quale CP_2
responsabile civile, e nei confronti della presso Controparte_3
la quale il predetto era assicurato, in relazione ad un sinistro stradale in cui il CP_2
aveva investito il sig. assicurato , cagionandogli lesioni che Controparte_4 Pt_1
avevano portato al riconoscimento ed all'erogazione, in suo favore, di assegno ordinario di invalidità; che, effettuata una prima notifica dell'atto di citazione, solo dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc il giudice riteneva che la notifica nei confronti del non si fosse perfezionava, ne disponeva pertanto la rinnovazione;
che l' CP_2 Pt_1
aveva effettuato tale notifica all'estero, dove si era trasferito, ma CP_2 CP_1
sollevava vizio di notifica dell'atto per il mancato rispetto del termine di 150 gg. di cui all'art. 163 c.p.c., eccependo l'estinzione del giudizio;
che il giudice aveva ritenuto di potere decidere sull'eccezione di estinzione unitamente al merito ed ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione;
che aveva provveduto, dunque, Pt_1
al rinnovo della notifica nei confronti del presso la residenza in Germania CP_2
indicata dal Consolato generale d'Italia di Stoccarda;
che all'udienza del 18 giugno
2019 non era in grado di depositare l'avviso di ricevimento e chiedeva nuovo Pt_1
termine per notificare, mentre insisteva nell'eccezione di estinzione del CP_1
giudizio; che il Tribunale di Perugia, rigettata l'eccezione di estinzione, concedeva pag. 2/9 nuovo termine per la notifica;
che provvedeva in conformità notificando il plico in Pt_1
data 12 agosto 2019 e depositando presso la Cancelleria del Tribunale l'originale dell'atto notificato, corredato della relativa cartolina, in data 21 ottobre 2019.
L'appellante ha chiesto dunque di riformare la statuizione in punto di estinzione e di rimettere la causa al Tribunale civile di Perugia per sentir accogliere le originarie conclusioni, facendo valere come unico motivo di appello l'errata valutazione dei documenti in atti: il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato che la prova dell'avvenuta notifica, compresa la cartolina di ricevimento, si trova all'interno del fascicolo d'ufficio e che la prova dell'avvenuto deposito si ricava dal frontespizio della nota di deposito ove è apposto il timbro del Tribunale di Perugia.
Le ulteriori deduzioni svolte da ai punti 2, 3 e 4 dell'esposizione in diritto Pt_1
consistono non in motivi di censura avverso la sentenza, ma nella riproposizione delle argomentazioni svolte in prime cure, riguardanti la mancata contestazione, da parte di della dinamica del sinistro e della responsabilità esclusiva del suo assicurato, Pt_2
alla ricorrenza dei presupposti per la surrogazione dell'ente previdenziale ex art. 1916 cod.civ. e 14 L. 222/84 per la somma capitalizzata pari ad € 133.819,09 a titolo di assegno ordinario di invalidità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, importo determinato sulla base dei coefficienti normativamente approvati sulla base dell'anzianità (48 anni) e dei contributi maturati dal (1377) al momento della domanda amministrativa, tenendo conto dell'età CP_4
pensionabile che all'epoca era 65 anni.
Ritualmente notificato l'atto di appello sia ad che a , si è costituita Pt_2 CP_2
la compagnia di assicurazioni chiedendo il rigetto dell'appello relativamente alla pronuncia di estinzione, e conseguentemente la conferma della sentenza impugnata;
in subordine chiede il rigetto dell'appello nel merito.
pag. 3/9 L'appellata sostiene che la sentenza ha correttamente pronunciato l'estinzione in quanto, trattandosi di giudizio a litisconsorzio necessario, l'omessa notifica al litisconsorte necessario determina l'estinzione del giudizio. A prescindere dal fatto che già i vari rinvii concessi all' per rinnovare la notifica non erano giustificati, per Pt_1
quanto riguarda l'ultimo tentativo di notifica si è realizzata senz'altro la fattispecie estintiva. infatti non ha depositato l'originale di notifica dell'atto di citazione con Pt_1
modalità telematica ex art. 16-bis del DL. 18.10.2012, n. 179, neppure a seguito dell'eccezione dell' ed è tardivo ed inammissibile il deposito dell'originale di Pt_2
notifica eseguito per la prima volta con l'atto di appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che l'appello risulta ammissibile in quanto proposto avverso pronuncia che ha natura di sentenza, anche se emessa in forma di ordinanza;
essa ha infatti determinato la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo ed è stata resa in un giudizio a cognizione piena in cui il giudice istruttore opera come giudice monocratico (cfr. Cass. Ord. 23997/19
secondo cui, in tali ipotesi, la sentenza è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, c.p.c.. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal Tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può
rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 354 secondo comma, c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito).
pag. 4/9 La massima appena citata si riferisce alla formulazione dell'art. 354 c.p.c. anteriore alla riforma cd. “Cartabia” ed applicabile al presente giudizio in base alla disposizione transitoria dell'art. 35 comma 4 DL 149/22 , come modificato dalla legge 22.12.2022 n.
197, che prevede: "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli
articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal
presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28
febbraio 2023".
A decorrere dal 28.2.2023 il legislatore ha invece eliminato la possibilità di rimessione al primo giudice in caso di ravvisata insussistenza dei presupposti per l'estinzione,
essendo consentita la riammissione delle parti alle attività precluse, con decisione assunta dalla corte d'appello nel merito, con l'intento di privilegiare la ragionevole durata del processo rispetto al principio del doppio grado di cognizione del merito.
Sempre in via preliminare pare opportuno precisare che la cognizione della Corte è
limitata dalle ragioni di appello, che, con riguardo all'estinzione, sono qui limitate al profilo dell'errata/mancata valutazione di un documento prodotto in primo grado, vale a dire l'originale di notifica, che, secondo la prospettazione di , era stato prodotto in Pt_1
formato cartaceo ed inserito nel fascicolo d'ufficio.
Sebbene quindi , nella comparsa conclusionale, sembri accennare al tema della Pt_1
validità della prima notifica, eseguita ex art. 140 c.p.c. (osservando che il plico era stato ritirato dalla madre del sig. qualificatasi come addetta alla consegna pur CP_2
dichiarando che il figlio si era trasferito altrove), sulla non regolarità di tale notifica, in assenza di uno specifico motivo di appello, si è formato il giudicato. Parimenti appare tardiva, e perciò inammissibile, l'argomentazione secondo cui nel giudizio di primo grado il Tribunale si era già pronunciato all'udienza del 18 giugno 2019 sull'eccezione di estinzione sollevata da (rigettandola) senza che quest'ultima avesse svolto CP_1
riserva di appello, o alcuna impugnazione né autonoma né incidentale. La contestazione pag. 5/9 del potere del giudice di pronunciarsi sull'estinzione non forma infatti motivo di appello.
Così precisato l'ambito della cognizione della Corte tenendo conto dell'effetto devolutivo dell'appello, ci si deve limitare a verificare se avesse ottemperato Pt_1
all'ordine di integrazione del contraddittorio dato dal giudice con ordinanza del
30.9.2017, essendo l'estinzione motivata ex art. 307 c.p.c..
L'ordinanza /sentenza oggetto di gravame ha motivato l'estinzione sul presupposto di non aver rinvenuto agli atti di causa, né in via telematica né cartacea, la cartolina attestante l'avvenuto ricevimento da parte del della notifica inviata dall' ai CP_2 Pt_1
fini dell'integrazione del contraddittorio, effettuato circa due anni addietro, non risultando l'esito positivo della raccomandata in data 12/8/19.
Sul punto va rilevato che il Tribunale non ha ritenuto di dover valutare l'omessa notifica sulla base del fatto che il deposito dell'originale di notifica era meramente cartaceo, e non telematico;
il giudice di prime cure ha infatti dichiarato di non aver rinvenuto, e quindi potuto esaminare l'avviso, “né in via telematica né cartacea” (con ciò
implicitamente dichiarando che avrebbe valutato anche una prova fornita in via meramente cartacea).
Parte appellata, in ogni caso, reitera l'eccezione di invalidità della prova di tale notifica,
laddove fornita in via soltanto cartacea, e deduce altresì che, poiché l'udienza del
27.2.2020 cui la causa era stata rinviata è stata oggetto di vari differimenti d'ufficio,
avrebbe dovuto notificare anche le varie ordinanze di rinvio. Pt_1
L'appello è fondato.
Innanzitutto la Corte deve dare atto che, esaminando il fascicolo d'ufficio di primo grado, è stato al suo interno rinvenuto l'avviso di ricevimento della notifica spedita in data 12.8.2019, che risulta consegnato in data 17.8.2019 al destinatario. Detto avviso è
pinzato alla prima pagina dell'originale di notifica e risulta coperto dal frontespizio pag. 6/9 della nota di deposito redatta dal coordinamento regionale legale dell' , nonché Pt_1
dalla fotocopia della prima pagina dell'atto di citazione, sulla quale risulta apposto il timbro di deposito della cancelleria in data 21.10.2019.
Deve quindi ritenersi che la prova della rituale notifica fosse già disponibile in primo grado e che l'avviso predetto non sia stato esaminato dal tribunale per una mera svista, essendo esso pinzato non già in calce all'originale, subito dopo la relazione di notificazione del funzionario UNEP come di solito avviene, ma alla prima pagina dell'atto, neppure immediatamente visibile in quanto coperto da ulteriori fogli uniti a detto originale da una graffetta metallica.
Deve poi ritenersi che la prova della rituale notifica offerta in forma cartacea sia valida,
in quanto la disposizione dell'art. 16 bis del DL 179/12 non commina alcuna nullità in caso di deposito di atto con modalità cartacea anziché telematica.
La questione va risolta secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. L'atto ha raggiunto il suo scopo e non può dichiararsene la nullità: come osservato dalla S.C. “le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire”; ed ancora
“lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e la messa a disposizione delle altre parti processuali” (cfr. Cass 9772/16, vedasi anche Ordinanza n.
pag. 7/9 dall'altro consentiva al magistrato stesso di verificarne la ritualità, al pari di quanto avrebbe consentito un atto digitalizzato con attestazione di conformità del difensore.
Ritenuto quindi che la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione è stata effettuata da
, così come ordinato dal giudice, per l'udienza del 27.02.2020, non rileva che tale Pt_1
udienza non si sia tenuta a causa di alcuni rinvii d'ufficio, dal momento che il convenuto era stato edotto della facoltà di costituirsi per l'udienza del 27.2.2020
osservando i termini ex art. 167 c.p.c. ed il rinvio d'ufficio non va comunicato alle parti che sono rimaste contumaci.
Da tutto quanto esposto consegue che, non essendosi verificata un'ipotesi di estinzione,
la causa va rimessa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. nella formulazione anteriormente vigente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicati parametri minimi, tenendo conto dell'unica questione trattata, di mero rito, e del mancato svolgimento di una fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza che ha dichiarato,
erroneamente, l'estinzione del processo, rimette la causa dinanzi al Tribunale di
Perugia, seconda sezione civile;
condanna al pagamento, in favore della parte appellante, Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 08/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 8/9 pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33601 del 15/11/2022).
Nel caso di specie l'atto in forma cartacea da un lato costituiva in sé prova del fatto che parte attrice aveva ottemperato all'ordine del giudice di rinnovazione della notifica e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 772/2021
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Perugia, Via Canali, n. 5 presso gli uffici legali dell'Istituto
appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Bontempi, n. 1
appellato
(C.F. ) CP_2 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso l'ordinanza (avente valore di sentenza) di estinzione Pt_1
emessa dal Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, 16 aprile 2021 resa nell'ambito del giudizio rubricato sub n.R.G. 2014/5769.
In fatto ha premesso che l'Istituto aveva promosso azione surrogatoria ai sensi dell'art.14 L. 12 giugno 1984, n. 222 nei confronti del sig. quale CP_2
responsabile civile, e nei confronti della presso Controparte_3
la quale il predetto era assicurato, in relazione ad un sinistro stradale in cui il CP_2
aveva investito il sig. assicurato , cagionandogli lesioni che Controparte_4 Pt_1
avevano portato al riconoscimento ed all'erogazione, in suo favore, di assegno ordinario di invalidità; che, effettuata una prima notifica dell'atto di citazione, solo dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc il giudice riteneva che la notifica nei confronti del non si fosse perfezionava, ne disponeva pertanto la rinnovazione;
che l' CP_2 Pt_1
aveva effettuato tale notifica all'estero, dove si era trasferito, ma CP_2 CP_1
sollevava vizio di notifica dell'atto per il mancato rispetto del termine di 150 gg. di cui all'art. 163 c.p.c., eccependo l'estinzione del giudizio;
che il giudice aveva ritenuto di potere decidere sull'eccezione di estinzione unitamente al merito ed ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione;
che aveva provveduto, dunque, Pt_1
al rinnovo della notifica nei confronti del presso la residenza in Germania CP_2
indicata dal Consolato generale d'Italia di Stoccarda;
che all'udienza del 18 giugno
2019 non era in grado di depositare l'avviso di ricevimento e chiedeva nuovo Pt_1
termine per notificare, mentre insisteva nell'eccezione di estinzione del CP_1
giudizio; che il Tribunale di Perugia, rigettata l'eccezione di estinzione, concedeva pag. 2/9 nuovo termine per la notifica;
che provvedeva in conformità notificando il plico in Pt_1
data 12 agosto 2019 e depositando presso la Cancelleria del Tribunale l'originale dell'atto notificato, corredato della relativa cartolina, in data 21 ottobre 2019.
L'appellante ha chiesto dunque di riformare la statuizione in punto di estinzione e di rimettere la causa al Tribunale civile di Perugia per sentir accogliere le originarie conclusioni, facendo valere come unico motivo di appello l'errata valutazione dei documenti in atti: il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato che la prova dell'avvenuta notifica, compresa la cartolina di ricevimento, si trova all'interno del fascicolo d'ufficio e che la prova dell'avvenuto deposito si ricava dal frontespizio della nota di deposito ove è apposto il timbro del Tribunale di Perugia.
Le ulteriori deduzioni svolte da ai punti 2, 3 e 4 dell'esposizione in diritto Pt_1
consistono non in motivi di censura avverso la sentenza, ma nella riproposizione delle argomentazioni svolte in prime cure, riguardanti la mancata contestazione, da parte di della dinamica del sinistro e della responsabilità esclusiva del suo assicurato, Pt_2
alla ricorrenza dei presupposti per la surrogazione dell'ente previdenziale ex art. 1916 cod.civ. e 14 L. 222/84 per la somma capitalizzata pari ad € 133.819,09 a titolo di assegno ordinario di invalidità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, importo determinato sulla base dei coefficienti normativamente approvati sulla base dell'anzianità (48 anni) e dei contributi maturati dal (1377) al momento della domanda amministrativa, tenendo conto dell'età CP_4
pensionabile che all'epoca era 65 anni.
Ritualmente notificato l'atto di appello sia ad che a , si è costituita Pt_2 CP_2
la compagnia di assicurazioni chiedendo il rigetto dell'appello relativamente alla pronuncia di estinzione, e conseguentemente la conferma della sentenza impugnata;
in subordine chiede il rigetto dell'appello nel merito.
pag. 3/9 L'appellata sostiene che la sentenza ha correttamente pronunciato l'estinzione in quanto, trattandosi di giudizio a litisconsorzio necessario, l'omessa notifica al litisconsorte necessario determina l'estinzione del giudizio. A prescindere dal fatto che già i vari rinvii concessi all' per rinnovare la notifica non erano giustificati, per Pt_1
quanto riguarda l'ultimo tentativo di notifica si è realizzata senz'altro la fattispecie estintiva. infatti non ha depositato l'originale di notifica dell'atto di citazione con Pt_1
modalità telematica ex art. 16-bis del DL. 18.10.2012, n. 179, neppure a seguito dell'eccezione dell' ed è tardivo ed inammissibile il deposito dell'originale di Pt_2
notifica eseguito per la prima volta con l'atto di appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va premesso che l'appello risulta ammissibile in quanto proposto avverso pronuncia che ha natura di sentenza, anche se emessa in forma di ordinanza;
essa ha infatti determinato la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo ed è stata resa in un giudizio a cognizione piena in cui il giudice istruttore opera come giudice monocratico (cfr. Cass. Ord. 23997/19
secondo cui, in tali ipotesi, la sentenza è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, c.p.c.. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal Tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può
rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 354 secondo comma, c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito).
pag. 4/9 La massima appena citata si riferisce alla formulazione dell'art. 354 c.p.c. anteriore alla riforma cd. “Cartabia” ed applicabile al presente giudizio in base alla disposizione transitoria dell'art. 35 comma 4 DL 149/22 , come modificato dalla legge 22.12.2022 n.
197, che prevede: "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli
articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal
presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28
febbraio 2023".
A decorrere dal 28.2.2023 il legislatore ha invece eliminato la possibilità di rimessione al primo giudice in caso di ravvisata insussistenza dei presupposti per l'estinzione,
essendo consentita la riammissione delle parti alle attività precluse, con decisione assunta dalla corte d'appello nel merito, con l'intento di privilegiare la ragionevole durata del processo rispetto al principio del doppio grado di cognizione del merito.
Sempre in via preliminare pare opportuno precisare che la cognizione della Corte è
limitata dalle ragioni di appello, che, con riguardo all'estinzione, sono qui limitate al profilo dell'errata/mancata valutazione di un documento prodotto in primo grado, vale a dire l'originale di notifica, che, secondo la prospettazione di , era stato prodotto in Pt_1
formato cartaceo ed inserito nel fascicolo d'ufficio.
Sebbene quindi , nella comparsa conclusionale, sembri accennare al tema della Pt_1
validità della prima notifica, eseguita ex art. 140 c.p.c. (osservando che il plico era stato ritirato dalla madre del sig. qualificatasi come addetta alla consegna pur CP_2
dichiarando che il figlio si era trasferito altrove), sulla non regolarità di tale notifica, in assenza di uno specifico motivo di appello, si è formato il giudicato. Parimenti appare tardiva, e perciò inammissibile, l'argomentazione secondo cui nel giudizio di primo grado il Tribunale si era già pronunciato all'udienza del 18 giugno 2019 sull'eccezione di estinzione sollevata da (rigettandola) senza che quest'ultima avesse svolto CP_1
riserva di appello, o alcuna impugnazione né autonoma né incidentale. La contestazione pag. 5/9 del potere del giudice di pronunciarsi sull'estinzione non forma infatti motivo di appello.
Così precisato l'ambito della cognizione della Corte tenendo conto dell'effetto devolutivo dell'appello, ci si deve limitare a verificare se avesse ottemperato Pt_1
all'ordine di integrazione del contraddittorio dato dal giudice con ordinanza del
30.9.2017, essendo l'estinzione motivata ex art. 307 c.p.c..
L'ordinanza /sentenza oggetto di gravame ha motivato l'estinzione sul presupposto di non aver rinvenuto agli atti di causa, né in via telematica né cartacea, la cartolina attestante l'avvenuto ricevimento da parte del della notifica inviata dall' ai CP_2 Pt_1
fini dell'integrazione del contraddittorio, effettuato circa due anni addietro, non risultando l'esito positivo della raccomandata in data 12/8/19.
Sul punto va rilevato che il Tribunale non ha ritenuto di dover valutare l'omessa notifica sulla base del fatto che il deposito dell'originale di notifica era meramente cartaceo, e non telematico;
il giudice di prime cure ha infatti dichiarato di non aver rinvenuto, e quindi potuto esaminare l'avviso, “né in via telematica né cartacea” (con ciò
implicitamente dichiarando che avrebbe valutato anche una prova fornita in via meramente cartacea).
Parte appellata, in ogni caso, reitera l'eccezione di invalidità della prova di tale notifica,
laddove fornita in via soltanto cartacea, e deduce altresì che, poiché l'udienza del
27.2.2020 cui la causa era stata rinviata è stata oggetto di vari differimenti d'ufficio,
avrebbe dovuto notificare anche le varie ordinanze di rinvio. Pt_1
L'appello è fondato.
Innanzitutto la Corte deve dare atto che, esaminando il fascicolo d'ufficio di primo grado, è stato al suo interno rinvenuto l'avviso di ricevimento della notifica spedita in data 12.8.2019, che risulta consegnato in data 17.8.2019 al destinatario. Detto avviso è
pinzato alla prima pagina dell'originale di notifica e risulta coperto dal frontespizio pag. 6/9 della nota di deposito redatta dal coordinamento regionale legale dell' , nonché Pt_1
dalla fotocopia della prima pagina dell'atto di citazione, sulla quale risulta apposto il timbro di deposito della cancelleria in data 21.10.2019.
Deve quindi ritenersi che la prova della rituale notifica fosse già disponibile in primo grado e che l'avviso predetto non sia stato esaminato dal tribunale per una mera svista, essendo esso pinzato non già in calce all'originale, subito dopo la relazione di notificazione del funzionario UNEP come di solito avviene, ma alla prima pagina dell'atto, neppure immediatamente visibile in quanto coperto da ulteriori fogli uniti a detto originale da una graffetta metallica.
Deve poi ritenersi che la prova della rituale notifica offerta in forma cartacea sia valida,
in quanto la disposizione dell'art. 16 bis del DL 179/12 non commina alcuna nullità in caso di deposito di atto con modalità cartacea anziché telematica.
La questione va risolta secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. L'atto ha raggiunto il suo scopo e non può dichiararsene la nullità: come osservato dalla S.C. “le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire”; ed ancora
“lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e la messa a disposizione delle altre parti processuali” (cfr. Cass 9772/16, vedasi anche Ordinanza n.
pag. 7/9 dall'altro consentiva al magistrato stesso di verificarne la ritualità, al pari di quanto avrebbe consentito un atto digitalizzato con attestazione di conformità del difensore.
Ritenuto quindi che la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione è stata effettuata da
, così come ordinato dal giudice, per l'udienza del 27.02.2020, non rileva che tale Pt_1
udienza non si sia tenuta a causa di alcuni rinvii d'ufficio, dal momento che il convenuto era stato edotto della facoltà di costituirsi per l'udienza del 27.2.2020
osservando i termini ex art. 167 c.p.c. ed il rinvio d'ufficio non va comunicato alle parti che sono rimaste contumaci.
Da tutto quanto esposto consegue che, non essendosi verificata un'ipotesi di estinzione,
la causa va rimessa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. nella formulazione anteriormente vigente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicati parametri minimi, tenendo conto dell'unica questione trattata, di mero rito, e del mancato svolgimento di una fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza che ha dichiarato,
erroneamente, l'estinzione del processo, rimette la causa dinanzi al Tribunale di
Perugia, seconda sezione civile;
condanna al pagamento, in favore della parte appellante, Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 08/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 8/9 pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33601 del 15/11/2022).
Nel caso di specie l'atto in forma cartacea da un lato costituiva in sé prova del fatto che parte attrice aveva ottemperato all'ordine del giudice di rinnovazione della notifica e